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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: marco x mmm17/12/2011 10:40:25
Infatti, il principio di prova scritta è nell'atto di citazione stesso, che rende verosimile il fatto allegato dalla ditta dell'esistenza del precedente preliminare con prezzo di 140.000 euro, visto che gli attori in quello stesso atto dichiarano di aver pagato tanto.
Il preliminare, in assenza della controdich., è mero fatto storico e quindi può essere provato per testi v. cass. 24100.2011
Tutte e due questi rilievi insieme risolvevano il caso secondo me

Da: informativa sulla mediazione17/12/2011 10:54:19
era necessaria? la mancanza inficia la validità della procura?

Da: x marco17/12/2011 11:01:46

Da: X marco x mmm17/12/2011 11:07:06
Se hai scritto così nell'atto non hai capito nulla della traccia: "Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma, esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto, la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'IMPRESA EDILE GAMMA SOSTIENE, PER CONTRO, L'ESISTENZA DI UN PRECEDENTE PRELIMINARE"

E' la ditta Gamma che fa presente l'esistenza di un precedente preliminare all'avvocato, il principio di prova sta nel preliminare, di certo non nell'atto di citazione! Gli attori agivano per la ripetizione dell'indebito

Da: X marco x mmm17/12/2011 11:10:54
I preliminari erano quindi due: uno presentato dagli attori con l'importo di 95.000, e quello che allega in comparsa la ditta Gamma (di euro 140.000), stipulato precedentemente al preliminare e definitivo (che recavano entrambi la somma di euro 95.000).
Era da dare per scontato che il preliminare rivestisse forma scritta, dato che per l'esistenza dello stesso è richiesta la stessa forma del definitivo, a pena di nullità!

Da: X marco x mmm17/12/2011 11:14:48
E comunque la 24100 del 2011 non la potevi comunque utilizzare nell'atto, dato che è del 17.11.2011 e nessun codice riportava la massima, i commissari potrebbere annullare il compito perchè è ovvio che la massima non poteva risultare sul codice, anche ad avere gli ultimi aggiornamenti

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Da: x mmm17/12/2011 11:18:40
Si, soltanto che hai tralasciato un piccolo particolare: bisognava provare  per testi la simulazione del prezzo e non del preliminare in sè... il preliminare è il fatto storico che legittima la ditta convenuta a provare per testi il prezzo reale dissimulato.
Leggi cass. 24100.2011 e capisci
Cmq resta fermo che sulla soluzione più o meno ci troviamo, occorreva il principio di prova per iscritto, a mio avviso oltre al preliminare ha rilievo anche la citazione...

Da: Carlo x mmm17/12/2011 11:42:23
Cmq, volendo essere pignoli, non è affatto detto che il precedente preliminare avesse forma scritta, perchè, se fosse stato così, allora esso sarebbe valso come controdichiarazione, ergo non sarebbe affatto servita la prova per testi, ma semplicemente esibire lo stesso.
Il problema sorge proprio perchè nella simulazione, come tu sai, in realtà il documento è uno soltanto, cioè il contratto simulato, l'altro contratto (quello dissimulato) esiste come accordo simulatorio solo eventualmente esplicitato nella controdichiarazione ad probationem.
Ne deriva che proprio in virtù dell'assenza della suddetta forma ad probationem sorge il problema di provarlo altrimenti, ossia per testi....
Cmq questa è solo una mia interpretazione, credo che anche altre soluzioni potessero essere altrettanto valide se ben motivate...

Da: avv17/12/2011 11:53:49
non è affatto detto che il precedente preliminare avesse forma scritta???????????? oh mio dio!!!!!!!!!!!!

Da: favic17/12/2011 11:53:55
a mio avviso bisognava dare per scontato che gli attori avessero prodotto un assegno o un altro mezzo di pagamento per provare l'avvenuta corresponsione dell'importo di euro 140.000. quello andava a costituire principio di prova scritta (art. 2724 n. 1) della causale del pagamento e non del contenuto di un contratto che comunque noi abbiamo prodotto. così si sarebbe aggirato anche il limite di cui all'art. 2725.

Da: X Carlo x mmm17/12/2011 11:54:43
Che fosse stato redatto in forma scritta il primo preliminare è da ritenersi ovvio, altrimenti non ci sarebbe nemmeno un preliminare. Il problema qui era che non si ricadeva in una simulazione totale, bensì parziale, in cui il contratto simulato doveva essere integrato solamente per quel che riguarda la clausola del prezzo, non si poteva far valere la simulazione dell'intero contratto di vendita, anche perchè esso non poteva essere sostituito dal preliminare dissimulato (uno è contratto a effetti obbligatori, l'altro a effetti reali). Il primo preliminare serviva, secondo me, solo a superare la limitazione della prova testi, che era preclusa in assenza di un principio di prova scritta. Altresì poteva sostenersi anche il precedente orientamento (pre Sezioni unite) che sosteneva la possibilità di proporre prova testi sull'elemento del prezzo.
Io difatti ho sostenuto tutte e due le ipotesi, dicendo che la prova testi era ammissibile in base all'orientamento pre-2007, e che comunque la prova testimoniale sarebbe comunque ammissibile perchè, sussistendo il principio di prova scritta, non vigono i limiti alla prova per testi, ai sensi del 2724 n.1

Da: favic17/12/2011 12:11:33
il problema, però, è che il preliminare è prova scritta e non principio di prova scritta. inoltre il principio di prova scritta deve provenire dalla parte contro cui richiedi la domanda e invece il preliminare lo produciamo noi. quindi il principio di prova scritta è costituito da un altro documento proveniente da controparte, tipo un assegno.

