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11 dicembre 2013 - Parere PENALE
551 messaggi, letto 56609 volte

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Da: redhot11/12/2013 11:55:42
no dico in generale. Io nel parere darei atto che è prevalente l'indirizzo della colpa cosciente, perchè non è provato che il guidatore si sia messo alla guida accettando di causare un piu grave evento, determinandosi a costo di cagionarlo.
Ciononostante darei atto di come alcune pronunce non escludano la fattispecie dolosa. peraltro, si potrebbe pure dare atto della proposta di legge sull'omicidio stradale e, quindi, della ratio legis sempre più orientata s sanzionare gravemente questo tipo di episodio delittuoso.

la capacità di intendere e volere non è esclusa. C'è una fictio iuris (vedi imputabilità). E' esclusa la punibilità solo per caso fortuito o forza maggiore o al più alcolismo patalogico (non mi sembra questo il caso)
Rispondi

Da: SSnake79 Avellino11/12/2013 11:56:35
Riferimenti traccia "sinistro"

Cass. pen., Sez. IV,  n. 13083/2009

Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell'evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell'autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, a meno di non voler affermare sempre l'esistenza di un dolo "in re ipsa" per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo â€" e non volontario con dolo eventuale â€" il fatto dell'uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d'ebbrezza che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano).



Cass. pen., Sez. I, n. 20465/13

In occasione di un sinistro stradale con esito mortale, l'alterazione psicofisica del responsabile dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale.

Si esclude infatti n radice la sussistenza dell'elemento rappresentativo del dolo. Anche se l'imputato si fosse concretamente rappresentato l'investimento e la morte di un'altra persona (paradossalmente anche di sé stesso), non si potrebbe affermare che lo sventurato automobilista si fosse «messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno»



Cass. pen., Sez. IV, n. 46441/2012

In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura un'ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 84 c.p.
Rispondi

Da: non ho capito una cosa: @redhot11/12/2013 12:00:40
grazie per il chiarimento sull'imputabilità.
era un dubbio, credo anche logico che mi veniva, nel senso che mi chiedevo: ma se uno beve poi nn capisce più un kaiser, dunque come può esser valutato ciò che ha deciso/fatto? Ora ho capito il perchè nella tua spiegazione.
Rispondi

Da: Peppiniello99911/12/2013 12:00:54
Scusate se mi intrometto nel bel mezzo delle vostre sacrosante disquisizioni tecniche... qualcuno sa dirmi orientativamente quando sono state dettate le tracce a NAPOLI ?
Rispondi

Da: Scarleteyes11/12/2013 12:02:27
a napoli finiranno alle 5
Rispondi

Da: per @ilgrinta11/12/2013 12:04:04
caro grinta. vero quel che dici, qui si discute e si dibatte.
Però, visto che chiedi a rispettoso di provare le sue accuse, allora verrebbe anche da chiedere a te questo: se i canditati "non possono comunicare con l'esterno" come tu dici, allora come fate a conoscere le tracce dei pareri?? :D :D

Io dico: lasciate perdere ste polemiche, piuttosto x me sono peggio sti abogadi, quelli sì che la fanno franca alla faccia di chi si sbatte a dar l'esame!
Rispondi

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Da: redhot x non ho capito una cosa11/12/2013 12:05:18
Figurati... ci sono passato anche io da sto esame scorso anno...cmq è semplice il parere. Basta dare atto della diatriba ben nota ai giuristi dolo eventuale / colpa con previsione.

Ricordate anche di parlare dell'edicola distrutta (danneggiamento?).

E quindi se i reati vanno in concorso (direi formale) e quale è il trattamento sanzionatorio.
Rispondi

Da: lillyputxxx11/12/2013 12:06:30
per la 2: qualche cass sul falso ideologico?
Rispondi

Da: avvocatissimo2013 11/12/2013 12:07:09
Cass. Pen., Sez. I, 13 maggio 2013 (ud. 5 aprile 2013), n. 20465
Presidente Bardovagni, Relatore Rombolà

