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Soppresso il concorso per Dirigente Scolastico in Lombardia
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Da: ma ancora02/09/2016 15:50:56
mi dispiace per te ma l'unica volta che ho incensato qualcuno è stato a 8 anni da cherichetto....
per quanto riguarda il 97% è di sicuro una bufala .
se vai sui siti delle scuole vedrai che è così.
Giusto per chiarire ho avuto modo di vedere un sito con circa 1300 ds su base nazionale e , di loro solo 3 non hanno pubblicato
poi ho seguito(per mia sfortuna) molto da vicino la faccenda causa ds in casa....
Rispondi

Da: ma ancora02/09/2016 15:58:02
poi io,in genere,non offendo e,se qualcuno lo fa nei miei confronti perdo interesse nella discussione in quanto reputo che chi offende sia a corto di argomenti
Rispondi

Da: Bresaola02/09/2016 16:00:07
@ " quindi quello che ritieni tu....è solo una tua opinione ....politica ".

Non direi "opinione" quanto "posizione" politica.
Certamente non sono democristiano.
Passo e chiudo.
Rispondi

Da: ma ancora02/09/2016 16:17:23
"Certamente non sono democristiano."
questo  lo avevo capito dal nick dato che non hai scelto "mortadella"
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !02/09/2016 17:02:43
Infatti avrebbe dovuto scegliere "salame" , ahahahahahhahhahahahahaahahhahahahaha !!!!!!
Rispondi

Da: Bresaola02/09/2016 18:21:06
Osservazione interessante da parte di "ma ancora"....
Accetto di buon grado anche la battuta di Prrrrrrrrrrr !
Non mi piace un forum litigioso.
Rispondi

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Da: Bresaola02/09/2016 18:22:26
Osservazione interessante da parte di "ma ancora"....
Accetto di buon grado anche la buona battuta di Prrrrrrrrrrr !
Non mi piace un forum litigioso.
Rispondi

Da: VATICINIO02/09/2016 23:13:42
Non voglio entrare nelle polemiche insegnamento della religione si, insegnamento della religione no. Sottolineo solo un particolare. Il laico intelligente (forse ai primi del '900  ve ne era qualcuno in più) si rende conto della potenza enorme che ha la religione nella mente degli uomini e dei gruppi. E' un fattore ineliminabile, un bisogno primario (oserei dire) come la fame e il sesso. Non sarebbe meglio prestarci occhio con attenzione. O vogliamo, come Atene, morire per mano di Sparta? Credo sia meglio pensarci un po'. Che ne dite?
Rispondi

Da: Bresaola03/09/2016 12:43:57
Caro Vaticinio (o Vaticanio), se permetti, non sono assolutamente d'accordo con te. Considerata la tua cultura e formazione classica, riporto solo questa citazione di Seneca: "La religione è considerata dalla gente comune come vera, dai sapienti come falsa, e dai governanti come utile."
Parole "sante".
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !03/09/2016 13:01:21
Mi sembra che diciate la stessa cosa .
Rispondi

Da: buona la prima03/09/2016 13:07:46
"L'opera più nobile di Dio? L'uomo. Chi lo ha scoperto? L'uomo."
(Mark Twain, scrittore)
"Il problema non è la libertà delle religioni ma la libertà dalle religioni."
(Pino Caruso, attore)
"Se la logica e la matematica prendessero il posto della religione e dell'astrologia nelle scuole e in televisione, il mondo diventerebbe gradualmente un luogo più sensato, e la vita più degna di essere vissuta."
(Piergiorgio Odifreddi, scienziato)
O si pensa o si crede.
(Arthur Schopenhauer, filosofo)
Rispondi

Da: Ammiro la logica03/09/2016 13:19:06
di Odifreddi. Il pianeta diventerebbe gradualmente un luogo piú sensato e la vita più degna di essere visits.
Rispondi

Da: brao03/09/2016 19:05:38
brao
Rispondi

Da: @buona la prima03/09/2016 23:11:44
La religione forse è un'invenzione dell'uomo per rendere più accettabile l'idea della morte e il dramma che ciò rappresenta. a Il problema non è l'eventuale esistenza di Dio, ma quella dell'uomo. Ammettere che Dio esista richiede molta più intelligenza  e coraggio di chi lo nega. Se esistesse Dio esisterebbero anche Paradiso e Inferno, pensa cosa potrebbe significare finire nel secondo. Il problema non è Dio, ma la religione o meglio il modo cui è stata gestita dagli uomini. Io credo in Dio ma la mia religione non ammette capi, comandati e leggi reliogiose umane.
Rispondi

