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11 dicembre 2013 - Parere PENALE
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Da: Codice85 | 11/12/2013 10:36:50 |
La seconda traccia di jam non può essere vera | |
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Da: Evajagomilla | 11/12/2013 10:36:54 |
Per assamini: anche mio marito a napoli ma mi ha detto che ieri i controlli erano ferrei e non ha nemmeno potuto cacciare il cell dalla tasca! Anche oggi sono 7 ore? Speriamo possano uscire prima che inizi l'afflusso dei tifosi al San Paolo. Ci mancava solo la partita oggi!!!! | |
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Da: ciccia80 | 11/12/2013 10:37:09 |
da Reggio Calabria..confermo.... | |
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Da: assamini | 11/12/2013 10:37:27 |
sicura quello della guida in stato in ebrezza confermata a napoli | |
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Da: aberdeen | 11/12/2013 10:37:39 |
smettetela con questa traccia della rapina e omicidio.....la seconda è sugli assegni rubati | |
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Da: aiutooooo | 11/12/2013 10:37:41 |
ma la seconda traccia qual è? | |
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Da: SAV71 | 11/12/2013 10:37:46 |
nn c'e' problema ragazzi capisco la diffidenza se ne sono sentite di tutti i colori quindii... dai buon lavoro e aiutiamoli con questa farsa | |
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Da: puff_a | 11/12/2013 10:38:19 |
Evajagomilla ma se davvero hanno iniziato intorno alle 10 a Napoli per le 17 - 17.30 dovrebbero finire...almeno spero! | |
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Da: annyfunny | 11/12/2013 10:39:18 |
sav71 puoi rimettere le due tracce. grazie | |
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Da: aberdeen | 11/12/2013 10:39:50 |
a napoli consegna 17.30 | |
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Da: avvocatissimo2013 | 11/12/2013 10:40:26 |
l'altra ancora non si sa? | |
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Da: Berne | 11/12/2013 10:40:29 |
Entrambe sull'elemento psicologico. In tema di dolo eventuale importante case. n. 10411/2011 | |
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Da: aberdeen | 11/12/2013 10:41:10 |
la seconda traccia è su furto e ricettazione di assegni.....non conosco la traccia con precisione.....ma è così.....fonte certa | |
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Da: SAV71 | 11/12/2013 10:41:12 |
non riesco a trascriverle ma sei vai a pag 5 di questo forum vedrai LUPO SOLITARIO che l'ha gia' postata | |
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Da: Lauretta13 | 11/12/2013 10:41:51 |
TRACCIA 1 Tizio,dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche,nonchè assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell'autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio,, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un'edicola che veniva distrutta. Mevio decedeva sul colpo. Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d'ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l'uso di sostanza stupefacente. La consulenza tecnica espletata in corso d'indagini, consentiva di accertare che l'autoveicolo, al momento dell'impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta. Si accertava infine che la perdita di controllo dell'auto non era stata causata da qualche guasto meccanico. Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato. TRACCIA 2 Durante la spedizione postale di alcuni assegni circolari inviati in pagamento già compilati anche nell'indicazione del beneficiario, vengono rubati. Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di 3 di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest'ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità di Caio,versa in Banca gli assegni senza alcuna manomissione e , nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti. A seguito della denuncia dell'istituto do credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento) si scopre che gli assegni sono stati incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di sorveglianza della Banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l'apertura del conto di Tizio (pregiudicato già segnalato presso gli archivi della polizia), viene identificato e sottoposto a procedimento penale. Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili. SONO QUESTE QUELLE VERE. APPENA INVIATE DA SALERNO. BUON LAVORO A TUTTI | |
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Da: gdankg | 11/12/2013 10:42:16 |
confermo quella di sopra! un ragazzo ha postato le foto! | |
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Da: Vitocatozzo | 11/12/2013 10:44:51 |
Prima traccia quasi identica su pareri Giuffrè. La posto.... | |
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Da: jam | 11/12/2013 10:44:58 |
scusate.... per questo ho scritto sotto la traccia 2 ...da confermare... servono anche a me le tracce. | |
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Da: gasito75 | 11/12/2013 10:45:02 |
dove | |
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Da: in bocca_ al lupo | 11/12/2013 10:45:34 |
confermo quelle di lauretta il mio ragazzo dall'aula d'esame me le ha confermate. ora a lavoro aiutiamoliii. | |
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Da: rispettoso delle leggi | 11/12/2013 10:45:48 |
Vi comunico che al primo messaggio con la soluzione provvedero a segnalare la pagina alla polizia postale. Saluti | |
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Da: Allll | 11/12/2013 10:45:51 |
