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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: joeblack16/12/2011 23:55:38
Inserire una riconvenzionale con la quale richiedere l'accertamento della sussistenza del primo preliminare, del quale sembra che l'impresa non abbia copia (dalla traccia sembra che l'unica prova dell'esistenza del primo preliminare sia la prova testi).
Chiedere la prova testi per provare la domanda riconvenzionale e non per provare la simulazione.
A sostegno, sottolineare il fatto che gli attori sostengono di aver pagato 140, cifra esattamente coincidente con quella contenuta nel primo preliminare.

Da: per il saggio della montagna16/12/2011 23:56:44
Sono daccordissimo con te...un parere o un atto può anche non dare una soluzione "corretta", ma se il ragionamento tecnico-giuridico e buono ed è scritto in maniera lineare e scorrevole allora viene premiato!

Da: bipgggg 16/12/2011 23:56:54
x joe : no, la traccia diceva che i contratti erano simulati e che gamma poteva dare prova testimoniale di tale circostanza

Da: il saggio della montagna16/12/2011 23:57:40
L'informativa non serve, perchè la ditta gamma è convenuta e quindi ha già fatto il tentativo obbligatorio di mediazione (su iniziativa degli attori).

Comunque la prassi è ancora così incerta che nessuno (credo) boccerebbe un atto ben impostato per una questione del genere.

Da: firenze16/12/2011 23:57:42
riconvenzionale per accerttare e dichiarare la simulazione relativa della clausola relativa al prezzo e per l'effetto l'inefficacia di suddetta clausola...nn so..sono in crisi

Da: joeblack17/12/2011 00:04:22
per bipgggg:

Non ti seguo
la traccia dice che "L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, la esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140000 e che i contratti successivi erano stati simulati... "

il difensore dell'impresa, non potendo provare per testi la simulazione (in base a SU 2007) allarga il petitum chiedendo, in riconvenzionale, che si accerti l'esistenza del vecchio preliminare. In tal modo può sfruttare la prova per testi e al contempo contrastare, annullandola, la richiesta di restituzione degli attori...

Non mi pare assurdo...

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Da: bipgggg 17/12/2011 00:09:16
la traccia dice..." e ritiene di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione" (riletto ora dalla traccia)... non collega la testimonia nza al preliminare...ciò detto io vorrei veramente che noi tutti che siamo quia  parlarne e adiscuterne avessimo un buion risultato, perchè ho visto gente che col diritto nn centra nulla o che lo passa solo per fortuna o non so cosa!

Da: mmm17/12/2011 00:09:33
non credo alla riconvenzionale! bastava chiedere un accertamento in via
incidentale nelle conclusioni! io ho fatto cosiiiiiiiiiiii

Da: Tellis17/12/2011 00:12:37
la riconvenzionale non c'entra!

Da: firenze17/12/2011 00:12:50
infatti credo di aver sbagliato...ma nn sono l'unica

Da: bipgggg 17/12/2011 00:13:50
riconvenzionale esclusa...anche d altalex justtowin e gli altri che optano per svolgimenti diversi della traccia...ma nessuno ha mai parlato di riconvenzionale, non difendevamo tizia e sempr come convenuti

Da: yuuu17/12/2011 00:16:01
ho scritto x sbaglio che quello da 140 era definitivo, è grave? x il resto ho motivato bene ma ho scritto per sbaglio definitivo anzichè preliminare

Da: mmm17/12/2011 00:18:07
firenze sta voce della riconvenzionale girava in ogni banchetto ieri... ma  la trovavo assurda... ad ogni modo penso sia stato assurdo tutto l atto... ma vi pare che  in una comparsa di costituzione e risposta bisogna porsi  già il problema sull'ammissione di una prova testimoniale ??? io al limite se avessi fatto st'atto per un mio cliente avrei chiesto l'ammissione della prova testimoniale .... sarebbe stata poi la controparte a dovermi eccepire tutta la questione dell'ammissibilità o meno....mica so scemoooo...gli spiano la strada per eventuali eccezioni??? che strategia processuale assurda

Da: firenze17/12/2011 00:27:31
ci capisco sempre meno..forse davvero la soluzione stava nel principio di prova scritta..

Da: bipgggg 17/12/2011 00:33:08
il principio della prova scritta deve però provenire dalla controparte dal soggetto contro cui la invochi, nn può essere il preliminare

Da: mmm17/12/2011 00:33:08
firenze se cosi fosse la soluzione sarebbe stata troppo semplice... io l ho impostata diversamente.... la prova testimoniale era ammissibile solo per provare l'esistenza della pattuizione relativa al maggior prezzo indicato (140.000)  e non anche per per provare l'esistenza del negozio simulato (quello di 95.000). In sostanza la sottigliezza stava in questo.... io l ho fatto seguendo questa interpretazione...

