NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ..., 75, 76, 77, 78, 79, 80 - Successiva >>
Da: Nugua | 16/12/2011 12:01:27 |
Ovvero dai una causa al maggior importo pagato. Comunque non è un errore, è solo una diversa qualificazione della questione, che comunque non condivido. | |
Da: duralex | 16/12/2011 12:11:33 |
non esattamente. se tu risolvi la questione sostenendo che in realtà non applichi il 1417 e il 2722 perchè l'accordo sul prezzo è accordo relativa ad una clausola priva di autonomia strutturale e funzionale ma con funzione integrativa del contratto poi, secondo me, sulla base del fatto che non essendo il contratto nè nullo nè annullabile ma soltanto inefficace tra le parti e pertanto gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti con quelli effettivamente voluti dalle parti, è possibile chiedere l'accertamento della reale volontà delle parti di intendere quale prezzo di vendita 140.000. tale accertamento tuttavia mi parrebbe possibile soltanto con riconvenzionale. | |
Da: Luxor | 16/12/2011 12:14:36 |
la chiudo qui....come pensavo anche i siti più qualificati sono andati nel pallone, ius &law addirittura si è inventata un'inesistente sentenza da appellare!.....la verità è che il caso era una carognata bella e buona, almeno l'anno scorso, indipendentemente dalla sentenza (ricordate Tribunale di verona, mi pare...) c'era una bella questione giuridica. quest'anno hanno solo volutamente complicato le cose....Ma veniamo al dunque: io ne ho senttite tante ma nessuna spiegazione mi ha convinto. anzitutto il preliminare da 14 000 che degrada a fatto storico, non alcun senso anche perchè esso è il negozio DISSIMULATO (vale a dire nascosto)con riferimento al prezzo...il mproblema della prova della simulazione, infatti, è mal posto. qui quello che c'è da provare è L'ACCORDO SIMULATORIO che di solito si fa a mezzo di UNA CONTRODICHIARAZIONE (vogliamo il preliminare da 140 anzichè quello da 95) che tra l'altro ha natura confessoria (dichiaraziomne di scienza non di volontà ).......ma se questa manca come si fa a dire che le parti in realtà volevano il primo e non gli altri due?.......ma ve lo immaginate a provare questa cosa (anche se fosse ammissibile) per testi?.............. | |
Da: Trasfersisi | 16/12/2011 12:17:08 |
Scusate ma secondo voi citare nella comparsa che si e' ricevuto atto di citazione notificato il... E non dare atto del deposito dello stesso e' tranciante per il compito? | |
Da: duralex | 16/12/2011 12:20:53 |
io ho letto la soluzione di jus&law e mi pare corretta. non capisco a cosa ti riferisci con sentenza da appellare, io non l'ho letta. in effetti il 1414 stabilisce "se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso" non una clausola diversa, pertanto non è una vera e propria simulazione per tali motivi non si applica il 1417 e il 2722. ci sono due contratti uguali e non diversi, di diverso c'è solo il prezzo. mi pare invece sbagliata la soluzione di altalex quando fa riferimento al principio di prova scritta. | |
Da: Luxor | 16/12/2011 12:31:15 |
scusate ma l'hanno cambiata....ieri sera dopo le 19,00 era diversa!si parlava di un atto di appello. | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: giustiziere | 16/12/2011 12:32:56 |
scusate a napoli hanno poi consegnato? | |
Da: duralex | 16/12/2011 12:37:11 |
PROVA TESTIMONIALE CIVILE - SENTENZA CIVILE - SIMULAZIONE NEI CONTRATTI - SPESE GIUDIZIALI CIV. » Cass. civ. Sez. III, 24-06-2003, n. 10009 Svolgimento del processo Con sentenza pubblicata il 14 ottobre 1997 il pretore di Taranto rigettava la domanda con la quale Ugo Roccaforte, premesso che nei mesi dal gennaio all'aprile 1991 aveva corrisposto per la locazione di un appartamento concessogli da Tiziana Guastella il canone di L. 400.000 invece di quello pattuito di L. 200.000, reclamava in restituzione dalla locatrice la somma di L. 800.000. Con la medesima sentenza il pretore, in accoglimento della domanda riconvenzionale di Tiziana Guastella, dichiarava che la misura del canone che le parti avevano pattuito era di L. 400.000 mensili. Il tribunale di Taranto, con sentenza pubblicata il 7 aprile 1999, rigettava il gravame del soccombente, che condannava alle spese del grado. I giudici di appello consideravano che il pretore non aveva pronunciato in violazione né del principio di cui all'art. 112 c.p.c. né del principio del contraddittorio ex art. 101 stesso codice, giacché si era limitato a qualificare