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11 dicembre 2013 - Parere PENALE
551 messaggi, letto 56609 volte

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Da: Codice85  11/12/2013 10:36:50
La seconda traccia di jam non può essere vera
Rispondi

Da: Evajagomilla 11/12/2013 10:36:54
Per assamini: anche mio marito a napoli ma mi ha detto che ieri i controlli erano ferrei e non ha nemmeno potuto cacciare il cell dalla tasca!
Anche oggi sono 7 ore? Speriamo possano uscire prima che inizi l'afflusso dei tifosi al San Paolo. Ci mancava solo la partita oggi!!!!
Rispondi

Da: ciccia8011/12/2013 10:37:09
da Reggio Calabria..confermo....
Rispondi

Da: assamini 11/12/2013 10:37:27
sicura quello della guida in stato in ebrezza confermata a napoli
Rispondi

Da: aberdeen11/12/2013 10:37:39
smettetela con questa traccia della rapina e omicidio.....la seconda è sugli assegni rubati
Rispondi

Da: aiutooooo11/12/2013 10:37:41
ma la seconda traccia qual è?
Rispondi

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Da: SAV7111/12/2013 10:37:46
nn c'e' problema ragazzi capisco la diffidenza se ne sono sentite di tutti i colori quindii... dai buon lavoro e aiutiamoli con  questa farsa
Rispondi

Da: puff_a 11/12/2013 10:38:19
Evajagomilla ma se davvero hanno iniziato intorno alle 10 a Napoli per le 17 - 17.30 dovrebbero finire...almeno spero!
Rispondi

Da: annyfunny 11/12/2013 10:39:18
sav71 puoi rimettere le due tracce. grazie
Rispondi

Da: aberdeen11/12/2013 10:39:50
a napoli consegna 17.30
Rispondi

Da: avvocatissimo2013 11/12/2013 10:40:26
l'altra ancora non si sa?
Rispondi

Da: Berne 11/12/2013 10:40:29
Entrambe sull'elemento psicologico. In tema di dolo eventuale importante case. n. 10411/2011
Rispondi

Da: aberdeen11/12/2013 10:41:10
la seconda traccia è su furto e ricettazione di assegni.....non conosco la traccia con precisione.....ma è così.....fonte certa
Rispondi

Da: SAV7111/12/2013 10:41:12
non riesco a trascriverle ma sei vai a pag 5 di questo forum  vedrai LUPO SOLITARIO che l'ha gia' postata
Rispondi

Da: Lauretta1311/12/2013 10:41:51
TRACCIA 1
Tizio,dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche,nonchè assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell'autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio,, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un'edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo.
Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d'ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato  nei suoi confronti l'uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d'indagini, consentiva di accertare che l'autoveicolo, al momento dell'impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h  , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell'auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato.



TRACCIA 2
Durante la spedizione postale di alcuni assegni circolari inviati in pagamento  già compilati anche nell'indicazione del beneficiario, vengono rubati.
Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in  possesso di 3 di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest'ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità di Caio,versa in Banca gli assegni senza alcuna manomissione e , nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.
A seguito della denuncia dell'istituto do credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento) si scopre che gli assegni sono stati incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di sorveglianza della Banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l'apertura del conto di Tizio (pregiudicato già segnalato presso gli archivi della polizia), viene identificato e sottoposto a procedimento penale.
Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili.

SONO QUESTE QUELLE VERE. APPENA INVIATE DA SALERNO. BUON LAVORO A TUTTI
Rispondi

Da: gdankg 11/12/2013 10:42:16
confermo quella di sopra! un ragazzo ha postato le foto!
Rispondi

Da: Vitocatozzo 11/12/2013 10:44:51
Prima traccia quasi identica su pareri Giuffrè. La posto....
Rispondi

Da: jam11/12/2013 10:44:58
scusate....
per questo ho scritto sotto la traccia 2 ...da confermare...

servono anche a me le tracce.
Rispondi

Da: gasito7511/12/2013 10:45:02
dove
Rispondi

Da: in bocca_ al lupo11/12/2013 10:45:34
confermo quelle di lauretta il mio ragazzo dall'aula d'esame me le ha confermate. ora a lavoro aiutiamoliii.
Rispondi

Da: rispettoso delle leggi11/12/2013 10:45:48
Vi comunico che al primo messaggio con la soluzione provvedero a segnalare la pagina alla polizia postale.
Saluti
Rispondi

Da: Allll 11/12/2013 10:45:51
Seconda traccia...assegni circolari rubati durante spedizione postale
Rispondi

Da: ab(v)ogado11/12/2013 10:47:37
http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Pareri/Diritto%20penale/Elemento%20soggettivo/default.aspx?id=12354

questa è simile, potete passare qualche notizia!!!!!
Rispondi

Da: pampaciune 11/12/2013 10:47:55
Ma aiutarli cosa, che 'ste tracce sono talmente facili che uno con una preparazione sufficiente dovrebbe risolverle con una mano legata dietro la schiena, su..
Rispondi

Da: puff_a 11/12/2013 10:49:50
Quanto siete bravi a fare i moralisti...che pena che fate.
Rispondi

Da: LadyV11/12/2013 10:52:29
Ed. Simone x quella dell'incidente ma di quale anno???
Rispondi

Da: !!!!11/12/2013 10:53:16
sentenze prima traccia?????
Rispondi

Da: rispettoso delle leggi11/12/2013 10:53:29
Siamo persone per bene noi.
Ribadisco quanto detto prima.
Alla prima soluzione segnalo la pagina alla polizia postale.

