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Soppresso il concorso per Dirigente Scolastico in Lombardia
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Da: Valeriana@ 18/08/2012 10:38:39
x canguro
"cogito ergo sum"

Nella filosofia di Cartesio, cogito ergo sum, significa l'attività del pensiero, mediante la quale il soggetto pensante ha certezza della propria esistenza. Però, basta una "g" di canguro in meno e tutto cambia: "Coito ergo sum"
Nella filosofia di Canguro, coito ergo sum, significa....dai continua tu.
Rispondi

Da: askiriwi18/08/2012 12:22:35
@ valeriana

Brutta caduta di stile !
Rispondi

Da: docente eliminato18/08/2012 12:40:30
continuo io.......che intervento bovino!
Rispondi

Da: lombardia,....18/08/2012 16:47:21
-10
Rispondi

Da: @ I LOMBARDI19/08/2012 00:38:45
Avete imparato per benino le lezioni del vostro Formichiere ......
Rispondi

Da: Lombardi idonei20/08/2012 16:39:03
... ognuno ha i maestri che merita
Rispondi

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Da: Lom bar dia20/08/2012 16:52:20
                    


                                           - 8


Rispondi

Da: TRAS..PARENTE22/08/2012 12:11:44
a Lom bar dia:
a proposito del tuo conteggio alla rovescia : la seduta collegiale del 28.08 del CDS non deciderà nulla di che se non la conferma del decreto del presidente di sezione.
Il merito del ricorso non viene affrontato in quella seduta ma più avanti.
Rispondi

Da: dulcinea22/08/2012 12:43:23
@ tras-parente

Se è vero ciò che dici  cosa succederà x le nomine si faranno oppure no?
Ripetizione delle prove come previsto dal TAR?
Rispondi

Da: evakant...22/08/2012 12:52:06
A fine agosto in lombardia ci saranno 355 scuole con dei nuovi dirigenti.
Una in particolare sarà fortunatissima...
Rispondi

Da: TRAS..PARENTE22/08/2012 12:52:45
bhe le ipotesi potrebbero essere che il 28.08 il CDS sulla sospensiva decida:
- sospensione delle nomine fino a sentenza di merito (la più probabile in quanto di buon senso);
- nomine da subito ma provvisorie fino a sentenza di merito (rischiosa per il CDS a meno che abbia già deciso nel merito);

Sulla sentenza di merito i precedenti del CDS sembrano non lasciare molti dubbi sulla lesione del principio dell'anonimato, però mai dire mai.
A quel punto la sentenza di merito potrebbe decidere di far ripetere gli scritti.
Rispondi

Da: TRAS..PARENTE22/08/2012 12:56:39
@ evakant
molto ottimista ... se ti va proprio di c... verrai immessa in ruolo a Novembre. Però forse meglio che riprendi a studiare mentre torni ad insegnare in una scuola diretta da un reggente.
In bocca al lupo!!
Rispondi

Da: TRAS..PARENTE22/08/2012 12:59:41
La redazione di un elaborato scritto deve essere anonima, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale. Questo principio trova la sua ratio nella necessità che l'elaborato non sia immediatamente e chiaramente riferibile ad un concorrente, in quanto l'anonimato evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni. E' quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con sentenza n. 4925 del 26 settembre 2007, confermando così il consolidato orientamento in materia.
Rispondi

Da: evakant...22/08/2012 13:27:16
Scommettiamo?
Ne riparliamo tra una settimana...
Rispondi

Da: @ TRAS..PARENTE22/08/2012 13:44:07
Solo una cosa per trasparente. Se pensi che facciano ripetere gli scritti siete degli illusi. Nel caso del CDS dia ragione ai ricorrenti, verrà tutto bloccato. Non ci sono i soldi per rifare il concorso. Se rimane la situazione attuale, cioè blocco solo per la Lombardia, verranno immessi dirigenti da altre regioni e stop. Fine dei sogni per idonei e ricorsisti.
Rispondi

Da: x tras...parente22/08/2012 15:11:32
...giusto ed allora per completezza di informazione mettiamo i giusti riferimenti citati...