giuridicamente il fatto storico prospettatogli (avvenuta pattuizione di un canone locativo maggiore rispetto a quello indicato in contratto) quale mera clausola integrativa della volontà delle parti e non quale accordo simulatorio. Ritenevano, inoltre, che, in tema di locazione, la prova della simulazione della misura del canone non incontra i limiti dettati dall'art. 1417 c.c.; né contrasta con il divieto dell'art. 2722 c.c. stesso. Aggiungevano, altresì, che il giudice di primo grado aveva correttamente attribuito la valenza di indizi ex art. 2729 c.c., circa l'accordo delle parti sulla misura del canone in ragione di L. 400.000 mensili, agli indicati elementi consistenti nel comportamento del conduttore, nella redazione per iscritto di un nuovo contratto con indicazione del maggior canone e nella sostanziale corrispondenza del canone versato a quello equo "ex lege". Rilevavano, infine, che non ricorrevano i giusti motivi per compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio di primo grado, giacché non era vero che le difese della convenuta fossero state disattese a favore di altro isolato orientamento giurisprudenziale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Ugo Roccaforte, che affida la impugnazione a tre motivi, che Tiziana Guastella contrasta con controricorso. Motivi della decisione Con il primo mezzo di doglianza - deducendo la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) - il ricorrente assume che, avendo la convenuta eccepito la simulazione del contratto indicante in L. 200.000 mensili il canone della locazione, il pretore adito non avrebbe potuto rigettare la sua domanda in base alla ritenuta sussistenza di un accordo tacito delle parti diretto a far risultare, nel contratto stipulato, un canone diverso da quello effettivo. Assume che, avendo la convenuta eccepito l'esistenza di un accordo simulatorio volto a dissimulare una parte del canone realmente pattuito e richiesto di accertare e dichiarare la simulazione esistente tra esse parti, il pretore non avrebbe potuto porre a fondamento della sua decisione l'esistenza di un accordo tacito tra le parti sulla diversa misura del canone. La censura non è fondata. Costituisce principio del tutto scontato che il vizio di ultra o extra petizione sussiste quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Il principio di cui all'art. 112 c.p.c. deve, peraltro, essere posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" (art. 113 c.p.c., 1° comma), per cui è fatta sempre salva la possibilità che il giudice assegni una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Nel caso di specie il giudice di merito non ha travalicato i limiti del suo potere, giacché la sua decisione è stata correttamente mantenuta nell'ambito dell'oggetto della contestazione. Trattavasi, infatti, di stabilire se le parti, al di là della indicazione contenuta nel contratto scritto di locazione, avessero, in realtà , inteso accordarsi per un corrispettivo di superiore importo, secondo quanto espressamente eccepiva la parte convenuta in giudizio, la quale chiedeva, di conseguenza, l'accertamento con valore di giudicato del suo diritto a percepire il canone nella misura effettivamente pattuita e detta sua richiesta giustificava in base al principio che, in caso di simulazione relativa, è il contratto dissimulato che spiega i suoi effetti tra i contraenti. Rispetto a detta prospettazione difensiva della parte, la valutazione del giudice di merito, in virtù della quale tra le parti era intervenuta, circa la misura del canone, una diversa pattuizione verbale, contestuale alla formazione della scrittura privata e di essa integrativa, non comporta affatto la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il giudice di merito soltanto qualificato giuridicamente il fatto storico dedotto dalla parte come elemento integrativo del negozio e non quale ipotesi di simulazione. Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2722, 2729 e 1417 c.c. - il ricorrente critica la sentenza del tribunale, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che, trattandosi di far valere una pattuizione aggiunta o contraria al contenuto del documento scritto, di essa non poteva essere consentita la dimostrazione per testimoni ovvero per presunzioni, dimostrazione che, invece, il giudice di merito aveva utilizzato per stabilire che la misura dovuta del canone era quella che le parti avevano verbalmente stabilito. Il motivo non può essere accolto. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, del quale occorre fare applicazione anche in tema di contratto di locazione, nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, che si verifica, allorché l'accordo simulatorio investe uno solo degli elementi del contratto, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati gli altri suoi elementi - ad eccezione di quello interessato dalla simulazione - con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti (Cass. n. 3857/96; Cass. n. 526/88; Cass. n. 5975/87; Cass.. n. 4366/78). In applicazione del suddetto indirizzo, con riferimento all'ipotesi di compravendita nella quale il prezzo effettivo non era quello indicato in contratto, questo giudice di legittimità ha ritenuto, pertanto, che la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita non incontra, tra alienante ed acquirente, i limiti dettati dall'art. 1417 c.c. in tema di simulazione né contrasta con il divieto posto dall'art. 2722 c.c. stesso, in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, cosi che la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa e può, perciò, essere fornita anche con testimoni o presunzioni. Il principio in questione, data la generalità della sua "ratio", deve senz'altro ritenersi applicabile anche al contratto di locazione quando per esso la prova per testimoni e per presunzioni, non trovando la situazione di ammissibilità dell'art. 1417 c.c. del contratto dissimulato per eludere l'applicazione delle norme imperative della legge n. 392 del 1978, sia, invece, giustificata dalla esigenza di stabilire quale sia stata l'effettiva misura del canone pattuito rispetto a quella diversa, indicata dal contratto scritto per perseguire altra finalità comune alle parti. Non è censurabile, quindi, sul punto la decisione impugnata, la quale ha escluso che la pattuizione di celare una parte del prezzo pattuito della locazione possa essere equiparata all'ipotesi di dissimulazione del contratto e, ravvisato lo scopo della indicazione scritta del minor canone in "evidenti esigenze fiscali", ha giustificato così l'ammissibilità della prova ai sensi degli artt. 2722 e 2729 c.c., 2° comma. Con il terzo motivo dell'impugnazione - deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 92 c.p.c. nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - il ricorrente lamenta che il giudice di appello non aveva compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, nonostante che le difese tecniche della convenuta (eccezioni di incompetenza, di prescrizioni ed altro) fossero state disattese e l'accoglimento della domanda fosse derivato in base ad argomentazioni individuate d'ufficio. Il motivo è infondato, poiché in tema di sindacato sul regolamento delle spese nel processo questo giudice di legittimità deve soltanto evitare che sia violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a giustificare. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19 febbraio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GIUGNO 2003. | |
Da: Hic sunt Leones | 16/12/2011 12:41:06 |
Comunque il fatto che Tizia e Sempronio hanno pagato l'importo di euro 140.000,00 mi pare una bella dimostrazione dell'accordo simulatorio delle parti e di conferire efficacia al primo preliminare... Sennò che glielo diceva di pagare quell'importo??? | |
Da: duralex | 16/12/2011 12:43:53 |
concordo, ma solo sul prezzo proprio perchè il 1414 fa riferimento a contratti e non clausole e le clausole non hanno una propria autonomia funzionale e strutturale. cmq nella sentenza che ho postato la parte ha proposto domanda riconvenzionale al fine di far dichiarare che la misura del canone che le parti avevano pattuito era di L. 400.000 mensili. mi pare faccia proprio al caso nostro. | |
Da: fe fe | 16/12/2011 13:05:47 |
avete pensato che con una riconvenzionale poteva chiederesi l'accertamento del simulato attraverso l'interrogatorio formale, una sent della cass. dice che mentre i mezzi di prova non sono ammessi l'interrogatorio si e dal risultano di quest'ultimo deriva la possibilità di chiedere i mezzi di prova successivamente. il mio gruppo ha sostenuto questa tesi..CMQ potevano scegliere una traccia meno lacunosa | |
Da: Serginho80 | 16/12/2011 13:07:20 |
Non è assolutamente un errore perchè trattandosi di atto di citazione lo puoi solo notificare al convenuto e non depositare. Solo il ricorso si deposita presso la Cancelleria e poi si notifica! | |