Vergognatevi
Rispondi

Da: Vitocatozzo 11/12/2013 10:54:23
Parere 1 quasi uguale


ELEMENTO SOGGETTIVO DOLOSO

Gli esiti letali dei sinistri della strada cagionati in stato di ebbrezza alcolica

Tizio, giovane di buona famiglia, da circa una settimana, è in possesso di una potente coupé donatagli per il diploma appena conseguito presso una prestigiosa scuola privata. Il venerdì sera, in compagnia di Mevio e Sempronio,

centro

propria auto nel

la

decide di ostentare

cittadino. Nei pressi del bar Alfa, abituale ritrovo degli amici, Cesare e Orazio mettono in dubbio le performance della nuova auto di Tizio, nonché le sue doti di guida. Il ragazzo, impermalito dalle affermazioni di Cesare e Orazio e incitato dagli amici, decide di dare prova delle sue abilità percorrendo ad alta velocità un tratto di strada antistante al bar, a lui ben noto, convinto di non nuocere ad alcuno, sebbene sia in evidente stato di ebbrezza alcolica. Nonostante la sicurezza nei propri mezzi, Tizio perde il controllo della vettura e, dopo aver invaso il marciapiede, investe due pedoni, provocandone la morte. Temendo di aver cagionato il decesso degli investiti e preoccupato delle conseguenze del gesto criminale fugge dal luogo del sinistro facendo perdere le sue tracce. Il mattino seguente, essendo venuto a sapere della morte dei due ragazzi, Tizio si rivolge a un suo cugino, avvocato penalista, per essere edotto in ordine a eventuali responsabilità penali connesse all'uccisione dei pedoni. Il candidato, dopo aver accennato alla problematica sottesa al caso di specie, rediga motivato parere.

Giurisprudenza

â–¡ Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009 - 25 marzo 2009, n. 13083. Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell'evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell'autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, a meno di non voler affermare sempre l'esistenza di un dolo "in re ipsa" per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo â€" e non volontario con dolo eventuale â€" il fatto dell'uccisione di un pedone investito dal veicolo

che

stato d'ebbrezza

in

condotto da soggetto

viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano).

â–¡ Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008 - 1

dolo

il

Sussiste

44712.

n.

2008,

dicembre

eventuale e non la colpa cosciente qualora l'agente non solo si sia rappresentato il concreto rischio del verificarsi dell'evento ma lo abbia anche accettato, nel senso che si sia determinato ad agire anche a costo di cagionarlo.

â–¡ Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2006 - 21

fuga,

di

reato

Nel

41962.

n.

2006,

dicembre

previsto dall'articolo 189 commi 1 e 6 del codice della strada, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, comunque ricollegabile al comportamento del conducente, ma anche il danno alle persone.

□ Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1996 - 20 dicembre 1996, n. 11024. La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella seconda ipotesi nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Comune è, pertanto, la previsione dell'evento diverso da quello voluto mentre ciò che diverge è l'accettazione o

di

Trattasi

relativo.

rischio

del

l'esclusione

atteggiamenti psicologici che vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal comportamento del soggetto, riconoscendo

scopo

lo

tra

rapporto

al

dirimente

significato

principale perseguito e l'evento diverso realizzato onde stabilire se esso sia di accessorietà o di alternatività poichè solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del secondo

senz'altro

essere

dovrà

essa

nell'altro

mentre

esclusa per incompatibilità.

Svolgimento

Nel caso in oggetto, aderendo alla giurisprudenza prevalente, Tizio potrà essere perseguito per il delitto di omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 3, n. 1, nonché di omissione di soccorso ex art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Nella specie la questione nodale si sostanzia nella individuazione del coefficiente psicologico sotteso alla condotta di Tizio. Più in particolare, la problematica che viene in rilievo è chiedersi se la morte dei pedoni possa essere addebitata al ragazzo a titolo di dolo eventuale ovvero di colpa cosciente. Come noto, i due titoli d'imputazione rappresentano rispettivamente l'ipotesi meno intensa di dolo e l'ipotesi più grave di colpa, integrante l'aggravante comune prevista nell'art. 61 n. 3 c.p. In linea di principio, l'elemento individuatore del dolo eventuale risiede nella volizione e rappresentazione dell'evento, per converso la responsabilità colposa, sebbene compatibile con la previsione dell'evento, implica l'assenza di volontà della situazione offensiva. Poste queste premesse, si è precisato che nei casi di dolo eventuale la rappresentazione del prodursi dell'evento prevale sulla controrappresentazione a contenuto negativo, mentre, nella colpa cosciente, la controrappresentazione del mancato prodursi dell'evento prevale sulla rappresentazione a

in

particolare,

in

Più

positivo.