Da: bipgggg 17/12/2011 00:33:50
x mmm

ma la traccia palra di testimonianza sulla simulazione...

Da: firenze17/12/2011 00:39:22
w catanzaro

Da: yuuu17/12/2011 00:44:24
ho scritto x sbaglio che quello da 140 era definitivo, è grave? x il resto ho motivato bene ma ho scritto per sbaglio definitivo anzichè preliminare

Da: mmm17/12/2011 00:48:03
per big... ho letto che hai messo anche l'informativa giusto??? ma perchè si doveva mettere ? essendo convenuti si suppone che la conciliazione sia già stata proposta dall'attore ... per quanto riguarda la procura... in sede di esame avevo pensato che un modo per evitare di metterla era inserire nell'epigrafe della comparsa la dicitura: "rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'avverso atto di citazione notificato" ... io non l ho fatta sta cosa perchè sembrava una presa per il culo per i commissari che mi avrebbero corretto il compito i quali magari si aspettano d leggermela... però poteva essere un modo intelligente per aggirare il problema :D

Da: ocio17/12/2011 00:52:08
Negozio simulato era quello di 140 e non di 95

Da: praticante ripetente17/12/2011 00:52:22

Io ho fatto in questo modo che reputo assurdo...seguite il ragionamento.

a) L'mpresa Gamma sostiene l'esistenza di un precedente preliminare di cui è in possesso e vale come controdichiarazione;
b) Dopo la stipulazione le parti si accordano in presenza di testimoni di stipulare un secondo preliminare di importo inferiore affinché gli acquirenti possano essere fiscalmente agevolati, alla faccia dell'evasione (mi rendo conto che è un'ammissione di reato tributario);
c) Produco il preliminare di euro  140.000,00 e le quietanze di pagamento fatturate;
d) Chiedo la prova testimoniale per rafforzare ("l'inoltre" della traccia è stato ritenuto da me come un qualcosa in più e non come il solo mezzo di prova disponibile);
e) Nel merito chiedo il rigetto della domanda avendo il giudice accertato e dichiarato la simulazione, in via riconvenzionale l'efficacia del primo preliminare con stipula del definitivo per il medesimo importo.
Per la serie ti ho fatto un favore e adesso mi vuoi fare perseguitare dalla finanza.

Da: mmm17/12/2011 00:54:18
ocio ne sei sicuro?

Da: praticante ripetente17/12/2011 01:34:26

Dimenticavo...simulazione relativa parziale relativa al prezzo di vendita...perché nè gli attori né l'impresa convenuta, da come è scritta la traccia, negano il pagamento di questi 140.000,00 euro.
Sarebbe stato molto più semplice se l'impresa avesse negato il pagamento...in questo, però, la simulazione dove la metti?

Da: jackie boy x ocio17/12/2011 04:08:32
sei un coglione: quello DIssimulato era da 140, quello simulato da 95.
evidentemente non hai ben capito la differenza tra dissimulato e simulato

Da: X il saggio della montagna17/12/2011 07:22:55
Vatti a rileggere la legge sulla mediazione, l'informativa sulla mediazione va messa anche nella comparsa di risposta, perchè anche il convenuto può proporre la mediazione. E comunque si era in un'ipotesi di mediazione facoltativa e non obbligatoria.

Detto questo, premesso che probabilmente non passerò lo scritto a causa dell'atto di civile, in cui ho dovuto correggere molte cose direttamente in bella e che in 7 ore era impossibile argomentare decentemente visto anche che la cassazione andava palesemente contro, vi dico le mie considerazioni.

Sulla riconvenzionale, secondo me andava messa per chiedere al giudice di accertare la simulazione relativa del definitivo con riferimento alla clausola del prezzo, al fine di integrare l'elemento simulato con tale elemento che emergeva nel contratto preliminare dissimulato (ovviamente il preliminare poteva solo fungere da strumento per integrare la clausola del prezzo simulata, non potendo essere fatto valere in sostituzione del preliminare).

Secondo me l'unica difesa possibile era rifarsi all'orientamento precedente alle sezioni unite e chiedere la prova testimoniale per l'integrazione del prezzo, in quanto elemento integrabile con ogni mezzo di prova, e comunque, anche qualora non si fosse aderito a tale orientamento, il preliminare dissimulato costituiva comunque principio di prova che consentiva in ogni modo di ammettere la prova testimoniale.

