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11 dicembre 2013 - Parere PENALE
551 messaggi, letto 56598 volte

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Da: avv. ric11/12/2013 12:26:52
per la traccia n. 1:
il danneggiamento non sussiste perché, l'art. 635 norma richiede, ai fini della configurabilità, l'elemento soggettivo del dolo che, nel caso di specie, non c'è in quanto l'azione è sorretta dalla colpa
Rispondi

Da: redhot x fenicio11/12/2013 12:26:55
Per un parere fatto bene bisogna prospettare tutti i possibili esiti giudiziari. E tra questi non puoi non menzionare una corrente che ravvisa il dolo eventuale (sebbene minoritario). Per completezza alla fine basta dire che Tizio rischia l'omicidio colposo, la relativa pena, ma dire anche che non è da escludere un più severo trattamento sanzionatorio e diversa qualificazione giuridica.
Rispondi

Da: Evajagomilla 11/12/2013 12:27:51
Puff_a sei di napoli?
Rispondi

Da: Il_Grinta 11/12/2013 12:28:48
E ti pareva che non arrivava la chiosa sul fatto che hai superato l'esame con merito e studiando.

Il fatto che qui si faccia riferimento a comunicazioni con le sedi d'esame, non prova che tali affermazioni siano vere. Non sono confessioni. Potrebbero tranquillamente essere affermazioni di fantasia.

Auguri per il tuo titolo in ogni caso!
Rispondi

Da: attenzione...11/12/2013 12:29:11
.... tutti che vi concentrate su sta colpa cosciente così da copiare pari pari la cassazione. E il parere facilmente diventa la fotocopia di una sentenza. Che ci avete messo di vostro?? dovete spiegare, fare passaggi logici.

Guardate che è ammissibile anche una ricostruzione diversa, basta che sia ragionata corretta e logica.

Io dico che sto parere da facile com'è rischia di diventare per molti una mattanza

Rispondi

Da: super ivan11/12/2013 12:30:16
Conclusione: 589 comma 2, art. 186 e dell'art. 187 Codice della Strada unite dal vincolo della continuazione ex. art. 81 cp.
Rispondi

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Da: puff_a 11/12/2013 12:32:18
Evajagomilla il mio fidanzato sta facendo l'esame a Napoli
Rispondi

Da: attenzione... @ilgrinta11/12/2013 12:33:11
eh... un po' difficile dire che è fantasia quando ci sono le tracce identiche alle originali...

ad ogni modo io ho appena scritto sopra (il nick "attenzione...." ero io) di stare attenti a non copiare pari pari una sentenza..visto che tutti si stanno concentrando su sta colpa cosciente, ok ci sta, ma metteteci argomenti, logica, passaggi, dottrina.. altrimenti diventa un copia incolla... e magari non ve ne siete accorti..

in bocca al lupo a tutti.
Rispondi

Da: olli12 11/12/2013 12:33:41
qui tutte le tracce aggiornate.. discussione in continuo aggiornamento http://doiop.com/36ghu4
Rispondi

Da: Mah11/12/2013 12:33:57
Ma quella di C.pus è un trattato non un parere
Rispondi

Da: ciproviamo11/12/2013 12:34:36
sulla ricettazione sapete qualcosa?
Rispondi

Da: rem11/12/2013 12:34:49
MASSIMA CONCENTRAZIONE PER LA STESURA DEI PARERI...NON CURANZA VERSO PERDITEMPO CHE OSTACOLANO LA CONCENTRAZIONE...
Rispondi

Da: sa11/12/2013 12:36:41
c'è losvoglimento del parere sullo stato di ebbrezza??
Rispondi

Da: avv. ric11/12/2013 12:37:05
possibile soluzione schematica traccia n. 2:
- analisi delle fattispecie penali emergenti. artt. 482 (in combinato disposto con l'art. 477), 640, 648 e 81 comma 2 c.p.
- applicazione dell'istituto del reato continuato ex art. 81 comma 3 cp, posto che i singoli delitti possono considerarsi come più azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso (quello di incassare illecitamente l'importo degli assegni), commesse anche in tempi diversi ed in violazione di più di diverse disposizioni di legge (appunto gli articoli su citati)
- conseguente applicazione dell'amento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave ovvero la ricettazione.

NB: parere risolto senza sentenze ma solo con le norme. con riferimento al reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, sarebbe opportuno indicare giurisprudenza che chiarisca il concetto di documento di identità
Rispondi

Da: Jean Valjean_ 11/12/2013 12:38:56
Ciò che mi viene in mente da una prima e veloce lettura:

Il parere sulla guida in stato di ebbrezza è più semplice:
ci sono 3 reati, di cui una contravvenzione:
1. guida in stato di ebbrezza;
2. omicidio
3. danneggiamento (da verificare quale el, soggettivo integri il predetto reato).
Quindi Concorso di reati e Cumulo.

Il secondo, comprende anch'esso più reati:
1. sostituzione di persona;
2. falso;
3. truffa;
4. e sicuramente un altro circa la consapevolezza dell'altruità degli assegni.

A differenza del parere n.1, qui si configura il reato continuato in quanto c'è il medesimo disegno criminoso.

La mia è una valutazione molto alla buona, maturata dopo una semplice lettura delle tracce.
Rispondi

Da: valema99911/12/2013 12:39:49
il parere svolto da controcampus è attendibile?
Rispondi

Da: mist11/12/2013 12:41:18
RAGAZZI SCUSATE COME FACCIO A TROVARE LA MASSIMA DEL SENTENZA DEL SECONDO QUESITO GRZ IN ANTICIPOO
Rispondi

Da: ddddd11/12/2013 12:41:19
no non mi piace proprio il parere di controcampus!
Rispondi

Da: flavia-....11/12/2013 12:41:19
potete postare qui quella del campus?
Rispondi

Da: sasy83 11/12/2013 12:41:28
ma quello di controcampus non è un parere! è un trattato!!!!
Rispondi

Da: smileok 11/12/2013 12:41:44
In teoria si, ma è contorto...
Rispondi

Da: ...11/12/2013 12:43:55
quello di controcampus è fatto benissimo.. va rielaborato seguendo le sue direttive..
Secondo me è fatto benissimo..
Rispondi

Da: ...11/12/2013 12:44:57
Non ho tempo di rivederlo perchè devo fare delle cose a studio.. ma volevo lo stesso aiutare i ragazzi.. 
Rispondi

Da: flavia-....11/12/2013 12:46:30
non mi piace quello del campus
Rispondi

Da: rem11/12/2013 12:46:53
da rielaborare...quello di controcampus...