contenuto

quest'ultima situazione, a una previsione generica avente a oggetto il prodursi dell'offesa, si sovrappone una previsione specifica negativa, del tipo "l'evento non si verificherà". A esempio, è espressivo di un atteggiamento doloso, sebbene nella forma eventuale, il caso di un motociclista che, dopo aver compiuto un furto con strappo, guida spericolatamente per fuggire, non facendosi trattenere dalla probabile prospettiva di investire uno o più pedoni. Diversamente, è animato da colpa cosciente l'automobilista che, transitando nei pressi di una scuola, pur rappresentandosi

attraversi

bambino

un

che

l'eventualità

la

modera

non

carreggiata,

la

repentinamente

velocità della vettura, confidando di poter porre in atto una manovra di emergenza per evitarlo grazie alle proprie abilità di esperto guidatore. Occorre altresì precisare, che né il dubbio, né la

a

vale

produca

si

non

l'offesa

che

speranza

escludere il dolo, atteso che fino a quando l'agente si rappresenta la possibilità che la sua condotta sia produttiva dell'evento offensivo, egli non versa in uno stato colposo, ma, diversamente, attua un comportamento animato da dolo, non astenendosi dalla condotta pericolosa, nonostante la previsione dell'offesa.

linea teorica sono

Le distinzioni prospettate in

state recepite sul piano applicativo dalla dominante giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha sostenuto che la linea di demarcazione fra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre, nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1996 - 20 dicembre 1996, n. 11024). In altri termini, nelle ipotesi di dolo eventuale la volontà dell'agente investe la situazione offensiva, mentre nella colpa cosciente l'offesa rimane un'ipotesi astratta, peraltro respinta dalla volontà dell'agente (Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008 - 1 dicembre 2008, n. 44712; Cass. pen., Sez. IV, 24 luglio 2008 - 31 ottobre 2008, n. 40878). Ci si chiesti se nelle ipotesi di ebbrezza alcolica, sebbene non preordinata alla commissione di un reato, ma comunque produttiva di un evento

due

dei

l'investimento

specie

nella

offensivo,

pedoni, possa predicarsi la sussistenza del dolo eventuale e quindi imputarsi l'offesa a titolo di omicidio volontario. Il più recente orientamento in materia, ha statuito

a

avente

conducente

del

età

giovane

la

che

disposizione un veicolo di grossa cilindrata delinea un quadro di un ragazzo spericolato ed eccitato indotto a una condotta di guida estremamente imprudente e negligente. A detta della Corte, l'ingannevole senso di padronanza della situazione è corroborato dallo stato di ubriachezza atto a ingenerare nel ragazzo uno stato di onnipotenza in virtù del quale l'agente si convince di non correre rischi di sorta, confidando nelle proprie capacità di guida per evitare eventi offensivi (Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009 - 25 marzo 2009, n. 13083). Stando alle determinazioni dei giudici di legittimità, questi indici comportamentali e circostanziali, inducono a negare la sussistenza di una condotta cosciente di un individuo che accetta il rischio di verificazione dell'evento. Peraltro, l'intento di dimostrare le proprie abilità alla guida, in uno con la conoscenza del tratto stradale da percorrere, consente di affermare che Tizio non

situazione offensiva

la

minimamente voluto

ha

effettivamente verificatasi. In altri termini, la possibilità del verificarsi di un'offesa è rimasta

sfera

della

profondi

più

strati

negli

relegata

intellettiva non entrando nello schermo del giudizio razionale. La morte dei pedoni, quindi, potrà essere

colposo

omicidio

titolo di

Tizio a

a

imputata

aggravato ai sensi dell'art. 589, comma 3, n. 1, nonché ex art. 61 n. 3 c.p. avendo agito, nonostante la previsione dell'evento.

effetti

ulteriori

gli

considerare

inoltre

Occorre

giuridici della condotta del giovane. Egli, infatti,

delle

gravità

della

conto

reso

essersi

dopo

condizioni degli investiti non ottempera all'obbligo di fermarsi per prestare assistenza. Questa condotta integra gli estremi della speciale ipotesi di omissione di soccorso punita dall'art. 189, comma 7, Codice della Strada.

prevalente

dalla

richiesto

come

particolare,

In

giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurazione di tale delitto doloso si richiede che

l'evento

soltanto

non

rappresenti

si

l'agente

dell'incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità,

di

titolo

a

imputabile

sostanzialmente

responsabilità oggettiva, ma rappresenta un elemento costitutivo del delitto (Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2006 - 21 dicembre 2006, n. 41962).



©copyright 2008 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. Tutti
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Da: sole198111/12/2013 10:55:52
gli aspiranti avvocati quest'anno saranno perfettamente in grado di svolgere queste tracce.... tranquilli!!!!
Rispondi

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