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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: asterix01 | 12/12/2012 15:32:17 |
NELLA SPECIE DOVRESTI SAPERE ANCHE LE TRACCE????AGGIORNATO DA UN MESE POI...CREDO CHE IN QUESTO LO SCRITTO SE LO BRUCIANO. | |
Da: asterix01 | 12/12/2012 15:33:50 |
POI GIUSTAMENTE SE SEI UN AVVOCATO!!!! MA QUI DI AVVOCATI ANCORA NON NE VEDO ANCORA PRATICANTI FINO A PROVA CONTRARIA. | |
Da: Avvocato 1980 | 12/12/2012 15:33:55 |
io non faccio penale e sapevo della riforma ancora prima che uscisse il parere, comunque fate come volete.... | |
Da: ius 79 | 12/12/2012 15:34:16 |
a che ora consegna napoli? | |
Da: MARRRR | 12/12/2012 15:34:20 |
proprio perchè tale legge non è applicabile al co.4 , che è poi quello applicabile alla fattispecie in esame,non se ne dovrebbe parlare almeno penso.. che ne dici dubbioatroce? | |
Da: max | 12/12/2012 15:34:51 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: aaasw | 12/12/2012 15:35:01 |
state facendo un parere di DIRITTO PENALE non di PROCEDURA!!! concentratevi solo sulle fattispecie delittuose artt. 600 ter commi 3 e 4 e 600 quater E BASTAAAAAAAAAAA LASCIATE PERDERE L'ILLEGITTIMITA' DELLE PROVE ACQUISITE IL PARERE NON VI CHIEDE QUESTO!!! | |
Da: avvmilano | 12/12/2012 15:35:28 |
Devi considerare che le tracce quando è uscita la legge erano già pronte...quindi non si sapeva dell'aggiornamento.... | |
Da: avvocatoinvocato | 12/12/2012 15:35:38 |
concordo, del resto lo sto scrivendo da prima: non sono aggiornate le banche dati on line sulla modifica, dovrebbe esserlo un candidato? E come? Il codice è l'unico mezzo a disposizione, se non c'è sul codice..... | |
Da: me | 12/12/2012 15:35:55 |
x notaio: che ne pensate dell'aggravante 61 comma 9 | |
Da: Esaurito12434 | 12/12/2012 15:37:27 |
di salerno, ci sono notizie??? | |
Da: MARRRR | 12/12/2012 15:37:31 |
aaassw, la conclusione a cui giungeresti è quella dell'applicazione del 600 ter co. 4? | |
Da: avvocatoinvocato | 12/12/2012 15:37:58 |
Sapevi della riforma e che essa avrebbe riguardato la parola profitto dell'art. 322 ter c.p.? Complimenti. | |
Da: Avvocato 1980 | 12/12/2012 15:41:53 |
é una riforma non da poco considerando che ha modificato + articoli del codice penale | |
Da: MARRRR | 12/12/2012 15:43:03 |
sapete qual è la coclusione del parere sulla pedopornografia? | |
Da: bea | 12/12/2012 15:47:27 |
scusate a che ora si consegna a Lecce? | |
Da: aaasw | 12/12/2012 15:50:02 |
nel caso posto alla nostra attenzione, Tizio sarà imputabile per detenzione di materiale pedopornografico ai sensi dell'art. 600 quater c.p., ma non per divulgazione ex art. 600 ter comma 3 c.p. atteso che lo scambio del materiale illecito è avvenuto in una conversazione privata tra Tizio e Caio e tra Tizio e l'agente di polizia. Tuttalpiù, potrà ravvisarsi, nella condotta di Tizio, il reato previsto dall'art. 600 ter comma 4 c.p., in quanto quest'ultimo provvedeva ad inviare le immagini incriminate attraverso la posta elettronica a privati destinatari e non pubblicandole su siti web accessibili ad utenti indeterminabili. Tale reato andrebbe ad assorbire il reato ex art. 600 quater c.p. e conseguentemente eliminerebbe il concorso tra le due condotte criminose. | |
Da: Da LeggiOggi.it | 12/12/2012 15:51:17 |
Traccia Pedopornografia Una delle migliori soluzioni http://www.leggioggi.it/2012/12/12/esame-avvocato-2012-traccia-penale-pedopornografia-una-possibile-soluzione/ | |
Da: infoplease | 12/12/2012 15:53:16 |
quali sono gli abbinamenti corti di appello per le correzioni? di solito il secondo g di prove già si sanno | |
Da: Reby 25 | 12/12/2012 15:54:59 |
notizie da Catanzaro? | |
Da: Fano | 12/12/2012 15:56:52 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: !!!??? | 12/12/2012 16:02:59 |
peculato aggravato art. 61 n. 7 c.p. | |
Da: Fano | 12/12/2012 16:10:39 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Fano | 12/12/2012 16:11:27 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: !!!??? | 12/12/2012 16:12:05 |
l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui Tizio si appropriava era molto INGENTE Quindi, Tizio potrebbe aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61 n. 7 c.p. | |
Da: pietro71 | 12/12/2012 16:12:12 |
ma si sa chi corregge i compiti? | |
Da: CASO NOTAIO SPUNTI | 12/12/2012 16:14:41 |
La confisca per definizione è una misura di sicurezza patrimoniale la quale, ponendo un vincolo di indisponibilità, si realizza con l' espropriazione a favore dello Stato di ciò che è servito a commettere il reato costituendone il prodotto o il profitto. Il prodotto è ciò che scaturisce dal reato, mentre il profitto è il vantaggio derivante dal medesimo. La confisca sancita dall' art 240 c.p. di regola, è facoltativa. Solo in due ipotesi si considera, invece, di applicazione obbligatoria: per le cose costituenti il prezzo nel senso di ricompensa del reato; per altre la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione costituiscono reato ancorchè non sia stata pronunciata sentenza di condanna. La confisca per equivalente o per valore è una fattispecie peculiare per mezzo della quale si confiscano utilità patrimoniali di valore corrispondente nella materiale disponibilità del reo, non essendo possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato. Ciò posto, questa tecnica tipicamente ablativa trova applicazione soltanto per alcune fattispecie incriminatrici tra cui si annovera il reato di peculato ex art. 314 c.p.. Sul punto, in mancanza di norme omogenee la confisca per equivalente può essere applicata solo al prezzo e non anche al profitto del reato de quo. La confisca si riferisce, infatti, a tutti quei beni che oltre a non aver alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo neppure hanno un collegamento diretto con la singola fattispecie incriminatrice. D'altronde, la ratio dell'istituto risiede nella necessità di privare il reo di un qualsiasi beneficio economico derivante dall'attività criminosa verificatasi nel caso concreto. § Cfr. Cass. Pen., S.U., 25 giugno 2009, n. 38 | |
Da: TRACCIA | 12/12/2012 16:15:41 |
c'è l'aggravante per l art 600 ter????il comma 5 insomma | |
Da: CASO NOTAIO SPUNTI | 12/12/2012 16:15:59 |
§ Cfr. Cass. Pen., S.U., 25 giugno 2009, n. 38691 | |
Da: Lalla86 | 12/12/2012 16:16:41 |
firenze corretta da torino | |
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