Con la pronuncia numero 20465 depositata il 13 maggio 2013 la Suprema Corte torna ancora a pronunciarsi sulla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente nei casi di omicidio stradale in una vicenda estremamente analoga ad un'altra pronuncia pubblicata sul portale nei giorni scorsi.
In breve, i fatti: il guidatore - assuntore in passato di cocaina e hashish e sprovvisto di patente di guida perchè sospesagli due mesi prima - si era messo alla guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti (hashish) e, guidando ad una velocità superiore a quella consentita di 50 km orari invadeva l'opposta corsia di marcia, nonostante la striscia continua, la scarsa visibilità e la pioggia in atto, e andava a collidere frontalmente con un'altra autovettura causando la morte del guidatore.
Dopo essere stato condannato in primo grado a titolo di omicidio colposo, l'imputato era stato poi condannato in appello a titolo di omicidio volontario: in particolare, la Corte d'Assise d'appello aveva escluso che l'incidente fosse avvenuto per un sorpasso - di cui non vi era traccia - e addebitata l'invasione dell'opposta corsia di marcia solo alla perdita del controllo della guida a causa dell'alterazione psico-fisica in cui il conducente si trovava; per tale motivo, la corte riteneva di aderire alla tesi del dolo eventuale rispetto a quella della colpa cosciente in base all'analisi in concreto del fatto che (a differenza di casi analoghi come quello Lucidi, preso in esame dalla S.C. con sentenza n. 11222 del 18/2/10) vedeva un soggetto che, benchè ammaestrato dall'incidente occorsogli due mesi prima, si era messo in macchina di notte, con tempo avverso, sapendo di avere assunto hashish nel pomeriggio e un ansiolitico prima di andare a dormire, laddove ben avrebbe potuto, come consigliatogli dal padre ed aveva fatto in altre occasioni, chiamare la madre e farsi accompagnare con lei alla guida.
Di qui la riqualificazione del fatto come omicidio volontario, a titolo di dolo eventuale.
Ad avviso dei giudici della Cassazione, tuttavia, la pronuncia resa dalla Corte d'Assise d'appello, nell'intento di dare una risposta giudiziaria più adeguata a condotte del tipo di quella oggetto del presente processo, ha, tuttavia, forzato il confine giuridico tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa, tra volontà dell'evento (volontà dell'azione a costo di causare l'evento e quindi volontà - anche - del detto evento) e colpa cosciente (volontà dell'azione nella convinzione che l'evento - sia pur prevedibile - non si verificherà). Il dolo vuole l'evento (quel determinato evento) e così lo vuole il dolo eventuale, che pone in essere l'azione anche a costo di provocare l'evento (quel determinato evento). La colpa, sia pur cosciente, no: provoca l'evento, sia pur il più grave e per la più riprovevole delle condotte, ma lo provoca per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Tale situazione - prosegue la Corte - ricorre esattamente nel caso di specie: l'mputato, infatti, non si è messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno (tanto meno una specifica persona), ma solo per raggiungere la sua meta e ciò nonostante fosse consapevole delle proprie precarie condizioni psico-fisiche, dell'ora notturna e delle avverse condizioni metereologhe; nonostante fosse anche consapevole di avere la patente sospesa e per ragioni strettamente collegate a quelle stesse condizioni psico - fisiche nelle quali si era posto alla guida quella notte.
Non può pertanto affermarsi che, ove si fosse concretamente rappresentato l'investimento e la morte di un'altra persona (paradossalmente anche di sè stesso), avrebbe deciso di mettersi alla guida anche a costo di ciò.
Sull'opportunità di punire tale comportamento a titolo di dolo, si osserva conclusivamente come tale reato sia già previsto puntualmente dall'art. 589 c.p., che nel sanzionare l'omicidio colposo prevede espressamente l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 2) e, nel perimetro della detta aggravante, quella ulteriore (comma 3, n. 2) che riguarda il soggetto che è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per di più, tale reato, così aggravato, non è di poco conto, prevedendo una sanzione da tre a dieci anni di reclusione (a voler dire, in sostanza, che non vi è motivo di qualificare tali condotte necessariamente a titolo di dolo).
In conclusione, la sentenza va annullata, con rinvio per nuovo giudizio sui punti sopra indicati ad altra sezione della Corte di Appello.
Rispondi

Da: Il_Grinta 11/12/2013 12:10:24
@ "per il Grinta"

Le tracce le pubblicano su internet su siti esterni a mininterno e basta cercare su Google.