N.4925/2007
Reg.Dec.
N. 736 Reg.Ric.
ANNO   2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 736 del 2002 proposto dall'I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Lucio Vuoso e Arnaldo Colaiocco, e domiciliato in Roma, via IV Novembre, 144, presso l'Ufficio legale dell'Istituto;
contro
Giannitti Gerardo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza n. 12006 del 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III, resa tra le parti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno della propria  difesa;
viste l'ordinanza istruttoria n.70/2007 in data 18.1.2007 e vista la documentazione depositata in adempimento della stessa;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 4 maggio 2007, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l'avv. Colaiocco;  
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
    1.  Con la sentenza impugnata, il TAR per il Lazio ha accolto, previa loro riunione, i ricorsi del sig. Gerardo Gianniti, disponendo l'annullamento degli atti impugnati: bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 185 posti di "aiuto medico legale", nella parte in cui (art. 5) dispone le modalità delle prove di esame; provvedimento di esclusione del ricorrente dalle prove orali; giudizi di inidoneità nella prova pratica;  graduatoria finale ed eventuale nomina dei vincitori del concorso, nonché ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo.
I primi giudici - dopo avere disatteso le eccezioni, sollevate dall'INAIL, di tardività dell'impugnativa dell'art. 5 del bando di concorso e (con riguardo al secondo ricorso) di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem - hanno statuito la fondatezza dei ricorsi, in quanto la prova pratica,  "sostanziandosi in una relazione scritta valutabile previamente (rispetto alla discussione del caso) dalla Commissione", non doveva essere sottoscritta  (come richiesto dalla Commissione), al fine di garantire l'applicazione del principio dell'anonimato, che è "portato del criterio generale di imparzialità della Pubblica Amministrazione", come sarebbe stato riconosciuto in controversia analoga da questo Consiglio di Stato ( cfr: Sez. V, 2.3. 2000, n. 1071).
1.1. Avverso tale sentenza interpone appello l'INAIL, il quale non condivide la statuizione del TAR Lazio, in quanto il bando di concorso prevede due prove, una pratica e una orale, e la prova pratica consiste in "una relazione scritta redatta sul modello 22-ss e discussione del caso esaminato", con la ulteriore precisazione che "la prova pratica sarà effettuata attraverso l'esame clinico diretto di un soggetto ovvero sulla base della documentazione sanitaria concernente un caso clinico specifico". Secondo l'Istituto appellante, invero, dette modalità di espletamento della prova pratica non richiedevano l'anonimato, atteso che alla redazione redatta su un modello di costituzione di rendita (modulo 22-ss), doveva seguire immediatamente la discussione del caso esaminato anche mediante l'esame clinico diretto di un soggetto; sicché, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, non si sarebbe potuto procedere alla preliminare correzione, in forma anonima, delle relazioni scritte e alla discussione del caso in immediata sequenza temporale.
1.2.  Nell'attuale fase di giudizio non si è costituito l'appellato.
1.3. I ricorso è stato infine assunto in decisione alla pubblica udienza del 4 maggio 2007.
2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2.1.Come già statuito da questa Sezione nelle recentissime decisioni 22.2.2007 n. 943 e 19.3.2007 n. 1285, pronunciate in relazione ad analoghe controversie, dalle cui statuizioni il Collegio non intende discostarsi, la questione della violazione della regola dell'anonimato, che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicata dalla Commissione esaminatrice nella prova pratica, la cui modalità di svolgimento è prevista dall'art. 5 del bando di concorso, non può essere risolta con il richiamo a principi giurisprudenziali, che sia il primo giudice sia l'appellata ritengono assolutamente univoci nel senso di richiedere il rispetto del principio dell'anonimato delle prove effettuate mediante l'elaborazione di uno scritto.
Non occorre ulteriormente specificare (e/o adattare al caso in esame) la portata del richiamato principio dell'anonimato delle prove scritte da valutare, la cui "cogenza" non può essere messa in discussione, giacché esso "assicura l'indipendenza di giudizio dell'organo valutativo" (Cons. St. Sez. V, n. 1071 del 2000).
Gli interventi della giurisprudenza amministrativa in materia sono copiosi e si caratterizzano, fra l'altro, per una applicazione rigorosa e sempre più esplicita della regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali nelle quali sia presente una prova scritta.