Da: ma ancora04/09/2016 11:09:43
....caxxo ma dove hai studiato?...a viale dell'anarchia?
Rispondi

Da: buona la prima04/09/2016 15:21:27
Il fatto di credere senza difficoltà che le religioni degli altri siano pura follia, mi induce a credere che lo sia anche la mia.
(Mark Twain, scrittore)
Un buddista e un cattolico, egualmente persuasi della loro fede, saranno certi di saperla molto lunga sull'origine e il senso dell'uomo e dell'universo, ma almeno uno di loro, al momento del trapasso, avrà una sorpresa.
(Corrado Guzzanti, autore)
Continuo a pensare che un campanile con un parafulmine in alto mostri una mancanza di fede.
(Doug McLeod, bluesman)
Rispondi

Da: Accadeva un anno fa04/09/2016 18:00:37
in Sicilia, come in Campania, come in Abruzzo...

Dirigenti scolastici in Sicilia. Una sanatoria vergognosa e iniqua. La Dirigentiscuola-Confedir Sicilia impugnerà l'elenco dell'USR

La legge 107 del 2015, cioè la Buona Scuola, aveva previsto al comma 87 una serie di misure di sanatoria per risolvere il contenzioso ingeneratosi in Lombardia e Toscana, laddove per i ritardi nei pronunciamenti giurisdizionali si era verificata la paradossale situazione che centinaia di presidi già insediati e contrattualizzati avrebbero ricevuto una assurda penalizzazione senza alcuna loro colpa o responsabilità, in seguito alla caducazione del concorso in quelle regioni per vizi procedurali.
Si tratta, ripetiamo, di situazioni specifiche e mirate a superare una situazione incresciosa e a risolvere un problema nell'interesse specifico dell'utenza e della Amministrazione.
Ma come al solito nelle maglie della legge si incuneano casi e situazioni che nulla hanno a che fare con l'interesse generale e con la tutela della Pubblica Amministrazione.
E in Sicilia, regione che non era e non è interessata da queste vicende recenti abbiamo assistito alla pubblicazione di un elenco di 155 docenti che sono stati inclusi tra gli aventi diritto a questa sanatoria pur non essendo mai diventati presidi o dirigenti scolastici e non avendo mai avuto un contratto di questo tipo.
Un elenco che è stato rimaneggiato innumerevoli volte e dal quale sono stati espunti per esempio i presidi incaricati che pur qualche titolo alla sanatoria avrebbero avuto.
Non esiste una logica giuridica, morale, etica e amministrativa che sta alla base di questa collazione di nomi e di questa operazione che in Sicilia non ha alcun senso e giustificazione.
Per questo la Dirigentiscuola-Confedir Sicilia impugnerà immediatamente il decreto del direttore dell'USR Sicilia e il relativo elenco anche se i candidati inclusi in detto elenco sono ammessi sotto riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'art.1 comma 88 della L. 13.07.2015 n. 107 e l'USR si riserva la facoltà di escludere i candidati in elenco in qualsiasi momento della procedura, allorché venga accertata la mancanza dei requisiti per l'ammissione al corso.
Altra impugnativa stanno giustamente proponendo i presidi incaricati siciliani che avrebbero loro si titolo e giustificazione dopo anni di contratti di incarico di presidenza a una giusta e corretta sanatoria e per questo già nelle prossime ore arriverà all'USR apposita diffida seguita da ricorso giurisdizionale.
Valuteremo attentamente la procedura messa in atto dall'USR Sicilia per verificare comunque la rispondenza del corso di formazione alle prescrizioni del decreto ministeriale 499/2015 e le procedure selettive messe in atto per la gestione di questa sanatoria miracolistica che sa di assalto alla diligenza.