RICOGNIZIONE
In caso di omicidio colposo o lesioni colpose per violazione delle norme sulla circolazione stradale si
configura un'ipotesi di reato complesso ex art. 84 c.p. ovvero concorso di reati? Questa la questione di diri
tto
sottoposta all'esame della Suprema Corte nella sentenza in epigrafe. Nell'occasione i giudici di legittimità,
confermando un consolidato orientamento in materia, negan l'applicabilità dell'art. 84 c.p. per ragioni di
ordine letterale e sistematico. Ess
i evidenziano che il legislatore recentemente è intervenuto sulle norme che
disciplinano l'omicidio colposo e le lesioni colpose, prevedendo circostanze aggravanti nel caso in cui il
fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circol
azione stradale, da soggetto in stato
di ebbrezza alcolica o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le norme fanno
riferimento non solo a chi si trova alla guida di un veicolo, ma chiunque, anche pedone, si renda,
responsabile d
i omicidio colposo o di lesioni personali colpose trovandosi in grave stato di ebbrezza alcolica
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Proprio in quest'ultimo caso certamente non può
parlarsi di reato complesso mancandone i presupposti e
d, inoltre, può osservarsi che lo stato di ebbrezza, pur
nella più grave delle tre ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 186 c.d.s., o di alterazione riconducibile
ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è un fatto che, se non direttame
nte collegato alla "guida"
di un veicolo, non costituisce per se stesso reato. Tali argomentazioni, secondo la Corte, valgono anche
quando l'omicidio colposo o le lesioni personali colpose, gravi o gravissime siano commessi, con violazione
delle norme sull
a disciplina della circolazione stradale, da un soggetto in stato di ebbrezza ai sensi dell'art.
186, secondo comma, lett. e), del codice della strada, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
alla guida di un veicolo. In altri termini, la
novella del 2008 non ha dato luogo ad una diversa fattispecie
astratta unitaria ed autonoma, né ha comportato una riconsiderazione della fattispecie originaria: lo stato di
ebbrezza ex art. 186, secondo comma, lett. e), c.d.s., o di alterazione riconducibi
le all'uso di sostanze
stupefacenti, in tutto si inserisce in quella originariamente delineata, incidendo solo quoad poenam per la
particolare riprovevolezza della colpa, ravvisata in quelle specifiche ipotesi e pur sempre riferibile a
violazione di norme
sulla disciplina della circolazione stradale. La guida di un veicolo, nelle condizioni
descritte nel terzo comma dell'art. 589 c.p. e nel terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 c.p., rappresenta
quindi un quid pluris che, destando maggior allarme e met
tendo fortemente a rischio la pubblica incolumità,
ragionevolmente riceve, specifica risposta sanzionatoria, quale (ulteriore) reato concorrente, trattandosi di
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un'azione autonoma e non direttamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delitt
uosa nella
forma aggravata della violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale. Da un punto di vista
sistematico la Corte procede alle seguenti considerazioni. Poiché, nel caso di reato complesso, il reato
assorbito perde la sua autonomi
a, nell'ipotesi di delitto di omicidio colposo (o lesioni personali colpose gravi
o gravissime) commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto, alla guida di un
veicolo, in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 o di alter
azione da uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, l'assorbimento del reato contravvenzionale farebbe venir la confisca obbligatoria
-
previsione che
manca con riferimento agli artt. 589, terzo comma, e 590, terzo comma, ultimo periodo, cod. pen.
-
con
c
onseguente palese violazione del principio di legalità. Per cui ne deriverebbe che detta rigorosa sanzione
amministrativa accessoria, obbligatoria in presenza della sola contravvenzione (tranne il caso
dell'appartenenza del veicolo a persona estranea al r
eato), perderebbe tale connotazione di obbligatorietà
addirittura nel caso di eventi drammatici. Inoltre, finirebbero per essere equiparate, sul piano sanzionatorio,
situazioni palesemente diverse sotto il profilo della pericolosità della condotta. Infatti
, al "soggetto" il quale
commetta uno dei delitti di cui agli artt. 589, terzo comma, e 590, terzo comma, ultimo periodo, cod. pen.,
ma non alla guida di un veicolo
-
e quindi senza commettere l'ulteriore reato ex art. 186 o 187 c.d.s.
-
ed al
"soggetto" i
l quale parimenti commetta uno di tali delitti, ma alla guida di un veicolo, così rendendosi
addirittura responsabile di un ulteriore reato, risulterebbe riservata la medesima forbice sanzionatoria
edittale. Infine, ulteriore argomento ostativo alla config
urabilità del reato complesso nel caso in esame è la
diversità del bene giuridico tutelato dalle norme di riferimento, posto che i delitti di cui agli artt. 589 e 590
cod. pen. sono reati che tutelano la vita e l'incolumità individuale, mentre le contravve
nzioni ex artt. 186,
secondo comma, lett. c), e 187, del codice della strada, sono reati di pericolo.
Sulla base delle esposte argomentazione la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
MASSIMA
In
caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla
circolazione stradale, non si configura un'ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la
contravvenzione, con conseguente inapplicabilità de
lla disposizione di cui all'art. 84 c.p.
RIFERIMENTI GIURIDICI ALLE SENTENZE
L'argomento affrontato dalla quarta sezione della Corte di Cassazione riguarda l'inquadramento giuridico
della condotta di colui il quale a seguito di
incidente stradale
provoca la morte di altri soggetti e, quindi, il
tema del criterio distintivo tra colpa cosciente e dolo eventuale.
Il caso è quello di Tizio che, procedendo con la sua autovettura a velocità particolarmente elevata (circa 90
Km/h), durante l'attraversame
nto dell'incrocio, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa e si trovasse in
un centro abitato, investiva Caio e Sempronio a bordo di un motorino procurando loro lesioni gravissime,
dalle quali derivava la morte. Nonostante l'impatto, Tizio proseguiva
senza fermarsi e solo successivamente
veniva identificato e sottoposto a fermo.
In primo grado
Tizio veniva condannato per
omicidio volontario
, richiamando il giudice di prime cure,
quanto alla qualificazione giuridica del fatto, i principi affermati dalla
giurisprudenza di legittimità sulla
differenza tra
dolo eventuale
e colpa cosciente e riteneva la sussistenza del primo di tali profili psicologici,
rilevando che "
l'imputato, alla guida di un'autovettura di grossa cilindrata, attraversando un incrocio in
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zona centrale della capitale, in orario in cui era elevata la circolazione pedonale e veicolare ..., procedendo
a velocità estremamente elevata, non inferiore ai 90 km orari, attraversando consecutivamente due incroci
nonostante il semaforo nella sua dire
zione di marcia indicasse luce rossa, si è evidentemente
rappresentato
il rischio
di incidenti, anche con possibili gravi conseguenze. Ciò nonostante non ha desistito dalla sua folle
condotta di guida,
accettando almeno in parte il rischio di un evento
drammatico
".
Sul gravame dell'imputato, la
Corte di Assise di Appello
, riteneva il fatto sussumibile nella diversa ipotesi
di reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 61 c.p., n. 3, richiamando anch'essi i principi espressi dalla
giurisprudenza di l
egittimità in materia, rilevando, fra l'altro, che l'inciso contenuto nell'art. 43 c.p. "quando
l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente" mostra che "
è necessario un qualche cosa in
più
