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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: Sans | 16/12/2011 17:23:35 |
Picciotti l ignoranza e' pazzesca | |
Da: in incognito | 16/12/2011 17:50:34 |
Volevo sollevare la vostra attenzione su un punto che secondo me non è emerso fino ad ora.. tanto per conoscere il vostro parere... Di fronte all'oggettiva impossibilità di difendere l'impresa gamma perchè, volendo fare gli avvocati, se un cliente viene da me e mi espone questi fatti, io gli rispondo che c'è davvero ben poco da fare, mi sono chiesto: ma i preliminari di compravendita di immobile non sono soggetti a trascrizione? perchè non presupporre la possibilità di recuperare copia conforme del primo preliminare e chiedere l'ammissione del teste sul presupposto del principio della prova scritta? | |
Da: galizia | 16/12/2011 17:53:48 |
io penso che prima di suggerire risposte sbagliate si dovrebbe leggere la traccia... la traccia, infatti, non richiede assolutamente una domanda riconvenzionale...L'INTERESSE DELL'IMPRESA GAMMA è DI TRATTENERE I SOLDI CHE GIà HA....CON UNA SEMPLICISSIMA ECCEZIONE DI SIMULAZIONE RELATIVA OGGETTIVA PARZIALE.... non risulta da alcuna parola del testo che l'interesse dell'impresa potrebbe ANCHE essere quello di riottenere l'immobile..... | |
Da: Sans | 16/12/2011 17:54:16 |
Bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............addio | |
Da: M! x she | 16/12/2011 17:56:25 |
oh...finalmente uno l'ha capito... la sentenza del 2010 NON era quella risolutiva. Diceva che sbagliava la sentenza che non ha ammesso la prova testimoniale. La vuoi citare a supporto? Perfetto, fallo. Ma se punti solo su questa che si risolve? una mazza. Dalla sentenza che parla di ammissione per testi in caso di simulazione relativa parziale CI DEVI PASSARE | |
Da: duralex | 16/12/2011 18:01:46 |
ma la riconvenzionale non era per ottenere l'immobile! uno poteva farla oppure no per chiedere al giudice di accertare la simulazione del contratto nella parte in cui dichiara l'importo di 95.000 e per l'effetto dichiarare che l'importo è di 140.000. l'impresa poteva avere un suo interesse a farlo dichiarare. | |
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Da: pablito1977 2309 | 16/12/2011 18:18:06 |
il pseudocommisario archiloco che sta passando per un dio supremo del forum scrive ciò: il tema di oggi non prevedeva alcuna riconvenzionale: ne' domanda ne' eccezione . Bisognava capire solo che in simile fattispecie ( non sto ad elencare i motivi giurisprudenziali) era ammessa la prova testimoniale sul fatto che gli attori avevano contrattato a 140.000,00 euro e non a 95.000,00 per cui conseguentemente chiedere al giudice il mero rigetto della domanda in quanto il contratto valido tra le parti era il dissimulato, e non il simulato . mi vengono spontaneee due domande: primo:il contratto valido era quello dissimulato quindi se ne deduce che gli altri 2 erano inefficaci poichè simulati relativi secondo il suo ragionamento, e allora chiedo che facciamo il definitivo di quello di 140 non lo facciamo?? 2) se mi rispondi di no al prima domanda allora mi chiedo, dici di no perchè facciamo passare buono il definitivo di 95 modificandolo nel prezzo?? mmm e se il giudice non mi ammette prova testimoniale perchè c'è sez. unite contro che faccio ?? forse non è chiaro una cosa la riconvenzionale andava fatta come non poteva andare fatta a secondo di come s'impostava la difesa. io l'ho impostato dicendo che era chiaro che i due sapevano dell'esistenza di un accordo di euro 140 e il pagamento ne è la prova lampante altrimenti non avrebbero avuto motivo di pagare una somma superiore se sono in possesso di un contratto definitivo inferiore da 95. secondo non bastasse ciò dimostro che sono simulati e non m'interessa se parziali o totali sono simulati. e te lo dimostro tramite prova testimoniale che è supportata da una del 2010 e quelle contro le sez unite. terzo una volta che il giudice mi dice che sono simulati quei 2 contratti da 95 a me deve dire che l'unico contratto valido tra le parti è quello preliminare