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NUMERO CHIUSO a Giurisprudenza o Controriforma?
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Da: Aggiornamenti sulla riforma25/10/2012 17:20:24
La camera stamattina ha proceduto spedita all'approvazione di quasi tutti gli articoli della riforma.
Sono però stati accantonati quelli relativi all'esame di Stato per un problema di copertura finanziaria di un emendamento- approvato dall'aula da tutti i gruppi tranne il Pdl-che punta a introdurre la doppia sessione dell'esame di stato pur con il parere contrario della commissione bilancio, del relatore e del governo. Si è così verificato uno stop, in attesa del nuovo parere richiesto alla commissione bilancio, che il Cnf si aspetta sia superato con il voto finale alla riforma martedì prossimo.
Quanto alle disposizioni approvate, la Camera ha varato il nuovo tirocinio, che per non più di sei mesi potrà essere effettuato anche in concomitanza dell'ultimo anno di università. E' previsto un rimborso spese e anche la possibilità che al tirocinante sia riconosciuta una indennità o un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale. Il tirocinio consisterà anche nella frequenza obbligatoria di corsi di formazione professionalizzanti.
Sono istituiti i consigli distrettuali di disciplina, composti da avvocati eletti secondo un regolamento del Cnf, con il rispetto della rappresentanza di genere. La rappresentanza di genere dovrà essere garantita anche nelle elezioni al Consiglio dell'Ordine e al Cnf, secondo alcuni emendamenti approvati ieri. Altre modifiche riguardano la istituzione dello sportello del cittadino presso i Coa e la permanenza nell'albo se l'esercizio della professione è effettivo e continuativo con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. La iscrizione all'albo comporterà la contestuale iscrizione alla Cassa forense.
Viene salvaguardata la indipendenza degli avvocati con le regole sulla incompatibilità tra professione e altre attività di lavoro autonomo o di impresa.
Selezione più rigida per accedere all'albo dei cassazionisti. Sulle specializzazioni, gli emendamenti approvati nelle due ultime sedute riconoscono il ruolo delle associazioni specialistiche. Nella votazioni avvenute lo scorso 9 era stata approvata la riserva di consulenza pur con alcune modifiche, le nuove regole sul preventivo (obbligatorio solo se richiesto dal cliente) e sui parametri (che potranno essere invocati in caso di disaccordo). Modello speciale di società tra avvocati, senza socio di puro capitale. 
Rispondi

Da: Aggiornamenti sulla riforma:25/10/2012 17:28:42
"Il tirocinio consisterà anche nella frequenza obbligatoria di corsi di formazione professionalizzanti."

Se quanto sopra consistesse nelle SSPL a numero chiuso (con test d'ingresso a crocette) il successivo Esame di Stato, ovviamente, assumerebbe una valenza molto diversa con il passare del tempo.

Vedremo...
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Da: I nuovi emendamenti:25/10/2012 21:21:07
ART. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi).
  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro della giustizia, sentiti la Conferenza dei presidi di giurisprudenza e il Consiglio Nazionale Forense, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento, per un periodo di sei mesi, del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza e per consentire, anche mediante riforma dell'ordinamento degli studi, che nell'ultimo biennio dei corsi di laurea magistrale delle facoltà di giurisprudenza vengano predisposti corsi propedeutici per metodo e contenuto all'esercizio dell'attività professionale forense a frequenza obbligatoria e preceduti da test di valutazione e selezione.
40. 710. Cavallaro.
(Votazione dell'articolo 40)
ART. 41.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).
  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
41. 901. La Commissione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 40, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro fino alla fine del comma con le seguenti: diciotto mesi. La sua interruzione per oltre un anno, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. In ogni caso il provvedimento di cancellazione deve essere comunicato preventivamente al praticante con le modalità, in quanto compatibili, previste e disciplinate dall'articolo 10-bis 241. della legge 7 agosto 1990, n.
8. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, può essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.
51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
6-bis. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato del libero Foro.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente nel caso, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato, possono essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.
41. 31. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) le modalità di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettiva erogazione del compenso di cui al comma 8.

