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11 dicembre 2013 - Parere PENALE
551 messaggi, letto 56598 volte

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Da: sesese11/12/2013 16:21:18
ragazzi postate le conclusioni corrette per favore
Rispondi

Da: mgf11/12/2013 16:23:37
anch'io concordo per il concorso formale ragazzi
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Da: leccese11/12/2013 16:24:17
sapete per favore a che ora consegna lecce???
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Da: oraziorosso11/12/2013 16:27:30
conclusioni prima traccia, solo per via procedurale:

Anche la più recente Giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla disciplina oggetto del presente parere, precisando che "Il dolo vuole l'evento (quel  determinato evento) e così lo vuole il dolo eventuale, che pone in essere l'azione anche a costo di provocare l'evento (quel determinato evento). La colpa, sia pur cosciente, no: provoca l'evento, sia pur il più grave e per la più riprovevole delle condotte, ma lo provoca per negligenza o imprudenza o imperizia
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.(Cass. Pen. n.20465/2013)

Non appare invece configurabile il reato di danneggiamento, essendo come dimostrato la condotta di Tizio sorretta dall'elemento psicologico della colpa e non essendo punibile a titolo di colpa il reato di danneggiamento. Le responsabilità civili connesse alla condotta potranno tutt'al più essere azionate in sede civile o mediante la costituzione di parte civile all'interno del processo penale.

Da un punto di vista squisitamente procedurale occorre attendere che il pubblico ministero, a chiusura delle indagini e quindi acquisite le fonti di prova, chiederà l'emissione di decreto che dispone il giudizio trasmettendolo al Giudice per l'Udienza Preliminare, il quale a sua volta con decreto fisserà udienza a data fissa per la celebrazione dell'udienza preliminare.

Nel corso di detta udienza  sarà conveniente ed opportuno richiedere la celebrazione del procedimento nelle forme del rito abbreviato ex art 458 c.p.p. il quale consentirà una riduzione nella misura fissa di 1/3.
Rispondi

Da: zio pippo11/12/2013 16:28:25
A che ora consegna Napoli?
Rispondi

Da: Vergognosamente11/12/2013 16:28:41
A Lecce vergognoso.. I commissari suggeriscono spudoratamente la giurisprudenza..Stessa situazione ieri.. Questa è la serietà dell'esame!! Un minimo di decenza.. Solo al Sud succedono queste situazioni.. Che schifo..
Rispondi

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Da: sesese11/12/2013 16:29:23
tutte cose non richieste mah
Rispondi

Da: Avvocato penalista11/12/2013 16:29:24
Dalla mia esperienza, tutti i capi di imputazione che ho letto relativo a caso del genere ovvero ad omicidio colposo e a guida in stato di ebbrezza veniva rubricati in 81 secondo comma, 589 c.p., 186 c.d.s.

Rispondi

Da: puff_a 11/12/2013 16:32:27
Napoli consegna alle 17.30
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Da: espanola11/12/2013 16:35:54
scusate sapete dirmi a che ora è la consegna di palermo?'
Rispondi

Da: Vitocatozzo 11/12/2013 16:36:18
Giurisprudenza e normativa traccia 1

Sentenza n.20465 del 13.05.2013

Allo stato della legislazione il reato (omicidio stradale) è già previsto ed è precisamente quello dell'art. 589 c.p., che nel sanzionare l'omicidio colposo prevede espressamente l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 2) e, nel perimetro della detta aggravante, quella ulteriore (comma 3, n. 2) che riguarda il soggetto che è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. E il reato, così aggravato, non è di poco conto, prevedendo una sanzione da tre a dieci anni di reclusione. Una diversa regolamentazione della materia è de iure condendo.

Sentenza n.46441 del 30.11.2012

In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, non si configura una ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, e pertanto risulta inapplicabile la disposizione di cui all'art. 84 c.p.

Articolo 589 codice penale. Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Rispondi

Da: zio pippo11/12/2013 16:37:28
grazie puff_a
Rispondi

Da: che ansia!11/12/2013 16:38:25
forza ragazziii!!! concentrazione manca poco!
Rispondi

Da: conclusioni traccia 211/12/2013 16:38:30
Delle conclusioni per la 2 traccia?
Rispondi

Da: Peppiniello99911/12/2013 16:38:44
Scusate l'intrusione, sapete l'orario di consegna a Napoli? (Tra esami, scioperi e partitona di Champion non si capisce niente!)
Rispondi

Da: eter11/12/2013 16:39:22
è confermato questo parere????
Rispondi

Da: penalista11/12/2013 16:41:13
a che ora consegna Salerno? grazie
Rispondi

Da: lol 11/12/2013 16:43:36
c'e da mettere l'aggravante? Cosa ne dite?
Rispondi

Da: Vitocatozzo 11/12/2013 16:46:39


La fattispecie in esame considera una serie di eventi posti in essere da Tizio che, trovandosi alla guida di un autoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, provoca un incidente stradale con conseguenze letali per Mevio, pedone su di un marciapiedi e la distruzione di una edicola.