Articolo pubblicato al seguente link: http://www.dirigentisicilia.org/component/content/article/1-ultime/397-2015-08-10-18-53-46
Rispondi

Da: xVaticinio05/09/2016 15:15:35
Vati Vati dove sei finito?
Non dirmi che sei ancora impegnato nel ritiro spirituale....
Rispondi

Da: Come mai dopo 10 mesi il ministero non risponde?07/09/2016 01:35:55
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SUI CONCORSI PER DIRIGENTI SCOLASTICI,
presentata alla Camera dei Deputati dall'on. Marco Di Lello, con la quale, in relazione ai concorsi per dirigenti scolastici banditi nel 2004 e nel 2011, premesso che per alcuni dirigenti scolastici, di recente nominati, che avevano partecipato al concorso bandito nel 2004, alla luce di sentenze emesse dal Consiglio di Stato, con le quali si respingevano in via definitiva alcuni ricorsi, si chiede di verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, laddove quest'ultima legge, introducendo gravi e ingiustificate disparità, non ha invece tenuto conto dei partecipanti al concorso bandito nel 2011 che, a seguito di provvedimenti cautelari, benché avessero superato tutte le prove concorsuali, sono stati poi esclusi dalla graduatoria di merito, l'on Di Lello chiede al Ministro della Pubblica Istruzione: " quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015; quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso; quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni ". E' auspicabile, anche in considerazione della gravità e dell'importanza delle questioni trattate, che il Ministro della Pubblica Istruzione, risponda in tempi rapidi. Questo il testo integrale dell'interrogazione, disponibile al seguente link: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10987 presentato da DI LELLO Marco
testo di Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515
DI LELLO. â€"
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. â€" Per sapere - premesso che: l'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ha evidenziato, in alcuni sue parti, evidenti criticità e, in altre, ha introdotto disparità che occorrerà sanare in questa sede, ci si limita a segnalarne due; prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale; a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015; sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente; così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana; in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo; sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523; la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione; seconda questione: l'attuazione della precitata legge n. 107 del 2015, non solo, non ha risolto la questione dei dirigenti scolastici, ma, al contrario, ha introdotto gravi e ingiustificate disparità di trattamento, con il limitare la partecipazione alla nuova tornata concorsuale a quelli con un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e l'esclusione di quelli del 2011; con l'occasione, si è anche ritenuto di recuperare le posizioni di soggetti non risultati vincitori in precedenti procedure di reclutamento di dirigenti scolastici svoltesi nel 2004 e nel 2006. Appare quindi conforme a giustizia e ragionevolezza prendere in considerazione pure le posizioni di coloro che hanno partecipato, superandolo, al concorso indetto nel 2011, al quale però erano stati ammessi sulla base di provvedimenti giurisdizionali cautelari, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per la prova preselettiva, ma in ogni caso, si ribadisce, superando tutte le prove d'esame; le prove concorsuali, valutabili nella loro interezza, sono state agevolmente concluse dagli stessi e avrebbe dovuto essere quindi conseguente, secondo l'interrogante, l'inserimento nella graduatoria di merito, in considerazione del tacito accoglimento della conclusione dell'iter concorsuale da parte dell'amministrazione, in virtù del principio dell'assorbenza, invocato dall'articolo 4, comma 2-bis, decreto-legge n. 115 del 2005, che così stabilisce: «Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»; la misura di sanatoria, in questo caso appare ancor più conforme secondo l'interrogante, alle necessità di razionale considerazione delle posizioni soggettive, se si considera che la prova preselettiva non aveva lo scopo di scrutinare la preparazione e l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione - compito questo delle successive prove concorsuali -, bensì quello più limitato di ridurre il numero dei partecipanti alle prove, al fine di renderne più sollecita la definizione; ed, infatti, il risultato della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Peraltro, una volta che l'ammissione si sia comunque avuta e che le prove siano state successivamente superate, non risponde ad alcun interesse pubblico, secondo l'interrogante, continuare ad escludere i concorrenti risultati idonei, quando anzi è nell'interesse dell'Amministrazione inserirli nella graduatoria che costituisce una risorsa di personale e dunque una risorsa per il funzionamento dei pubblici uffici, anche tenendo conto che la graduatoria medesima è stata successivamente trasformata in graduatoria ad esaurimento, con validità per l'assunzione di tutti gli idonei in essa inseriti -: quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015; quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso; quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni. (4-10987)
Rispondi

