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NUMERO CHIUSO a Giurisprudenza o Controriforma?
653 messaggi, letto 13645 volte

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Da: Che nervi!03/11/2012 15:33:52
Col cazzo che la partita è persa! Fino a che si ragiona così oppure si sposa la palla più colossale del secolo (il diritto allo studio) per forza le cose non cambieranno mai! Ma ora tantissima gente ne ha piene le palle!
Rispondi

Da: bloccare laccesso ORA!!!03/11/2012 15:44:19
la partita è persa nel senso che, una volta che la legge sia stata approvata (ed è molto probabile che lo sia, perché ormai serve solo il passaggio al Senato, la camera più piena di vecchi avvocati che ci sia al mondo), non ci sarà più nulla da fare: dovremo tenercela per i prox 150 anni, considerata l'inerzia tipica del parlamento italiano.

L'unica speranza era che la Camera dei deputati la fermasse, perché lì ci doveva essere qualche deputato illuminato, ma ciò non è avvenuto. Il CNF si è affrettato a fare lobbying perché sapeva che l'ultima chance era in questo parlamento, dato che il prox, tra grillini e nuovi parlamentari post-rottamazione, le istanze liberalizzatrici avrebbero impedito l'approvazione di una legge così reazionaria.

E' solo questo parlamento, pieno di vecchi avvocati e di mignotte di regime, che può approvare 'sta fogna di legge, e vedrete che lo farà. A tempo di record.
Rispondi

Da: Tutti fregati!!!!!!03/11/2012 15:50:31
Riporto di seguito l'articolo 7 del ddl appena approvato dalla camera dei deoutati (il Senato seguirà a brevissimo, ché c'è già l'accordo di TUTTI i gruppi parlamentari):

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni
giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il
provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la
prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco
su cui il candidato sostiene la prova.




Badate che non è più previsto alcun periodo transitorio, per cui, AL PIU' TARDI, i nuovi esami si terranno a partire dalla sessione 2013.

Chi può, si organizzi per Romania o Spagna!!!!!!!!
Rispondi

Da: Che nervi!03/11/2012 15:52:31
bloccare laccesso ORA
Le cose sono due... O si liberalizza tutto o si mettono tutte le università a numero chiuso! Questo parlamento può votare questa legge....
Ma come tu stesso dici, col prossimo la musica sarà diversa..... e se il cnf non vuole essere travolto, la Merkel ha appena dichiarato che la crisi durerà altri 5 anni e non sono pochi, sarà meglio che sposi il numero chiuso a giurisprudenza e che ci vada a letto ogni secondo!
Rispondi

Da: Mi fa piacere che si aggiunga gente onesta!03/11/2012 15:53:50
Però i nostri Padri Costituenti avevano capito che per la sanità e l'istruzione è meglio non parlare di liberismo... anche la storia ci insegna che poi dovrebbe arrivare un Obama a cercare di limitare i seguenti disastri.

Comunque certo, i Professori, in tutti i settori, sono troppi e lavorano poco, anche nelle altre facoltà dovrebbe esserci un test selettivo nazionale (magari a crocette e a metà percorso) per chi vuole insegnare (con conseguente minore successivo precariato).

Chi propaganda la via spagnola si autoclassifica.

Devo ancora superare l'Esame di Stato e sono contentissima tolgano i codici annotati. Verrà fatta quella selezione che, purtroppo, non è stata fatta ad inizio Università né, in tutti questi anni, con l'attuale esame-farsa.
Se metteranno il numero chiuso a Giurisprudenza, i nuovi laureati saranno più fortunati perché, ovviamente, il nuovo Esame di Stato avrà valenza diversa per meno praticanti. Meglio per loro!
Rispondi

Da: bloccare laccesso ORA!!!03/11/2012 15:56:48
al CNF interessa una sola cosa: sfoltire gli albi esistenti e frenare i nuovi ingressi.

Il modo più veloce per ottenerlo non è il numero chiusi, che comunque si può introidurre in un secondo momento.

Il modo più veloce è la controriforma forense, che introduce ex abrupto, senza cioè alcun periodo transitorio, un esame tipo concorso in magistratura (con tanto di controllo preliminare dei codici!!!!!!!) e l'espulsione immediata dagli avvocati che non dimostrino l'esercizio abituale e continuativo.

Tra l'altro è prevista l'iscrizione OBBLIGATORIA ALLA CASSA FORENSE per tutti gli iscritti all'albo (leggetevi il testo approvato dall camera dei deputati, disponibile sulla home page del CNF).


E' una legge-killer!!!!!!!!