perchè, a partire dalla previsione dell'evento, sia atti
nta la soglia del dolo, sia pure nella forma del dolo
eventuale ...".;
e che
"occorre distinguere la volontà dell'evento dannoso dalla volontà di non osservare le
leggi, regolamenti, ordini o discipline che quell'evento sono intesi ad evitare ".
Osservavan
o che
"il giudice
dell'udienza preliminare ha fatto leva sulla gravità delle violazioni come parametro, pressochè esclusivo,
alla stregua del quale ha, poi, desunto che l'imputato ha inteso agire "a rischio" di cagionare l'evento, e,
perciò, in tal senso,
"volendo" la morte di una persona"
.
Su ricorso del Procuratore generale, la Cassazione conferma la pronuncia della Corte d'Appello inquadrando
l'elemento soggettivo come colpa cosciente.
La Corte, dopo aver esaminato le varie correnti giurisprudenziali e d
ottrinali in merito alla distinzione tra
dolo eventuale e colpa cosciente, sottolinea che, poichè la previsione è anche elemento della colpa, è
sul
piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente
: "dolo eventuale
si ha quando il rischio viene accettato a seguito di un'opzione, di una deliberazione con la quale l'agente
consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro", quando, oltre all'accettazione del rischio o del
pericolo, "vi è l'accettazione, sia pur
e in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta
il possibile prezzo di un risultato desiderato".
Si è anche chiarito, con altra autorevole voce della dottrina, che "l'evento può dirsi accettato quando l'agente:
a) si rappresenta
almeno la possibilità positiva del verificarsi di esso; b) permane altresì nella convinzione o
anche nel dubbio che esso possa concretamente verificarsi; c) tiene, ciononostante, la condotta quali ne siano
gli esiti, anche a costo di cagionare l'evento e p
erciò accettandone il rischio; con una presa di posizione, con
una scelta di volontà orientata nel senso della lesione e non del rispetto del bene tutelato".
Quanto al criterio dell'accettazione del rischio, la Corte precisa che è necessario sgomberare il
campo da un
possibile equivoco che potrebbe annidarsi nel mero richiamo a tale espressione: l'accettazione non deve
riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si
realizzi l'evento non direttamen
te voluto, pur coscientemente prospettasi. Posto che il dolo eventuale è pur
sempre una forma di dolo e che l'art. 43 cpv. c.p., comma 1, richiede non soltanto la previsione, ma anche la
volontà di cagionare l'evento, "la forma più tenue della volontà dolo
sa, oltre la quale si colloca la colpa
(cosciente), è costituita dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di
verificarsi in conseguenza della propria azione nonchè dell'accettazione volontaristica di tale rischio" (Cass
.,
Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 748/1994, cit.).
In altre parole, perché sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento
-
proprio la
morte
-
; è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dal
l'agente, pur di non
rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo".
Massima
:
Occorre, quindi, accertare, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, che l'agente abbia
accettato come possibile la verificazion
e dell'evento (nella fattispecie che occupa, la morte o la lesione di
altri soggetti), non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente: ed è,
altresì, necessario un quid pluris rispetto alla sola previsione dell'evento
(che pure caratterizza la colpa
cosciente), cioè l'accettazione, hic et nunc, della concreta probabilità che questo, ancorchè non direttamente
voluto, abbia a realizzarsi, non desistendo l'agente dalla sua condotta, che continua ad essere dispiegata
anche
a costo di determinare l'evento medesimo. In sostanza, "accettazione del rischio" non significa
accettare solo quella situazione di pericolo nella quale si inserisce la condotta del soggetto e prospettarsi
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solo che l'evento possa verificarsi, che tanto co
stituisce anche il presupposto della colpa cosciente; significa
accettare anche la concreta probabilità che si realizzi quell'evento, direttamente non voluto.
Ritenuto in fatto
1. C.S. veniva condannata dal Tribunale di Milano alla pena di anni tre e
mesi due di reclusione per i reati di
omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose [capi A) e B) della rubrica], ritenuto il reato di lesioni
colpose assorbito in quello di omicidio colposo, commessi con violazione delle norme sulla circolazione
st
radale
-
nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra, mentre era alla guida di un'auto in stato di
alterazione psico
-
fisica per uso di stupefacenti
-
nonché alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3.000,00 di
ammenda per il reato di cui all'art. 187
del codice della strada [capo C) della rubrica]: fatto avvenuto il 23
settembre 2008; il Tribunale riteneva insussistente qualsiasi legame, ex art. 81 cpv. cod. pen., tra i delitti
colposi di cui ai capi A) e B) ed il reato contravvenzionale di cui al capo
C).
In ordine alla medesima vicenda, e per gli stessi reati, si era proceduto separatamente nei confronti di A.S.
(anch'egli, al momento del fatto, in stato di alterazione psico
-
fisica per assunzione di sostanze stupefacenti).
2. La Corte d'Appello di M
ilano
-
a seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse della C.
-
confermava l'impugnata decisione, e disattendeva le doglianze dell'appellante, limitate al diniego delle
attenuanti generiche ed all'entità della pena, con argomentazioni che posso
no così sintetizzarsi: la C. non
appariva meritevole delle attenuanti generiche, avuto riguardo agli indici di particolare gravità del fatto
(manovra definita "sconsiderata" e vietata) quali già evidenziati dal primo giudice, a nulla rilevando la
confessio
ne, in quanto elemento neutro, rispetto alle incontestate modalità del fatto ed all'assunzione di
stupefacenti, ed apparendo del tutto irrilevanti gli argomenti positivi
-
ivi compreso lo stato di formale
incensuratezza
-
offerti alla valutazione del giudi
ce, a fronte delle connotazioni di gravità già evidenziate con
la sentenza di primo grado; risultava altresì insuscettibile di diminuzione la pena inflitta in primo grado
perché quantificata in maniera equilibrata avuto riguardo alla straordinaria gravità
del fatto: la morte di due
persone e le conseguenze gravissime e permanenti sulla persona sopravvissuta.
3. Ricorre per cassazione la C. , a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di ricorso: 1) violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine al d
iniego delle attenuanti generiche; i giudici del merito avrebbero
errato nel non valutare il concorso di colpa dell'A. (e quindi il grado della colpa della C. , secondo
quest'ultima non elevato) e nel non tener conto che la C. , a causa delle sue condizion
i psico
-
fisiche, non si
metterà mai più alla guida di un'auto: vi sarebbe stata una sostanziale ingiustizia, per la difformità delle pene
inflitte ai due corresponsabili, in conseguenza della scelta del P.M. di separare le due posizioni che avrebbero
dovut
o essere trattate congiuntamente (la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 12 cod. proc. pen.); 2)
violazione di legge in ordine all'entità della pena, asseritamente eccessiva e tale da porre seri problemi in
sede di esecuzione per le condizioni di
salute della C. che sarebbero incompatibili con il regime carcerario;
3) violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto, posto che, ad avviso della ricorrente
-
la quale a
sostegno della propria tesi difensiva cita la sent. N. 3559 del 2010 di
questa Quarta Sezione
-
ci si troverebbe
in presenza della figura del reato complesso (art. 84 del codice penale), ricorrendone tutti i presupposti, in
base alle argomentazioni così formulate nel ricorso: a) "la violazione del Codice della Strada relativa
