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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: 0000000541233566 | 12/12/2012 13:23:58 |
ROMA consegna a che ora? | |
Da: !!!??? | 12/12/2012 13:24:31 |
errata corrige 314 c.p. e non 324 c.p. | |
Da: TRACCIA | 12/12/2012 13:24:54 |
CHE DITE SUL CONCONRSO CON IL 609 TER QUATER?????? | |
Da: gaiabrunetti | 12/12/2012 13:25:49 |
per lo svolgimento traccia notaio può essere utile la sentenza 26158 del 2011??????? | |
Da: mevio in crisi | 12/12/2012 13:26:22 |
a che ora deve consegnare ROMA? | |
Da: mg | 12/12/2012 13:29:01 |
Ciao ragazzi avete qualche risultato? | |
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Da: 0000000541233566 | 12/12/2012 13:29:53 |
X FAVORE sono ore che cercò una risposta...a CHE ORA CONSEGNA ROMA?!?!, RISP X FAVORE | |
Da: giiiii | 12/12/2012 13:29:53 |
RAGAZZI MA ALLORA LA LEGGE 2012 LA CONCLUSIONE NOTAIO QUALE è IO CREDO CHE TIZIO NON POSSA FARE NIENTE E LA CONFISCA E LEGITTIMA | |
Da: fattisentire | 12/12/2012 13:30:47 |
ragazzi su questa maledetta modifica centra o no???????????????????????????? | |
Da: wizipy | 12/12/2012 13:32:58 |
ma nessuno ha svolto la traccia sulla pedopornografia? Grazie | |
Da: The Special | 12/12/2012 13:36:51 |
Ho letto bene la traccia e gli articoli di riferimento. Premetto che non ho sotto mano un codice commentato e quindi non so gli orientamenti giurisprudenziali, tuttavia dalla lettura della traccia mi pare chiaro che sia un 600 quater. La condotta di Tizio non è una divulgazione che attiene più che altro ad un invio generico a soggetti indeterminati, ma un invio determinato. Per me è un 600 quater. Parere facilissimo | |
Da: !!!??? | 12/12/2012 13:37:00 |
parere di aoxomoxoa molto simile a qst http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Pareri/Diritto%20penale/Processo/default.aspx?id=12533 | |
Da: k.soze | 12/12/2012 13:37:18 |
Attenzione! il parere sulla traccia del notaio non è più attuale! con la Legge 06.11.2012 n° 190 il legislatore ha esteso l'applicabilità della confisca anche al "profitto" del reato. Che succede quindi? 1) Si applica in questo caso il principio di irretroattività della legge penale? 2) Gli appartamenti sequestrati possono essere considerati "profitto" del reato? QUALCHE PENALISTA AIUTI PLEASE! | |
Da: crc | 12/12/2012 13:38:08 |
chiedo scusa ma secondo te sulla risoluzione del parere può influire la legge n. 190 del 06.11.2012 art. 1 comma 75? | |
Da: !!!??? | 12/12/2012 13:39:06 |
diciamo pure UGUALE!!! | |
Da: Avvocato 1980 | 12/12/2012 13:39:32 |
PARERE SUL PECULATO: alla luce della legge del 2012 Cosa ne pensate? Nell'ambito delle misure di sicurezza assume un ruolo peculiare la figura della confisca, la cui disciplina generale è contenuta nell'art. 240 c.p. Attraverso detta misura ablatoria vengono acquisiti dallo Stato beni che per la loro intrinseca natura ovvero per un collegamento funzionale con un illecito penale devono considerarsi criminosi. Per quanto attiene ai presupposti applicativi della confisca occorre precisare che questa, a differenza della altre misure di sicurezza, prescinde dall'accertamento della pericolosità sociale del reo, essendo sufficiente la commissione di un reato o di un quasi reato. In linea generale, essa è di applicazione facoltativa (art. 240, comma 1, c.p.) ovvero obbligatoria (art. 240, comma 2, c.p.) Attraverso la l. 29 settembre 2000, n. 300, che ha inciso sul titolo dedicato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, la confisca obbligatoria è stata estesa, grazie alle previsioni contenute nell'art. 322 ter c.p.. ad alcune fattispecie ivi previste e, inoltre, è stato inserito l'istituto della confisca per equivalente, già contemplato dal nostro ordinamento in materia di usura (l. 7 marzo 1996, n. 108). Il tratto che connota tale figura giuridica consiste nella possibilità , per l'autorità giudiziaria, di procedere, qualora manchino i beni che si identificano con il profitto e il prezzo del reato, all'ablazione di beni diversi per un valore equivalente al prezzo del reato (art. 322 ter, comma 1) ovvero al profitto del medesimo (art. 322 ter, comma 2, c.p.). Fin dall'introduzione dell'istituto della confisca si è aperto un dibattitto relativo alla natura giuridica di tale sanzione penale. Precisamente, ci si è chiesti se, conformemente all'intitolato legale, debba considerarsi una misura di sicurezza ovvero assuma i tratti di una vera