Rispondi

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Da: Se tu avessi letto i post precedenti...03/11/2012 15:59:24
... sapresti che né a me né a chi studia interessano le cose che stai scrivendo...

... sapresti anche che il regime transitorio è di 2 anni.
Rispondi

Da: bloccare laccesso ORA!!!03/11/2012 16:00:42
dov'è scritto che il regime transitorio è di due anni?
Rispondi

Da: leggere...03/11/2012 16:02:32
Art. 49.
(Disciplina transitoria per la pratica professionale).
1. Fino al quinto secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso
all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di
tirocinio.
Rispondi

Da: leggere...03/11/2012 16:03:45
prima era "quinto anno", poi l'hanno emendato a "secondo anno". Ergo, il periodo transitorio è di 2 anni, adesso.

Meglio di niente!!!! :-)
Rispondi

Da: Nel testo della proposta di legge...03/11/2012 16:03:50
... che non hai letto.

Nel caso, invece, l'abbiano aggiornato durante la festività... illuminaci sul punto, ci faresti un favore!
Rispondi

Da: Che nervi!03/11/2012 16:07:13
Questa legge riferito ai codici commentati è un bene... (emerge chi studia da chi fa il furbo)
Il contro è la scuola obbligatoria (non premia il merito ma il censo)
L'unica vera soluzione, sostenibile anche a lungo termine è il numero chiuso a giurisprudenza!
Poi o si liberalizza tutto oppure tutto a numero chiuso!
Il diritto allo studio così come è concepito in Italia è una cagata colossale.
La Spagna e Romania? (non mi stanno bene perché devi avere i soldi.).
Rispondi

Da: Per le scuole bisogna attendere...03/11/2012 16:43:35
... putroppo hanno scritto un testo sibillino... certamente non è un caso.
Le attuali SSPL sono dopo l'Università, inutili, costose e senza concorrenza per il test d'ingresso.
Potrebbe essere che le future siano fatte apposta per selezionare prima, meno care e "dal taglio pratico". Su quelle manterrei un minimo margine di ottimismo (per ora).

Ciao!
Rispondi

Da: Che nervi!03/11/2012 17:03:11
Art. 49.
(Disciplina transitoria per la pratica professionale).
1. Fino al quinto secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso
all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di
tirocinio.

Analizziamolo..... Vuol dire che per due anni dall'entrata in vigore di questa fantomatica legge tutto uguale ad ora poi tutto cambia, seguendo le disposizioni di questa novella, per cui qualora la legge entrasse in vigore il primo dicembre 2012 vorrebbe dire che l'esame di stato 2014 sarebbe con le nuove regole..... Per cui chi non supererà gli esami 2012 o 2013 si ritroverebbe escluso automaticamente dall'esame in quanto dovrebbe frequentare per due anni una di queste fantomatiche scuole obbligatorie! si salverebbe il 2014 qualora la legge entrasse in vigore dopo il 15 dicembre 2012.... (si parla di anni non di esami)
Rispondi

Da: Che nervi!03/11/2012 17:07:35
Intendo che o diventi avvocato nel 2012-2013 o se vuoi fare l'esame 2014 per accedervi dovresti aver frequentato una scuola obbligatoria.... Perchè la legge parla di anni non di esami (il 2014 sarebbe salvo se la legge entrasse in vigore dopo il 15 dicembre 2012)
Rispondi

Da: Non vorrei darti una pugnalata ma...03/11/2012 19:31:23
... indipendentemente dall'entrata in vigore esatta della riforma, nel caso tu ti sia appena laureato/a, devi mettere in conto l'eventuale scuola (che, a logica, non dovrebbe essere frequentata solo da chi ha già in mano l'attestato dell'attuale SSPL) perché l'esame ora consiste nella stesura da parte tua di 3 scritti logici e leggibili e, metaforicamente parlando, nel successivo lancio dei fogli (quelli scritti decorosamente) in aria da parte dei commissari... se i tuoi dovessero cadere in terra invece che sul tavolo arriveresti, senza accorgertene, al nuovo Esame di Stato.
Se t'interessa l'avvocatura dai per scontato di farla e di dover ripassare da ora diritto civile, diritto penale e le 2 procedure... se non sarà così tanto meglio!

Se, invece, hai già finito la pratica, valuta il fatto che Napolitano avrà anche un mese, volendo, per promulgare la legge, la quale entrerebbe comunque in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Quindi anche il 2014 è davvero sul confine, per ora non possiamo saperlo.