alla
circolazione sulla pubblica via in stato di alterazione psico
-
fisica, dovuta all'assunzione di sostanze
stupefacenti, è totalmente ricompresa nel reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme
sulla circolazione stradale da soggetto
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope" (così testualmente
a pag. 10 del ricorso); si verterebbe in un caso di consunzione "dove la norma contravvenzionale è
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totalmente assorbita dall'art. 589, II comma del codice penale", anche perché "i b
eni giuridici tutelati dalle
norme in questione non solo risultano omogenei, ma sono addirittura coincidenti" (così letteralmente, ancora
a pag. 10 del ricorso): in alternativa, dovrebbe trovare applicazione il criterio di specialità (art. 15 cod. pen.);
b
) la guida in stato di alterazione in conseguenza di assunzione di sostanze stupefacenti, che altrimenti
costituirebbe autonomo reato contravvenzionale, si fonderebbe con il reato principale, perdendo quindi la sua
autonomia, e diventerebbe elemento circos
tanziale, con assorbimento nell'ipotesi di delitto aggravato che
assumerebbe la qualificazione di reato complesso; c) la guida della vettura da parte della C. , in condizioni
psico
-
fisiche non idonee, dovrebbe ritenersi causalmente legata all'evento verifi
catosi, così integrando
l'ulteriore requisito del reato complesso; d) i due reati (omicidio colposo e guida in stato di alterazione psico
-
fisica in cui si trovava la C. per aver fatto uso di sostanze stupefacenti) si sarebbero verificati
contestualmente; a
i fini della configurabilità del reato complesso, risulterebbe cioè rispettato anche il
carattere dell'immediatezza posto che (come si legge testualmente alle pagg. 12 e 13 del ricorso) "i reati
imputati alla Sig.ra C. attengono alla medesima condotta, fan
no riferimento al medesimo evento e si
differenziano solo per le conseguenze della violazione
-
circolazione stradale in stato psicofisico non idoneo
derivante da assunzione di sostanze stupefacenti
-
che è totalmente ricompresa nel reato di omicidio colpo
so
aggravato (art. 589, II comma, n. 2 c.p.)".
Va rilevato, per opportuna puntualizzazione, che nella parte conclusiva dell'ultimo motivo di ricorso, quale
riferimento normativo per l'aggravante de qua, risulta indicato (evidentemente per errore
materiale) il
secondo comma, n. 2, dell'art. 589 c.p., mentre si tratta invece del terzo comma, n. 2, di tale articolo.
Considerato in diritto
4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
I primi due motivi, concernenti il
trattamento sanzionatorio sotto il duplice profilo del diniego delle
attenuanti generiche e dell'entità della pena, sono manifestamente infondati posto che attengono
sostanzialmente ad apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede risultando sorrett
i da adeguata
motivazione.
4.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente ricordare il consolidato, e condivisibile,
indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "la sussistenza di
circostanze atte
nuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62
-
bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di tal
che la stessa motivazione, purché congrua e no
n contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell'interesse dell'imputato" (in termini, ex plurimis, Sez. 6, n. 7707/2004, ud. del 04/12
/2003, dep.
23/02/2004, Rv. 229768); quanto all'onere motivazionale per il giudice di merito in materia, è stato altresì
precisato che "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione
delle attenuanti generic
he, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati
dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli
dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla
concessione e delle circostanze ritenute di
preponderante rilievo" (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, N. 3772/94, RV. 196880). Nella concreta fattispecie,
ad integrazione di quanto già evidenziato dal primo giudice circa gli indici di particolare gravità
ravvisabili
nel comportamento di guida della C. , la Corte territoriale, laddove sono state descritte le modalità del fatto,
ha definito la manovra effettuata dalla C. come "sconsiderata e vietata" avendo impegnato l'altrui corsia di
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marcia senza dare la
precedenza all'auto (guidata dall'A. ) che proveniva dalla direzione opposta: orbene,
trattasi, all'evidenza, di motivazione assolutamente congrua, priva di qualsiasi connotazione di illogicità e del
tutto in sintonia con i principi sopra ricordati.
4.2.
Considerazioni analoghe valgono per quel che riguarda l'entità della pena; la Corte distrettuale ha
valutato come "quantificata in maniera molto equilibrata" la pena determinata dal primo giudice, avuto
riguardo alla gravità del fatto dalla Corte stessa ri
tenuta "straordinaria"; anche in proposito si tratta di
apprezzamento di merito immune da vizi, tenuto conto della forbice sanzionatoria prevista per il delitto di
omicidio colposo quale commesso dalla C. (reclusione da tre a dieci anni), e dell'aumento di
pena ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen., nonché della oggettiva gravità del fatto. Con riferimento poi a
quanto specificamente dedotto in proposito con il ricorso, è sufficiente ricordare i principi enunciati da
questa Corte in materia: in
tema di commisurazione della pena, quando questa non si discosti di molto dai
minimi edittali ovvero venga compresa tra il minimo ed il medio edittale, il giudice ottempera all'obbligo
motivazionale richiamandosi alla gravità del reato; ed è stato altresì
precisato che "non può essere
considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo
procedimento ai coimputati" (in termini, ex plurimis, Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012 Ud.
-
dep. 05/06/2012
-
Rv. 252
880). Né possono assumere rilievo in questa sede, ai fini della dosimetria della pena, gli eventuali
problemi in sede esecutiva quali prospettati con il ricorso come riconduciteli alle condizioni di salute della C.
.
4.3. Priva di qualsiasi fondamento è a
nche la denuncia di violazione dell'art. 12 cod. proc. pen. (dedotta nel
contesto del primo motivo di ricorso), dovendo riconoscersi al P.M. il potere di procedere separatamente o
cumulativamente per reati o accusati concorrenti (cfr., ex plurimis: Sez. 6,
n. 9927 del 19/01/2012 Ud.
-
dep.
14/03/2012
-
Rv. 252258; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998 Ud.
-
dep. 31/01/1998
-
Rv. 210029).
5. Resta da esaminare la censura concernente la qualificazione del fatto, con particolare riferimento alla tesi
del reato compl
esso sostenuta con il ricorso.
Preliminarmente mette conto osservare che trattasi di questione che, pur non essendo stata dedotta in appello,
deve comunque essere vagliata da questa Corte in quanto concernente la qualificazione giuridica del fatto
(così,
ex plurimis, Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005 Ud.
-
dep. 15/12/2005
-
Rv. 232773).
Le doglianze dedotte in proposito sono infondate per le ragioni di seguito indicate. Secondo la definizione
data dall'art. 84 del codice penale, si ha reato complesso "quand
o la legge considera come elementi
costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato":
esempio di reato complesso composto da due reati dalla cui fusione scaturisce un terzo reato è la rapina (art.
628 c.p.), quale fattispecie criminosa contenente il furto (art. 624 c.p.) e la violenza alla persona (art. 581
c.p.) o la minaccia (art. 612 c.p.); esempio di reato complesso composto da due reati, uno dei quali è
aggravante, è quello di omicidio aggrava
to da violenza sessuale commessa nel medesimo contesto (art. 576,
primo comma, n. 5, c.p.: cfr. in proposito Sez. 1, n. 6775 /2005, Rv. 230149).
Avuto riguardo ai presupposti richiesti per la configurabilità del reato complesso, la giurisprudenza di