(Votazione dell'articolo 41)
ART. 42.
(Norme disciplinari per i praticanti).
(Votazione dell'articolo 42)
ART. 43.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).
  Sostituirlo con il seguente:
Art. 43. - (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). - 1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.
2. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, disciplina con regolamento:
1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;
3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato.
43. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale di giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi.
ART. 44.
(Frequenza di uffici giudiziari).
(Votazione dell'articolo 44)
ART. 45.
(Certificato di compiuto tirocinio).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 46, comma 1, perdono ogni efficacia decorsi dieci anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.
45. 250. Cavallaro.
Rispondi

Da: I nuovi emendamenti:25/10/2012 21:21:48
(Votazione dell'articolo 46)
ART. 47.
(Esame di Stato).
  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
47. 900. La Commissione.
Al comma 3, sostituire le parole: diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale con le seguenti: esclusa la parte di diritto commerciale e di diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e il diritto processuale escluso dalla scelta obbligatoria precedente.
47. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: senza commenti e citazioni giurisprudenziali con le seguenti: non commentati.
47. 6. Raisi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e citazioni giurisprudenziali con le seguenti: ; è tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali.
47. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata delle prove scritte, a partire dal momento della dettatura o della consegna del testo ciclostilato a tutti i candidati, viene così fissata: per lo svolgimento delle due prove consistenti in un parere motivato i candidati hanno a disposizione nove ore di tempo massimo, mentre per la prova consistente in un atto i candidati hanno a disposizione dieci ore di tempo massimo.
47. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Rispondi

Da: I nuovi emendamenti riassunti:25/10/2012 21:28:37
- selezioneranno in parte già all'università, attraverso le specializzazioni, gli aspiranti avvocati, magistrati e notai;
- l'Esame di Stato diventerà tale, ossia senza codici commentati, due volte all'anno.

Ovviamente quanto sopra avverrà solo se questa riforma arriverà ad una conclusione definitiva.



Rispondi

Da: ulala26/10/2012 10:15:26

- Messaggio eliminato -

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Da: xyz26/10/2012 10:29:51
Siete solo dei poveri illusi se pensate che questa riforma farà salire il vostro reddito da barboni
BARBONI SIETE E BARBONI RESTERETE
CON O SENZA RIFORMA
Rispondi

Da: Eh, cosa ci vuoi fare...:26/10/2012 10:48:59
purtroppo ho sempre dubitato anch'io che in Parlamento ci sarebbero state persone dotate di quel livello (minimo) d'intelligenza sufficiente per capire che, oltre a quanto già (non definitivamente) approvato, è necessario un test d'ingresso a Giurisprudenza per:
1) limitare le università-farsa (le quali, purtroppo, continueranno ad esistere);
2) riportare alla decenza il grado di preparazione (comunque minimo) dei laureati in questo settore;
3) ridurre progressivamente (fino allo zero) i fenomeni degli Abogados e degli Avvocati in Romania;
4) rendere l'accesso alle specializzazioni meno traumatico;
5) trasformare le sedi in cui si svolgono l'Esame di Stato (il quale diventerebbe progressivamente meno pesante) ed i concorsi pubblici in ambienti umani, evitando gli stadi per buoi al cui interno tutto può succedere;
6) smettere d'illudere i giovani (e le famiglie che spendono per l'istruzione) sulla prospettiva di lavori inerenti al diritto che mai faranno, dato che oggi la MAGGIORANZA dei laureati in Giurisprudenza finisce, con consistente frustrazione, a fare:
- lavori per i quali nemmeno sarebbe richiesto un diploma di laurea;
- professioni (in Banca, all'Agenzia delle Entrate, ecc.) a cui accedono tranquillamente anche quelli che hanno ottenuto la più facile e, soprattutto, idonea laurea in Economia;
- l'Avvocato fallito e precario, anche dopo molti anni dal superamento del relativo esame.

Comunque ci saranno, se la riforma verrà approvata, le trattative con le Università, quindi... c'è ancora un margine di speranza.
Rispondi

Da: bah....26/10/2012 11:14:49
leggendo questa riforma è un pò una pagliacciata......
X' si parla di selezione per gli ultimi 2 anni di giurisprudenza, ma bisogna vedere in cosa realmente consiste e conoscendo l'italica mentalità c'è da preoccuparsi.
Molto meglio, invece, numero chiuso all'ingresso con un test uguale per tutta italia, con punteggio minimo per essere idonei uguale in tutta italia....
Rispondi

Da: Sì, è esattamente così...26/10/2012 11:50:01
... bisognerà vedere se le specializzazioni saranno concretizzate in modo tale da scremare davvero le persone molto prima di arrivare all'Esame di Stato e, soprattutto, se tutto ciò sarà affiancato da un preliminare test d'ingresso a Giurisprudenza.

