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11 dicembre 2013 - Parere PENALE
551 messaggi, letto 56598 volte

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Da: Postate11/12/2013 15:27:41
la seconda traccia  definitiva
Rispondi

Da: parere assegni11/12/2013 15:30:18
quindi non esiste un parere completo ben fatto sugli assegni??

aiuto per favore...! siamo disperati
Rispondi

Da: nap11/12/2013 15:31:19
certo, se stasera il napoli passa il turno, la soddisfazione è ancora piu' grande
Rispondi

Da: Avvgram11/12/2013 15:33:24
scusate, ma concorso formale o materiale?
Rispondi

Da: zon11/12/2013 15:33:45
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 29 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010, n. 3359

(Presidente Morgigni - Relatore Izzo)

Fatto e diritto
--------------

4.3. Con il terzo motivo di censura la difesa dell'imputato ha lamentato la violazione di legge laddove il giudice di merito non aveva dichiarato l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. nel delitto di omicidio colposo, ciò ai sensi dell'art. 15 c.p. ovvero, sebbene tale norma non sia stata espressamente richiamata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 84 c.p.

4.3.1. Infondata è la doglianza con riferimento all'art. 15 c.p.

Invero, sebbene l'art. 186 C.d.S. reciti che la contravvenzione è configurabile "ove il fatto non costituisca più grave reato", tale clausola non determina, per il principio di specialità, un assorbimento della guida in stato di ebbrezza nel delitto di omicidio colposo, ciò perché tra le due disposizioni non si configura un concorso apparente di norme. Quest'ultimo si realizza quando una norma si pone come speciale rispetto a quella generale e cioè quando contiene tutti gli elementi costitutivi di quella generale e, altresì, un quid pluris.

Nel caso che ci occupa, non sussiste un rapporto tra genere a specie tra l'art. 186 C.d.S. ed l'art. 589 c.p., essendo nettamente distinte le tipicità dei fatti ed avendo i reati oggetti giuridici diversi: l'incolumità pubblica la contravvenzione; la vita il delitto.

4.3.2. Più suggestiva, sebbene anch'essa infondata, è invece la tesi della ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di reato complesso (in senso stretto).

Dispone infatti il primo comma dell'art. 84 c.p. che "Le disposizioni degli articoli precedenti [concorso di reati, reato continuato, ecc.] non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato".

Ne ha dedotto la difesa del C. che essendo stato contestato all'imputato l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, c. 2°) ed in particolare il citato art. 186, la contravvenzione resterebbe assorbita nell'omicidio quale reato complesso.

Orbene, va premesso che la finalità dell'art. 84 c.p. è quella di garantire un trattamento sanzionatorio equo nel caso in cui un reato "smarrisca" la propria autonomia fondendosi in un altro. Va anche precisato che non esiste nel nostro ordinamento una figura generale di reato complesso, ma singole figure previste nella parte speciale del codice ed eventualmente in altre leggi.

Ciò premesso, può dirsi che nel caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale si configuri un reato complesso, in cui le contravvenzioni stradali perdono la loro autonomia di reato?

La risposta deve essere negativa, ben potendosi configurare il concorso di reati.

Invero, come già osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124 del 1974, l'art. 84 c.p. pretende che di un reato facciano parte, come elementi costituivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per sé autonomi "reati".

Nell'art. 589, co. 2°, c.p. invece, vengono in modo generico richiamate le norme sulla circolazione stradale, senza alcun distinguo tra mere regole prive di sanzione, illeciti amministrativi e contravvenzioni, con ciò mostrando che il legislatore non ha inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con richiami a specifiche violazioni contravvenzionali.

Deve pertanto condividersi la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sebbene risalente, che nega nel caso in questione l'applicabilità dell'art. 84 c.p., non verificandosi una totale perdita di autonomia dei reati contravvenzionali stradali ed una fusione con l'omicidio colposo aggravato (cfr. Cass. V, 2608/79, Schiavone; Cass. IV, 1103/71, Bacci; Cass. I, 1638/71, Antonelli).

Inoltre, e con specifico riferimento al rapporto tra l'art. 589 c.p. e l'art. 186 C.d.S., va ricordato che perché ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 84, è necessario che il reato assorbito abbia con quello in cui si fonde un legame causale con carattere di immediatezza (cfr. Cass. II, 10812/95, Marinino).

Nel caso di specie, il C. ha iniziato la consumazione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ben prima della consumazione del delitto di omicidio, pertanto anche sotto tale profilo, in assenza di un'immediata coincidenza causale tra le due violazioni, non può configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 84.

