>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90919 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 - Successiva >>

Da: jrt06/01/2012 17:04:30
Tutti quelli che hanno lavorato seriamente credendo su ciò che stanno facendo sono sulla buona strada. A loro serve solo un po' di fortuna, che auguro di cuore .

Da: xyz06/01/2012 19:53:54
diciamo...sospiro di sollievo!
Incrociamo le dita tutti...sù!
saluti

Da: joss09/01/2012 18:28:14
rispondendo alle vostre precedenti, certo che ci vuole l'informaativa in procura anche nella comparsa; tuttavia, giustamente è stato osservato che l'annullabilità del mandato può esser fatta valere solo dal cliente; certo che bisogna allegare l'atto di citazione notificato.. dov'è altrimenti la legittimazione passiva della convenuta a costituirsi? e certo che   era ammissibile la prova testimoniale.. l'art 2725 opera  qualora si richieda la prova testimoniale sul contratto.. noi qua la chiedevamo sulla simulazione, non sul contratto.. art 2724 cc a go go!!

Da: PER JOSS09/01/2012 18:51:11
1) Si ad informativa
2) Atto di citazione notificato: si riferisce alla costituzione del convenuto e non alla comparsa di risposta. La legittimazione passiva si ha con la notifica dell'atto di citazione il cui originale viene preso dall'attore ed iscritto a ruolo. Ovviamente, indicarne il deposito in comparsa era cosa ben fatta. Il contrario non costituisce errore in quanto di solito si indica nell'indice del fascicolo e non nella comparsa.
3) è vero che l'art 2725 opera qualora si richieda prova testimoniale sul contratto, mentre noi qui discutevamo su di un suo elemento, tuttavia la norma in esame richiede "il principio di prova scritta" che, conformemente a giurisprudenza (anche se ve ne è al contrario), non è possibile riscontrare nel preliminare il quale, a sua volta, costituisce PROVA SCRITTA e non PRINCIPIO DI PROVA.
Dinanzi ad una prova scritta, la prova per testi non sarebbe ammessa se la forma scritta è richiesta ab substantiam.
In altre parole, se ho un preliminare, per dimostrare un suo elemento, e dunque non l'intera esistenza del contratto, posso ricorre alla prova per testi solo argomento a contrario le SS.UU e non certo ricorrendo all'articolo in questione in quanto il preliminare è PROVA.
E' condivisibile anche l'argomentazione divergente (vedi altalex), ma nn si può dire perentoriamente che non aver argomentato in questo modo costituisca un errore, in quanto, ripeto, è altrettanto pacifico che il preliminare non è un principio di prova per iscritto.

Da: PER JOSS, IN AGGIUNTA09/01/2012 18:56:29
Inoltre, il principio di prova scritta deve provenire dalla parte contro cui si effettua la testimonianza. Nel nostro caso, proviene invece dall'impresa Gamma...
Insomma, se altalex, Ius & Law e Giuffrè argomentano diversamente, ciò sta a significare che non vi è soluzione univoca.
Ciao

Da: xyz09/01/2012 20:56:15
non inserire l'informativa in comparsa non è errore. Sotto questo profilo mi sento di tranquillizare tutti sulla scorta della prassi giudiziaria quotidianamente seguita da amici e colleghi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: ...09/01/2012 21:45:33
ma certo che non è errore! certo che c'è da star tranquilli!

Da: condicioiuris 09/01/2012 21:46:32
Certo certo.

Da: Neo Avv.10/01/2012 10:48:08
Nell'atto, anche il minimo errore può costare caro...

Da: PER NEO AVV...10/01/2012 11:33:51
Se ti faccio vedere il mio atto dello scorso anno ti fai due risate: mi sono state corrette frasi scritte perfettamente in italiano, mi è stato sottolineata una motivazione che era del tutto giusta come da soluzioni...ho preso un voto bassissimo e non sò perchè!
Poi durante l'esame, molti commissari hanno difficoltà a darci suggerimenti, ma non perchè siano ignoranti, ma semplicemente perchè è difficile anche per loro risolvere quesiti di una certa difficoltà in poche ore e con tracce mancanti di elementi essenziali.

Per quanto riguarda la mediazione in comparsa, sebbene la dottrina ha ritenuto opportuno inserirla (ed anche al corso di preparazione per esame avvocato l'Esimio Prof. ha dato conferma di ciò), tuttavia non ritengo assolutamente che chi non l'abbia inserita debba preoccuparsi e non lo dico per tranquillizzare qualcuno, ma semplicemente perchè molti commissari in aula la pensavano in questo modo...dunque non c'e' alcun problema, non bocceranno mai per una cosa del genere...