Da: firenze17/12/2011 12:18:54
w catanzaro????

Da: informativa17/12/2011 12:19:12
Mediazione civile: gli effetti dell'omessa informativa
Tribunale Varese, sez. I civile, ordinanza 01.03.2011

Il Tribunale di Varese con l'ordinanza in esame, invero tra le poche di cui ad ora si abbia notizia, esamina nuovamente il tema dell'informativa di cui all'art. 4 co. 3 d.lgs. 28/2010 sotto il peculiare profilo degli effetti dell'omessa informativa.
Tale obbligo di informativa é stato introdotto dal d.lgs. 28/2010 recante la disciplina del procedimento di mediazione nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili in materia civile e commerciale.
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 d.lgs. 28/2010 l'avvocato é tenuto ad informare in forma chiara e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (anche ove sia obbligatorio) e delle relative agevolazioni fiscali e ad allegare il documento che la contiene all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.
In considerazione della formulazione della norma (all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione) deve ritenersi che l'obbligo di informativa gravi tanto sulla parte attrice quanto sulla parte convenuta.
La conseguenza sull'attivitá processuale della (sola) mancata allegazione è prevista dall'art. 4 co. 3 ultimo periodo, che precisa che ove il giudice verifichi la mancata allegazione del documento, se non provvede ad invitare le parti a procedere alla mediazione, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Deve ritenersi che il difensore possa supplire alla mancata allegazione all'atto introduttivo in momento successivo, depositando alla prima udienza l'informativa sottoscritta, evitando così che il giudice convochi la parte e valendo ciò anche come convalida ex art. 1444 c.c. ove l'informativa sia stata sottoscritta in un momento successivo all'atto di conferimento dell'incarico.
L'art. 4 citato prevede espressamente che in caso di violazione degli obblighi di informazione il contratto di patrocinio tra avvocato e cliente é annullabile.
Come rilevato dal Tribunale di Varese nell'ordinanza in commento, la sanzione dell'annullabilitá del contratto di patrocinio comporta l'applicazione del'art. 1441 co. 1 c.c. , per il quale "l'annullamento del contratto puó essere domandato solo dalla parte nel cui interesse é stabilito dalla legge".
Pertanto la violazione degli obblighi informativi puó essere sollevata dal solo assistito e non anche dalla controparte processuale, in quanto solo la parte nel cui interesse é stabilita puó far valere l'annullabilitá del contratto, che afferisce al solo rapporto avvocato - cliente.
L'applicazione del medesimo principio deve far escludere anche la rilevabilità d'ufficio.
Nel caso di specie parte convenuta aveva eccepito la mancata allegazione dell'informativa da parte de difensore di parte attrice, con ció espressamente chiedendo l'annullamento del conferimento dell'incarico degli attori ai loro difensori, eccezione respinta dal Tribunale per i motivi esposti, non trovando applicazione per il Giudice neppure gli artt. 182, 183 e 187 c.p.c.
E' interessante osservare come l'ordinanza del Tribunale di Varese in commento abbia sottolineato la previsione di una "specifica reazione dell'ufficio giudiziario", riferendosi a quanto previsto dall'art. 4 co. 3 ultimo periodo per cui "il giudice che verifica la mancata allegazione del documento se non provvede ai sensi dell'art. 5 co. 1 informa la parte della facoltá di chiedere la mediazione".
Invero di tale informativa del giudice, dovuta stante la mancata allegazione documentale dell'informativa, non vi é traccia nel provvedimento a meno che il giudice non ritenga di procedere a tale compito nel corso dell'udienza ex art. 183 c.p.c. per la comparizione delle parti, ovvero vi sia stato il successivo deposito dell'informativa, con ció trovando applicazione l'art. 1444 c.c.
Ove successivamente fatto valere dall'assistito, l'annullamento del contratto di patrocinio comporta conseguenze in termini di restituzione di quanto percepito e di esclusione di compensi per l'attività svolta. Infatti da un lato il cliente, in virtù dell'annullamento del contratto di patrocinio, può domandare la restituzionedi quanto già versato al professionista, dall'altro, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera comunque prestata.
Secondo alcuni interpreti, esclusa l'applicabilità dell'art. 2231 c.c., in quanto riferito all'ipotesi di una «prestazione d'opera professionale di naturale intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge», con conseguente esclusione del diritto al compenso,  si debbono ritenere applicabili gli artt. 2033 e 2041 c.c.
Infatti l'avvocato avrebbe diritto quanto meno ad un indennizzo facendo valere l'ingiustificato arricchimento a seguito della prestazione effettuata, dimostrando il suo impoverimento (es. anticipazione di spese, mancato guadagno) e il vantaggio conseguito dall'assistito.
Sia la relazione illustrativa sia i primi commentatori concordano nel riconoscere che la sanzione dell'annullabilità non influisce sulla validità della procura alle liti e degli atti processuali compiuti dal difensore in virtù di essa, non incidendo sullo ius postulandi dell'avvocato.
Infatti il legislatore ha inteso sanzionare piú severamente l'omissione degli obblighi informativi, rafforzando la tutela della parte coinvolta (le proposte emendative delle commissioni parlamentari erano nel senso di prevedere come sanzione l'illecito disciplinare, ritenuto ultroneo dal legislatore, in quanto giá previsto dalla legge). Come precisato nella relazione di accompagnamento al d.lgs. 28/2010, l'omissione de qua costituisce vizio che non si riverbera sulla validità della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui invalidità non toglie quindi al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura, cosí evitandosi una sorta di improcedibilità della domanda medesima, che sarebbe andata a danno della stessa parte a favore della quale è introdotta la previsione.

