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11 dicembre 2013 - Parere PENALE
551 messaggi, letto 56598 volte

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Da: Avv. del sud11/12/2013 21:40:27
La truffa c'era tutta.... 640 cp. Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Non vi sembra che aprendo un cc con documenti falsi (artifizi e raggiri) induce l'impiegato ad aprire un cc (inducendolo in errore sulla propria identità) provocando un danno alla banca? Vi dice qualcosa questa ricostruzione? Non vedere la truffa mi sembra molto molto grave...
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Da: Bu 11/12/2013 22:14:18
Ma il furto??? Possibile che l'ho messo solo io???? Daaaai almeno ditemi che è una cazzata
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Da: Tintagel 11/12/2013 22:22:13
Il furto non c'entra nulla mi spiace. La traccia indica chiaramente che Tizio sa che gli assegni hanno una provenienza illecita dal che si arguisce che il furto degli stessi non l'ha compiuto lui.
Poi niente di quello che ha fatto lui rientra nel furto.

La truffa mi pare scontata solo che andava messo che era perseguibile a querela.
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Da: sarinaB84  11/12/2013 22:23:14
Pensandoci e' vero.. La truffa c'era. Speriamo bene.
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Da: sisiiii11/12/2013 22:26:04
Secondo gli esperti è causa di bocciatura?
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Da: ANTONIO c.11/12/2013 22:28:48
Perchè con la separazione non saresti più sposato?
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Da: bu11/12/2013 22:46:36
scusami però, lui i soldi li ha presi, gli assegni erano a nome di caio, pertanto nella sua sfera giuridica, quindi non vi è appropriazione indebita in quanto tizio non aveva titolo a detenere giusto? secondo me si rientra nella sottrazione anche perché se caio fosse andato in banca prima di tizio li avrebbe potuti prendere, non si può dire che sono fuoriusciti dalla sua sfera di dominio finchè tizio non li ha presi,  di fatto sottraendoli mediante artefizi e raggiri, 625 n.2.
altrimenti l'azione di tizio che si appropria del denaro rimarrebbe impunita atteso che la truffa è solo verso la banca per l'apertura del conto,,,, tizio non ha truffato caio
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Da: ginit11/12/2013 22:57:14
non sarà che se gli assegni hanno provenienza illecita il tizio sta pure commettendo in concorso ricettazione o altri simili?
Rispondi

Da: bu11/12/2013 22:58:33
forse mi sono spiegato male, il furto io lo riferisco al momento finale non a quello iniziale, l'incasso secondo me è impossessamento e sottrazione di una cosa che comunque era ancora di tizio. no??
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Da: bu11/12/2013 23:01:10
la ricettazione c'è all'inizio per gli assegni, come oggetto, il furto è alla fine riferito alla somma prelevata.....
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Da: ginit11/12/2013 23:06:46
bisogna vedere comi gli sono arrivati questi assegni. Se non era specificato nella traccia meglio andarci cauti a qualificarlo come furto. Nell'ordine, quanto meno i profili della truffa (quanto meno) con riguardo all'apertura del conto corrente. Poi per quanto riguarda il resto, valutare se non possa trattarsi nell'ordine di ricettazione ovvero meglio di riciclaggio (648 bis), per ipotizzare inoltre che se gli assegni li ha sfilati di persona personalmente, si tratta ancora di vedere in che rapporti era con il titolare: quindi, a seconda dei casi, appropriazione indebita se li già deteneva, o furto se glieli ha proprio fregati ecc. Claro?
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Da: ginit11/12/2013 23:10:56
sulla somma prelevata dopo il deposito il furto è interessante, ma si tratta allora di verificare se la truffa non assorba l'intera fattispecie. Del resto se ti truffo vendendoti la fontana di Trevi per denaro ti procuro, una diminuzione patrimoniale. Ed inoltre, i soldi, una volta versati, sono della banca (di sua proprietà) che è solo obbligata in virtù del conto corrente a liquidare il tantundem (nei limiti della copertura). E' un deposito irregolare...
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Da: bu11/12/2013 23:15:31
ma non è il furto dell'assegno come oggetto, ma materiale dei soldi, alla fine.
magari è un neurone che mi si è suicidato ma secondo me, gli assegni come foglio di carta sono stati rubati, e questo la traccia lo diceva, tizio se ne impossessa ed è ricettazione, ma dell'assegno non della somma in esso riportata, che tizio non può prendere, e che pertanto nonostante sia stato trafugato il titolo continua ad essere di caio, giusto? quando cessa di essere di caio quella somma??? attenzione non il titolo, la somma da esso portata! solo nel momento dell'incasso da parte di tizio, alla fine, pertanto non potendo qualificare tale incasso come appropriazione indebita, perché manca il titolo di detenzione, si ha sottrazione della somma, che fino a prima era ancora nella virtuale disponibilità di caio, la somma in quanto euro  non il titolo di credito che era già sottratto...
Rispondi