da 140 e che in via riconvenzionale dico al giudice voglio che si trasformi in definitivo onde pararmi il culo caro pseudo commisario dalla finanza che me viene a studio ( perchè io gli ho detto di fare di meno sui due contratti per evidenti fini fiscali) e perchè voglio dimostrare la mia buona fede e terzo perchè sennò questi domani mi fanno una causa per ingiusto arrichimento..e mancata stipulazione di in definitivo e 4 anche perchè sti due non hanno un atto che dimostra da dove se so comprati casa vanno in gior con un preliminare ??? sepoi mi volete dire ripeto sono innefficaci parziale benissimo e quello buono è quello dissimulato da 140 e quindi niente è dovuto benissimo troviamo un giudice che vi accerta su ste basi e vi amette prova testimoniale per accertarlo quando c'ha le sez . unite contro. | |
Da: duralex | 16/12/2011 18:25:33 |
pablito secondo me la riconvenzionale andava impostata diversamente, infatti non essendo il contratto nè nullo nè annullabile ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti con quelli effettivamente voluti dalle parti. pertanto nella riconvenzionale doveva chiedersi al giudice, secondo me, di accertare la reale volontà delle parti e nelle conclusioni scrivere in via riconvenzionale accertare la simulazione relativa parziale del negozio apparente nella parte in cui indica quale prezzo di acquisto 95000 e per l'effetto dichiarare che il prezzo dell'immobile è di 140000 | |
Da: pablito1977 2309 | 16/12/2011 18:26:26 |
poi ancora mi spiegate una cosa.. anche se quelli da 95 sono simulati parziali mi dite il giudice poi come fa a dirvi ah ok è buono quello da 140.. se non glielo fate vedere che ce n'è uno da 140 senza mai produrlo?? se fida solo de quello che gli dicono i testi e del pagamento che dimostraimplicitamente che c'era... e che pensate che quelli dopo non ve fanno na causa dicendo io non ho mai firmato nulla da 140. | |
Da: urgente | 16/12/2011 18:30:27 |
Il Parlamento europeo, con risoluzione del 15 novembre 2011 sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) (2011/2024(INI), ha deliberato: al punto 36. "invita gli Stati membri a effettuare una comparazione dei requisiti minimi di formazione e a procedere a scambi più regolari tra di loro e anche tra le autorità competenti, ai fini di un maggiore allineamento dei requisiti minimi di formazione"; al punto 38. sottolinea il numero considerevole di professioni regolamentate nell'Unione europea e invita gli Stati membri a riconsiderare la fondatezza della classificazione di talune professioni, "al fine di accertare se i titoli e le professioni corrispondono alle medesime competenze e qualifiche nei vari Stati membri", tenendo presente che la riduzione del numero totale di professioni regolamentate nell'UE potrebbe facilitare la mobilità ; rileva che tale classificazione può essere giustificata per motivi di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le professioni sanitarie, legali e tecniche. Dalla lettura dei punti 36 e 38, appare evidente che, il Parlamento europeo con detta risoluzione ha voluto reinquadrare in maniera specifica il fenomeno delle qualifiche professionali. Allo stesso tempo, nel leggere i virgolettati si chiarisce che uno Stato membro ospitante è onerato di effettuare: una comparazione dei requisiti minimi di formazione, al fine di accertare se i titoli e le professioni corrispondono alle medesime competenze e qualifiche nei vari Stati membri. Il tutto per la tutela dei consumatori. Pertanto, alla luce di quanto deliberato, è evidente che gli abogados, non hanno a livello comparativo un titolo equipollente a quello italiano, né corrispondente, pertanto, per la tutela dei consumatori vanno cancellati o non iscritti. Fatevi portatori di questo messaggio a tutti i colleghi e soprattutto ai membri dei coa. | |
Da: pablito1977 2309 | 16/12/2011 18:32:33 |
sono d'accordo al limite cont e duralex .. ma vedi che allora una riconvenzionale poteva starci.. ma dimentichi una cosa abbiamo un preliminare da 140 e uno da 95 e un definitivo da 95.. forse manca il definitivo da 140? passi che il preliminare da 140 sostituisce quello da 95 ma il definitivo del 95 da chi lo facciamo sostituire?? | |