In ogni caso, a noi toccano solo gli oneri perché siamo nel mezzo e gli effetti positivi li vedremo tra anni.
Rispondi

Da: CONTRORIFORMA VIOLA PRINCIPI COMUNITARI E COSTITUZ03/11/2012 23:05:13
A CONFERMA DI QUANTO DA ME ILLUSTRATO IN UN PRECEDENTE POST IN DATA 31/10/2012, riscontrate il seguente articolo:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=5974

Riforma forense: attenti agli ostacoli costituzionali!
Articolo 03.11.2012 (Maurizio Perelli)
La Camera non spiana definitivamente la strada alla riforma forense: giovani e Costituzione i "punti critici".
E' non sono "punti critici" che possano pesare poco, anche per un Parlamento in vista di elezioni. Il 31 ottobre 2012 la Camera ha approvato il progetto di legge di riforma forense (atto Camera 3900A) che ora va all'esame del Senato per l'eventuale trasformazione in legge.
In vista di quella che si annunciava come l'ultima tappa della riforma forense alla Camera, la Commissione Bilancio non ha mutato il suo giudizio negativo sull'emendamento (Beltrandi 46.3) che era stato approvato dall'Assemblea, a larghissima maggioranza, nella seduta del 26 ottobre, e che raddoppiava le sessioni annuali (portandole da una a due) per sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Si trattava, di certo, di un emendamento coerente con la riduzione della durata della pratica forense e teso a rendere effettiva tale riduzione (oggi la decurtazione della durata della pratica forense è sostanzialmente resa inefficace dalla cadenza annuale dell'esame d'abilitazione). Ciononostante la Camera (pur di approvare in fretta la proposta di legge di riforma della professione forense?) "si è rimangiato", il voto della seduta del 26 ottobre con cui era stata approvata la doppia sessione annuale per l'esame di abilitazione. Ciò ha fatto decidendo lo stralcio dell'articolo 46 del testo al suo esame (articolo recante disposizioni generali relative all'esame di Stato per l'abilitazione e l'esercizio della professione di avvocato, così come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beltrandi 46.3).
Il relatore del progetto di legge di riforma, On. Cassinelli, ha precisato che lo stralcio dell'articolo 46 non determina alcuna preclusione per le disposizioni del provvedimento relative all'esame di Stato ed ha fatto presente che la materia stralciata continuerà ad essere disciplinata, per ora, dal regio decreto legislativo 27 novembre 1933, n. 1578.
Va detto, al riguardo, che l'On. Beltrandi aveva suggerito all'Aula che si sarebbe potuto garantire facilmente la copertura finanziaria per la doppia sessione d'esame: sarebbe bastato consentire che la prova scritta valesse per sostenere più prove orali e con il relativo risparmio si sarebbe coperto ampiamente il costo dello svolgimento di due sessioni di esame l'anno anziché una. L'Aula, però, non ha ritenuto di valorizzare il suggerimento dell'On. Beltrandi e qualcuno ne ha tratto la convinzione che motivazione unica del dietro-front dei parlamentari non sia stata la mancanza di copertura finanziaria per l'organizzazione di una doppia sessione d'esami, bensì abbia contato, sul voto finale dei Deputati, soprattutto l'asserita esigenza di ostacolare l'aumento del numero degli avvocati (che in numerosi interventi in Aula è stato qualificato davvero eccessivo).
Non interessano, in questa sede, considerazioni sui motivi profondi del voto dei Deputati. E' innegabile, però, che a fronte della riduzione della durata della pratica, il permanere della cadenza solo annuale dell'esame di abilitazione integra una illogica e inaccettabile contromisura, una limitazione quantitativa all'accesso alla professione, perseguita attraverso il mantenimento di una organizzazione notoriamente inefficiente della selezione qualitativa. E' notorio, infatti, che spesso il candidato aspirante avvocato non riesce a conoscere il risultato della sua prova scritta in tempo per poter evitare di sottoporsi prudentemente alla successiva (con oneri economici certi e rilevanti - anche per lo Stato e non solo per i candidati- per l'organizzazione di tanto numerose prove scritte). Tale oggettiva limitazione quantitativa all'accesso rischia di porre in forse l'approvazione finale della legge da parte del Senato.
Ma è sugli "ostacoli costituzionali" che si frappongono alla promulgazione d'un testo di legge tal quale quello licenziato dalla Camera il 31 ottobre 2012 che occorre soffermarsi.
Ritengo, al riguardo, che tra le varie censure che, in base alla Costituzione si possono muovere all'articolato approvato dalla Camera, una vada analizzata per prima poiché, in forza della sua evidente fondatezza, potrebbe addirittura costringere il Presidente della Repubblica a non promulgare l'eventuale legge che il Senato approvasse nel medesimo testo passato alla Camera. L'evidentissima incostituzionalità sta nella previsione legislativa di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi.
Il giudice della disciplina degli avvocati e della tenuta dei loro albi, qualora il Senato approvasse il testo che gli perviene dalla Camera, si chiamerebbe ancora "Consiglio Nazionale Forense" ma la sua composizione sarebbe diversa dal passato e ciò ne farebbe un giudice sicuramente nuovo. Ricordo che la Costituzione impedisce che si creino ulteriori giudici speciali e prevede che quelli precostituzionali si sarebbero dovuti (rapidamente) "estinguere" a favore della giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo.
Ma non basta: se pure non si cambiassero (nell'eventuale legge di riforma che il Senato approvasse) le regole di nomina del CNF, rimanendo dunque in vigore quelle ancor oggi vigenti e risalenti a decenni addietro, ciò non basterebbe per ritenere che il medesimo CNF possa ancora riconoscersi giudice. La sua "provvista di giurisdizione" poteva, infatti, ritenersi "coperta" dalla sopravvivenza d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense ma non può certo sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene funditus "svecchiato". La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del c.d. "ordinamento forense" sarebbe dovuta cadere coll'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) non può certo essere l'unica cosa che resta in piedi (ciò si dica in senso formale, perchè in senso sostanziale la riforma forense configurata dal progetto di legge Atto Camera 3900A è, a mio avvisio, un monumento al corporativismo quale mai se ne è eretto) della regolazione corporativa fascista della professione di avvocato.
Intanto il CNF si dice certo che il voto della Camera del 26 ottobre 2012 sul raddoppio delle sessioni annuali dell'esame d'abilitazione sia stato un incidente di percorso e che, atteso l'accordo della quasi totalità dei gruppi parlamentari, presto si chiuderà l'iter della riforma. Scopriremo rapidamente se così potrà essere, anche in considerazione delle censure mosse da non marginali settori dell'Avvocatura nei confronti d'una scelta riformatrice che sul governo dell'Avvocatura stessa (a partire dalle regole di elezione del CNF) non si astiene dall'intervenire sulle norme del 1933 ma, al contrario, le modifica ampiamente, a partire da precise scelte in tema di rappresentanza, e lo fa in una direzione che soprattutto i giovani avvocati non apprezzano affatto. Una domanda, comunque, mi pare legittima: la riforma forense deve andare avanti a tutta velocità a tutti i costi? Anche se i tanto blanditi giovani aspiranti avvocati "ci rimettono" e, perdendo una sessione d'esame, devono subire come una presa in giro la riduzione della durata della pratica? Anche se i giovani avvocati vedono respinte le loro richieste di moderne e autenticamente democratiche regole di rappresentanza per il governo dell'Avvocatura ?