In Italia "everything is possible"... ma, almeno per qualche altro mese, non perderei le speranze.

Sicuramente sarebbero le nuove generazioni a beneficiare davvero di una riforma completa fondata sull'Università... ma... l'avvocatura inizierebbe una risalita progressiva verso la decenza.

In ogni caso, dubito che nella mia vita farò la barbona.
Rispondi

Da: x...27/10/2012 08:43:53
Divieto di esercizio della professione per chiunque è pensionato come funzionario o impiegato e Pensionamento obbligatorio a 75 anni come avviene per i notai e i magistrati nessuno ne parla chissà perchè?
Rispondi

Da: Bella domanda!27/10/2012 09:59:57
Soprattutto perché gli anziani hanno spesso ricoperto il ruolo di G.d.P. che, invece, doveva essere affidato (molto tempo fa) ad Avvocati sotto i 45 anni.

Comunque, se tutto andrà in porto ed aggiungeranno il test d'ingresso alla facoltà, sarà una rivoluzione che darà i suoi consistenti effetti fra non molti anni.
Rispondi

Da: Ah, ho dimenticato...27/10/2012 10:30:55
... come saggiamente ha fatto notare qualcuno, è meglio, per ora, non illudersi circa le due possibilità all'anno di fare l'Esame di Stato, bisogna attendere... una Camara l'ha approvato quell'emendamento... sì... ma le Camere sono due.
Rispondi

Da: ahahahahaha29/10/2012 08:32:56
tanto ora cade il governo.......
Rispondi

Da: Beh, insomma...29/10/2012 09:40:17
... penso che durerà almeno fino a... domani.
Rispondi

Da: .....................29/10/2012 10:44:43
non passerà mai il doppio esame
Rispondi

Da: Dubito anch''io...29/10/2012 11:09:43
... ma quell'emendamento ha relativa importanza e può interessare a me e a "pochi" altri... rappresenta poco rispetto a quella che potrebbe essere una riforma dell'Università... il cui contenuto verrebbe comunque deciso dopo l'approvazione definitiva della riforma... vedremo.
Rispondi

Da: Aggiornamenti sulla riforma30/10/2012 11:14:40
Riforma forense vicina al traguardo
Patrizia Maciocchi - Il Sole 24 Ore, martedì 30 ottobre 2012, pag. 31
Dovrebbe arrivare il 31 ottobre il via libera della Camera alla riforma dell'ordinamento forense. L'impasse creato dall'approvazione - malgrado il parere sfavorevole della Commissione bilancio - dell'emendamento che prevede il raddoppio dell'esame di stato sarà superato lasciando decadere l'intero articolo 46. La commissione bilancio ha, infatti, confermato il suo no a una modifica giudicata inopportuna sia dalla commissione giustizia sia dal governo, perché considerata in contraddizione con l'obiettivo di far scendere il numero dei legali.
Rispondi

Da: Aggiornamenti sulla riforma31/10/2012 09:52:15
Oggi rimangono da votare gli articoli dal 46 al 50; e l'articolo 68 recante Clausola di invarianza finanziairia.
Rispondi