Da: bu11/12/2013 23:26:07
si ma qui son due cose diverse, la truffa è verso la banca con la presentazione dei documenti falsi, il furto è l'incasso della somma in quanto tale che non c'entra con la truffa, caio non viene truffato è la banca che viene truffata... non c'è nemmeno concorso formale perché le azioni sono proprio diverse.... caio viene derubato una prima volta del titolo da non si sa chi, ma dei soldi in senso materiale solo dopo e da tizio.... i soldi portati dal titolo trafugato sono sempre di tizio perché a lui intestato l'assegno....
Rispondi

Da: Bu 11/12/2013 23:33:03
*i soldi sono sempre di caio anche se nella disponibilità materiale di tizio perché portati dall'assegno
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Da: Bu 11/12/2013 23:35:04
Anzi nella indisponibilità perché tizio ha solo l'assegno ma nessun potere sui soldi in quanto intestato a caio per questo furto e non appropriazione indebita
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Da: ginit11/12/2013 23:35:40
ah ecco... Se allora una volta presentati all'incasso e/o versati sul conto aperto con frode, Caio, visto che i soldi glieli risucchiano dal suo conto, possa dirsi derubato... Così già regge meglio. Quindi truffa verso la banca, salvo a vedere se spacciare un'identità falsa costituisca a sua volta illecito e non sia assorbita dalla truffa; poi ci sarebbe uno spossessamento della banca che avviene però mediante frode; forse pure un riciclaggio se c'è consapevolezza della illecita provenienza degli assegni; ed infine, o all'inizio, lo spossessamento pure dei soldi di Caio per via dell'incasso degli assegni... Così non è male. Abbi fiducia.
Rispondi

Da: Sinarchio11/12/2013 23:42:11
A parere dello scrivente, a Tizio potranno essere contestati i seguenti reati: ricettazione, ex art. 648 C.p., per aver ricevuto, scientemente, assegni rubati, dunque di provenienza illecita; truffa, ex art. 640 C.p., procedibile d'ufficio in quanto aggravata ex art. 61, n. 2, C.p., per aver aperto appositamente un conto corrente presso la Banca, con lo scopo di trarre un profitto illecito da altro reato, ossia l'incasso di somme non dovutegli, in danno della Banca e di chi ha emesso gli assegni, oggetto di ricettazione; sostituzione di persona, ex art. 494 C.p., per essersi presentato all'incasso nella veste di Caio, dunque inducendo la Banca in errore e attribuendosi un falso nome; falsità materiale commessa in certificazione amministrativa,ex art.  482 e 477 C.p., per aver falsificato, da privato cittadino, una carta di identità; tutto ciò senza attenuanti generiche, stante il suo casellario, e con recidiva da valutarsi in base alla tipologia di precedenti riferiti.

In merito al reato di ricettazione, vale subito richiamare un orientamento consolidato relativo ai tratti distintivi del reato di ricettazione che recita: "Il mero possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto" (Cass. SS.UU. 35535/2007).
Ciò premesso, vale anche sottolineare che nessuna imputazione relativa al reato di "riciclaggio" è invece configurabile nel caso di specie, non avendo, Tizio, compiuto attività idonee ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza dei titoli. Nella ricettazione viene, infatti, punita la mera acquisizione del bene provento di reato, accompagnata da una generica volontà di profitto; il riciclaggio sanziona, invece, quelle condotte ulteriori e successive alla ricezione - ovvero la "sostituzione" o il "trasferimento" o ancora le "altre operazioni" compiute sul bene - purché oggettivamente idonee (e soggettivamente finalizzate) ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa del bene.
Tale impostazione trova conferma in un recente orientamento giurisprudenziale pronunciato dalla Cassazione n. 19504/2012 che ha stabilito, in un caso analogo, che: "Non è qualificabile come riciclaggio ma come generica ricettazione, accompagnata da truffa, la condotta di chi, essendo venuto in possesso di assegni di provenienza delittuosa (nella specie, da furto), si limiti a versarli, senza in alcun modo alterarli o manometterli, su di un conto corrente da lui aperto sotto il falso nome dell'apparente beneficiario, mediante esibizione di falsi documenti d'identità".