Ma soprattutto, ribadisco, come potra' il senato non avvedersi del vizio capitale che affligge il progetto di legge di riforma forense approvato dalla camera il 31 ottobre 2012?

Come potra' non considerare impedimento insormontabile, ai fini d'una approvazione senza modifiche del testo che gli perviene dalla camera, l'evidente incostituzionalita' della previsione di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi?

Come potra' il senato non riconoscere che regolare in modo diverso dal passato la composizione del consiglio nazionale forense significa costituire quest'ultimo come nuovo giudice speciale, violando evidentemete il chiaro dettato della costituzione?

Come si puo' poi sperare che il capo dello stato promulghi una legge cosi' evidentemente incostituzionale?

(Altalex, 3 novembre 2012. Articolo di Maurizio Perelli)
Rispondi

Da: Caro psicolabile bisognoso d''affetto...04/11/2012 02:51:25
... capisco che tu sia ormai smanioso della nostra approvazione... ma è ora che tu metabolizzi il fatto che:
- molto prima del 31/10/2012 avevamo messo in dubbio l'emendamento relativo alle 2 sessioni d'esame, il quale infatti è sparito e non creerà intoppi;
-  i giovani non possono influire su composizione e ruolo del CNF e se la questione creerà problemi faranno sparire anche quella... di conseguenza, non ce ne frega assolutamente un cazzo del tuo post.