Preliminare all'esatta determinazione delle conseguenze penali che la condotta di Tizio ha posto in essere, è accertare se si tratti di omicidio colposo o doloso (per dolo eventuale).

La distinzione è significativa, perché dalla colpa cosciente discende l'imputazione per omicidio colposo (seppur con l'aggravante del III co nn 1 e 2 del 589 c.p.), dal dolo eventuale discende direttamente l'omicidio volontario, di cui al 575 c.p.

Il criterio preponderante in giurisprudenza è quello dell'accettazione del rischio, per il quale ricorre il dolo eventuale quando l'agente abbia tenuto la condotta tipica nella previsione dell'evento ed accettando la sua verificazione (quale evenienza accessoria al conseguimento dell'obiettivo prefissato), laddove nella colpa cosciente alla previsione dell'evento si accompagna la mancata accettazione dello stesso.

In particolare, si è chiarito che sussiste il dolo eventuale quando "chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità - od anche la semplice possibilità - che esso si verifichi e ne accetta il rischio" (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428/1992); quando "l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle" (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571); quando l'agente ha "la consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonchè dell'accettazione volontaristica del rischio" (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994).

Ciò premesso, nei casi analoghi alla fattispecie in esame la Cassazione penale tende a negare il dolo eventuale, e a ravvisare una mera condotta colposa, e nello specifico una colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà. Essa si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest'ultimo si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato.

Pertanto si ritiene che l'omicidio causato da guida in stato di ebbrezza/stupefacenti sia omicidio colposo aggravato e non volontario. Cass. Pen. n. 20465/13 ha statuito, in un caso analogo, che l'alterazione psicofisica del responsabile dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale. Si esclude infatti alla radice la sussistenza dell'elemento rappresentativo del dolo. Anche se il conducente si fosse concretamente rappresentato l'investimento e la morte di un'altra persona (ma paradossalmente anche di sé stesso), non sarebbe possibile affermare che l'automobilista si sia messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno.

E' di tutta evidenza, dunque, che - in questa fase - la condotta dell'agente viene punita sotto il profilo esclusivamente e puramente colposo, cioè si ritiene che l'incidente stradale sia stata determinato da una responsabilità che si fonda su di una colpa del soggetto. Le conseguenze letali o lesive manifestatesi non sono, quindi, state volute dall'agente né preventivamente, né in corso di verificazione dei fatti, ma sono cagionate dai due principali elementi indicati dall'art. 43 co. 1 terza parte c.p., l'imprudenza e l'inosservanza di leggi o regolamenti.

Analizzando la fattispecie in esame alla luce delle suesposte considerazioni, possiamo evidenziare la mancanza nella condotta di Tizio, di elementi che possano condurre ad una imputazione per omicidio doloso. E' evidente che con la sua condotta ha commesso una pluralità di reati, ma considerato che in tali casi l'orientamento dominante in giurisprudenza ha escluso l' ipotesi del reato complesso, possiamo ritenere prevedibile un' imputazione per omicidio colposo (seppur con l'aggravante del III co nn 1 e 2 del 589 c.p.), la contestazione dell'art. 186 2 bis ( come novellato dalla L.120\2010) Cds e quella dell'art. 187 Cds, uniti dal vincolo della continuazione ex. Art. 81 c.p..
Rispondi