Da: Aggiornamenti sulla riforma31/10/2012 09:56:08
Art. 44.
(Disposizioni generali).    Art. 46.
(Disposizioni generali).
      1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.           Identico.
      2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.      
Art. 45.
(Esame di Stato).    Art. 47.
(Esame di Stato).
      1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.           1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale. Per coloro che hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 43, l'esame si articola nella prova scritta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo e nella prova orale.
      2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:           2. Identico.
          a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;      
          b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;      
          c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.      
      3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.           3. Identico.
      4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.           4. Identico.
      5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.           5. Identico.
      6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:           6. Identico.
          a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;      
          b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;      
          c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;      
          d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;      
          e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.      
      7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.           7. Identico.
      8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.           8. Identico.
      9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.           9. Identico.
      10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.           10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
      11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.           11. Identico.
      12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.           12. Identico.
      13. I costi per l'espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti.           Soppresso
Art. 46.
(Commissioni di esame).    Art. 48.
(Commissioni di esame).
      1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.           Identico.
      2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.      
      3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.      
      4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.      
      5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.      
      6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.      
      7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.      
      8. Il CNF può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.      
      9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.      
Art. 47.
(Disciplina transitoria per la pratica professionale).    Art. 49.
(Disciplina transitoria per la pratica professionale).
      1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41.           1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
      2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.           2. Identico.
      3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».           3. Identico.
Art. 48.
(Disciplina transitoria per l'esame).    Art. 50.
(Disciplina transitoria per l'esame).
      1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.           Identico.
      2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.      
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Da: Riassunto di ciò che potrebbe accadere:31/10/2012 10:12:19
se le attuali SSPL fossero traslate all'interno degli ultimi 2 anni di università come prevede la riforma forense, il modo per differenziare quelli che non avranno frequentato la specialistica per diventare avvocato, notaio o magistrato da coloro che avranno superato il test d'ingresso a metà percorso universitario sarà quello di far sostenere a questi ultimi solo l'ultima prova (la redazione dell'atto giudiziario) all'Esame di Stato (e, poi, l'orale in cui diventerà obbligatorio studiare diritto civile, diritto penale e le due procedure, oltre a deontologia e due materie a scelta).
Ovviamente, salvi (come sempre) i pazzi furiosi, l'ulteriore conseguenza naturale, consisterà nel fatto che i commissari individueranno facilmente chi è specializzato da chi sostiene l'esame scritto "tanto per fare".
Probabile, ma non certo, che tale norma sarà retroattiva dato che attualmente solo in Italia l'attestato di frequentazione di una SSPL vale meno di zero.

Diciamo che un miglioramento consistente ci sarebbe.
Se però non metteranno un test d'ingresso alla facoltà avremo ancora, come anticipato, Abogados, Avvocati in Romania, praticanti inutili ovunque, stadi in cui molti sostengono l'esame con l'I-pad, differenze colossali tra un'università e l'altra, ecc.
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Da: x te che cazzeggi31/10/2012 10:19:07
Ma non hai da lavorare? Sembri uno pseudo giornalista fallito con i tuoi continui aggiornamenti su di una riforma che (se non l'hai ancora capito) penalizza i giovani. Non sei giovane?
Hai tralasciato l'iscrizione obbligatoria alla Cassa per chi è iscritto all'albo. Sai cosa significa? Significa che hanno fatto entrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta, vale a dire il riferimento al reddito per restare iscritti all'albo.
Adesso se un giovane si vuole iscrivere all'albo dovrà obbligatoriamente iscriversi alla cassa con conseguenti costi fissi a suo carico.
COMPLIMENTI
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Da: Beh... evidentemente...31/10/2012 10:44:44
... anche tu non hai molto lavoro.

Purtroppo è stata la mentalità dell'italiano medio a ridurre l'avvocatura in questo stato, ossia quella che fa vedere una cosa sola non contestualizzata.

Sono giovane ed insieme agli altri che hanno più o meno la mia età pagherò, in ogni caso, le porcate fatte da gente che, avendo un Q.I. come il tuo, non ha riformato un tubo per decenni.

Le nuove generazioni di laureati con specialistica avranno sempre più un mercato (magari partendo dalle piccolezze di paese, oggi suddivise tra una marea di Avvocati) e la possibilità di cercare subito un dominus che li paghi e li allevi... perché loro serviranno... e, di conseguenza, no, non avranno problemi, nella stra-grande maggioranza dei casi, a pagare la quota fissata dalla Cassa.

Io, grazie a mentecatti che confondono la precedente serietà dei titoli universitari con il successivo liberismo nel mondo del lavoro, se non fosse per mamma e papà, avrei seri problemi economici, indipendentemente dal mio grado (molto elevato) d'impegno.

Per te ci sono i politici che "vogliono aiutare i giovani tanto poverini e carini"... i quali, dopo l'esame, ti ricordano che il mercato non è saturo, di più... quindi in Australia, se t'interessa, forse l'Avvocato puoi ancora farlo... o puoi aprire un bar chiamandolo "Avvocato pentito".
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Da: x te che cazzeggi31/10/2012 11:00:17
Contento tu... adesso però vai a lavorare perché tra un pò devi iniziare a pagare la Cassa e garantire la pensione ai vecchi avvocati (questi ultimi tra l'altro continuano a lavorare anche da pensionati).