e propria pena. La distinzione è di non poco momento, atteso che, ai sensi dell'art. 200 c.p., si applica alle misure di sicurezza un divieto di retroattività temperato, in forza del quale può trovare applicazione la legge in vigore al tempo dell'esecuzione della misura di sicurezza, ancorchè sia diversa da quella prevista al tempo del reato comesso, mentre per le pene vale il principio di irretroattività sancito nell'art. 2, comma 1, c.p., il quale ammette deroghe soltanto a favore del reo. Secondo la tesi tradizionale, la ratio di tale opzione normativa riposa sulla diverse funzioni perseguite dalla pena e della misura di sicurezza. Nel primo caso prevalgono esigenze di prevenzione generale, nel secondo caso, invece, è valorizzato il contenuto terapeutico della misura sanzionatoria, sicchè trova giustificazione l'applicazione di uno strumento più moderno, sebbene diverso da quello previsto al tempo della perfezione dell'illecito. Resta inteso che, per non svuotare di contenuto le garanzie del reo, è necessario che la previsione di una misura di sicurezza applicabile per il fatto realizzato già sussista al momento della commissione di questo. Proprio in materia di confisca per equivalente, le indicazioni provenienti dalla l. 29 settembre 2000, n. 300 orientano a ritenere che la confisca abbia una natura giuridica assimilabile a quella della pena. L'art. 15 (Norma transitoria), preclude infatti l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente. Detto rilievo, già condiviso dalla giurisprudenza delle Sezioni unite in materia di responsabilità degli enti dipendente da reato (Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008 - 2 luglio 2008, n. 26654), è stato recentemente confermato dalla Corte costituzionale (Corte cost., 2 aprile 2009, n. 97) la quale, recependo l'approccio sostanzialistico in materia penale, tipico della giurisprudenza della Corte della Europea dei Diritti dell'Uomo, ha riconosciuto nella confisca per equilavente i tratti dell'afflittività , tipici della pena. Poste queste premesse, la Consulta ha statuito che un'applicazione retroattiva dell'istituto di cui all'art. 322 ter c.p. violerebbe l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, a tenore del quale nessuno può essere punito con un pena più grave di quella prevista al momento in cui è stato commesso il fatto e, conseguentemente, contrasterebbe con l'art. 117, comma 1, Cost. che impone al legislatore italiano di esercitare la potestà legislativa rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Nel caso di specie, accedendo all'ultimo indirizzo delle Sezioni unite, Tizio potrà ottenere, previa istanza di riesame del sequestro preventivo, la restituzione dei propri beni. La prima problematica che viene in rilievo nel caso di specie attiene alla possibilità di ritenere integrati gli estremi del delitto di peculato dalla condotta di Tizio, il quale riveste la qualità di pubblico ufficiale. L'art. 314 c.p. prevede espressamente che "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita". Nella giurisprudenza della Suprema Corte si osserva un indirizzo interpretativo pacifico secondo il quale il momento consumativo del delitto di peculato deve individuarsi nel comportamento appropriativo dell'agente avente a oggetto il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia il possesso per ragioni d'ufficio o di servizio. In particolare, peraltro, a detta della Corte, l'interesse all'integrità patrimoniale della Pubblica Amministrazione viene leso dal comportamento incompatibile con il titolo per il quale si possiede il bene pubblico (ex plurimis, Cass. pen., Sez. VI, 3 novembre 2003 - 20 gennaio 2004, n. 1256) indipendentemente, quindi, dalla mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione. In tale ipotesi, difatti, la condotta dell'agente lede l'altro interesse tutelato dalla disposizione, vale a dire il buon andamento, la legalità e l'imparzialità dell'amministrazione (Cass. pen., Sez. VI, 4 ottobre 2004 - 31 gennaio 2005, n. 2963). A ciò si aggiunga che, secondo l'opinione della Suprema Corte "Non v'è dubbio che la condotta appropriativa del notaio vada qualificata come peculato. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività , disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici! (Cass. Pen. SEZ. V, 11 dicembre 2009, n. 47178) Tornando al caso di specie, la circostanza che il notaio sia responsabile d'imposta ed assuma come tale la veste di coobbligato solidale, che la legge affianca al soggetto passivo d'imposta, al fine di agevolare la riscossione dei tributi, non vale certo ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete. Configurandosi pertanto l'ipotesi di reato prevista dall'art. 314 c.p.c., Tizio potrà essere "punito con la reclusione da quattro a dieci anni" (art. 314 c.p. così come modificato dalla, L. 6 novembre 2012, n. 190.). Occorre ora chiedersi se effettivamente la misura cautelare, funzionale a quella ablativa, possa o meno avere a oggetto i beni nella disponibilità di Tizio. La questione si colloca nel contesto relativo alla definizione dello spettro operativo della confisca per equivalente disciplinata nell'art. 322 ter c.p. L'art. 322 ter, introdotto nel codice penale dalla l. 29 settembre 2000, n. 300, in occasione delle ratifiche da parte del nostro Paese di specifiche convenzioni internazionali volte a contrastare i fenomeni corruttivi, dispone al comma 1, che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti negli articoli da 314 a 322 c.p. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono "il profitto o il prezzo" salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non sia possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità , per un valore corrispondente a tale "prezzo" (c.d. confisca per equivalente). Nei termini chiariti dall'autorevole insegnamento delle Sezioni unite della Suprema Corte, la ratio dell'istituto della confisca per equivalente risiede nella scelta di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale misura che assume a tutti gli effetti i tratti distintivi di una vera e propria sanzione (Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008 - 2 luglio 2008, n. 26654). Stando alla formulazione letterale della disposizione (art. 322 ter, comma 1, c.p.), come rilevato dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità , la confisca per equivalente non è applicabile in relazione al profitto del delitto di peculato (art. 314 c.p.), dovendo ritenersi limitata al solo tantundem del prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2008 - 7 aprile 2009, n. 14966; Cass. pen., Sez. VI, 10 marzo 2009, n. 10679). Depongono a favore di questa soluzione argomenti di diversa natura. In prospettiva sistematica, si esclude che il legislatore abbia utilizzato nell'art. 322 ter c.p. il termine prezzo in senso atecnico, così da comprendere qualsiasi utilità connessa al reato, derogando alla disciplina generale stabilità nell'art. 240 c.p., ove le nozioni di prezzo e profitto sono nettamente distinte. Da un punto di vista esegetico, poi, sembra chiara la volontà del legislatore di escludere, salvo le ipotesi del comma 2 dell'art. 322 ter c.p., il profitto del reato dalla confisca per equivalente. In senso contrario si registra un isolato orientamento che aderisce a una interpretazione estensiva secondo la quale, riguardo al delitto di peculato, sono assoggettabili a confisca, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., comma 1, beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 29 marzo 2006 - 17 luglio 2006, n. 24633). Di recente, a dirimere l'illustrato contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni unite della Suprema Corte. La Corte ha precisato che, in difetto di una nozione legale di profitto del reato, può accogliersi la ricostruzione semantica di tale concetto offerta dalla dominante giurisprudenza di legittimità secondo la quale esso deve essere identificato con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al prodotto e al prezzo del reato. In particolare, il prodotto rappresenta ciò che materialmente deriva dall'illecito, vale a dire le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato, il prezzo, invece, deve individuarsi nel compenso dato o promesso a una determinata persona, a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito (ex plurimis, Cass. pen., S.U., 3 luglio 1996 - 17 ottobre 1996, n. 9149). Le Sezioni unite, pertanto, alla luce della netta distinzione fra le nozioni di prezzo e profitto del reato, unitamente alla mancanza di una chiara indicazione legislativa che attribuisca a tali termini un significato diverso da quello comunemente assegnato dalla giurisprudenza di legittimità , ritengono che non sussista alcun elemento idoneo a far ritenere che il legislatore, nella formulazione dell'art. 322 ter, comma 1 c.p., abbia