Da: in incognito | 16/12/2011 18:33:33 |
bravo pablito.. infatti il problema non era provare l'esistenza di un atto precedente, che teoricamente poteva anche essere in possesso dell'impresa gamma.. la traccia dice esattamente "L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione"... in pratica bisognava provare (ove possibile attraverso il teste) che i nuovi contratti non erano manifestazione di una nuova volontà negoziale, bensì simulati... Dove è scritto che il primo preliminare era andato smarrito? | |
Da: duralex | 16/12/2011 18:38:01 |
anche io non l'ho considerato smarrito, cmq pablito secondo me, ma potrei dire una stupidaggine, con la riconvenzionale chiedi al giudice di accertare la simulazione sul prezzo del negozio apparente cioè il definitivo e la dichiarazione del giudice che il prezzo è 140000 va a sostituire il prezzo del definitivo. in definitiva la sentenza tiene luogo della parte del contratto simulato relativamente al prezzo. | |
Da: pablito1977 2309 | 16/12/2011 18:38:05 |
bravo in incognito... in un certo senso la prova testimoniale è in subordine.. perchè se al giudice non basta l'avvenuto pagamento e la sottoscrizione di un contratto preliminare da 140.. io te dimostro che sono simulati tramite prova testimoniale che tu a me mi devi ammettere per i le varie sentenze. ma quella è una cosa in più ma poi io dico "L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita" vuol dire che il preliminare cel'ha.. dove è scritto che non cel'ha?? fanno un preliminare e lo buttano tanto poi facciamo quello di 95 e se i testi non cel'hai e non tel'ammettono poi che fai???ma andiamo su... | |
Da: pablito1977 2309 | 16/12/2011 18:40:00 |
infatti sono d'accordo con te duralex. però que sta cosa non la chiedo in via riconvenzionale ma per l'effetto in via pricipale.. in via riconvenzionale gli dici andiamo a fare il definitivo sennò questi domani me ricitano un altra volta.. | |
Da: in incognito | 16/12/2011 18:42:16 |
sono contento che la pensi come me e tiro un sospiro di sollievo... come dicevo prima, chi mi impedisce di andare alla conservatoria e chiedere copia conforme dell'atto trascritto? se il cliente viene da me io gli dico di fare così.. se poi lui mi dice "non abbiamo trascritto ed ho perso la scrittura privata" lo mando a casa... A cosa mi serve costituirmi richiamando giurisprudenza datata se poi il Giudice si allinea all'orientamento più recente, come è normale che sia? fosse stato un parere sarebbe stato diverso.. ma questo è un atto e bisogna fare gli avvocati... non si può mandare il cliente al massacro.. | |
Da: duralex | 16/12/2011 18:45:55 |
pablito su questo non sono d'accordo, guarda questa sentenza la parte ha proposto domanda riconvenzionale per sentir dichiarare il vero importo PROVA TESTIMONIALE CIVILE - SENTENZA CIVILE - SIMULAZIONE NEI CONTRATTI - SPESE GIUDIZIALI CIV. �» Cass. civ. Sez. III, 24-06-2003, n. 10009 Svolgimento del processo Con sentenza pubblicata il 14 ottobre 1997 il pretore di Taranto rigettava la domanda con la quale Ugo Roccaforte, premesso che nei mesi dal gennaio all'aprile 1991 aveva corrisposto per la locazione di un appartamento concessogli da Tiziana Guastella il canone di L. 400.000 invece di quello pattuito di L. 200.000, reclamava in restituzione dalla locatrice la somma di L. 800.000. Con la medesima sentenza il pretore, in accoglimento della domanda riconvenzionale di Tiziana Guastella, dichiarava che la misura del canone che le parti avevano pattuito era di L. 400.000 mensili. Il tribunale di Taranto, con sentenza pubblicata il 7 aprile 1999, rigettava il gravame del soccombente, che condannava alle spese del grado. I giudici di appello consideravano che il pretore non aveva pronunciato in violazione né del principio di cui all'art. 112 c.p.c. né del principio del contraddittorio ex art. 101 stesso codice, giacché si era limitato a qualificare giuridicamente il fatto storico prospettatogli (avvenuta pattuizione di un canone locativo maggiore rispetto