Da: FM | 16/12/2011 13:16:56 |
Ma quindi secondo voi chiedere l'accertam della simulazione la sostituzione della clausola relativa al prezzo e il rigetto è corretto? Ps nn ho prodotto l'atto di citaz notificato erano le 19 ed ero cotta, è grave????? | |
Da: M! | 16/12/2011 13:20:30 |
infatti era un compito terrificante. Non difficile, ma proprio mal posto... secondo me hanno deciso di fare un compito su quella SU, hanno deciso di invertire la questione, ma non hanno controllato quanto fosse fattibile nella realtà dei fatti. Comunque, noi ci lamentiamo, ma sembra che quello di amministrativo fosse ancora peggiore... Ci hanno decisamente fatto scontare la facilità dei pareri, se non fosse che sembra che l'atto di penale fosse molto facile. Boh, non lo so, ma non mi sembra molto giusto che siano sempre più facilitati i penalisti, tanto si sa che le tre opzioni dell'atto sono fittizie, dal momento che solo in rari casi il civilista, il penalista o l'amministrativista decide di scegliere l'atto non della sua materia. Almeno li bilanciassero questi compiti... | |
Da: giustiziere | 16/12/2011 13:24:53 |
chissà perchè ma effettivamente l'atto di penale è sempre molto più facile! pensa che io al mio esame avevo scelto quello perchè quello di civile era impossibile, ma non avevo mai fatto un atto di penale, eppure avevo preso la sufficienza! | |
Da: Serginho80 | 16/12/2011 13:26:08 |
...naturalmente parlo dell' atto di citazione di Tizia e Sempronio da cui bisognava difendersi, perchè l' atto giudiziario consisteva nella redazione di una comparsa di costituzione e risposta (senza domanda riconvenzionale): la domanda riconvenzionale presuppone una richiesta del convenuto speculare a quella dell' attore (quest' ultimo dice di vantare un credito pari a x ed io mi difendo dicendo che sono io il vero creditore) basata sullo stesso titolo. Nel caso in esame bisognava dimostrare "solo" l' esistenza del contratto dissimulato (e quindi il prezzo effettivo pari a euro 140.000) per difendersi dalle richieste (di restituzione dell' indebito) di Tizia e Sempronio. Pertanto, non vi è assolutamente domanda riconvenzionale perchè non vi è alcuna domanda autonoma della Società Gamma ma solo una resistenza alle richieste degli attori! | |
Da: duralex | 16/12/2011 13:30:23 |
guarda la sentenza che ho postato poco sopra la parte ha proposto domanda riconvenzionale per far dichiarare che la misura del canone che le parti avevano pattuito era di L. 400.000 mensili. | |
Da: disgustata | 16/12/2011 13:31:41 |
..in questi gg avevo sentito parlare di questo forum...poco fa ho iniziato a leggere qualche commento spinta dalla curiosità e dalla speranza di vedere se c'era qualcuno che, in qualche modo, potesse togliermi qualche dubbio sui tre gg appena passati, e condividesse la delusione che ho provato nel rendermi conto che purtroppo per superare questo esame non basta lo studio, la preparazione e la passione per questa professione!...ma dopo aver letto pochi post,mi sono posta una domanda: ma perchè c'è tanta gente che non capisce che nella vita a volte è meglio tenere la bocca chiusa ma preferisce fare del male (ad esempio dando soluzioni sbagliate o prendendo in giro) a chi invece avrebbe bisogno solo di un pò di aiuto? sono davvero disgustata!!!... se non si riesce a fare qualcosa di costruttivo, credo sia meglio tacere!! | |
Da: Serginho80 | 16/12/2011 13:43:23 |
X duralex: La soluzione da me proposta è frutto solo di un ragionamento logico da me percorso confortato anche da commissari d' esame. Non ho la presunzione di dire che sia quella giusta però, a mio modestissimo parere, la domanda riconvenzionale non esiste per le motivazioni già spiegate nel precedente post! | |
Da: duralex | 16/12/2011 13:48:18 |
infatti non dico che la tua sia sbagliata, penso che entrambe vadano bene, si poteva scegliere di mettere la riconvenzionale oppure no. ho postato la sentenza semplicemente perchè nel forum c'era chi sosteneva che la domanda non poteva configurarsi come riconvenzionale non essendo domanda nuova. | |
Da: dos | 16/12/2011 14:03:09 |
ma bisognava formulare i capitoli di prova secondo voi??? | |
Da: Luxor | 16/12/2011 14:32:50 |