Da: per tutti09/09/2016 12:41:45
E pensare che per anni è stato il miglior forum per docenti e dirigenti...
Rispondi

Da: @per tutti 09/09/2016 14:21:29
Quale?
Rispondi

Da: per tutti09/09/2016 15:28:13
QUESTO, ovviamente (ma osservo che ormai scrivono ben pochi).
Rispondi

Da: @per tutti09/09/2016 15:48:43
Pochi scrivono perchè ormai è chiaro che è tutto finito...
Rispondi

Da: A un anno dalla Buona Scuola09/09/2016 17:49:54
Ma serve poi proprio tanto studiare? Ricordate la vicenda di alcuni partecipanti al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2004? Erano stati sonoramente bocciati alle prove. Avevano presentato ricorso che sarebbe rimasto "pendente" per circa 10 anni nei vari gradi di giudizio. Poi arrivò la legge sulla cosiddetta "Buona scuola". Nell'estate dell'anno scorso parteciparono ad un corso intensivo di 10 giorni per 80 ore complessive. Subito dopo sostennero un esame ( tutti promossi, fatta eccezione che per la regione Sicilia) e immediatamente ebbero anche la dirigenza. Evviva!!! Ma è rimasto sempre un dubbio, più volte sollevato, al quale, dopo un anno non c'è ancora risposta. Ma erano davvero pendenti quei contenziosi? Già perché circolano da tempo voci che in effetti molti di quei contenziosi non sarebbero stati affatto pendenti e che, anzi, sarebbero stati "riesumati" con un ricorso per ricusazione dopo una sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Ma solo quando gli atti presentati diventeranno pubblici, anche a seguito di un auspicabile intervento della Magistratura, si potrà appurare come veramente sono andate le cose. Certo non deve essere facile vivere con questa perenne spada di Damocle sulla testa, sapendo che la poltrona così acquisita potrebbe andare perduta da un momento all'altro, con le conseguenze del caso. Bisogna solo avere pazienza perché prima o poi la verità viene sempre a galla.
Rispondi

Da: @a un amno 09/09/2016 18:57:23
Insomma
Rispondi

Da: brao10/09/2016 16:44:23
brao
Rispondi

Da: Se questa  una buona scuola...10/09/2016 18:01:08
Un tempo per diventare dirigente scolastico occorreva vincere un concorso estremamente selettivo, più di recente per alcuni , scaltri quanto impreparati, è bastato partecipare a una tornata concorsuale e, anche dopo essere stati esclusi o bocciati,  mantenere in vita  un ricorso "pendente" ( anche se poi, in alcuni casi, tale "pendenza" resta tutta da dimostrare ) in attesa di una sanatoria "salva presidi" che, prima o poi, anche dopo diversi anni ( ma non pochi, perché, secondo alcuni, i ricorsi devono essere d'annata ), potrà arrivare. Il tutto in barba a quanti hanno studiato e si sono impegnati per raggiungere , senza alcun "salvataggio", l'agognato posto dirigenziale! Ma ne vale la pena si chiederanno questi ultimi? Altro che "Buona Scuola"! I risultati di quest'andazzo, purtroppo, sono attualmente sotto gli occhi di tutti.
Rispondi