Se vuoi ti teniamo come mascotte.
Rispondi

Da: appunto....04/11/2012 06:35:25
Mah nei paesi, come la Francia, ove gli avvocati arrivano a 30.000, o in Inghilterra, ove gli avvocati sono un quarto di quelli nostri, o in Germania ove il pil e  la popolazione sono superiori e gli avvocati sono meno della metà che da noi, o in Svezia, ove gli avvocati sono un decimo di quelli italiani e per accedere alla facoltà di giurisprudenza vi è il numero chiuso, e pur non esistendo l'esame di abilitazione forense, il neo-laureato svedese deve svolgere 5 anni di tirocinio, non si  parla di negazione del diritto allo studio o delle possibilità lavorative dei giovani.
Mentre in Italia con un albo di 250.000 avvocati, ove due terzi ha un reddito da fame al di sotto di quello di un metalmeccanico e metà di  tali professionisti non riesce a pagar nemmeno i contributi previdenziali e un esame universitario di diritto al pari di un'udienza al tribunale è più affollato della pescheria al mercato rionale, ci sono i coglionazzi del diritto allo studio e della negazione del diritto al lavoro dei giovani.
Ma coglionazzi che non siete altro se aveste un figlio e non siete avvocati super-affermati fareste studiare giurisprudenza ai vostri figli?
Se sì siete dei veri coglionazzi!
Io già da ora gli consiglio di mettersi sotto a superare i quiz d'ingresso, dato che ha una possibilità su dieci, per accedere in  medicina, ove dopo sei anni di duro studio per laurearsi, quando frequenterà la specializzazione, non farà tirocinio gratuito, ma verrà pagato e non mi romperà le palle che vuole soldi per mantenerlo (ricordate coglionazzi vi è una carenza di chirurghi, pediatri, anestesisti, geriatri, oncologi, etc. e quindi una volta specializzato il lavoro lo troverà facilmente, non come voi neo-avvocatucoli che dovrete elemosinare i clienti alle agenzie assicurative quando siete tra i più fortunati).
Oppure se riuscissi a mettere da parte almeno 5 milioni di euro gli farei studiare farmacia, in modo da avere un guadagno pari a 10 volte quello di un avvocato medio, e una bella liquidazione di svariati milioni di euro quando andrà in pensione e vorrà vendere la sua licenza di farmacista.
Ma io chiedo ai coglionazzi del diritto allo studio e del diritto al lavoro stra-pregiato, dove eravate quando si facevano queste leggi a favore del corporativismo farma-medico.
Può essere che risultate iscritti solamente nei registri dei praticanti avvocati e nelle facoltà di giurisprudenza, mentre mai vi è traccia della vostra coglionaggine nelle facoltà di medicina e di farmacia. Perchè, ciò sarebbe più appropriato e logico, non fate lì un pò di casino, sfoggiando la vostra  poco conoscenza dei principi di meritocrazia, uguaglianza, diritto allo studio, diritto al lavoro e al guadagno di un farmacista?
Forse perchè gli stessi studenti di 1° anno vi faranno le pernacchie e vi cacceranno come asini e parassiti?
Mah.....
Rispondi

Da: Ragione totale04/11/2012 13:46:51
appunto... hai completamente ragione! Ma x' sono così dementi da non mettere il numero chiuso a giurisprudenza?
Rispondi

Da: Situazione a 35 anni04/11/2012 17:59:18
Il neolaureato in giurisprudenza prospettive occupazionali:  venditore di case, di auto, lavorare in banca, aprirsi un ristorante, un bar, continuare l'attività dei propri genitori, fare l'operaio, aprirsi un night club, fare il becchino, fare l'imbianchino, apprendista elettricista, apprendista idraulico, impiegato nel settore pubblico, mettersi a fare il pane, aprire un agriturismo, un hotel, fare il cameriere, pulire i cessi, fare il rottamatore, impresa nel settore dell'immondizia, della pulizia, dello spurgo per i palazzi...... Si la nostra laurea ti serve a molto!
Rispondi

Da: Situazione a 35 anni04/11/2012 18:03:22
Ringraziamo di cuore per questo in ordine:
-1) Il nostro parlamento.
-2) I baroni universitari.
-3) Coloro che sostengono il diritto allo studio.
-4) Le case editrici dei manuali inerenti il diritto.
Rispondi

Da: metodo boffo04/11/2012 18:57:16


http://www.movimentoforense.it/politica_forense/Voci/2012/11/4_ESAME_DI_ABILITAZIONE,_NO_AI_CODICI_COMMENTATI.html


Il nuovo divieto di utilizzo dei codici annotati: l'appiattimento dell'abilitazione alla professione d'avvocato con l'esame di magistratura.

L'esame di stato per l'esercizio della professione forense, a differenza di quello da magistrato, è un esame abilitativo.

Qual è la differenza tra i due, in estrema sintesi?
L'aspirante legale, con l'ausilio degli strumenti a sua disposizione, tra i quali rientra il codice annotato con la Giurisprudenza, deve dare atto, in sede d'esame, di saper agevolmente affrontare un caso pratico alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, riproducendo, di conseguenza, la realtà quotidiana che l'avvocato si trova ad affrontare.
Differentemente, l'esame da magistratura ordinaria è un concorso pubblico ove l'aspirante magistrato si esprime dando libero sfogo alla sua cultura giuridica con le proprie conoscenze dottrinali e giurisprudenziali in tre elaborati teorici.