Lascia perdere tu.
Rispondi

Da: traccia incidente11/12/2013 12:12:09
qualcuno parli del danneggiamento all'edicola. Io credo si possa configurare solo risarcimento danni.
Rispondi

Da: x Il Grinta11/12/2013 12:14:44
guarda che tutti i "siti esterni" pubblicano le tracce dopo averle lette qui su mininterno.......
Rispondi

Da: per @ilgrinta11/12/2013 12:15:15
e come fanno ad averle se non c'è qualcuno che le spiffera??? visto che è vietato a chiunque diffonderle prima della fine della prova???

ecco la prova che da là, COMUNICANO ECCOME CON L'ESTERNO! ESCE TUTTO!
e così come le tracce le hanno i fantomatici " siti esterni", anche qui c'è chi le ha grazie all'infiltrato di turno!

saluti.
Rispondi

Da: io11/12/2013 12:16:18
e della distruzione dell'edicola?
Rispondi

Da: Evajagomilla 11/12/2013 12:16:38
Scarleteyes a napoli sicura la consegna alle 5? Magari quei poveretti, tra cui mio marito, riescono ad evitare il caos al San Paolo!!!!!
Rispondi

Da: RIPETO....11/12/2013 12:17:29
i SITI ESTERNI pubblicano le tracce solo dopo che sono state pubblicate qui su MININTERNO, le leggono qui e le ripubblicano loro!!!!!
Rispondi

Da: parere 211/12/2013 12:18:02
Cassazione penale Sentenza 22/12/2011, n. 47932
Rispondi

Da: francescav 11/12/2013 12:18:41
SCUSATE SOLUZIONI PER LA SECONDA TRACCIA?
Rispondi

Da: redhot11/12/2013 12:18:45
l'unico problema del danneggiamento è che si tratta di reato doloso (dolo generico). Quindi si potrebbe escludere ad occhio...ma non sono sicurissimo
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Da: Dura lex sed Lex11/12/2013 12:18:54
Sulla traccia degli assegni non avete nulla...
Rispondi

Da: avv. ric11/12/2013 12:19:08
possibile soluzione schematica traccia n. 2:
- analisi delle fattispecie penali emergenti. artt. 482 (in combinato disposto con l'art. 477), 640, 648 e 81 comma 2 c.p.
- applicazione dell'istituto del reato continuato ex art. 81 comma 3 cp, posto che i singoli delitti possono considerarsi come più azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso (quello di incassare illecitamente l'importo degli assegni), commesse anche in tempi diversi ed in violazione di più di diverse disposizioni di legge (appunto gli articoli su citati)
- conseguente applicazione dell'amento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave ovvero la ricettazione.

NB: parere risolto senza sentenze ma solo con le norme. con riferimento al reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, sarebbe opportuno indicare giurisprudenza che chiarisca il concetto di documento di identità
Rispondi

Da: puff_a 11/12/2013 12:19:49
Napoli consegna massimo alle 17.30. Hanno iniziato prima proprio per cercare di evitare il caos che si verrà a creare per la partita
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Da: Il_Grinta 11/12/2013 12:20:47
Non potete provare che sono i candidati. Non potete provare la responsabilità di chi discute qui sopra su notizie apprese in rete.

Tacete che ci fate più bella figura
Rispondi

Da: Virgo1511/12/2013 12:21:41
per edicola non c'e danneggiamento perchè ci vuole dolo..solo risarcimento
Rispondi

Da: redhot11/12/2013 12:23:06
concordo solo 2043 c c per il danneggiamento all'edicola!
Rispondi

Da: ...11/12/2013 12:23:54
http://www.controcampus.it/wp-content/uploads/2013/12/Svolgimento-Completo-della-Prima-Traccia-Parere-Penale-Esame-Avvocato-2013.pdf?638e49
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Da: Fenicio 11/12/2013 12:24:35
ragazzi non vi perdete in ragionamenti assurdi che la S.C. di cassazione è quasi unanime nel ritenere che trattasi di colpa con previsione piuttosto che di dolo eventuale. Cercate solo di mettere insieme tutti gli elementi per una redazione ottimale del parere. trattate degli istituti di diritto penale sostanziale sottesi e completate con una vostra difesa.
Rispondi

Da: ...11/12/2013 12:24:52
INQUADRAMENTO NORMATIVO:

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 24 MARZO 2010, N. 11222
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE , SENTENZA 30 novembre 2012 n.
46441 Pres. Sirena - est. Romis
Rispondi

Da: per @ilgrinta11/12/2013 12:25:50
io non devo provare niente, sei tu al limite che dovresti stare attento visto che potrebbe farlo senza problemi la polizia postale, essendo pieno di gente che scrive "mio cuGGGGIno mi ha mandato la traccia", "mia sorella ha fatto foto alla traccia" e altre furbate del genere.

almeno fatelo da furbi, gnurant! E studiate!
Io l'esame l'ho superato semplicemente così.
Rispondi

Da: persona seria11/12/2013 12:26:35
svolgimento parere seconda traccia?
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