Da: La storia del concorso del 200410/09/2016 23:56:34
Vi racconto una storia, non una bella storia per la nostra scuola e, più in generale, per un Paese che un tempo era considerato la "culla" del diritto. Una storia poco  raccontata e che non ha mai trovato idoneo e congruo spazio sui mass media laddove invece andrebbe consegnata anche alle future generazioni, dal momento che già le attuali, annusata da tempo l'aria che tira,  stanno scappando in altri paesi e questa vicenda, come tante analoghe altre, conferma che, tutto sommato, hanno ragione loro. Dunque siamo nel 2004, quando, dopo anni d'attesa, viene finalmente bandito il concorso per dirigenti scolastici con DDG 22 novembre 2004. Il bando, su base regionale, prevede un totale di 1.500 posti per tutti i tre settori ed è articolato in fasi successive: selezione per titoli, concorso di ammissione, periodo di formazione, esame finale. La selezione per titoli già fa sì che molti docenti, che ritengono di non poter attingere ad un punteggio elevato, decidano di non presentare la domanda. Valutazione errata! Poi vedremo il perché. Il bando prevede che, alla successiva fase del concorso di ammissione, partecipino un numero pari a 7 volte i posti messi a concorso, dunque 10.500 docenti in tutto, sempre suddivisi per le varie regioni. E qui arriva la prima sorpresa. Molti degli esclusi alla selezione per titoli decidono di ricorrete ai vari TAR per poter essere ammessi alle prove scritte del concorso di ammissione. Attraverso l'emanazione di provvedimenti cautelari riescono nel loro tentativo, sicché alle prove scritte partecipa una mole molto maggiore di  candidati rispetto a quanto preventivato. All'esito di tali prove molti dei partecipanti non vengono ammessi alla successiva prova orale. A questo punto cosa fanno? Presentano altri ricorsi, la maggior parte dei quali vengono, nel corso degli anni respinti, Ma questo aspetto verrà ripreso più avanti. Dunque alla fine delle prove d'ammissione, vengono redatte per ogni regione e per ogni settore, due graduatorie, una di merito e un'altra, estrapolata dalla prima, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, di ammessi alla successiva fase del corso di formazione. E qui arriva un'altra sorpresa, perché, nelle graduatorie degli ammessi, accanto ai cosiddetti "pleno iure", che avevano partecipato alle prove del concorso a pieno titolo, ci sono molti inserimenti che iniziano con "RIS", volendo indicare che si tratta di partecipanti che, solo grazie all'ordinanza cautelare della giustizia amministrativa avevano potuto partecipare alle fasi successive. E se mai domani si arrivasse, dopo i vari gradi di giudizio ad escludere tali partecipanti? Avrebbero pieno titolo ad essere ammessi alla formazione, per scorrimento, quei "pleno iure" che nel frattempo ne sono stati esclusi. Ma si possono aspettare i tempi lunghi della giustizia? Ebbene no! Ed il legislatore provvede alla bisogna. Sicché, nella discussione della legge finanziaria del 2007 - qualcuno potrebbe domandarsi cosa c'entra la legge finanziaria con il concorso per dirigente scolastico, ma si tratta di un "mistero" destinato a rimanere tale - viene presentato e approvato un emendamento che, di fatto, consente a tutti coloro che si trovino, nelle rispettive regioni, nelle graduatorie di merito di partecipare alla fase di formazione. Alla fine, dopo l'esame finale, il numero dei concorrenti che hanno superato tutte le fasi sarà raddoppiato con picchi anche del 300% in alcune regioni. Per esempio, nella regione Campania, dove i posti messi a concorso nel bando  erano complessivamente 192, nelle graduatorie di merito risulteranno in tutto presenti oltre 600 nominativi. Come risolvere il problema che, mentre nelle regioni del nord e del centro Italia, il numero di vincitori è pari, se non inferiore, ai posti messi a concorso per ogni settore, in alcune regioni del sud del paese, come la Campania, esiste un surplus che come abbiamo già detto supera anche il 200%? Interviene ancora una volta il legislatore, trasformando, quando oramai tutte le fasi del concorso si erano esaurite, un concorso indetto su base regionale, di fatto in concorso su base nazionale, con l'introduzione della cosiddetta "interregionalità" nell'ambito del decreto "mille proroghe" - anche in questo caso con le proroghe il provvedimento non c'entra nulla, ma oramai abbiamo capito come vengono confezionate le leggi nel nostro Paese! -, introducendo una norma che recita: " gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento". Ecco fatto! Con la trasformazione delle graduatorie di merito in graduatorie a esaurimento tutti vengono sistemati, pure attraverso un flusso migratorio dal sud verso il nord - anticipazione del film della coppia Bisio-Siani "Benvenuti al Nord". Qualcuno a questo punto penserà che la storia sia finita. Ebbene no. C'è un codicillo di non poco conto. Ricordate