Con la proposta appena approvata dalla Camera di nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, viene eliminata la possibilità per l'aspirante avvocato di poter utilizzare codici commentati o annotati con la giurisprudenza, per la risoluzione dei casi pratici a lui sottoposti.
Si richiede, in definitiva, al giovane praticante una preparazione giuridico dottrinale pari a quella dell'aspirante magistrato.
Il divieto all'utilizzo dei codici annotati porterà, oltre ad una elevazione del livello di difficoltà dell'esame di stato all'esercizio della professione forense oltre che della stessa pratica in quanto sono state rese obbligatorie le Scuole Forensi accanto alla pratica in uno studio. Di conseguenza la stessa natura dell'esame di abilitazione e della professione verrà a snaturarsi per appiattirsi.

Nell'auspicare una sua modifica al Senato, proponiamo il nostro programma per l'esame di abilitazione:
âˆ'introduzione dell'informatica tramite la predisposizione di computer collegati, tramite rete protetta e criptata, solo e direttamente con l'Ordine prescelto per la correzione, come previsto dalla riforma Castelli, con conseguente redazione dei compiti telematica (così come avviene correntemente in tutti gli studi legali e come il Movimento Forense propone con l'incremento dell'utilizzo dello strumento del Processo Civile Telematico):
âˆ'previsione un tempo limite di non oltre tre mesi per la correzione degli elaborati (in modo tale da porre nelle condizioni il praticante bocciato di prepararsi entro la sessione seguente);
âˆ'utilizzo dei codici con commento giurisprudenziale come sempre accaduto;
âˆ'non obbligatorietà delle Scuole Forensi per non far sostenere al praticante in difficoltà economiche oneri insostenibili e per non far rendere l'accesso alla professione forense un accesso per censo ma per merito.

Il Movimento Forense Giovani Nazionale lancerà a breve una raccolta di firme al fine di cercare di sensibilizzare i Senatori su questa problematica.

Andrea Terraneo e Diego Franchini
Responsabili Nazionali del Movimento Forense Giovani
Rispondi

Da: Ma anche no...04/11/2012 23:08:50
... sarà perché siamo rappresentati da 'sta gente qui sopra che 1/3 (ero stata ottimista a pensare ad 1/4) degli Avvocati dell'UE sono italiani e fanno la fame?

Proponete il NUMERO CHIUSO a Giurisprudenza invece che perdere tempo...

... branco di inetti.
Rispondi

Da: ahahahah05/11/2012 14:36:49
Situazione a 35 anni......... togli il pubblico impiego, lo stato non assume più, certo assumerà ancora ma se prima assumeva  100 ora assumerà  10, e con i stipendi da fame, massimo 3.000 euro. Con prospettive di carriera da terzo mondo..... I soldi pubblici sono finiti...... ringraziamo chi ci ha preceduto!
Rispondi

Da: e adesso...05/11/2012 16:08:59
andate a spalare merda! Questo Paese ha bisogno di gente seria e "titolata" per quel tipo di lavoro. Non fate i choosy
ahahahahahahahahahahha
Rispondi

Da: ahahahah05/11/2012 16:15:46
Il professionista di ogni tipo è obbligato alla formazione permanente, mentre il politico no!!!!!!!!!!!! Classe politica italiana, la migliore dell'occidente (nel fare i propri comodi).
Rispondi

Da: x Caro ...LA LEGGE ALFANO NON SARA'' APPROVATA MAI05/11/2012 16:22:42
Guarda che comunque la doppia sessione di esami è stata approvata da tutti i deputati (quasi all'unanimità...) in data 26 ottobre 2012;

per tale motivo nella successiva seduta del 31 ottobre, l'art. 46 è stato artatamente stralciato, in quanto così com'è stato riformulato (a seguito dell'emendamento Beltrandi), non si coordina più con gli articoli successivi (da 47 a 50 e 68 clausola di invarianza finanziaria) riguardanti l'esame di stato.

Questi ultimi articoli sono stati, infatti, prima accantonati nella seduta del 26 ottobre, poi approvati, in seguito allo stralcio dell'articolo 46, nella seduta del 31 ottobre.

Comunque i deputati hanno votato favorevolmente l'emendamento della doppia sessione, e l'articolo 46 nella nuova formulazione è stato approvato dalla Camera dei deputati, per cui non è possibile stralciarlo dal testo definitivo o fingere che non sia stato approvato o che non sia mai esistito, al più potrebbe emendarlo nella successiva lettura solo ed esclusivamente il Senato.