Per chi scrive che le soluzioni pubblicate su altalex, neldiritto, win for jus ecc dicono cose diverse: NON VI FIDATE, conosco alcune persone che hanno scritto le soluzioni in alcuni di quei siti, e di certo non sono emeriti professoroni di alta scuola, quando si redige un atto si dà la migliore difesa possibile, l'importante è cercare di mantenere una certa logicità.

Infine una considerazione: questo esame è VERGOGNOSO, una traccia del genere non può essere svolta in 7 ore, e soprattutto vergognoso che venga mantenuto questo esame RIDICOLO e OSCENO dove passa solo chi gioca più "sporco", e per mantenere i privilegi di quattro cerebrolesi che sono passati con l'esame pre 2003. Per dirvi la migliore, a parte gli idioti che sostenevano dovesse chiedersi la simulazione del definitivo e chiedere l'efficacia del preliminare (quindi praticamente dicendo che un contratto a effetti obbligatori può avere gli stessi effetti reali del definitivo) una commissaria ci ha detto che non potevamo chiedere la prova testimoniale se allegavamo il preliminare, perchè il giudice non l'avrebbe ammessa se si forniva una prova documentale.
Mi veniva da dire: IMBECILLE: SE IO USO IL PRELIMINARE COME PRINCIPIO DI PROVA PROPRIO PER AMMETTERE LA PROVA TESTIMONIALE, COME FAI A DIRE UNA STRONXXATA SIMILE? QUESTI SONO I COMMISSARI CHE DOVREBBERO GIUDICARE I NOSTRI SCRITTI, COMPLIMENTI!

Da: il saggio della montagna17/12/2011 07:55:20
Sulla mediazione può darsi sia così; quale articolo lo prescrive? Spero comunque che non sia considerato un errore così grave (e spero che la Corte Costituzionale levi di mezzo questo obbrobrio giuridico messo in piedi per privatizzare la giustizia, a costo altissimo per i Clienti e gli Avvocati).

Da: il saggio della montagna17/12/2011 08:07:52
EDIT

Mi pareva strano, perchè ricordavo diversamente; e infatti l'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 prescrive che "...Il documento
che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve
essere allegato all'atto INTRODUTTIVO dell'eventuale giudizio...."; vale a dire, lo deve produrre l'Attore; e comunque io ho dato per avvenuto il tentativo di mediazione ed ho anche allegato il verbale (cosa non indispensabile a dire il vero, perchè pure questo spettava alle controparti, ma in certi casi abbondare non guasta).

L'informazione sulla mediazione, invece, va sempre data al momento dell'incarico; ma l'allegazione in giudizio è cosa diversa.

Da: x il saggio della montagna17/12/2011 09:11:39
si evince da una lettura sistematica dell'art. 4, che parla di atto introduttivo, ma non distingue tra attore e convenuto: ti ricordo che la mediazione è sempre possibile, anche in appello, e persino il giudice può decidere di rimettere le parti davanti ad un organismo di mediazione qualora lo ritenga opportuno.
Prima la pensavo come te, però al corso di preparazione per l'esame ci hanno detto chiaramente di inserire sempre la mediazione (per il convenuto l'atto introduttivo è la comparsa), per evitare di incorrere in errore valutabile dai commissari in modo non univoco. D'altronde, si tratta di fornire un'informativa, per cui è sempre meglio dare una informazione in più che in meno.

Da: ...17/12/2011 09:50:03
Il megozio simulato era quello in cui il prezzo veniva fissato in euro . 95.000.
Bastava dire che all'accordo era presente un teste e che le parti manifestavano la volontà di indicare un prezzo più basso, con l'intesa che, comunque, si sarebbe poi versato il prezzo maggiore.
La simulazione parziaria relativa, non comportando la nullità dell'intero contratto, può dar luogo alla sostituzione del prezzo simulato con quello effettivamente voluto e, poiché la prova testimoniale ha, in tal caso, mera efficacia integrativa, non sussistono i limiti previsti dall'art. 1417 c.c.
Per quanto riguarda la mediazione l'obbligo di proporre l'istanza all'organismo, prima di adire l'A.G., è del solo attore, però l'informativa va messa anche nella comparsa; inoltre, se l'attore, in caso di materia obbligatoria, non pocede in tal senso, il convenuto nella comparsa può eccepire l'improcedibilità della domanda (art. 5 del decreto).

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