a quello indicato in contratto) quale mera clausola integrativa della volontà delle parti e non quale accordo simulatorio. Ritenevano, inoltre, che, in tema di locazione, la prova della simulazione della misura del canone non incontra i limiti dettati dall'art. 1417 c.c.; né contrasta con il divieto dell'art. 2722 c.c. stesso. Aggiungevano, altresì, che il giudice di primo grado aveva correttamente attribuito la valenza di indizi ex art. 2729 c.c., circa l'accordo delle parti sulla misura del canone in ragione di L. 400.000 mensili, agli indicati elementi consistenti nel comportamento del conduttore, nella redazione per iscritto di un nuovo contratto con indicazione del maggior canone e nella sostanziale corrispondenza del canone versato a quello equo "ex lege". Rilevavano, infine, che non ricorrevano i giusti motivi per compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio di primo grado, giacché non era vero che le difese della convenuta fossero state disattese a favore di altro isolato orientamento giurisprudenziale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Ugo Roccaforte, che affida la impugnazione a tre motivi, che Tiziana Guastella contrasta con controricorso. Motivi della decisione Con il primo mezzo di doglianza - deducendo la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) - il ricorrente assume che, avendo la convenuta eccepito la simulazione del contratto indicante in L. 200.000 mensili il canone della locazione, il pretore adito non avrebbe potuto rigettare la sua domanda in base alla ritenuta sussistenza di un accordo tacito delle parti diretto a far risultare, nel contratto stipulato, un canone diverso da quello effettivo. Assume che, avendo la convenuta eccepito l'esistenza di un accordo simulatorio volto a dissimulare una parte del canone realmente pattuito e richiesto di accertare e dichiarare la simulazione esistente tra esse parti, il pretore non avrebbe potuto porre a fondamento della sua decisione l'esistenza di un accordo tacito tra le parti sulla diversa misura del canone. La censura non è fondata. Costituisce principio del tutto scontato che il vizio di ultra o extra petizione sussiste quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Il principio di cui all'art. 112 c.p.c. deve, peraltro, essere posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" (art. 113 c.p.c., 1�° comma), per cui è fatta sempre salva la possibilità che il giudice assegni una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Nel caso di specie il giudice di merito non ha travalicato i limiti del suo potere, giacché la sua decisione è stata correttamente mantenuta nell'ambito dell'oggetto della contestazione. Trattavasi, infatti, di stabilire se le parti, al di là della indicazione contenuta nel contratto scritto di locazione, avessero, in realtà , inteso accordarsi per un corrispettivo di superiore importo, secondo quanto espressamente eccepiva la parte convenuta in giudizio, la quale chiedeva, di conseguenza, l'accertamento con valore di giudicato del suo diritto a percepire il canone nella misura effettivamente pattuita e detta sua richiesta giustificava in base al principio che, in caso di simulazione relativa, è il contratto dissimulato che spiega i suoi effetti tra i contraenti. Rispetto a detta prospettazione difensiva della parte, la valutazione del giudice di merito, in virtù della quale tra le parti era intervenuta, circa la misura del canone, una diversa pattuizione verbale, contestuale alla formazione della scrittura privata e di essa integrativa, non comporta affatto la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il giudice di merito soltanto qualificato giuridicamente il fatto storico dedotto dalla parte come elemento integrativo del negozio e non quale ipotesi di simulazione. Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2722, 2729 e 1417 c.c. - il ricorrente critica la sentenza del tribunale, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che, trattandosi di far valere una pattuizione aggiunta o contraria al contenuto del documento scritto, di essa non poteva essere consentita la dimostrazione per testimoni ovvero per presunzioni, dimostrazione che, invece, il giudice di merito aveva utilizzato per stabilire che la misura dovuta del canone era quella che le parti avevano verbalmente stabilito. Il motivo non può essere accolto. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, del quale occorre fare applicazione anche in tema di contratto di locazione, nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, che si verifica, allorché l'accordo simulatorio investe uno solo degli elementi del contratto, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati gli altri suoi elementi - ad eccezione di quello interessato dalla simulazione - con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti (Cass. n. 3857/96; Cass. n. 526/88; Cass. n. 5975/87; Cass.. n. 4366/78). In applicazione del suddetto indirizzo, con riferimento all'ipotesi di compravendita nella quale il prezzo effettivo non era quello indicato in contratto, questo giudice di legittimità ha ritenuto, pertanto, che la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita non incontra, tra alienante ed acquirente, i limiti dettati dall'art. 1417 c.c. in tema di simulazione né contrasta con il divieto posto dall'art. 2722 c.c. stesso, in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, cosi che la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa e può, perciò, essere fornita anche con testimoni o presunzioni. Il principio in questione, data la generalità della sua "ratio", deve senz'altro ritenersi applicabile anche al contratto di locazione quando per esso la prova per testimoni e per presunzioni, non trovando la situazione di ammissibilità dell'art. 1417 c.c. del contratto dissimulato per eludere l'applicazione delle norme imperative della legge n. 392 del 1978, sia, invece, giustificata dalla esigenza di stabilire quale sia stata l'effettiva misura del canone pattuito rispetto a quella diversa, indicata dal contratto scritto per perseguire altra finalità comune alle parti. Non è censurabile, quindi, sul punto la decisione impugnata, la quale ha escluso che la pattuizione di celare una parte del prezzo pattuito della locazione possa essere equiparata all'ipotesi di dissimulazione del contratto e, ravvisato lo scopo della indicazione scritta del minor canone in "evidenti esigenze fiscali", ha giustificato così l'ammissibilità della prova ai sensi degli artt. 2722 e 2729 c.c., 2�° comma. Con il terzo motivo dell'impugnazione - deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 92 c.p.c. nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - il ricorrente lamenta che il giudice di appello non aveva compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, nonostante che le difese tecniche della convenuta (eccezioni di incompetenza, di prescrizioni ed altro) fossero state disattese e l'accoglimento della domanda fosse derivato in base ad argomentazioni individuate d'ufficio. Il motivo è infondato, poiché in tema di sindacato sul regolamento delle spese nel processo questo giudice di legittimità deve soltanto evitare che sia violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a giustificare. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19 febbraio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GIUGNO 2003. | |
Da: Polemico | 16/12/2011 18:49:50 |
Trovo scorretto che la corte d'appello di lecce, sede di una commissione d'esame, pubblichi sul sito ufficiale il link di altalex suggerendo la soluzione ai commissari. Ad esempio, l'atto civile suggerito è nettamente in contrasto con quello giuffre (che comunque ritengo assurdo). Voi che pensate? | |
Da: pablito1977 2309 | 16/12/2011 18:50:13 |