usato il termine prezzo in senso atecnico, così da includere qualsiasi utilità connessa al reato sicchè, con riferimento al delitto di peculato può disporsi la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter, comma 1, ultima parte c.p., soltanto del prezzo e non anche del profitto (Cass. pen., S.U., 25 giugno 2009 - 6 ottobre 2010, n. 38691). Premesso quanto sopra deve tuttavia essere rilevato, la L. 6 novembre 2012, n. 190 ha parzialmente modificato il citato articolo 322-ter, primo comma: dopo le parole: «a tale prezzo» sono difatti state aggiunte aggiunte le seguenti: «o profitto». A seguito dell'intervento del Legislatore, non v'è pertanto dubbio che, per quanto concerne la misura di sicurezza della confisca per i delitti conÂtenuti nel titolo II del Libro I del codice penale, ai sensi del novellato art. 322-ter c.p., in caso di condanna, è possibile disporre l'ablazione per equivalente non solo del prezzo del reato (cioè del corrispettivo per l'acquisto dell'utilità ) ma anche del suo profitto, estendendo quindi la ritenzione a beni il cui valoÂre corrisponde all'utilità economica immediatamente derivante dall'avvenuto compimento del fatto illecito. A ciò si aggiunga che, come affermato dalla Corte di cassazione in numerose pronunce - la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità " (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura "eminentemente sanzionatoria", che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'articolo 200 del codice penale, secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive (ex multis, Cassazione penale, sentenze 39173, 39172 e 21566 del 2008). A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale, come deve qualificarsi la confisca per equivalente, e che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i princÃpi sanciti dall'articolo 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio a un'ipotesi di confisca per equivalente (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 307A/1995, Welch v. Regno unito). Stando così le cose, si ritiene che, nel caso di specie, 1. laddove il reato sia stato commesso prima l'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, Tizio potrà ottenere, previa istanza di riesame del sequestro preventivo, la restituzione dei propri beni; 2. laddove il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, i beni di tizio potranno essere validamente confiscati. | |
Da: Fano | 12/12/2012 13:40:40 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: !!!??? | 12/12/2012 13:41:09 |
La legge può influire xkè prima la cassazione aveva sostenuto che "In tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322 ter, comma primo cod. pen., può essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato"(SS.UU., sentenza 06.10.2009 n° 38691). Ora xò la nuova formulazione dell'art. 322 ter c.p. parla anche di PROFITTO e non solo di prezzo... | |
Da: lupidelupis | 12/12/2012 13:42:24 |
traccia PEDOPORNO RICHIEDIAMO INFORMAZIONI SU: - PROGRESSIONE CRIMINOSA - ANTE FATTO - POST FATTO GRAZIE....... | |
Da: bravissimo | 12/12/2012 13:43:38 |
il parere sulla vta in campagna è fatto dinmerda. non lo legge nessuno | |
Da: avvocatoinvocato | 12/12/2012 13:44:10 |
ma sul codice ancora non c'è questa modifica, dove l'avrebbero trovata???? | |
Da: ivic | 12/12/2012 13:44:45 |
SCUSATE MA NON CI SONO CODICI CON LA NORMA MODIFICATA, PERCHè è ENTRATA IN VIGORE POCHI GIORNI FA NON VI SEMBRA AZZARDATO..... | |
Da: uniti!!! | 12/12/2012 13:45:18 |
SI, la L. 190/2012 è entrata in vigore da poco... come fanno i candidati ad averla? | |
Da: avvocatoinvocato | 12/12/2012 13:46:43 |
appunto! Non c'è e non potrebbe esserci : è di poche settimane fa!! | |
Da: giiiii | 12/12/2012 13:48:26 |
MA CHE C'ENTRA CHE E ENTRATA IN VIGORE DA POCO....E STATO COMUNQUE MODIFICATO IL CODICE PENALE | |
Da: uniti!!! | 12/12/2012 13:49:20 |
GIIIIIIIIIIIII i candidati non possono saperlo poi se vuoi scriverla...SCRIVILA | |
Da: max | 12/12/2012 13:51:41 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: !!!??? | 12/12/2012 13:52:20 |
la modifica si trova sugli AGGIORNAMENTI AI CODICI (addende) che possono essere portati agli esami | |
Da: Roma chiama Roma | 12/12/2012 13:53:14 |
ROMA? a che ora consegna? si sa? | |
Da: avvocatoinvocato | 12/12/2012 13:53:15 |
esatto è stato modificato, ma i candidati non possono saperlo!! | |
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