legit
timità ha sempre negato
-
così seguendo un indirizzo interpretativo viepiù consolidatosi nel tempo, senza
alcuna oscillazione, ancora riaffermato con le più recenti decisioni, e da ribadirsi anche in questa sede perché
assolutamente condivisibile
-
l'appli
cabilità dell'art. 84 c.p. in relazione ai reati di omicidio colposo e di
lesioni personali colpose, aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
(che qui specificamente rileva) o di quelle per la prevenzione degli in
fortuni sul lavoro, anche in presenza di
violazione prevista come reato contravvenzionale: "In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di
contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione contro gli infortuni sul
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lavoro, non si configura una ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la
contravvenzione, e pertanto risulta inapplicabile la disposizione di cui all'art. 84 cod. pen." (in termini, Sez.
5, n. 2608 del 15/01/1979 Ud.
-
dep. 14/03/19
79
-
Rv. 141422; conf. Sez. 4, n. 6575 del 16/01/1976 Ud.
-
dep. 29/05/1976
-
Rv. 133680; conf., tra quelle concernenti specificamente la violazione di norme sulla
disciplina della circolazione stradale: Sez. 4, n. 663 del 04/05/1979 Ud.
-
dep. 19/01/1980
-
Rv. 143998; Sez.
4, n. 3559 del 29/10/2009 Ud.
-
dep. 28/01/2010
-
Rv. 246300, della quale si avrà modo di dire anche in
prosieguo).
Come rileva autorevole dottrina, "nella definizione dell'art. 84 il reato complesso è dato dalla fusione
legislativa di
(almeno) due reati, effettuata con una valutazione che da origine ad una fattispecie astratta
unitaria ed autonoma, o con una nuova e diversa denominazione, oppure come forma aggravata di uno dei
reati: la norma prevede dunque come reato complesso il solo
c.d. reato composto, o reato complesso in senso
stretto". Lo stesso Autore sottolinea poi che "essendo un caso di fusione o unificazione legislativa di
(almeno) due reati, decisiva per l'esistenza di un reato complesso è sempre la descrizione legale: da qu
esta
deve risultare appunto la riconsiderazione delle fattispecie originarie"; di tal che, può anche ipotizzarsi un
reato eventualmente complesso, ma soltanto se un reato compare come eventuale elemento costitutivo o
eventuale circostanza aggravante di un
altro reato: "deve appunto trattarsi pur sempre di una tipicizzazione
astratta di una delle possibili forme del reato complesso". Con specifico riferimento alla questione che qui
interessa, tale Autore esclude che possa ritenersi eventualmente complesso "i
l reato degli artt. 589,c. 2, e
590, c. 3". Altro esponente di spicco della dottrina ha esplicitamente condiviso la costante giurisprudenza
che ha escluso ogni forma di assorbimento delle contravvenzioni in materia infortunistica e di circolazione
stradale
nei delitti colposi di omicidio e di lesioni personali "nonostante l'aggravante prevista per la
violazione di tali norme nelle relative fattispecie legali". Ritiene il Collegio che la tesi prospettata con il
ricorso non può trovare accoglimento, pur in re
lazione alla nuova formulazione degli articoli 589 e 590 del
codice penale in conseguenza delle modifiche introdotte con il D.L. 23 maggio 2008 n. 92,. conv., con mod.,
in Legge 24 luglio 2008 n. 125.
Plurime ragioni, di ordine letterale e sistematico
-
che integrano, ad abundantiam, quelle, del tutto
condivisibili e da intendersi qui richiamate, già esposte nelle decisioni riconducibili al consolidato indirizzo
interpretativo affermatosi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, e costantemente ri
badito, cui si è
innanzi accennato
-
inducono, invero, ad escludere la configurabilità del reato complesso, nell'ipotesi del
delitto di omicidio colposo (e di quello di lesioni personali colpose), commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della
circolazione stradale ed aggravato ai sensi del terzo comma dell'art. 589 cod. pen. (e del
terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 cod. pen.).
L'ipotesi aggravata de qua è configurabile
-
secondo la formulazione letterale
-
"se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni" o "da soggetto sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope".
5.1. Mette conto sottolineare che, oltre ai conducenti di veicoli, vi sono "soggetti" i quali, pur non
direttamente impegnati nella fase della "circolazione" intesa come guida di un veicolo, sono tuttavia
anch'essi obbligati al rispetto di norme relative alla disciplina della circolazione stradale, a garanzia della
tutela degli utenti della strada; ad esempio: 1) il pedone, in relazione all'art. 190 del codice della strada; 2) il
soggetto responsabile dell
a predisposizione
-
e del controllo in loco
-
delle misure di protezione e delle
adeguate segnalazioni per la presenza di un cantiere sulla strada, in relazione agli artt. 21 del codice della
strada e 31 del relativo regolamento; 3) l'istruttore di guida,
in relazione all'art. 122 del codice della strada.
Ne deriva, che l'aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, prevista
dal secondo comma dell'art. 589 c.p. per l'omicidio colposo, e dal terzo comma, primo periodo
, dell'art. 590
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c.p. per le lesioni personali colpose, deve ritenersi di certo sussistente
-
ove venga commesso uno di tali reati
-
allorquando la normativa di riferimento è violata da taluno di detti "soggetti", dunque pur non alla guida di
un veicolo (cf
r., ex plurimis: Sez. 4, n. 26394 del 20/05/2009 Ud.
-
dep. 25/06/2009
-
Rv. 244509; Sez. 4, n.
42104/12, relativa a fattispecie concernente l'istruttore per la guida).
Orbene, se non è dubbio che l'ambito applicativo della circostanza introdotta con la n
ovella del 2008 è
certamente circoscritto alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
-
e se è vero
che tale circostanza, avuto riguardo ai dati statistici in materia di incidenti stradali, è in concreto destinata ad
applicarsi
il più delle volte a chi guida in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti
-
parimenti non appare revocabile in dubbio, appunto in base alla lettera della legge, che il
destinatario del precetto così (ri)formulato, come
rilevato da esponenti della dottrina, ben può essere
individuato non soltanto In "chi guida", ma anche in chi (come taluno dei soggetti prima indicati a titolo
esemplificativo), gravato dall'obbligo di osservanza di norme concernenti l'anzidetto settore, s
i renda, in
violazione delle stesse, responsabile di omicidio colposo o di lesioni personali colpose trovandosi in grave
stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si pensi al pedone, il quale
-
in stato di grave eb
brezza o di alterazione psico
-
fisica per aver assunto stupefacenti
-
attraversi
improvvisamente la strada al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali [oppure non rispetti il segnale
semaforico per l'attraversamento], con movimento rapido, inaspetta
to ed imprevedibile, ed in tal modo
determini una turbativa di traffico da cui derivi un incidente stradale con danni a terze persone; parimenti è
chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, nella forma così
aggravat
a, il soggetto, al lavoro presso un cantiere sulla sede stradale ed incaricato della materiale
predisposizione delle cautele e delle segnalazioni per indicare la presenza del cantiere stesso, il quale, nelle
condizioni di grave ebbrezza o di alterazione da
assunzione di stupefacenti, ometta di predisporre
un'adeguata segnaletica e, con tale condotta, provochi un incidente stradale con danni a persone; lo stesso
dicasi per l'istruttore, il quale, nella medesima condizione di alterazione psico
-
fisica per grav
e ebbrezza o per
assunzione di stupefacenti, non vigilando adeguatamente sulla condotta di guida dell'allievo (così violando