secondo me la soluzione giusta era quella di dire che erano simulati parzialmente ovvio nel prezzo e lo dimostro per via teste ma il contratto cel'ho perchè il giudice telo ordina e ti dirà 100 per cento fammelo vede sto preliminare non me posso basa solo su prove testimoniali.. io non ho detto che erano simulati relativi sul prezzo. ma ho scritto le conclusioni così : in via principale il rigetto della domanda attorea in quanto infondatain fatto e diritto per i motivi sopra esposti e che i contratti da 95.000 sono simulati e per l'effetto dichiarare che l'unico contratto vincolante tra le parti è il preliminare di e 140.000 e in via riconvenzionale accertata la simulazione condannare tizia e sempronia a stipulare ail definitivo del preliminare da 140.00 ai sensi dell'art. 2932. ragazzi non ho il potere ma quest'atto è molto ma molto suscettibile d'interpretazione e sopratutto va valutato secondo a chi capita in mano. magari il mio verrà seccato perchè il napoletano ( l'ho fatto a roma) penserà era comparsa semplice e manco me lo legge. | |
Da: in incognito | 16/12/2011 18:51:58 |
la prova della simulazione è l'unica controdeduzione che hai rispetto alle pretese attoree.. come fa ad essere oggetto di una riconvenzionale?... come ti difendi nel merito se loro esibiscono un qualsiasi titolo di pagamento che provi che tu abbia intascato 140? bisognava fare una comparsa di costituzione e risposta con domanda di simulazione, laddove la domanda di simulazione, che può formare oggetto anche di un'azione autonoma, che è un'azione di accertamento tipica, costituisce, in via pregiudiziale, il motivo principale, se non unico, su cui chiedi dichiararsi l'infondatezza e quindi il rigetto della domanda attorea.. | |
Da: pablito1977 2309 | 16/12/2011 18:54:28 |
altalex io non ho chiesto in via riconvenzionale di far accertare il vero importo io l'ho chiesto direttamente in via principale chiedendo di dichiarare la simulazione degli altri 2. io ho chiesto in via riconvenzionale di andare a fare il definitivo di quello di 140.000 | |
Da: duralex | 16/12/2011 18:59:05 |
la riconvenzionale serve solo a far accertare la reale volontà delle parti per far modificare il contratto apparente. la domanda principale è il rigetto della domanda di indebito fatta da Tizia e Sempronio. | |
Da: pablito1977 2309 | 16/12/2011 19:00:21 |
poi una cosa la sentenza che tu pubblich dice che : "ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti" benissimo andiamo a sostituirli con quello di 140 ok dov'è il definitivo di 140? ah lo dobbiamo andare a fare..bene andatelo a fare | |
Da: duralex | 16/12/2011 19:01:16 |
x incognito questa è la prima parte della sentenza della Cassazione che ho postato, la cassazione rigetta la domanda attorea di restituzione della somma e accoglie la domanda riconvenzionale del convenuto dichiarando che la misura del canone è 400.000 Con sentenza pubblicata il 14 ottobre 1997 il pretore di Taranto rigettava la domanda con la quale Ugo Roccaforte, premesso che nei mesi dal gennaio all'aprile 1991 aveva corrisposto per la locazione di un appartamento concessogli da Tiziana Guastella il canone di L. 400.000 invece di quello pattuito di L. 200.000, reclamava in restituzione dalla locatrice la somma di L. 800.000. Con la medesima sentenza il pretore, in accoglimento della domanda riconvenzionale di Tiziana Guastella, dichiarava che la misura del canone che le parti avevano pattuito era di L. 400.000 mensili. | |
Da: l''informativa sulla mediazione | 16/12/2011 19:01:33 |
doveva essere inserita nella procura, trattandosi di comparsa??? | |
Da: duralex | 16/12/2011 19:03:40 |
x incognito non la cassazione ma il giudice di primo grado, quello che ho postato è lo svolgimento del processo... | |
Da: duralex | 16/12/2011 19:04:52 |
dicono sia meglio inserirla perchè l'art. 4 del d.lgs. 28/2010 fa riferimento al conferimento dell'incarico non specifica quindi se si tratti di attore o convenuto | |
Da: pablito1977 2309 | 16/12/2011 19:09:40 |
va beh quindi è errore grossolano quello che ho scritto e ho sbagliato tutto ??? | |
Da: Polemico | 16/12/2011 19:12:18 |
Se leggi giuffre tutti abbiamo cantano in pieno | |
Da: duralex | 16/12/2011 19:19:04 |
si esatto polemico, ma siccome l'abbiamo fatto tutti penso che in sede di correzione dovranno tenerne conto, dato che poi i commissari erano i primi a sostenere che dovevi basarti sulla sentenza contraria alle sezioni unite | |
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