Da: ci sono10/01/2012 13:45:24
errori da bocciaura e errori che fanno calare il voto...

Da: jakka10/01/2012 15:01:53
ad esempio scrivere "non sò" è un errore da bocciatura

Da: 5345310/01/2012 15:20:14
che "aulicità" nel vostro digitare, ma parlate così come pestate i tasti????

Da: joss10/01/2012 16:03:34
per "per joss" ... allora. .. il preliminare miei cari non è prova scritta e questo perchè ai sensi dell'art 2722 cc è un patto contrario ed anteriore ad un patto scritto successivo.... ( posso fare un preliminare di 150 mila euro e poi farne un altro decidendo di abbassare il prezzo..chi me lo vieta? non per questo c'è simulazione...).. il nostro preliminare da solo non è prova, ma è un principio di prova scritta..ossia prova solo il fatto storico che in effetti inizialmente le parti avevano pattuito il prezzo di euro  140.00 e che in effetti poi parte acquirente ha erogato a gamma quell'ammontare.. non so se mi sono spiegata, ma... è così....
e comunque il primo preliminare proviene da entrambe, perchè sottoscritto da entrambe... così s'intende la provenienza , non certo nel senso che debba essere allegato da controparte, la quale OVVIAMENTE  non lo allegherebbe mai, perchè contrario al suo interesse!!! e cmq la domanda è fatta valere contro di noi...

Da: condicioiuris 10/01/2012 16:04:39
Magari fosse solo non "sò"... Qui si legge anche di peggio

Da: joss10/01/2012 16:04:59
e cmq la nostra prova testimoniale non era sull'esistenza del contratto, ma solo sulla successiva simulazione!

Da: condicioiuris 10/01/2012 16:09:24
E chi ha detto che era sull'esitenza del contatto?

Da: jakka10/01/2012 16:16:54
secondo me era sulla resistenza del contratto
ma non sò

Da: condicioiuris 10/01/2012 16:23:14
Ciao, secondo me no... Ma tutto può essere.

Da: joss10/01/2012 16:30:33
voi  dite che era sul prezzo.. ma non è così... il prezzo si prova con il contratto definitivo..la prova testimoniale era sulla simulazione relativa...

Da: xyx10/01/2012 17:01:03
la prova per testi verte sulla simulazione relativa parziale...ossia sul reale prezzo!

Da: joss10/01/2012 17:08:07
si, ma noi dovevamo provare l'accordo simulatorio...

Da: PER JOSS10/01/2012 17:14:21
Allora, io non pretendo di convincere nessuno, ma vorrei dire due cose: innanzitutto, il preliminare è prova scritta e non principio.
Secondo, per chi ha argomentato contro le SS.UU. avrà letto la nota sentenza secondo cui, poiché il contratto è inefficace soltanto limitatamente al prezzo la prova per testi è ammissibile in quanto atta ad integrare il contenuto dello stesso sicché non c'e' contrasto con i divieti ex art. 2724 c.c.
Ciò vuol dire che quei divieti rimangono, ma non sono applicabili al caso di specie in quanto le norme in oggetto si riferiscono al contratto per intero.
Pertanto, se una volta argomentato come sopra, poi passiamo a dire che in ogni caso c'e' un principio di prova scritta e dunque la prova è ammissibile ex art. 2724 c.c., allora stiamo applicando tale normativa pur se in precedenza abbiamo affermato che la medesima non è applicabile al caso di specie.
Se applichiamo tale disciplina, allora si deve fare i conti anche con il 2725 che prevede l'eccezione alla  prova per testi per i contratti scritti ab substantiam e, soprattutto, non capisco come si possa affermare che il preliminare non sia prova scritta quando ci sono sentenze che affermano proprio ciò e per di più rilevano come esse non provengano dalla parte cui andiamo a fare la prova per testi, bensì dal richiedente.

Ora, questi discorsi non sono molto semplici da capire, e non credo che molti siano arrivati a tal punto, ma a parer mio (con tutta la modestia di questo mondo), se devo integrare il prezzo chiedo prova per testi in quanto non voglio stabilire l'inefficacia dell'intero contratto. Se faccio presente che c'e' il principio di prova, allora applica la disciplina ex art. 2724 che si riferisce al contratto per intero e se applico tale normativa devo sottostare anche alle sue eccezioni: vedi art. 2725 c.c..