Il motivo di censura è pertanto infondato.

4.4. In ordine alla doglianza relativa alla "riunione", ai sensi dell'art. 81 c.p. (continuazione), del delitto di omicidio colposo e della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con la conseguente applicazione del cumulo giuridico delle pene, sebbene tale censura non appaia infondata, non essendo stata contestata per i due reati la colpa cosciente (cfr. Cass. IV, 3579/06, Galluzzo), essa resta assorbita dal fatto che nelle more del processo è sopraggiunta la prescrizione della contravvenzione.

Per cui la sentenza deve essere annullata limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. ed il relativo aumento di pena di dieci giorni deve essere eliminato dalla pena definitiva, che rimane quindi determinata in mesi otto di reclusione, per il solo omicidio colposo.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 186 C.d.S., perché estinto per prescrizione; elimina il relativo aumento di pena di giorni dieci di reclusione.
Rispondi

Da: Perchè non11/12/2013 15:35:08
postate la traccia 2?
Rispondi

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Da: superivan11/12/2013 15:35:21
formale....c'è..una sola azione
Rispondi

Da: Laxa11/12/2013 15:35:23
concorso formale (unica azione da luogo a diverse fattispecie)
Rispondi

Da: Sinarchio11/12/2013 15:35:51
ricettazione, truffa, falso materiale e sostituzione di persona
Rispondi