Da: il saggio della montagna17/12/2011 12:21:19
il preliminare proviene da controparte nel senso che è sottoscritto dalla medesima...

Da: firenze17/12/2011 12:23:09
concordo

Da: carlo x favic17/12/2011 12:35:40
Esatto! Questo passaggio sfugge a molti... eppure è così semplice...

Da: favic17/12/2011 12:38:20
infatti...secondo me è assurdo sostenere che il primo preliminare costituisca principio di prova scritta della volontà simulatoria...è un contratto a tutti gli effetti...il nostro principio di prova scritta è costituito da un mezzo di pagamento prodotto da controparte...il nostro teste ci servirà per provare la causale del pagamento...peccato che queste argomentazioni mi siano venute in mente solo oggi!

Da: ...17/12/2011 13:06:12
Scusate ma cosa si doveva provare? La simulazione del prezzo dei due successivi contratti giusto?
Allora la si poteva provare o con la controdichiarazione (che non si aveva), o mediante testi sostenendo la tesi contraria a SS.UU. 2007, punto

Da: distruttooooooooooo17/12/2011 13:07:57
Io mi sono basato sul fatto storico anche in base alle dichiarazioni di controparte non ho spiegato domanda riconvenzionale ma eccezione riconvenzionale ed ho chiesto il rigetto della domanda con accertamento per la spiegata eccezione dell'accertamento dell'avvenuta simulazione...poi vedremo purtroppo ormai è fatta

Da: x favic17/12/2011 13:12:46
secondo me la stipulazione del primo preliminare è il fatto storico che legittima la prova per testi della simulazione del prezzo, la citazione più il documento di pagamento sono il principio di prova scritta

Da: CaioGaio17/12/2011 13:18:28
Ragazzi il problema è che un conto è avere il preliminare ,altra cosa è provare la simulazione dato che i due contratti dopo, in assenza di prova della simulazione, sostituirebbero il primo!

Da: x informativa17/12/2011 13:18:31
...allora...l'informativa può anche depositarsi all'udienza? ....e, pertanto, la mancata allegazione all'atto introduttivo non ha gravi conseguenze sul piano processuale (...neppure per l'attore... figuriamoci per il convenuto!). E' esatto?

Da: ...17/12/2011 13:30:07
Ma da dove esce questo?

Da: Bologna17/12/2011 13:35:57
leggi la soluzione ed impara cosa è una simulazione relativa parziale invece di continuare a scrivere amenità sul forum...
credo ci sia molta impreparazione su questo sito.
Grazie Domenico...sito molto ben fatto.

Da: ...17/12/2011 13:42:19
E tu compra qualche libro consigliato sul sito, oppure frequenta qualche corso! Ti farai una cultura!
Che vergogna...

Da: Bologna17/12/2011 13:44:20
scusa...quella è (oggettivamente) l'unica soluzione corretta.
pertanto chi ha risolto così prenderà il suo trenta chi non ha risolto così può mettersi l'anima in pace e pensare a dicembre prossimo a meno che non abbia fatto il penale o l'atto in modo eccelso.
Cosa ho detto di così strano?

Da: ...17/12/2011 13:47:30
Io seguo la mia di soluzione! Ragiono con la mia testa!
Non siete mica all'università... sveglia!

Da: Bologna17/12/2011 13:57:28
allora il primo trenta se non hai fatto errori di ortografia è già in cascina.

Da: per tutti17/12/2011 14:04:07
.....non ho inserito informativa sulla mediazione perchè un commissario consigliava in tal senso...trattandosi di comparsa...ora non so più che pensare....

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