Ti consiglio di ripassare un po di diritto costituzionale o di darti all'ippica!

OLTRE CHE CORROTTO ED IN MALAFEDE SEI ANCHE IGNORANTE...

VAI A LAVARE I CESSI!!!!

Rispondi

Da: AD ULTERIORE CONFERMA DI QUANTO SOPRA05/11/2012 16:33:25
VIOLATI I PRINCIPI COMUNITARI SULLA CONCORRENZA E LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=5974

Riforma forense: attenti agli ostacoli costituzionali!
Articolo 03.11.2012 (Maurizio Perelli)
La Camera non spiana definitivamente la strada alla riforma forense: giovani e Costituzione i "punti critici".
E' non sono "punti critici" che possano pesare poco, anche per un Parlamento in vista di elezioni. Il 31 ottobre 2012 la Camera ha approvato il progetto di legge di riforma forense (atto Camera 3900A) che ora va all'esame del Senato per l'eventuale trasformazione in legge.
In vista di quella che si annunciava come l'ultima tappa della riforma forense alla Camera, la Commissione Bilancio non ha mutato il suo giudizio negativo sull'emendamento (Beltrandi 46.3) che era stato approvato dall'Assemblea, a larghissima maggioranza, nella seduta del 26 ottobre, e che raddoppiava le sessioni annuali (portandole da una a due) per sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Si trattava, di certo, di un emendamento coerente con la riduzione della durata della pratica forense e teso a rendere effettiva tale riduzione (oggi la decurtazione della durata della pratica forense è sostanzialmente resa inefficace dalla cadenza annuale dell'esame d'abilitazione). Ciononostante la Camera (pur di approvare in fretta la proposta di legge di riforma della professione forense?) "si è rimangiato", il voto della seduta del 26 ottobre con cui era stata approvata la doppia sessione annuale per l'esame di abilitazione. Ciò ha fatto decidendo lo stralcio dell'articolo 46 del testo al suo esame (articolo recante disposizioni generali relative all'esame di Stato per l'abilitazione e l'esercizio della professione di avvocato, così come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beltrandi 46.3).
Il relatore del progetto di legge di riforma, On. Cassinelli, ha precisato che lo stralcio dell'articolo 46 non determina alcuna preclusione per le disposizioni del provvedimento relative all'esame di Stato ed ha fatto presente che la materia stralciata continuerà ad essere disciplinata, per ora, dal regio decreto legislativo 27 novembre 1933, n. 1578.
Va detto, al riguardo, che l'On. Beltrandi aveva suggerito all'Aula che si sarebbe potuto garantire facilmente la copertura finanziaria per la doppia sessione d'esame: sarebbe bastato consentire che la prova scritta valesse per sostenere più prove orali e con il relativo risparmio si sarebbe coperto ampiamente il costo dello svolgimento di due sessioni di esame l'anno anziché una. L'Aula, però, non ha ritenuto di valorizzare il suggerimento dell'On. Beltrandi e qualcuno ne ha tratto la convinzione che motivazione unica del dietro-front dei parlamentari non sia stata la mancanza di copertura finanziaria per l'organizzazione di una doppia sessione d'esami, bensì abbia contato, sul voto finale dei Deputati, soprattutto l'asserita esigenza di ostacolare l'aumento del numero degli avvocati (che in numerosi interventi in Aula è stato qualificato davvero eccessivo).
Non interessano, in questa sede, considerazioni sui motivi profondi del voto dei Deputati. E' innegabile, però, che a fronte della riduzione della durata della pratica, il permanere della cadenza solo annuale dell'esame di abilitazione integra una illogica e inaccettabile contromisura, una limitazione quantitativa all'accesso alla professione, perseguita attraverso il mantenimento di una organizzazione notoriamente inefficiente della selezione qualitativa. E' notorio, infatti, che spesso il candidato aspirante avvocato non riesce a conoscere il risultato della sua prova scritta in tempo per poter evitare di sottoporsi prudentemente alla successiva (con oneri economici certi e rilevanti - anche per lo Stato e non solo per i candidati- per l'organizzazione di tanto numerose prove scritte). Tale oggettiva limitazione quantitativa all'accesso rischia di porre in forse l'approvazione finale della legge da parte del Senato.
Ma è sugli "ostacoli costituzionali" che si frappongono alla promulgazione d'un testo di legge tal quale quello licenziato dalla Camera il 31 ottobre 2012 che occorre soffermarsi.
Ritengo, al riguardo, che tra le varie censure che, in base alla Costituzione si possono muovere all'articolato approvato dalla Camera, una vada analizzata per prima poiché, in forza della sua evidente fondatezza, potrebbe addirittura costringere il Presidente della Repubblica a non promulgare l'eventuale legge che il Senato approvasse nel medesimo testo passato alla Camera. L'evidentissima incostituzionalità sta nella previsione legislativa di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi.
Il giudice della disciplina degli avvocati e della tenuta dei loro albi, qualora il Senato approvasse il testo che gli perviene dalla Camera, si chiamerebbe ancora "Consiglio Nazionale Forense" ma la sua composizione sarebbe diversa dal passato e ciò ne farebbe un giudice sicuramente nuovo. Ricordo che la Costituzione impedisce che si creino ulteriori giudici speciali e prevede che quelli precostituzionali si sarebbero dovuti (rapidamente) "estinguere" a favore della giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo.
Ma non basta: se pure non si cambiassero (nell'eventuale legge di riforma che il Senato approvasse) le regole di nomina del CNF, rimanendo dunque in vigore quelle ancor oggi vigenti e risalenti a decenni addietro, ciò non basterebbe per ritenere che il medesimo CNF possa ancora riconoscersi giudice. La sua "provvista di giurisdizione" poteva, infatti, ritenersi "coperta" dalla sopravvivenza d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense ma non può certo sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene funditus "svecchiato". La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del c.d. "ordinamento forense" sarebbe dovuta cadere coll'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) non può certo essere l'unica cosa che resta in piedi (ciò si dica in senso formale, perchè in senso sostanziale la riforma forense configurata dal progetto di legge Atto Camera 3900A è, a mio avvisio, un monumento al corporativismo quale mai se ne è eretto) della regolazione corporativa fascista della professione di avvocato.