Nella decisione n. 1071/2000 della Sezione V del Consiglio di Stato (citata dal TAR, siccome espressione di un principio generale ed incondizionato), la struttura stessa della argomentazione è costruita in base alla considerazione che la redazione di un elaborato scritto debba essere anonima, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale.
Uno dei passi che detta decisione dedica alla inderogabilità della regola dell'anonimato descrive la ragione per cui è necessario che l'elaborato non sia immediatamente e chiaramente riferibile ad un concorrente: l'anonimato evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni.  
La relazione tra anonimato ed elaborato scritto è diretta, per cui occorre verificare se, nella specie, le modalità (previste dal bando) di svolgimento della prova pratica si concretizzino nella redazione di uno scritto, che la Commissione avrebbe dovuto "valutare previamente rispetto alla discussione del caso in immediata sequenza temporale"; infatti, solo se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, la applicazione della regola dell'anonimato assume un carattere cogente; diversamente la pretesa di applicare questa regola non ha alcun senso.
Acquista un particolare rilievo, da siffatto punto di vista, la previsione di cui all'art. 5, nella quale si descrive  la prova pratica: essa consta di una "relazione scritta redatta sul modulo 22-ss e discussione del caso esaminato"; al quarto comma dello stesso art. 5 si specifica che "la Commissione esaminatrice stabilirà la durata e le modalità di svolgimento della prova pratica che sarà effettuata attraverso l'esame clinico diretto di un soggetto ovvero sulla base dell'esame della documentazione sanitaria concernente un caso clinico specifico".
Non c'è dubbio che la prova pratica sia unica e sia unitariamente considerata, come emerge dal successivo art. 7 del bando, il quale prevede che venga attribuito alla prova pratica il punteggio di 20, senza che debba essere espresso alcun giudizio previo sulla relazione scritta redatta su un modello di costituzione di rendita (modulo 22-ss).
Questa relazione costituisce dunque uno dei due momenti che strutturano l'unica prova pratica, la quale deve essere valutata insieme  alla "discussione del caso esaminato", che è "l'esame clinico diretto di un soggetto", in cui si sostanzia lo svolgimento della prova pratica.
La questione della applicazione, nella specie, della regola dell'anonimato deve necessariamente tenere presente questa configurazione della prova pratica, e specialmente il fatto che essa è unica ed è strutturata in due momenti, perfettamente complementari e coerenti: compilazione del modulo e discussione del caso esaminato.
Una considerazione della regola dell'anonimato che accentui la sua "portata generale ed inderogabile" in tutti i casi in cui la prova pratica contenga un qualsiasi elemento "scritto", contribuirebbe ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, ed a considerare la prova pratica come un succedaneo della prova scritta. Comporterebbe, perciò, in definitiva, una configurazione della prova pratica che non risponde alla previsione del bando, con il risultato di rendere inutile lo svolgimento di tale prova, giacché l'obiettivo che l'INAIL si proponeva di conseguire con la procedura concorsuale in esame era l'accertamento delle "capacità tecnico - professionali" dei concorrenti, e non che questi dimostrassero di possedere conoscenze teoriche del caso esaminato.
Se, quindi, si tiene presente che, nella specie, non era prevista la redazione di un autonomo elaborato scritto, occorre concludere - conformemente a quanto statuito nelle citate decisioni della Sezione - che l'effettuazione della prova pratica non poteva essere assoggettata alla regola dell'anonimato, come ritenuto dai primi giudici (in tal senso, Cons. St., Sez. V, n. 417 del 2006).
2.2. Dal che consegue l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, dell'infondatezza dell'originario gravame, in riforma della sentenza di primo grado.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello in epigrafe specificato, lo accoglie, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara infondato il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Gaetano TROTTA                      Presidente
Paolo BUONVINO                         Consigliere
Domenico CAFINI                            Consigliere est
Aldo SCOLA                              Consigliere
Roberto CHIEPPA                         Consigliere
Presidente
Gaetano Trotta
Consigliere                            Segretario
Domenico Cafini                        Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....25/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201205836/Provvedimenti/201203218_16.XML