l'art. 122 del codice della strada), contribuisca al verificarsi di un incidente con danni alle persone.
Giova rilevare che il leg
islatore, in relazione alla circostanza de qua
-
a differenza di quanto stabilito negli
artt. 186 e 187 del codice della strada nei confronti del "conducente", ai fini dell'accertamento dei reati
previsti da tali norme
-
non ha indicato alcuna specifica pr
ocedura per l'acquisizione di elementi rivelatori di
quel particolare stato psico
-
fisico (richiesto perché ricorra l'ipotesi introdotta con la citata riforma del 2008);
ciò sta a significare che detto stato, con riferimento alla circostanza in argomento, b
en può essere dimostrato
con l'acquisizione di dati probatori che presentino connotazioni di sicura affidabilità. Ad esempio, ove, in
caso di incidente, si rendesse necessario per un "soggetto" tra quelli fin qui presi in considerazione, coinvolto
nell'inc
idente da lui stesso provocato, un controllo ospedaliero (per lesioni riportate, o perché in stato di
shock, o perché comunque colto da malore), non vi sarebbe ragione per non ritenere utilizzabile l'esito
dell'accertamento, effettuato nell'ambito del prot
ocollo di pronto soccorso (quindi senza necessità del
consenso), rivelatore di quello stato di alterazione psico
-
fisica, ben potendo trovare applicazione il principio
già in tal senso enunciato nella giurisprudenza di legittimità in relazione al "conducent
e" (cfr.: Sez. 4, n.
4118 del 09/12/2008 Ud.
-
dep. 28/01/2009
-
Rv. 242834, quanto al reato ex art. 186 e. d. s.; Sez. 4, n. 26783
del 08/06/2006 Ud.
-
dep. 28/07/2006
-
Rv. 234626, quanto al reato ex art. 187 c.d. s.). Mette conto
sottolineare, inoltre,
che questa Corte ha più volte affermato che, non solo per l'ipotesi di cui alla fascia a),
ma anche per le ipotesi più gravi, lo stato di ebbrezza può essere riscontrato, e ritenuto così accertato sulla
base di dati sintomatici, a condizione che risultino
acquisiti significativi e concreti elementi
comportamentali, inequivocabilmente riferibili, oltre ogni ragionevole dubbio, ad uno stato di grave ebbrezza
alcolica (Sez. 4, n. 48297 del 27/11/2008 Ud.
-
dep. 29/12/2008
-
Rv. 242392; Sez. 4, n. 6889 del 16/1
2/2011
Cc.
-
dep. 21/02/2012
-
Rv. 252728). Parimenti, ben può ritenersi accertato lo stato di alterazione psico
-
fisica
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da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza dell'ammissione dell'imputato di aver fatto
uso di tali sostanze (Sez. 4
, n. 38520 del 21/09/2007 Ud.
-
dep. 18/10/2007
-
Rv. 237778).
Ciò posto, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, certamente non può parlarsi di reato complesso
-
mancandone i presupposti
-
nel caso di delitto di omicidio colposo, o di lesioni persona
li colpose, commesso,
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da "soggetto" non alla guida di un
veicolo (come è ben possibile per quanto sopra detto), pur in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, secondo
comma, lett. e
), del codice della strada o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: in aggiunta alle
ragioni già poste a sostegno del consolidato indirizzo giurisprudenziale dianzi ricordato
-
che ha negato la
configurabilità del reato complesso nell'ipote
si di reato di omicidio colposo (o lesioni personali colpose)
commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro), anche nel caso di violazione costituente ex se reato contravvenzional
e
-
è sufficiente
inoltre osservare che lo stato di ebbrezza, pur nella più grave delle tre ipotesi previste nel secondo comma
dell'art. 186 c.d.s., o di alterazione riconducibile ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è un
fatto che, se non
direttamente collegato alla "guida" di un veicolo, non costituisce "per se stesso" reato.
6. Ad avviso del Collegio, parimenti non può ritenersi configurabile il reato complesso ove uno dei delitti in
argomento (omicidio colposo o lesioni personali colpos
e, gravi o gravissime) sia commesso, con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da un "soggetto" in stato di ebbrezza ai sensi dell'art.
186, secondo comma, lett. e), del codice della strada, o sotto l'effetto di sostanze stup
efacenti o psicotrope,
alla guida di un veicolo.
6.1. Dovendo intendersi qui richiamate tutte le argomentazioni già prima svolte al riguardo, va innanzi tutto
sottolineato che non sembra del tutto puntuale, perché non rigorosamente in sintonia con il dato
letterale
della norma, la considerazione svolta da qualche esponente della dottrina, secondo cui la configurabilità del
reato complesso deriverebbe dall'aggancio operato dal legislatore
-
nella previsione dell'ipotesi di reato
commesso nelle condizioni in
argomento X"a specifiche ipotesi di contravvenzione". Mette conto
evidenziare, invero, che la formulazione letterale delle fattispecie contemplate nel terzo comma dell'art. 589
c.p. e nel terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 c.p., non consente di ra
vvisare, di per sé, un "aggancio"
a specifiche "ipotesi di contravvenzione": come in precedenza si è avuto modo di sottolineare, il legislatore
ha infatti indicato come agente il "soggetto" e non "chi guida". Il riferimento esplicito all'art. 186, comma 2,
lettera e), del codice della strada
-
di cui al n. 1) del terzo comma dell'art. 589 cod. pen. e di cui all'ultimo
periodo del terzo comma dell'art. 590 cod. pen.
-
appare chiaramente finalizzato all'individuazione del tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l,
al quale si è voluto evidentemente dare rilievo per giustificare il significativo
inasprimento sanzionatorio; le disposizioni che disciplinano il reato di guida in stato di ebbrezza prevedono,
infatti, altre due fasce di tasso alcolemico: lett. a], tasso
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 (ipotesi poi
depenalizzata con la riforma di cui alla legge n. 120 del 2010 e punita quindi con sanzione amministrativa);
lett. b], tasso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5. Se il legislatore avesse inteso fare spec
ifico ed esclusivo
riferimento al reato di guida in stato di grave ebbrezza, avrebbe usato l'espressione "soggetto alla guida in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, secondo comma, lett. e)" e non "soggetto in stato di ebbrezza
alcolica.": ed
è significativo che, quanto allo stato di alterazione riconducibile ad uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, non è stato fatto riferimento al "soggetto alla guida sotto l'effetto", né all'"art. 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e su
ccessive modificazioni", ma è stato indicato genericamente il "soggetto
sotto l'effetto".
6.2. La novella del 2008 non ha dato luogo ad una diversa fattispecie astratta unitaria ed autonoma, né ha
comportato una riconsiderazione della fattispecie originar
ia: lo stato di ebbrezza ex art. 186, secondo comma,
lett. e), c.d.s., o di alterazione riconducibile all'uso di sostanze stupefacenti, in tutto si inserisce in quella
originariamente delineata, incidendo solo quoad poenam per la particolare riprovevolezza
della colpa,
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ravvisata in quelle specifiche ipotesi e pur sempre riferibile a violazione di norme sulla disciplina della
circolazione stradale.
Il che trova inequivocabilmente conferma nell'art. 590
-
bis cod. pen., introdotto con la medesima novella, che
ha disciplinato il "computo delle circostanze" in riferimento agli artt. 589 e 590 c.p., statuendo, in particolare,
che "quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'art. 590, terzo
comma, ultimo periodo, le conc
orrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e
114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla
quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze ag
gravanti". In sostanza, con riferimento alla
circostanza aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