E se avessimo guardato male.................provate un pò a vederla sotto quest diversa angolazione: Per "exceptio doli" si intende la possibilità di opporsi ad un'altrui pretesa o eccezione che, per quanto in astratto fondata, appaia in concreto espressione dell'esercizio doloso o scorretto di un diritto, finalizzato alla realizzazione di interessi non meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. L'exceptio doli non trova fondamento, in via esplicita ed immediata, in alcuna norma di diritto positivo ed è ricavabile soltanto implicitamente dal sistema italiano vigente la sua funzione di principio o clausola generale. Essa è idonea a riassumere la duplice direttiva del divieto di venire contra factum proprium - ossia di esercitare il diritto in contrasto con un proprio precedente comportamento materiale affidante - e del divieto di trarre vantaggio da un proprio contegno malizioso o fraudolento. L'exceptio si configura come un rimedio di natura prevalentemente difensiva con il quale si perviene alla disapplicazione delle norme positive cui si è fatto illecito richiamo e alla conseguente reiezione della domanda che sia stata proposta in modo scorretto o fraudolento sulla base delle medesime............. | |
Da: Trasfersisi | 16/12/2011 14:48:45 |
Secondo voi era fondamentale depositare l'atto citazione notificato???? | |
Da: ale indignata | 16/12/2011 14:55:56 |
Il fatto è che ogni commissario provava ad elaborare una teoria perchè purtroppo l'mpresa gamma, a seguito dell'orientamento delle S.U.,era indifendibile. Ripeto,la traccia è stata formulata al contrario!mi ha riferito una mia amica che al corso ius&law la traccia era invertita:il candidato doveva difendere Tizia e Sempronio. Avranno fatto un errore di copia e incolla al ministero... | |
Da: duralex | 16/12/2011 15:22:16 |
non c'è nessun errore in realtà ci si doveva basare sulla cass. 15120/2010 e non si sarebbe dovuto chiedere la prova per testi. tuttavia credo che pochissimi abbiano risolto in tal senso | |
Da: Sans | 16/12/2011 15:24:59 |
Bravo dura Lex.........grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee finalmente leggete la nota su iuris data.......e basta per favore di dire ...........cass. 15120/2010ohhhhhhhhhhh | |
Da: duralex | 16/12/2011 15:35:24 |
io sono il primo ad averla risolta sostenendo l'ammissibilità della prova testimoniale, e credo che la maggior parte delle persone l'abbiano risolta cosi. in sede di esame non era facile arrivare a tale ragionamento soprattutto se non si trova la sentenza. io almeno non l'ho vista :( | |
Da: M! X duralex | 16/12/2011 15:35:47 |
Su quella sentenza sono stata un bel pò...ma poi non l'ho citata. La traccia chiedeva espressamente la PROVA PER TESTI DELLA SIMULAZIONE. è chiaro che, se fosse stato un atto capitato a studio, nessuno avrebbe intrapreso quella via. Ma se la traccia richiede una cosa tu quella devi fare, anche se è da matti. Risolverla con l'onere della prova, che c'entrava? sarà sicuramente più giusto dal punto di vista giuridico, ma non ai fini dell'esame. La sentenza che citi tu dava sicuramente una maggior completezza al compito, Si poteva citare ed aggiungere, ma non si poteva usarla come sentenza risolutiva del caso... Nella sua assurdità , il compito era anche facile. Si doveva dire che gli artt. 1417 e 2722 si riferiscono solo in caso di simulazione di un intero contratto, non in caso di simulazione relativa parziale, quando, cioè, sia simulato un solo elemento contrattuale e basarlo su una sentenza del 2007 (o 2003) che diceva proprio questo. Si dovevano articolare i capitoli di prova, secondo me, perchè su quello era la traccia, chiedere l'interrogatorio formale di Tizia e Sempronio e, nel merito, il rigetto della domanda, senza precisare nemmeno il perchè, visto che, come ho scritto sopra, non si poteva motivarlo sulla base di una simulazione che non si poteva ancora aver provato... | |
Da: firenze | 16/12/2011 15:36:07 |
è proprio un errore aver messo la riconvenzionale? | |
Da: duralex | 16/12/2011 15:41:20 |
la traccia non chiedeva la prova per testi ma recitava "L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione". è l'impresa che sostiene di poter fornire prova testimoniale sta poi all'avvocato valutare se ha senso chiederla o è meglio adottare un altro percorso. cmq ti ripeto io ho chiesto l'ammissibilità della prova, e non credo possa cmq essere ritenuto sbagliato se si propone un ragionamento giuridico corretto se pure c'era una sezioni unite che sosteneva l'esatto opposto. tuttavia l'altra soluzione sicuramente sarebbe stata meglio. | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ..., 75, 76, 77, 78, 79, 80 - Successiva >>