Intanto il CNF si dice certo che il voto della Camera del 26 ottobre 2012 sul raddoppio delle sessioni annuali dell'esame d'abilitazione sia stato un incidente di percorso e che, atteso l'accordo della quasi totalità dei gruppi parlamentari, presto si chiuderà l'iter della riforma. Scopriremo rapidamente se così potrà essere, anche in considerazione delle censure mosse da non marginali settori dell'Avvocatura nei confronti d'una scelta riformatrice che sul governo dell'Avvocatura stessa (a partire dalle regole di elezione del CNF) non si astiene dall'intervenire sulle norme del 1933 ma, al contrario, le modifica ampiamente, a partire da precise scelte in tema di rappresentanza, e lo fa in una direzione che soprattutto i giovani avvocati non apprezzano affatto. Una domanda, comunque, mi pare legittima: la riforma forense deve andare avanti a tutta velocità a tutti i costi? Anche se i tanto blanditi giovani aspiranti avvocati "ci rimettono" e, perdendo una sessione d'esame, devono subire come una presa in giro la riduzione della durata della pratica? Anche se i giovani avvocati vedono respinte le loro richieste di moderne e autenticamente democratiche regole di rappresentanza per il governo dell'Avvocatura ?

Ma soprattutto, ribadisco, come potra' il senato non avvedersi del vizio capitale che affligge il progetto di legge di riforma forense approvato dalla camera il 31 ottobre 2012?

Come potra' non considerare impedimento insormontabile, ai fini d'una approvazione senza modifiche del testo che gli perviene dalla camera, l'evidente incostituzionalita' della previsione di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi?

Come potra' il senato non riconoscere che regolare in modo diverso dal passato la composizione del consiglio nazionale forense significa costituire quest'ultimo come nuovo giudice speciale, violando evidentemete il chiaro dettato della costituzione?

Come si puo' poi sperare che il capo dello stato promulghi una legge cosi' evidentemente incostituzionale?


(Altalex, 3 novembre 2012. Articolo di Maurizio Perelli)


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Da: Per la non approvazione della controriforma alfano05/11/2012 17:07:48
INVIATE  E FATE INVIARE FAX DI PROTESTA RISPETTIVAMENTE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SEVERINO CONTRO LA RIFORMA, SCRIVENDO:

"NO ALLA CONTRORIFORMA FORENSE ALFANO-BONGIORNO"

AI NUMERI
06/67793543 E 06/6889795

NON SIAMO PIU NEL 1933 SIAMO NEL 2012,

VOGLIAMO CONCORRENZA E LIBERO MERCATO APERTO A TUTTI I GIOVANI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA:

COLLEGHI TUTTI, PROTESTIAMO DEMOCRATICAMENTE E FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE!

NON LASCIAMO CHE SI PRENDANO IL NOSTRO FUTURO!!!
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