P.s. Ma quale mercato vuoi avere? I clienti non pagano, non ci sono più soldi
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Da: Degno31/10/2012 11:16:22
Francamente, al di là degli insulti intollerabili in un ambiente ed in una discussione fra persone "dotte", non ritengo di poter concordare pienamente con la posizione di nessuno di voi.
Per riformare occorre un dato di partenza imprescindibile. Poniamo fine alle guerre generazionali e iniziamo a collaborare senza voler fregare il prossimo.

Occorre poi un serio confronto anche con i praticanti ( che saranno gli avvocati del domani e la cui posizione deve essere considerata). A tal fine sarebbe opportuno provvedere ad istituzionalizzare una loro rappresentanza nei consigli dell'ordine.

Concordo con chi dice che è intollerabile che un avv. Già in pensione possa ancora continuare a lavorare intascandosi la pensione. Hai lavorato in passato, ora basta. Non puoi continuare ad intascarti due stipendi. Se vai in pensione conserva il titolo ma non puoi continuare a offrire prestazioni.

Per quanto concerne l'accesso, ritengo che la prova debba essere più seria. Quindi non più facile e non più difficile. Semplicemente più eria. Un aliud rispetto a quello che è oggi..

Da ultimo, non ritengo giusto chiudere l'accesso alle università. La cultura deve essere libera. Semmai è il percorso universitario che deve selezionare indicando, attraverso il voto, chi è bravo, chi meno e chi è stato buttato fuori a calci. Questi ultimi dovranno recuperare i loro deficit impegnandosi a fondo per superare l'esame serio e non aleatorio e vessatorio come quello odierno.

Queste sono le mie idee.

Capisco la delicatezza delle questioni di cui discutiamo, ma penso che se ognuno si limita a manifestare il suo pensiero, prendendo posizione su quanto espresso da altri in modo civile, possiamo chiarirci le idee e magari metterci tutti d'accordo.

Chiedo scusa per eventuali errori ma scrivo da tablet mentre sono in viaggio.
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Da: Non ho tempo di leggere...31/10/2012 11:17:25
Alla fine per diventare avvocato hanno introdotto il numero chiuso si o no? Io spero di si..... ma ditemi.....
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Da: Degno31/10/2012 11:34:58
No
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Da: Beh, direi che...31/10/2012 11:35:24
... "per te che cazzeggi" si è risposto da solo con il suo post scriptum (che era attualissimo ancora prima della crisi).
Speriamo vada lui a lavorare così non sprechiamo tempo a leggere inutilità.

Per "Degno": la tua visione delle cose sarebbe validissima, peccato sia un'utopia, soprattutto in Italia, pensare ad Università selettive "cammin facendo" ed "omologate" relativamente alla difficoltà su tutto il territorio.
Il diritto all'istruzione, pesando notevolmente sull'andamento dei bilanci dello Stato, dev'essere (indipendentemente dal reddito) per tutti quelli che... studiano.
Come si è visto per le altre professioni (non mi allargo, però, nella considerazione), fare affidamento sulle pensioni significa dare carta bianca a 30 anni per subire truffe a 70 anni. Meglio considerarlo un dato relativo perché variabilissimo.

In ogni caso, a tutte le vostre considerazioni, c'è già una "risposta" molto più pacata (o, meglio, un dato di fatto spiegato attraverso i numeri) nelle pagine precedenti.

Per "non ho tempo di leggere":  anticipata selezione a numero chiuso a metà percorso universitario attraverso le specializzazioni per chi vuol fare l'Avvocato... con, purtroppo, possibilità successiva di sostenere comunque l'Esame di Stato... il quale, però, sarà molto più serio e, quindi, selettivo... agevolato solo per chi sarà specialiazzato.
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Da: Non ho tempo di leggere...31/10/2012 12:03:51
Che senso ha? o chiudi o tieni aperto.... Ma chiudere per riaprire in questo campo non ha alcuna utilità! Cose incredibili, tutto per il business delle scuole di professione forense.
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Da: Bella domanda anche questa!31/10/2012 12:15:34
Una (minima) possibilità che venga introdotto anche un test d'ingresso alla facoltà (non particolarmente difficile), per selezionare anche quelli che avranno un "diploma di laurea non specialistico", c'è ancora...

... in ogni caso diventerà una selezione molto più seria (o attraverso il test d'ingresso alla specialistica o grazie ad un esame in cui si dovrà studiare molto per passare lo scritto).

Vedremo. Ci sentiamo per aggiornamenti.
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