-
prevista nel
secondo comma dell'art. 589 e nel terzo comma, primo periodo, dell'art. 590 del codice penale
-
l'i
potesi in
esame si caratterizza per la particolare situazione (grave ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti o
psicotrope), in cui il soggetto si trova al momento del fatto, che, nella struttura della fattispecie aggravata,
assume il ruolo di presu
pposto della condotta colposa, e, segnatamente, di quella violazione della norma
sulla disciplina della circolazione stradale che, quale elemento della colpa specifica, si pone poi in rapporto
di stretta causalità con l'evento (danno alle persone) oggetto
della previsione degli articoli 589 e 590 del
codice penale: le due norme, invero, non richiedono che quel particolare stato
-
grave ebbrezza o alterazione
da stupefacenti
-
debba svolgere una qualche efficienza causale nella determinazione dell'evento les
ivo.
Alla condizione di grave ebbrezza ed a quella di alterazione psico
-
fisica derivante da assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope il legislatore ha riservato particolare attenzione
-
predisponendo un meccanismo
sanzionatorio severo per i delitt
i (pur sempre di natura colposa) di cui agli articoli 589 e 590 c.p., se
commessi da soggetto in tale stato
-
ritenendo, a ragione, che entrambe le condizioni, incidendo
negativamente sul livello di attenzione dei soggetti gravati da obbligo di garanzia pe
r la tutela degli utenti
della strada, possano creare maggiori possibilità ed occasioni di incidenti: proprio questa forte
preoccupazione, avvertita dal legislatore, induce a ritenere non in sintonia con la ratio ispiratrice della
novella una lettura delle
relative disposizioni che ne limiti l'ambito applicativo esclusivamente a "chi guida".
6.3. La guida di un veicolo, nelle condizioni descritte nel terzo comma dell'art. 589 c.p. e nel terzo comma,
ultimo periodo, dell'art. 590 c.p., rappresenta quindi un
quid pluris che, destando maggior allarme e mettendo
all'evidenza fortemente a rischio la pubblica incolumità, ragionevolmente riceve, nel caso di omicidio
colposo o lesioni personali colpose, specifica risposta sanzionatoria, quale (ulteriore) reato conc
orrente,
trattandosi di un'azione autonoma e non direttamente connessa con la condotta tipica della fattispecie
delittuosa nella forma aggravata della violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale: in
relazione alla finalità delle norme
del codice della strada
-
che è quella di garantire la regolarità della
circolazione e la sicurezza degli utenti della strada
-
la condotta di un soggetto in stato di grave ebbrezza, o di
alterazione psico
-
fisica da assunzione di stupefacenti, alla guida d
i un veicolo, è certamente più pericolosa
rispetto a quella di colui il quale, trovandosi nel medesimo stato, pur tenuto ad osservare le norme del codice
stesso, non sia però direttamente impegnato nella fase della circolazione come conducente di un veicol
o.
L'appannamento dei riflessi e le diminuite capacità di reazione nella fase della guida costituiscono
certamente fattori che rendono estremamente probabile la violazione di qualsiasi norma di comportamento
del codice della strada; e non solo di una norma
che prevede un obbligo specifico, ma anche della
disposizione di cui all'art. 140, comma primo, del codice della strada, che stabilisce la regola generica di non
costituire pericolo per la circolazione e può quindi più facilmente essere violata da un guid
atore che non si
trovi nella pienezza delle sue capacità psico
-
fisiche: "ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art.
589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale,
essendo sufficiente
l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. (In motivazione la
Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione
stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 cod.
strada, la cui violazione, dunque, assume lo stesso
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valore della violazione di una disposizione specifica)" [Sez. 4, n. 35665 del 19/06/2007 Ud.
-
dep.
28/09/2007
-
Rv. 237453].
CONCLUSIONI
Nuove e vecchie incertezze sull'omicidio colposo stradale aggra
vato:
reato complesso o concorso di reati?
La sentenza che si annota risulta di massimo rilievo perché costituisce la prima pronuncia sulla disciplina
dell'"omicidio colposo stradale aggravato" dal decreto sicurezza.
Il fatto.
Una signora veniva
condannata, in primo grado, alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui
all'art. 589 c. 3 c.p. (omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose) commesso con violazione delle
norme sulla circolazione stradale
-
nell'effettuare una s
considerata quanto vietata manovra di svolta a sinistra,
impegnando l'altrui corsia di marcia senza dare la precedenza, mentre era alla guida di un'autovettura in stato
di alterazione psico
-
fisica per uso di stupefacenti
-
nonché alla pena di mesi 6 di arr
esto ed euro  3.000,00 di
ammenda per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., in relazione a un sinistro avvenuto il 23 settembre 2008.
La sentenza di appello confermava la decisione del Tribunale avuto riguardo agli indici di particolare gravità
del fatto: morte
di due persone e lesioni gravissime e permanenti.
La signora proponeva, quindi, ricorso alla Suprema Corte di Cassazione deducendo, tra le altre cose, la
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
La normativa di riferimento.
L
'excursus storico
-
normativo dei reati stradali, dimostra come tali fattispecie siano state più volte oggetto di
riflessione a livello di diritto sostanziale, ma anche processuale.
Tali continui ripensamenti, uniti allo stratificarsi delle formulazioni, han
no prodotto una tale baldoria
giuridica che rende il dettato normativo così problematico, da rischiare di mettere in serio pericolo la
realizzazione degli obiettivi, dando luogo a difficoltà interpretative e applicative.
Ogni intervento, infatti, lungi dal
recare un'integrale ricostruzione dell'impianto normativo, si è limitato ad
aggiungere singoli commi che, nel prevedere eccezioni, aggiunte, soppressioni, deviazioni, retromarce o,
peggio ancora, "modifiche alle modifiche che modificano le modifiche" prec
edenti, non tengono conto del
contesto all'interno del quale sono chiamati ad operare.
L'art. 589 cod. pen. (Omicidio Colposo)
L'omicidio colposo integra un'ipotesi di reato comune, di danno ed a forma libera, che consiste nel
cagionare, per colpa, «la mor
te di una persona», da intendersi come qualsiasi uomo capace di vita autonoma,
anche se ancora nel ventre materno .
Il comma 1, punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni l'ipotesi base.
L'introduzione dell'aggravante della colpa stradale e negli infort
uni sul lavoro.
L'art. 1 L. 11 maggio 1966 n. 296, per rafforzare la tutela della vita contro la piaga degli infortuni stradali e
sul lavoro e la pericolosità del "delinquente stradale" e dei responsabili delle "morti bianche", introdusse
l'apposita aggrav
ante che prevedeva la reclusione da 1 a 5 anni.
La novella del 2006
La L. 12 febbraio 2006 n. 102, Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
-
che ha
recato una serie di modifiche al codice penale, oltre che ai codici di rito p
enale e civile, in relazione ai delitti
contro la persona qualificati dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro»
-
ha previsto per l'omicidio colposo aggravato un
i
nnalzamento della pena originaria circoscritto al solo minimo edittale, che passa (da 1) a 2 anni di
reclusione, mentre lascia invariato il massimo previsto in 5 anni, con conseguente riduzione della forbice
sanzionatoria.
Tuttavia, l'inadeguata efficacia
deterrente evidenziata dall'incessante moltiplicarsi dei delitti di colposa
offesa stradale alla vita (e all'incolumità individuale), ha richiesto una rivisitazione del contesto normativo.
Rispondi