la questione dei ricorrenti che erano rimasti esclusi perché non ammessi alla prova orale, dopo che non avevano conseguito il punteggio minimo nelle prove scritte? Parrebbe, ma il condizionale è d'obbligo, visto il lungo lasso di tempo trascorso, che lasciava pensare che la giustizia amministrativa si fosse pronunciata con sentenza definitiva su tutti i ricorsi, e i dubbi al riguardo da più parti sollevati, anche con un'interrogazione parlamentare ancora senza risposta, che in alcune regioni un numero, mai esattamente quantificato, di questi contenziosi sarebbero rimasti "pendenti" Una situazione che comunque era ben nota agli "addetti ai lavori", dal momento che, in diverse riprese, si era tentato, sempre senza successo, di far passare una norma che sanasse questa situazione. Arriva finalmente la "Buona Scuola" ed ecco apparire tra i tanti commi dell'art. 1 l'oramai noto comma 87, il quale recita: "Al fine di tutelare le  esigenze  di  economicità  dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88,  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da  emanare  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, sono definite le modalità di svolgimento di un  corso  intensivo  di formazione   e   della   relativa   prova   scritta   finale,   volto all'immissione dei  soggetti  di  cui  al  comma  88  nei  ruoli  dei dirigenti scolastici " laddove al successivo comma 88 si precisa : " Il decreto di cui al comma 87 riguarda: ... i soggetti che abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva, nell'ambito  del  contenzioso  riferito  ai  concorsi  per  dirigente scolastico   di   cui   al   decreto   direttoriale   del   Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 22  novembre  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del  26 novembre 2004 ". Eccoli qui, i signori dal "contenzioso pendente" da ben due lustri.  E' vero che non hanno neppure superato la prima prova del concorso di ammissione, potrà essere anche vero che alcuni di questi sono stati ammessi con riserva a tale prova in quanto non avevano neppure i titoli sufficienti  ma qui bisogna tutelare "l'economicità dell'azione amministrativa" e "prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico", Scherziamo? Ma chi tutela i sacrosanti diritti di quanti hanno ritenuto di non partecipare ad un concorso sapendo che non avevano i titoli o di coloro non hanno presentato ricorso quando sono stati bocciati alle prove, di coloro, in sintesi, che hanno creduto in uno Stato di diritto? Qualcuno potrebbe consolarsi pensando alle lungaggini delle procedure indicate nella stessa legge sulla buona scuola. Invece non è così. La legge 13 luglio 2015, n. 107 entra in vigore il 16 luglio 2015,  Dopo appena quattro giorni con D.M. n. 499 del 20.07.2015 - Istituzione corso intensivo di formazione ai sensi dei commi 87 e 88 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 -, vengono messe in moto le procedure relative ai commi citati. Ma non  è finita qui. Nel mese successivo, ad agosto 2015 dunque, mentre la maggior parte degli italiani si gode la breve pausa estiva, presso alcune sedi regionali vengono subito insediate le commissioni, viene effettuato in 10 giorni il corso intensivo di 80 ore complessive e, subito dopo, l'esame conclusivo, che in tutte le regioni interessate, ad eccezione della Sicilia, viene superato da tutti i partecipanti - dunque una vera e propria sanatoria. Ecco dunque sortire i nuovi dirigenti., ai quali viene anche assegnata la sede di lavoro tra i mesi di settembre e ottobre 2015, scavalcando pure coloro che, in alcune regioni, erano ancora in attesa d'assegnazione, collocati nelle graduatorie di merito del successivo concorso bandito nel 2011. Come mia tanta fretta? E perché, anche in nome della tanta declamata trasparenza, non si cono mai chiarite, anche su base documentale, le posizioni di quanti, dichiarando di avere dei ricorsi pendenti, hanno potuto attingere ai benefici previsti dalla legge che, però, ha inopinatamente escluso coloro che avevano un contenzioso pendente a seguito del successivo bando di concorso per dirigenti scolastici del 2011, ingenerando così un nuovo vespaio di polemiche anche per una palese quanto ingiustificata disparità di trattamento? Domande che, a distanza di un anno, attendono ancora risposte, anche da parte di quegli uffici tenuti a vigilare sull'operato della pubblica amministrazione.
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Da: il giustiziere12/09/2016 18:34:55
Docenti
Settembre, andiamo.
È tempo di insegnare.
Ora in terra d'Italia i miei docenti
lascian le spiagge e tornano dal mare:
scendono nelle scuole selvagge
che sono come i pascoli con le mucche
Ah perché non son io cò miei docenti?
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Da: post12/09/2016 20:13:19
Incomprensibile!
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