Seconda traccia...assegni circolari rubati durante spedizione postale | |
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Da: ab(v)ogado | 11/12/2013 10:47:37 |
http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Pareri/Diritto%20penale/Elemento%20soggettivo/default.aspx?id=12354 questa è simile, potete passare qualche notizia!!!!! | |
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Da: pampaciune | 11/12/2013 10:47:55 |
Ma aiutarli cosa, che 'ste tracce sono talmente facili che uno con una preparazione sufficiente dovrebbe risolverle con una mano legata dietro la schiena, su.. | |
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Da: puff_a | 11/12/2013 10:49:50 |
Quanto siete bravi a fare i moralisti...che pena che fate. | |
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Da: LadyV | 11/12/2013 10:52:29 |
Ed. Simone x quella dell'incidente ma di quale anno??? | |
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Da: !!!! | 11/12/2013 10:53:16 |
sentenze prima traccia????? | |
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Da: rispettoso delle leggi | 11/12/2013 10:53:29 |
Siamo persone per bene noi. Ribadisco quanto detto prima. Alla prima soluzione segnalo la pagina alla polizia postale. Vergognatevi | |
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Da: Vitocatozzo | 11/12/2013 10:54:23 |
Parere 1 quasi uguale ELEMENTO SOGGETTIVO DOLOSO Gli esiti letali dei sinistri della strada cagionati in stato di ebbrezza alcolica Tizio, giovane di buona famiglia, da circa una settimana, è in possesso di una potente coupé donatagli per il diploma appena conseguito presso una prestigiosa scuola privata. Il venerdì sera, in compagnia di Mevio e Sempronio, centro propria auto nel la decide di ostentare cittadino. Nei pressi del bar Alfa, abituale ritrovo degli amici, Cesare e Orazio mettono in dubbio le performance della nuova auto di Tizio, nonché le sue doti di guida. Il ragazzo, impermalito dalle affermazioni di Cesare e Orazio e incitato dagli amici, decide di dare prova delle sue abilità percorrendo ad alta velocità un tratto di strada antistante al bar, a lui ben noto, convinto di non nuocere ad alcuno, sebbene sia in evidente stato di ebbrezza alcolica. Nonostante la sicurezza nei propri mezzi, Tizio perde il controllo della vettura e, dopo aver invaso il marciapiede, investe due pedoni, provocandone la morte. Temendo di aver cagionato il decesso degli investiti e preoccupato delle conseguenze del gesto criminale fugge dal luogo del sinistro facendo perdere le sue tracce. Il mattino seguente, essendo venuto a sapere della morte dei due ragazzi, Tizio si rivolge a un suo cugino, avvocato penalista, per essere edotto in ordine a eventuali responsabilità penali connesse all'uccisione dei pedoni. Il candidato, dopo aver accennato alla problematica sottesa al caso di specie, rediga motivato parere. Giurisprudenza â–¡ Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009 - 25 marzo 2009, n. 13083. Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell'evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell'autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, a meno di non voler affermare sempre l'esistenza di un dolo "in re ipsa" per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo â€" e non volontario con dolo eventuale â€" il fatto dell'uccisione di un pedone investito dal veicolo che stato d'ebbrezza in condotto da soggetto viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano). â–¡ Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008 - 1 dolo il Sussiste 44712. n. 2008, dicembre eventuale e non la colpa cosciente qualora l'agente non solo si sia rappresentato il concreto rischio del verificarsi dell'evento ma lo abbia anche accettato, nel senso che si sia determinato ad agire anche a costo di cagionarlo. â–¡ Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2006 - 21 fuga, di reato Nel 41962. n. 2006, dicembre previsto dall'articolo 189 commi 1 e 6 del codice della strada, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, comunque ricollegabile al comportamento del conducente, ma anche il danno alle persone. â–¡ Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1996 - 20 dicembre 1996, n. 11024. La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella seconda ipotesi nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Comune è, pertanto, la previsione dell'evento diverso da quello voluto mentre ciò che diverge è l'accettazione o di Trattasi relativo. rischio del l'esclusione atteggiamenti psicologici che vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal comportamento del soggetto, riconoscendo scopo lo tra rapporto al dirimente significato principale perseguito e l'evento diverso realizzato onde stabilire se esso sia di accessorietà o di alternatività poichè solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del secondo senz'altro essere dovrà essa nell'altro mentre esclusa per incompatibilità . Svolgimento Nel caso in oggetto, aderendo alla giurisprudenza prevalente, Tizio potrà essere perseguito per il delitto di omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 3, n. 1, nonché di omissione di soccorso ex art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Nella specie la questione nodale si sostanzia nella individuazione del coefficiente psicologico sotteso alla condotta di Tizio. Più in particolare, la problematica che viene in rilievo è chiedersi se la morte dei pedoni possa essere addebitata al ragazzo a titolo di dolo eventuale ovvero di colpa cosciente. Come noto, i due titoli d'imputazione rappresentano rispettivamente l'ipotesi meno intensa di dolo e l'ipotesi