...e soprattutto leggiamoli...
Rispondi

Da: evakant...22/08/2012 15:18:50
Rilancio: quanto scommettiamo?
Rispondi

Da: Lombardi idonei22/08/2012 17:02:11
la decisione del CdS del 28 sarà nel merito con buona pace di tutti i gufi del forum
Rispondi

Da: diabolic23/08/2012 13:57:59
nel merito? tanto meglio, rifaremo gli scritti al + presto
Rispondi

Da: idonei a che23/08/2012 15:09:02
@ lombardo idoneo a cosa?
la differenza tra un giudizio cautelare ed un giudizio di merito ti è nota ?
con il tuo bagaglio di conoscenze arriverai sicuramente al vertice del MIUR... altro che preside!
Rispondi

Da: Lombardi idonei23/08/2012 15:30:11
ringrazio per l'augurio ma ... saremmo troppi!!!
Rispondi

Da: Lombardi idonei23/08/2012 15:49:30
illuso/a
Rispondi

Da: 26/08/2012 14:52:08
  
Rispondi

Da: Lom bar dia26/08/2012 16:03:05
  



                                                     - 2





Rispondi

Da: Lombardia e tanti altri27/08/2012 06:53:36
         
                  -1
Rispondi

Da: diabolic27/08/2012 12:26:05
Oggetto: Concorso per Dirigenti scolastici (DDG 13.07.2011). Convocazione 30-31 agosto 2012


Facendo seguito alla precedente nota prot. 7520 del 28 giugno 2012, si comunica che è intenzione di questo Ufficio convocare tutti i candidati del concorso in oggetto individuati quali destinatari di contratto individuale a tempo indeterminato per le giornate del 30 e 31 agosto 2012 presso l'Auditorium Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Milano.

L'effettiva effettuazione dell'iniziativa è subordinata, ovviamente, all'esito positivo della controversia del Concorso in oggetto davanti al Consiglio di Stato il cui pronunciamento è previsto per il 28 agosto p.v. Sarà cura di questo Ufficio dare conferma dell'incontro in oggetto. Le giornate vogliono offrire ai neo dirigenti l'occasione per approfondire alcuni aspetti della gestione delle istituzioni scolastiche anche in relazione ai rapporti interistituzionali. Nella giornata del 31 agosto, inoltre, verrà sottoscritto da parte degli interessati il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Si informa che l'atto di individuazione dei vincitori di concorso sarà emanato subito dopo la conoscenza della decisione da parte della Giustizia Amministrativa riguardo la prosecuzione dell'iter concorsuale e sempreché l'USR sia autorizzato ad emettere gli atti conseguenti. Si precisa infine che la sede assegnata a ciascun candidato verrà pubblicata sul sito dell'USR Lombardia presumibilmente il 30 agosto p.v.

Il dirigente
Mario Maviglia

Rispondi

Da: Dai dai27/08/2012 22:02:32
Che ci siamo!
I raccomandati vanno a casa!
Rispondi

Da: secondo me..27/08/2012 22:28:28
...domani il CdS autorizzera'le nomine dei vincitori e,contemporaneamente,
disporra'che ogni ricorso venga esaminato individualmente per verificare
l'esistenza di motivi fondati per l'ammissione alla prova orale.Mi sembra la
classica soluzione all'italiana che salva tarallucci e vino! Che ne pensate?
Rispondi

Da: Puoi esserne...28/08/2012 00:39:04
certo!
Rispondi

Da: vedetta28/08/2012 09:54:33
la sentenza del CdS sarà resa nota entro oggi?
Rispondi

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