Da: b.b84 11/12/2013 16:48:45
Traccia 1
soluzione

Nell'ordinamento italiano il legislatore ha disciplinato la fattispecie di omicidio colposo, così come indicato all'art. 589 cp, il quale espressamente statuisce "Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (2) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni". L'art, al terzo comma continua espressamente stabilendo "Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (4).
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Prima di analizzare il caso posto alla nostra attenzione, va rilevato che Recenti e purtroppo frequenti gravissimi fatti che hanno dato luogo ad una vera e propria strage sulle strade, hanno portato all'attenzione del legislatore proprio  la fattispecie del cosi detto"omicidio stradale", per il quale non solo numerose associazioni, ma lo stesso legislatore si sta attivando per rendere più severe le pene nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni da non garantire la sicurezza per l'assunzione di alcol o droghe.
Allo stato attuale, qualora una persona si metta alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe e provoica un incidente mortale, risponde a titolo di colpa del proprio sconsiderato gesto.
In pratica gli verrà contestata l'ipotesi prevista dall'art589 co 2. A tale imputazione potrà essere affiancata la contestazione di cui all'art. 186 Cds o quella dell'art 187 Cds, a seconda della tipologia della sostanza indebitamente assunta.
Ciò che viene in rilievo preliminarmente è se la morte dei pedoni possa essere addebitata al ragazzo ed in generale a titolo di dolo eventuale ovvero di colpa cosciente.
Come ben noto, i due titoli d'imputazione rappresentano rispettivamente l'ipotesi meno intensa di dolo e l'ipotesi più grave di colpa, integrante l'aggravante comune prevista nell'art. 61 n. 3 c.p. Nello specifico, l'elemento caratterizzante del dolo eventuale risiede nella volizione e rappresentazione dell'evento, per converso la responsabilità colposa, sebbene compatibile con la previsione dell'evento, implica l'assenza di volontà della situazione offensiva.
Detto ciò, dottrina e giurisprudenza hanno più volte precisato che nei casi di dolo eventuale la rappresentazione del prodursi dell'evento prevale sulla controrappresentazione a contenuto negativo, mentre, nella colpa cosciente, la controrappresentazione del mancato prodursi dell'evento prevale sulla rappresentazione a contenuto positivo. Altresì si è precisato, che né il dubbio, né la speranza che l'offesa non si produca vale a escludere il dolo, atteso che fino a quando l'agente si rappresenta la possibilità che la sua condotta sia produttiva dell'evento offensivo, egli non versa in uno stato colposo, ma, diversamente, attua un comportamento animato da dolo, non astenendosi dalla condotta pericolosa, nonostante la previsione dell'offesa. Sulla base di quest'ultima considerazione, una parte, seppur non prevalente, dellam giurisprudenza di merito, spinta dall'esigenza di arginare il fenomeno e di culmare un vulnus legislativo, ha ritenuto di poter configurare il reato di omicidio volontario, aderendo alla tesi del dolo eventuale rispetto a quella della colpa cosciente, in una fattispecie analoga a quella posta alla nostra attenzione (Corte d'Assise di Appello Milano sent 37/2011, poi cassata sulla considerazione dell'applicabilità del art 589 cp, che per tale reato, nel sanzionare l'omicidio colposo, prevede espressamente le aggravanti relative alla disciplina della circolazione stradale e quelle ulteriori che riguardano i sogegtti che guidano stt l'effetto d sostanze stupefacenti e/o in stato di ebrezza - Cass. Sez I pen. Sent 20465/13)
Lla dominante giurisprudenza della Suprema Corte, concordemente e con più sentenze, ha sostenuto che la linea di demarcazione fra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre, nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1996 - 20 dicembre 1996, n. 11024). Più chiaramente,  nel dolo eventuale la volontà dell'agente investe consiste nel prevedere ed accettare la situazione offensiva, mentre nella colpa cosciente l'agente si previgura astrattamente tale situazione, ma non la vuole né l'accetta, cioè l'offesa rimane un'ipotesi astratta, respinta dalla volontà dell'agente (Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008 - 1 dicembre 2008, n. 44712; Cass. pen., Sez. IV, 24 luglio 2008 - 31 ottobre 2008, n. 40878).
Si ribadisce che, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurazione di tale delitto come doloso si richiede che l'agente si rappresenti non soltanto l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, ma rappresenta un elemento costitutivo del delitto (Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2006 - 21 dicembre 2006, n. 41962).

Venendo al caso sottoposto al nostro esame e tenuto conto di tutte le precisazione sinteticamente sopra elaborate, appare chiara la necessità di individuare, quindi,  quale dv essere l'elemnto psicologico cui fare riferimento quando l'incidente stradale sia provocato da un conducente che versa in stato di alterazione derivato da assunzione di alcool e/o stupefacenti, cui siano conseguiti effetti letali.
Non sembra debbano esserci dubbi che in tali ipotesi si versa in uno statodi progressione criminosa e si debbano considerare tutte le fasi dell'evoluzione psicologica del soggetto.
Sotto il profilo sostanziale, in realtà, le fasi sn 2, di cui una dolosa e l'altra coplosa, in quanto è evidente che la conseguenza mortale provocata dalla condotta a terzi non è voluta. In questo caso si è presentata una condotta (alcol e droga) che, associata al condurre un veicolo ad alta velocità, assume le connotazioni di un reato doloso e si pone come elemento prodomico rilevante rispetto a precise conseguenze giuridiche (incidente stradale seguito da morte).
La legislazione attuale non permette affatto di far rientrare la condotta nel novero dei delitti dolosi , in quanto, come già ampiamente specificato, costante e recente giurisprudenza ha precisato che la condotta espressa nel quesito rientra tra le ipotesi di di colpa cosciente.  Ancora, in tale senso Cass Pen Sez V 7.2.2006 n. 14302, secondo cui " la respons. Penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di altro delitto doloso, non è fondata sul mero rapporto di causalità materiale tra la precedente condotta e l'evento diverso, ma postula l'accertamento di un coefficiente d prevedibilità della morte o delle lesioni, in quanto forma di responsabilià x colpa" Pertanto,  la cass. Penale si è pronunciata in tale materia  ribadendo la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, limitando le ipotesi di dolo eventuale ai soli casi in cui alla rappresentazione dell'evento si aggiunga anche  la sua accettazione preventiva  da parte di chi commette il reato.