Da: faraon211/12/2013 15:40:01
RACCIA 2

Nel caso in questione vengono in rilievo diverse ipotesi delittuose a carico di Tizio.
Si possono ipotizzare le seguenti fattispecie delittuose ovvero falsità materiale del privato in concorso, ex art. 110, cp con soggetto ignoto, art. 477 c.p. in relazione all'art. 482 cp., sostituzione di persona, truffa e ricettazione, tali delitti sono aggravati dal nesso teleologico di cui all'art. 61 n�°2 cp e ricadono sotto la disciplina di cui all'art. 81 2 comma cp..
In merito al reato di cui all'art. 477 in relazione all'art. 482, va detto in primis che un documento di identità va qualificato come certificazione amministrativa. Nel caso in specie non è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 497 bis cp in quanto non è dato sapere se il documento falso era o meno valido per l'espatrio.
Tale reato si consuma al momento della contraffazione del documento . Si ritiene, altresì, che lo stesso risponde del delitto in parola in quanto avendo apposto o fatto apporre la propria foto sul documento falso ha partecipato alla formazione dello stesso.
Il reato di cui all'art. 482 cp è caratterizzato dal dolo generico ed è un reato di pericolo.
Tizio pur avendo fatto uso del detto documento, non risponde del reato di cui all'art. 489 c.p. in quanto tale reato si realizza solo quando lo stesso non sia concorso nella falsità (cfr. cass. 154832/82 V sez.)
Non vi è dubbio che lo stesso risponde anche del reato di truffa, di cui all'art. 640 c.p..
L'elemento oggettivo del reato di truffa è l'artifizio o il raggiro nonché l'indurre in errore il soggetto passivo del reato. Per artifizio o raggiro non è necessario una particolare subdola messa in scena, bastando una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, anche le dichiarazioni menzognere ben possono costituire un raggiro. L'idoneità del raggiro deve essere valutata in concreto.
Ulteriore elemento del delitto in parola è il profitto ingiusto e può comprendere in sé qualsiasi utilità, consistendo in in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre, mediante la cooperazione artificiosa della vittima, l'atto di disposizione patrimoniale e, pertanto, deve conseguire un ingiusto profitto per il soggetto attivo del reato.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico e può essere precedente o concomitante all'azione esecutiva, mai susseguente alla stessa. Esso è un reato istantaneo e di danno cioè che si perfeziona al momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la diminuzione del patrimonio del soggetto passivo.
Nel caso in esame Tizio con l'uso del documento falso ha creato artificiosamente una situazione tale da indurre l'istituto di credito ad effettuare una disposizione patrimoniale a suo danno , ottenendo, Tizio un ingiusto profitto.
Tizio avendo utilizzato le generalità di CAIO risponderebbe anche del reato di sostituzione di persona.
Il fatto costitutivo del reato di sostituzione di persona è indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé od altri un falso nome e si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore. È richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale e non o di recare ad altri un danno.
Infine, si va a ipotizzare a carico di Tizio il reato di ricettazione. È un delitto contro il patrimonio mediante frode. L'elemento materiale di tale reato è caratterizzato dal delitto presupposto che nel caso in esame va identificato nell'aver ricevuto Tizio gli assegni proventi di furto in danno di Caio.
Assume rilievo determinante per la configurazione del reato l'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa allo scopo di trarre da queste profitto. Quest'ultimo va inteso come qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'autore abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l'incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiono interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne vantaggio.
L'elemento soggettivo del reato di ricettazione è il dolo generico, ovvero la consapevolezza della provenienza delittuosa della res, anche se giurisprudenza di legittimità recente ritiene che tale reato si configuri anche con il dolo eventuale . In merito al momento consumativo, il reato di ricettazione è ha carattere istantaneo. Pertanto, per individuare il momento consumativo, bisogna risalire a quello di di cui è stato commesso il fatto tipico descritto dalla norma e non a quello in cui tale fatto venne accertato in relazione all'eventuale effetto permanente del reato .
Nel caso in esame è importante effettuare la distinzione del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. caratterizzato da un quid pluris, ovvero l'aver, l'agente attivo del reato, compiere operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita della cosa.
La Suprema Corte ha messo in luce che il delitto di riciclaggio si differenzia dal delitto di ricettazione, oltre che per l'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, dolo generico per il riciclaggio) per l'elemento materiale, nel senso che l'art. 648-bis c.p. esige una condotta che sia idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene; diversamente, il fatto, ricorrendone le condizioni, ricade nella previsione dell'art. 648 c.p. (in giurisprudenza, nel senso che il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, con la conseguenza che deve essere esclusa la configurabilità di tale reato, in assenza di una chiara volontà che concretizzi tale aspetto specializzante, in favore della fattispecie del reato di ricettazione in concorso (cfr. Cass., Sez. 2, 12 novembre 2010, n. 43730 , in C.E.D. Cass., n. 248976; Cass., Sez. 2, 29 maggio).
Nel caso di specie, se era vero che l'indagato aveva aperto un conto corrente sotto il falso nome, utilizzando quello del beneficiario degli assegni di provenienza delittuosa, in quanto oggetto di furto, tuttavia non aveva apportato alcuna manomissione sui titoli, essendosi limitato a presentare documenti falsi con le generalità dei titolari effettivi degli assegni.
Di conseguenza, ha esattamente sottolineato la Cassazione, non vi fu alcuna attività finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei titoli di credito in questione; nè tale può essere considerata la semplice operazione di versamento dei titoli per aprire i conti correnti, dal momento che in mancanza di manomissioni, alterazioni o falsificazioni dei medesimi, in realtà è rimasto abbastanza agevole verificare da parte dell'istituto bancario, come in concreto è avvenuto, la provenienza furtiva dei titoli in questione
Nella vicenda in esame, anche se relativa a beni sostitutivi del denaro contante, non era perciò ravvisabile il delitto di riciclaggio; infatti, il mero deposito in banca di denaro "sporco" non realizza, per ciò solo, la "sostituzione" di esso, "essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato".
In sostanza, l'esibizione di documenti falsi per l'apertura del conte corrente, con il nome del beneficiario degli assegni, era finalizzata non ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, che non era stato alterata né manomessa, quanto, piuttosto, ad incassare gli assegni medesimi, con ciò realizzando il delitto di truffa aggravata (cfr. Cass. 2007, n. 32901, ivi, n. 237488).
Da ultimo va detto che tali delitti sono aggravati dall'ipotesi di cui all'art. 61 n�°2, ovvero dal nesso teleologico. Essa contempla e punisce una più intensa criminosità della condotta dell'agente. Difatti, bisogna distinguere due ipotesi. La prima nel caso di aver commesso un reato per eseguirne un altro oppure di commettere un reato per occultarne un altro. Appare indubbio che nei fatti in esame rientra la prima ipotesi, ovvero l'aver commesso un reato per eseguirne altro. Difatti, è configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologico, atteso che Tizio per commettere la truffa (reato fine) si sia è avvalso del documento falso (reato mezzo).
Tutti i reati in parola, infine, sono legati tra loro del vincolo della continuazione di cui all'art. 81 2 comma c.p. perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Per disegno criminoso va inteso come ideazione, volizione di uno scopo unitario che dà senso ad un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni od omissioni, di volta in volta poi commesse con singole determinazioni, sul piano volitivo.
Rispondi

Da: sinco11/12/2013 15:40:03
break time ......