Da: jakka10/01/2012 17:22:48

- Messaggio eliminato -

Da: joss10/01/2012 17:57:15
per per joss..perdonami, ma credo che tu abbia in testa una grossa confusione... il 2725 nn è applicabileeee!! non obbiamo provare l'esistenza del contratto che alleghiamo... ma della simulazione!! il primo preliminare prova solo il fatto storico che in effetti il prezzo voluto dalle parti era di 140.000 e nn di 95.000

Da: joss10/01/2012 18:00:13
la prima sentenza che anch'io ho sostenuto era purtroppo superata dalle sezioni unite della cassazione..un atto del genere era presentabile, ma perso in partenza!la mia soluzione è cm quella di altalex

Da: joss10/01/2012 18:01:33
e poi il primo preliminare è prova scritta si, ma è superato dai successivi contratti  che prevalgono, quindi non può formare piena prova

Da: ...10/01/2012 18:02:37
1) Come provate l'esistenza del preliminare di 140000?;
2) come provate la simulazione del prezzo dei due contratti successivi?.
Non incartatevi, era semplice!

Da: PER JOSS10/01/2012 18:07:03
Esattamente.
Dobbiamo provare solo l'elemento prezzo: si tratta di simulazione relativa ed il contratto è efficace tra le parti integralmente tranne che per il prezzo che può essere integrato tramite prova per testi.
Il 2724 ed 2725 si riferiscono a tutto il contratto e non ad una sola parte di esso.
Ergo, cosa invochiamo a fare il principio di prova scritta se la nostra prova per testi ha ad oggetto solo il prezzo?
La sentenza parlava chiaro quando diceva che l'ammissione della prova per testi non contrasta con i divieti ex art. 2724 c.c.: ciò a significare che questi divieti non riguardano il caso in oggetto e dunque secondo quale processo logico dovremmo applicare il principio di prova per iscritto, quando la normativa in esame nn è applicabile alla nostra controversia?

Dobbiamo dimostrare il prezzo reale? Allora prova per testi che non contrasta con i divieti di cui sopra che, infatti, si riferiscono all'intero contratto e non ad una sola parte di esso.

Inoltre, per cortesia, possiamo dire tutto, ma il preliminare di 140.000 è prova e non principio di prova. Principio di prova, come giustamente detto da qualcuno, sarebbe stato il bonifico che attestava il pagamento, ma non un contratto!!!
E comunque, pur se ammettiamo che esso è principio di prova, se vogliamo applicare il 2724 dobbiamo rispettare anche le sue eccezioni ossia il 2725 c.c..

Mi spieghi, infatti, dove quando e perché il 2725 c.c. non deve essere richiamato? Forse perché stiamo provando solo l'elemento prezzo? Allora se stiamo provando l'elemento prezzo il 2724 non c'entra nulla in quanto, ripeto per l'ennesima volta, come da Cassazione, ci stiamo riferendo ad un solo elemento e non all'inefficacia per intero.

Ci sono soluzioni su internet che non citano il 2724 c.c. altre invece si (come altalex), ma io non le condivido per tali motivi.
O si applica il 2724 c.c. con le sue eccezioni, oppure diciamo, come da Cassazione contraria alle SS.UU., che nel caso de quo non vi è contrasto con i divieti di cui sopra e se non vi è contrasto vuol dire che siamo al di fuori della sua cornice normativa.

Ciao

Da: PER JOSS10/01/2012 18:10:37
Joss scusami, se hai fatto come altalex puoi stare tranquillo perchè molti hanno fatto come te, ma dire che il preliminare di 140.000 non è prova scritta perché è superato dai successivi è sbagliato.
E' prova scritta, punto. E non è superata proprio da niente.
Se un elemento è prova scritta lo è sempre.
Un principio di prova può essere un assegno oppure una ricevuta di un bonifico.

La ratio della norma che il richiede il principio di prova scritta è quello di integrare questo principio di prova che deve esserci necessariamente proprio con la prova testimoniale.
Se ho una prova come un preliminare che mi dice che il prezzo inizialmente stabilito per quell'immobile sito in...., è diverso dal successivo allora non posso invocare la prova per testi, ma andrò a dimostrare il reale prezzo con il preliminare che ho allegato (sempre se ho dedotto la sua esistenza materiale), la presunzione del fatto che Tizia e sempronio hanno pagato spontaneamente 140.000 e la prova per testi argomentando a contrario alle SS.UU.!!!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 - Successiva >>


Torna al forum