più grave di colpa, integrante l'aggravante comune prevista nell'art. 61 n. 3 c.p. In linea di principio, l'elemento individuatore del dolo eventuale risiede nella volizione e rappresentazione dell'evento, per converso la responsabilità colposa, sebbene compatibile con la previsione dell'evento, implica l'assenza di volontà della situazione offensiva. Poste queste premesse, si è precisato che nei casi di dolo eventuale la rappresentazione del prodursi dell'evento prevale sulla controrappresentazione a contenuto negativo, mentre, nella colpa cosciente, la controrappresentazione del mancato prodursi dell'evento prevale sulla rappresentazione a in particolare, in Più positivo. contenuto quest'ultima situazione, a una previsione generica avente a oggetto il prodursi dell'offesa, si sovrappone una previsione specifica negativa, del tipo "l'evento non si verificherà ". A esempio, è espressivo di un atteggiamento doloso, sebbene nella forma eventuale, il caso di un motociclista che, dopo aver compiuto un furto con strappo, guida spericolatamente per fuggire, non facendosi trattenere dalla probabile prospettiva di investire uno o più pedoni. Diversamente, è animato da colpa cosciente l'automobilista che, transitando nei pressi di una scuola, pur rappresentandosi attraversi bambino un che l'eventualità la modera non carreggiata, la repentinamente velocità della vettura, confidando di poter porre in atto una manovra di emergenza per evitarlo grazie alle proprie abilità di esperto guidatore. Occorre altresì precisare, che né il dubbio, né la a vale produca si non l'offesa che speranza escludere il dolo, atteso che fino a quando l'agente si rappresenta la possibilità che la sua condotta sia produttiva dell'evento offensivo, egli non versa in uno stato colposo, ma, diversamente, attua un comportamento animato da dolo, non astenendosi dalla condotta pericolosa, nonostante la previsione dell'offesa. linea teorica sono Le distinzioni prospettate in state recepite sul piano applicativo dalla dominante giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha sostenuto che la linea di demarcazione fra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre, nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1996 - 20 dicembre 1996, n. 11024). In altri termini, nelle ipotesi di dolo eventuale la volontà dell'agente investe la situazione offensiva, mentre nella colpa cosciente l'offesa rimane un'ipotesi astratta, peraltro respinta dalla volontà dell'agente (Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008 - 1 dicembre 2008, n. 44712; Cass. pen., Sez. IV, 24 luglio 2008 - 31 ottobre 2008, n. 40878). Ci si chiesti se nelle ipotesi di ebbrezza alcolica, sebbene non preordinata alla commissione di un reato, ma comunque produttiva di un evento due dei l'investimento specie nella offensivo, pedoni, possa predicarsi la sussistenza del dolo eventuale e quindi imputarsi l'offesa a titolo di omicidio volontario. Il più recente orientamento in materia, ha statuito a avente conducente del età giovane la che disposizione un veicolo di grossa cilindrata delinea un quadro di un ragazzo spericolato ed eccitato indotto a una condotta di guida estremamente imprudente e negligente. A detta della Corte, l'ingannevole senso di padronanza della situazione è corroborato dallo stato di ubriachezza atto a ingenerare nel ragazzo uno stato di onnipotenza in virtù del quale l'agente si convince di non correre rischi di sorta, confidando nelle proprie capacità di guida per evitare eventi offensivi (Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009 - 25 marzo 2009, n. 13083). Stando alle determinazioni dei giudici di legittimità , questi indici comportamentali e circostanziali, inducono a negare la sussistenza di una condotta cosciente di un individuo che accetta il rischio di verificazione dell'evento. Peraltro, l'intento di dimostrare le proprie abilità alla guida, in uno con la conoscenza del tratto stradale da percorrere, consente di affermare che Tizio non situazione offensiva la minimamente voluto ha effettivamente verificatasi. In altri termini, la possibilità del verificarsi di un'offesa è rimasta sfera della profondi più strati negli relegata intellettiva non entrando nello schermo del giudizio razionale. La morte dei pedoni, quindi, potrà essere colposo omicidio titolo di Tizio a a imputata aggravato ai sensi dell'art. 589, comma 3, n. 1, nonché ex art. 61 n. 3 c.p. avendo agito, nonostante la previsione dell'evento. effetti ulteriori gli considerare inoltre Occorre giuridici della condotta del giovane. Egli, infatti, delle gravità della conto reso essersi dopo condizioni degli investiti non ottempera all'obbligo di fermarsi per prestare assistenza. Questa condotta integra gli estremi della speciale ipotesi di omissione di soccorso punita dall'art. 189, comma 7, Codice della Strada. prevalente dalla richiesto come particolare, In giurisprudenza di legittimità , ai fini della configurazione di tale delitto doloso si richiede che l'evento soltanto non rappresenti si l'agente dell'incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità , di titolo a imputabile sostanzialmente responsabilità oggettiva, ma rappresenta un elemento costitutivo del delitto (Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2006 - 21 dicembre 2006, n. 41962). ©copyright 2008 Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. Tutti | |
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Da: sole1981 | 11/12/2013 10:55:52 |
gli aspiranti avvocati quest'anno saranno perfettamente in grado di svolgere queste tracce.... tranquilli!!!! | |
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