galatasaray 1 (sneijder) -  Juventus 0
Rispondi

Da: e'' giusta11/12/2013 15:41:18
la traccia di faraon2 ?
Rispondi

Da: superKOZZ11/12/2013 15:41:28
La soluzione del parere in esame, richiede una approfondita analisi della nota e discussa tematica del discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente.
All'interno della giurisprudenza vi è ormai un sufficiente accordo in ordine al criterio dell'accettazione del rischio, per il quale ricorre il dolo eventuale quando l'agente abbia tenuto la condotta tipica nella previsione dell'evento ed accettando la sua verificazione (quale evenienza accessoria al conseguimento dell'obiettivo prefissato), laddove nella colpa cosciente alla previsione dell'evento si accompagna la mancata accettazione dello stesso.
In particolare, si è chiarito che sussiste il dolo eventuale quando "chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità - od anche la semplice possibilità - che esso si verifichi e ne accetta il rischio" (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428/1992); quando "l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle" (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571); quando l'agente ha "la consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonchè dell'accettazione volontaristica del rischio" (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994).
La giurisprudenza di legittimità appare concorde nel ritenere che "l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettatosiâ�� altrimenti si avrebbe la (inaccettabile) trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo". L'esemplificazione portata a sostegno dell'affermazione appare piuttosto calzante: se bastasse l'accettazione di una situazione di pericolo cagionata dalla propria condotta trasgressiva di una regola cautelare, "il conducente di un autoveicolo (che) attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale".
Tale posizione risponde appieno al rilievo dottrinario secondo il quale "perchè sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento - proprio la morte -; è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo" (Cass. sez. 4, sent. n. 11222 del 18/02/2010, P.G. e p.c. in proc. Lucidi, rv. 249492).
In conclusione, la colpa cosciente - che consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà - si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest'ultimo si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato, sicché non è sufficiente, ai fini dell'integrazione di detto dolo, la generica rappresentazione della situazione di pericolo quale effetto dell'azione posta in essere. Non sono mancate in giurisprudenza opinioni contrarie. Nell'intento di dare una risposta giudiziaria più adeguata a condotte del tipo di quella oggetto del presente parere, la Giurisprudenza, soprattutto di merito ha forzato il confine giuridico tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa, tra volontà dell'evento  e colpa cosciente. Per esempio, con la nota pronuncia n. 23588/12 del 14/06/2012 la Cassazione ha sostenuto  che ll dolo eventuale è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta anche la semplice possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma del dolo diretto e non in quella di dolo eventuale.
Si verserebbe, invece, nella c.d. colpa cosciente, qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori. Allo stato attuale, comunque, l'orientamento prevalente è quello che riconduce tali ipotesi nell'ambito della colpa cosciente. Da ultimo si registra l'arresto giurisprudenziale avutosi con la sentenza n. 20465/2013, in cui la Corte ha dettagliatamente analizzato tutte le circostanze del caso. Il fatto che l'imputato, si sia messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno, ma solo per raggiungere la sua meta e pur nella  consapevolezza  delle proprie precarie condizioni psico-fisiche, e dell'ora notturna, non può indurre a ritenere che si sia concretamente rappresentato l'investimento e la morte di un'altra persona. Il dolo vuole l'evento (quel determinato evento) e così lo vuole il dolo eventuale, che pone in essere l'azione anche a costo di provocare l'evento (quel determinato evento). La colpa, sia pur cosciente, no: provoca l'evento, sia pur il più grave e per la più riprovevole delle condotte, ma lo provoca per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Analizzando la fattispecie in esame alla luce delle suesposte considerazioni, possiamo evidenziare la mancanza nella condotta di Tizio, di elementi che possano condurre ad una imputazione per omicidio doloso. Tizio, trovandosi alla guida di un autoveicolo, in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha provocato  un incidente stradale con conseguenze letali per Mevio, oltre alla distruzione di una edicola. E' evidente che con la sua condotta ha commesso una pluralità di reati, ma considerato che in tali casi l'orientamento dominante in giurisprudenza ha  escluso l' ipotesi del reato complesso, possiamo ritenere prevedibile un' imputazione per omicidio colposo (seppur con l'aggravante del III co nn 1 e 2 del 589 c.p.), e lla contestazione dell'art. 186 2 bis ( come novellato dalla L.120\2010) Cds  e quella dell'art. 187 Cds, uniti dal vincolo della continuazione ex. Art. 81 c.p..
Rispondi