Tuttavia, come detto, la condotta di Tizio è anche riconducibile a quella di una truffa dal momento che ha dato luogo all'apertura di un conto corrente con artifizi e finalizzato a raggirare l'operatore di banca per ottenere l'incasso di somme non dovute.
A tal proposito la Suprema Corte, con la Sentenza n. 47088/2003, ha sancito che: "l'esibizione di documenti falsi per l'apertura dei conti correnti, con i nomi dei beneficiari degli assegni di provenienza delittuosa, non ostacolano l'accertamento sull'origine delittuosa della res, ma creano incertezza sull'identità del soggetto percettore del titolo e connotano un'azione delittuosa qualificabile come truffa".

Tizio dovrebbe, altresì, essere imputato del reato di cui agli art. 482 e 477 C.p. essendo la carta d'identità una certificazione amministrativa circa l'identità materiale della persona.
In particolare, Tizio dovrà rispondere di questo fatto (e non di uso dell'atto falso di cui all'art. 489 C.p. che presuppone la mancanza del concorso in falsità), perché Tizio ha sicuramente contribuito alla falsificazione avendo quanto meno fornito la fotografia messa sul modulo o, nel caso il falsario gli avesse fatto lui la foto, si è quanto meno messo in posa al fine di contribuire alla preparazione della patente contraffatta. Impostazione seguita dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Bologna - Sez. dist. Imola, 12/06/2007).

I fatti, frutto evidente di una deliberazione criminosa unitaria, devono essere unificati in continuazione, ex art. 81, comma 2, C.p., posto che i singoli delitti possono considerarsi come più azioni esecutive di un unico disegno criminoso (finalizzato ad incassare illecitamente l'importo degli assegni), commesse anche in tempi diversi ed in violazione di più di diverse disposizioni di legge; con conseguente applicazione dell'aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave, vale a dire la ricettazione per la quale è prevista la reclusione da due ad otto anni e la multa da 516 euro a 10.329 euro

A Tizio difficilmente saranno applicabili attenuanti e segnatamente le attenuanti generiche per i suoi precedenti, stante anche lo stato del suo casellario.
Infine, visto l'art. 29 C.p., all'eventuale condanna di Tizio potrà conseguire altresì l'interdizione dai pubblici .
Rispondi

Da: Bu 11/12/2013 23:53:18
Infatti Cassazione n. 19504/2012  dice 'si limiti a versare' ma tizio non si è limitato a versarli, li ha riscossi!!!  Ecco perché oltre alla truffa/ricettazione sarebbe da configurare anche il furto.... Bu vedremo... Tanto non credo chi corregga abbia tempo e voglia di farsi 'ste paranoie...
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Da: Sinarchio11/12/2013 23:58:10
Non c'è spoglio clandestino di cui necessita il furto. Semmai l'incasso degli assegni rientra nella truffa (raggiro dell'impiegato per procurarsi ingiusto profitto)
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Da: bu12/12/2013 00:09:46
come no? la somma, a differenza dei titoli, non è mai uscita prima dal patrimonio virtuale di caio, anche il prelievo alla fine è avvenuto sul conto intestato a caio (senza che lui lo sapesse), di fatto il momento in cui esce la somma dal patrimonio di caio è quello del prelievo, se poi non è clandestino un prelievo su di un conto che nemmeno so di avere.... truffa no perché all'impiegato che danno fai? alla banca se prelevi i soldi non fai mica un danno... lo fai quando apri il conto col falso nominativo e allora li si che c'è truffa...
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Da: Sinarchio12/12/2013 00:11:29

Di altalex non condivido questo inciso: "astrattamente configurabile è la sostituzione di persona di cui all'articolo 494 c.p. Quest'ultima è da escludersi, in ragione della espressa natura sussidiaria accordata dal legislatore ex art. 494 c.p. laddove si legge che … è punito … "se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica ".