Per completezza di esposizione, si aggunge che numerose associazioni e parlamentari, sulla spinta dell'aumento esponenziale di sinistri stardale connessi all'so di alcol e droga, hanno fatto rilevare l'insufficienza dell'attuale quadro normativo. Si è pertanto presentato un disegno di legge volto a configurare ed ipotizzare una diversa configurazione della fattispecie , introducendo il reato di omicidio stradale, sul presupposto che colui che guida nelle predette condizioni, sotto il profilo psicologico, è consapevole del suo stato di alterazione e delle conseguenze che ne possono derivare.
Tale auspicabile modifica, prevede l'inserimento del reato nell'ambito dell'art 380 cpp, con obbligatorietà dell'arresto in flagranza, arresto attualmente facoltativo, ed un aumento della pena

. Si comprende, quindi, che in tale fase e con l'attuale legislazione, la condotta viene punita esclusivamente sotto il profilo colposo, nel senso che si ritiene che l'incidente stardale sia stato determinato da una responsabilità che si fonda su una colpa del soggetto.
Le conseguenze letali, quindi, prodottesi, nn sn state volute dall'agente né preventivamente, né nel corso del verificarsi dei fatti .


In conclusione Tizio, alla luce delle norme vigenti, sarà punito ai sensi dell'art 589 cp per aver commesso il fatto cn colpa cosciente, non essendo stata approvata ancora la proposta di legge che colloca tale fattispecie tra reati dolosi. Quindi nei suoi confronti sarà applicabile la sanzione da tale articolo prevista con le aggravanti indicate ai commi 2 e 3, nonché le sanzioni previste
Dagli att. . 186 187 Cds, unite dal vincolo della continuazione ex. art. 81 cp..

Per completezza, con riferimento al danneggiamento dell'edicola provocato dall'imprudente condotta di Tizio, premesso che tale reato è previsto e punito dall'art 635 del c.p., non si ritiene applicabile tale articoli, in quanto l'elemento psicologico di tael reato è il dolo, che deve consistere nella coscienza e volontà di distruggere , che nel caso di specie sembrano doversi escludere  per quanto ampiamente spiegato  e dettagliato. Quindi, il propietario dell'edicola potrà  agire in sede civile per richiedere il risarcimento dei danni subiti, compresa la costituzione di parte civile nell'eventuale processo penale a carico di Tizio..
Rispondi

Da: pampaciune 11/12/2013 16:53:33
Scritti in un italiano da bestie...
Rispondi

Da: b.b84 11/12/2013 16:56:18
è stato scritto molto velocemente... scusate errori
Rispondi

Da: io11/12/2013 16:59:10
dai che la traccia 1 di penale è praticamente riferita al caso Lucidi cassazione 11222 del 2010.
forza ragazzi!
Rispondi

Da: gigino7511/12/2013 17:00:41
vitocatozzo
potevi pubblicare prima...a napoli consegnano tra 30 minuti
Rispondi

Da: emma01118311/12/2013 17:05:50
scusate, intervengo solo ora, ma nessuno ha fatto almeno un accenno, relativamente alla prima traccia, al problema del difetto d'imputabilità?
il problema dell'elemento soggettivo nel caso specifico è proprio questo: cioè si può ritenere colposo o doloso un fatto che è stato compiuto da colui che era incapace d'intendere e di volere al momento della sua realizzazione?

mah.. io lo avrei scritto!

in bocca la lupo a tutti!
Rispondi

Da: giovannifortuna 11/12/2013 17:10:22
ciao..scusate ma perchè applicate la continuazione?..c'è colpa..non sarebbe meglio parlare di concorso formale?
Rispondi

Da: Untore11/12/2013 17:12:27
Il parere n. 1 era davvero controverso anche se appariva più semplice. Quindi penso che l'80% dei bocciati verrà pescato proprio tra quelli che lo hanno svolto.
Rispondi

Da: Untore11/12/2013 17:14:34
emma011183, sei una capra.
L'incapacità di intendere e volere è un esimente solo se non è provocata dal reo. Altrimenti mi ubriaco e ti vengo a stuprare.
Che dici, posso? :O
Rispondi

Da: 80 bocciati11/12/2013 17:17:34
Untore...su che punto pensi cadano la maggioranza?
Rispondi

Da: Vitocatozzo 11/12/2013 17:19:45
Lo ho riportato da giurdan... . ma in mattinata ho postato un parere tipo della giu....ffre. Non fate copia e incolla..... A Vs. Rischio
Rispondi

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