Da: orchidea 201311/12/2013 15:42:31
a che ora consegna lecce?
Rispondi

Da: birbantino 11/12/2013 15:46:32
per avvocato napoli: secondo lei le conclusioni di superivan vanno bene o possiamo aggiungere altro?
"Analizzando la fattispecie in esame alla luce delle suesposte considerazioni, possiamo evidenziare la mancanza nella condotta di Tizio, di elementi che possano condurre ad una imputazione per omicidio doloso. Tizio, trovandosi alla guida di un autoveicolo, in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha provocato  un incidente stradale con conseguenze letali per Mevio, oltre alla distruzione di una edicola. E' evidente che con la sua condotta ha commesso una pluralità di reati, ma considerato che in tali casi l'orientamento dominante in giurisprudenza ha  escluso l' ipotesi del reato complesso, possiamo ritenere prevedibile un' imputazione per omicidio colposo (seppur con l'aggravante del III co nn 1 e 2 del 589 c.p.), e lla contestazione dell'art. 186 2 bis ( come novellato dalla L.120\2010) Cds  e quella dell'art. 187 Cds, uniti dal vincolo della continuazione ex. Art. 81 c.p.."
Rispondi

Da: sa11/12/2013 15:49:43
ella traccia sell ebbrezza l'art 81 cp
+è 1 o 2 comm??
Rispondi

Da: Laxa11/12/2013 15:52:33
per birbantino

gli articoli violati sono il 589 comma 3 in concorso (formale) con il 186 e 187 cds.
non è reato continuato ma concorso formale.
Rispondi

Da: Laxa11/12/2013 15:54:24
Il concorso di reati si distingue in:
a) materiale (i vari reati sono commessi dal reo con più azioni e/o omissioni). Il concorso materiale può essere omogeneo (più violazioni di una stessa norma) o eterogeneo (più violazioni di norme diverse).
b) formale (i vari reati sono commessi dal reo con una sola azione e/o omissione). Il concorso formale può poi essere distinto in eterogeneo (con una sola azione e/o omissione il reo viola disposizioni di legge diverse) e omogeneo (con una sola azione e/o omissione, il reo viola una sola disposizione di legge).
Le diverse fattispecie determinano una distinzione nella pena da applicare.
Nel concorso materiale, infatti, si applicano tante pene quanto sono i reati commessi mentre in quello formale, si applica la pena prevista per il reato più grave aumentato fino al triplo (art. 81 c.p.).
Il reato continuato si configura quando un soggetto "viola una o più disposizioni di legge, con azioni diverse, per realizzare un medesimo disegno criminoso". (art. 81, co. 2 c.p.)
Gli elementi costitutivi del reato continuato sono tre:
1) Una pluralità di azioni o omissioni;
2) Più violazioni di legge;
3) Il medesimo disegno criminoso.
Quindi si applica l'art. 81 1 comma
Rispondi

Da: in iure11/12/2013 15:58:23
scusate sapete quando consegnano all'incirca a milano??
Rispondi

Da: MARGò11/12/2013 16:00:30
scusate sapete confermarmi l'orario di consegna di napoli?
Rispondi

Da: cicci disperato11/12/2013 16:01:26
Napoli consegna alle ore 17:30
Rispondi

Da: avvvv11/12/2013 16:06:22

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: mia11/12/2013 16:11:38
perchè avete tutti dato per scontato che a Tizio debbano essere applicate le aggravanti della guida in stato di ebbrezza?
Rispondi

Da: sesese11/12/2013 16:13:41
PER LAXA

LA CONTINUAZIONE C'è TRA IL 186 2 BIS E IL 187
Rispondi

Da: urgente11/12/2013 16:17:38
ragazzi c'è continuazione tra i reati. non dite cavolate.
un bravo avvocato espone sempre questa tesi.
Rispondi

Da: avvmilano ty11/12/2013 16:19:24
Milano consegna alle 18 circa...
Rispondi

Da: x mia11/12/2013 16:20:12
sai leggere?
Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d'ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l'uso di sostanza stupefacente.
Rispondi

Da: prrrrrrrrrrrrrrrrr11/12/2013 16:20:25
ma quello che stamattina ha denunciato la pagina alla polizia postale dove è?
Rispondi

Da: codex arl11/12/2013 16:20:52
mi dite le sentenze di riferimento?
Rispondi

Da: *************11/12/2013 16:21:14
non c'è il reato complesso, si tratta di concorso formale eterogeneo ai sensi dell'art. 81, primo comma, c.p. Quindi non fare generico richiamo alla continuazione ex art. 81 c.p. , perché in questo caso è esclusa.
Rispondi

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