La norma intende dire che il fatto in sé deve costituire un altro reato. Nel caso di specie, il fatto è l'essersi spacciato per un altra persona e non può costituire altro reato. Cosa che avviene in un altro caso, cui la norma 494 si riferisce. Es. il 497-ter punisce chi detiene distintivi della polizia. Ora, se li usi è 494, ossia sostituzione di persona, se non li usi, invece, non è più sostituzione di persona perchè costituisce "un altro delitto contro la fede pubblica" ossia il 497-ter.
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Da: bu12/12/2013 00:17:02
infatti anche li mi sa che l'ho cannata... ho messo 497 ter e sostituzione di persona.... anche perché alla fine l'uso non è avvenuto contro la fede pubblica ma solo contro la fede della banca... per cui mi sembrava superfluo il 482 - 477.... alla fine il reato contro la fede pubblica è gia concretizzato con il 497 l'uso è stato "privato"...
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Da: Sinarchio12/12/2013 00:17:58
@Bu
nel furto è necessaria la "sottrazione del bene a chi la detiene". Tizio non è detentore dei suoi soldi, quindi non glieli sta rubando. Nè li sta rubando alla banca perchè non c'è spoglio clandestino in quanto si presenta allo sportello!
Ricettazione: ho in mano una cosa di provenienza illecita
Furto: sottraggo con calndestinità una cosa al suo detentore
Appropriazione indebita: mi hanno dato una cosa e non la restituisco
Riciclaggio: prendo una cosa rubata e la "faccio diventare" lecita per un terzo.
Truffa: artifizio per raggirare un soggetto per avere un guadagno.
Queste sono le differenze, vedi tu quali hai riscontrato nel parere....
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Da: Sinarchio12/12/2013 00:19:58
Per me era anche sostituzione di persona, perchè si spaccia con un altro nome e la cosa in sè non costituisce altro reato contro la fede pubblica come l'es. che ho fatto dei disintivi, se li detieni o se li usi.
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Da: bu12/12/2013 00:30:48
si ma viene assorbita dalla truffa e il vulnus alla fede pubblica non si applica perché già previsto dal 497 ter, infatti io ho concluso con concorso materiale tra:
1)ricettazione: per l'apprensione degli assegni sapendo la provenienza illecita,
2)truffa in concorso formale con 497 ter,
3)furto per la sottrazione materiale della somma in quanto,  anche se caio non era più detentore del titolo, aveva comunque consapevolezza che  erano intestati a lui e quindi aveva il potere di "imperio" sulla somma in quanto tale, non sugli assegni, perché nessun'altro avrebbe potuto toccarla a parte lui
tutti e tre uniti dal vincolo della continuazione e quindi applicazione ex art 81 del più grave, la ricettazione, con pena fino al triplo...
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Da: Sinarchio12/12/2013 00:43:50
497-ter non c'entrava un fico secco...
Io l'ho portato come esempio per spiegare un'altra cosa.
Rispondi

Da: Bu 12/12/2013 01:20:31
Il bis scusami... L'ora tarda...
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Da: avvoaiuto12/12/2013 09:06:58
ragazzi per quanti hanno scritto nel primo parere di diritto penale il vincolo di continuazione, sappiate che non è sbagliato. La giurisprudenza più recente è incline nel ritenere che questo sia ammesso solo per le ipotesi di colpa cosciente, qual è appunto il caso sottoposto alla vostra attenzione.
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Da: avv ric per sinarchio12/12/2013 09:20:18
La sostituzione di persona non c'è perché lo stesso art. 494 detta una clausola di sussidiarietà a favore di un altro reato contro la fede pubblica. A tal proposito mi sembra evidente che l'art. 482 cp sia un delitto contro la fede pubblica e che dunque, nel caso di specie, assorba la sostituzione di persona.
Inoltre nello svolgimento da te proposto nin vedo il riferimento alla continuazione. Per il resto concordo appieno
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