Da: catullolex11/12/2013 12:49:15
traccia 1

omicidio colposo ex art 589 c. 2
vedi art 43 e 92, 93 c.p. per arricchire
art 186 cds
e art 84 c.p. non applicabile per cass.n. 46441/2012
pene art 589 + 186cds
danneggiamento art 635 c.p. elemento soggettivo dolo generico per cass. n. 35898/2012 (o 2013 non ricordo).
problema di inquadrare la condotta su dolo eventuale o colpa cosciente, nel primo caso colpevole ex 635 e problema di concorso reati, nel secondo caso responsabile ex 2043 c.c.
è solo uno spunto ci sto ancora ragionando scusate l'eventuale inesattezza.
CMQ MI AVEVANO BANNATO, FATE ATTENZIONE!
Rispondi

Da: avv. ric11/12/2013 12:49:19
la sostituzione di persona non c'è. è assorbita dalla falsità ex art. 482 cp
Rispondi

Da: Dura lex sed Lex11/12/2013 12:49:49
Ragazzi qualche soluzione già scritta sulla traccia degli assegni
Rispondi

Da: enzo2711/12/2013 12:50:40
Lecce sapete a che ora consegna??
Rispondi

Da: SSnake79 Avellino11/12/2013 12:51:13
Per Carità in termini di giurisprudenza quello di controcampus è ottimo, ma nn è improntato come un parere/tema da fornire ai ragazzi in sede di esame, è + lungo della divina commedia.....
Rispondi

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