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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: TRACCIA NOTAIO - SOLUZIONE12/12/2012 16:18:56
La soluzione personalmente è questa :

" Il notaio Tizio, senza dubbio, incorre nel delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p. e alla luce della recente giurisprudenza nonché dell'art. 1, comma 75 della legge 190/2012, il sequestro finalizzato alla confisca dei due immobili è legittimo. Trattandosi di delitto di peculato il notaio sarà passibile di una pena dai quattro ai dieci anni".

Da: stella21 12/12/2012 16:19:24
e salerno da chi sarà corretta?

Da: commissione esaminatrice12/12/2012 16:20:33
la soluzione di aoxomoxa è sicuramente la migliore
é evidente la sussistenza del reato di poeculto così come la legtimità della conbfisca con l'unico limite che il valore degli immobili sequestrati non può essere superuiore al profitto.
Il vostro assitito non deve essere per forza inncoente, la bravura del penalista sta anche nel far ottenere la minor pena possibile.
Detto questo ritendo che invece mininterno debba essere bocciato.....

Da: da Milano12/12/2012 16:23:07
postate una conclusione sulla traccia del notaio??

Da: da ROMA12/12/2012 16:28:27
PARERE DEL NOTAIO: MA LA SENTENZA DEL 2011 VA MESSA?

Da: a che ora consegnano12/12/2012 16:32:56
a che ora è la consegna a ROMA??????

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: acer12/12/2012 16:34:43
napoli consegna alle 18

Da: fattisentire12/12/2012 16:36:36
confermo napoli ore 18.05 consegna

Da: parere NOTAIO x commissione esaminatrice12/12/2012 16:37:49
sei a conoscenza della novella del 2012? E' stata aggiunta la parola "profitto"!

Da: consegna compito12/12/2012 16:40:33
Roma finisce alle 18

Da: oclaf 12/12/2012 16:40:52
quando finisce catania?

Da: commissione esaminatrice12/12/2012 16:42:34
e quindi parere notaio? il profittonon riguardsa i beni che possono formare oggetto della confisca ma i presupposti del reato....non ci hai proprio capito niente cambia mestiere e non fare sbagliare chi fa l'esame

Da: xxx12/12/2012 16:44:32
sapete gli abbinamenti di quest'anno?

Da: iiiiiiiiiiimmmm12/12/2012 16:46:10
x commissione esaminatrice..quali sono leconclusioni del parere sul notaio??non ci sto capendo una mazza essendo laureato in economia,...

Da: !!!??? SOLUZIONE TRACCIA CONFISCA12/12/2012 16:46:11
Al fine di rendere il parere richiesto appare necessario muovere dalla condotta criminosa contestata a Tizio, il quale, notaio, avrebbe indebitamente trattenuto delle somme consegnategli da clienti per il pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. Innanzitutto, il notaio, per giurisprudenza costante,  viene qualificato come pubblico ufficiale (art. 357 c.p.), con la conseguenza che gli atti dallo stesso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni sono atti pubblici. Ed in effetti, la qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico e diretta alla formazione di atti pubblici; pertanto, si possono  ritenere integrati gli estremi del delitto di peculato nella condotta di Tizio (art. 314 c.p.). Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n° 47178/2009), il notaio che ometta il versamento di somme, affidategli da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione ad atti rogati incorre nel delitto di peculato, ossia il reato del pubblico ufficiale che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro e/o di altra cosa mobile altrui se ne appropria. Tizio, inoltre, poiché , l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui lo stesso si appropriava era molto ingente, risponde del reato di cui all'art. 314 c.p. aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 7 c.p. Di conseguenza, una volta individuata la fattispecie criminosa, ciò che a questo punto viene in rilievo è stabilire se nel caso specifico sia possibile ex art. 322 ter c.p. l'applicazione della confisca per equivalente. La previsione di cui all'art. 322 ter introduce la confiscabilità per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il "profitto" o il "prezzo" del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione. La norma prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso "la disponibilità" per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca.
Stando alla formulazione letterale della disposizione (art. 322 ter, comma 1, c.p.), come rilevato dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità, la confisca per equivalente non è applicabile in relazione al profitto del delitto di peculato (art. 314 c.p.), dovendo ritenersi limitata al solo prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2008 - 7 aprile 2009, n. 14966; Cass. pen., Sez. VI, 10 marzo 2009, n. 10679). In senso contrario si registra un isolato orientamento che aderisce a una interpretazione estensiva secondo la quale, riguardo al delitto di peculato, sono assoggettabili a confisca, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., comma 1, beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 29 marzo 2006 - 17 luglio 2006, n. 24633). Di recente, a dirimere l'illustrato contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni unite della Suprema Corte, precisando che, in difetto di una nozione legale di profitto del reato, può accogliersi la ricostruzione semantica di tale concetto secondo la quale esso deve essere identificato con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al prodotto e al prezzo del reato. In particolare, il prodotto rappresenta ciò che materialmente deriva dall'illecito, vale a dire le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato, il prezzo, invece, deve individuarsi nel compenso dato o promesso a una determinata persona, a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito (ex plurimis, Cass. pen., S.U., 3 luglio 1996 - 17 ottobre 1996, n. 9149). Le Sezioni unite, pertanto, ritengono che, con riferimento al delitto di peculato, può disporsi la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter, comma 1, ultima parte c.p., soltanto del prezzo e non anche del profitto (Cass. pen., S.U., 25 giugno 2009 - 6 ottobre 2010, n. 38691).
Tuttavia, recentemente, con il cosiddetto decreto milleproroghe, convertito dalla legge190/2012,il Legislatore ha inasprito le pene per il peculato ed ha modificato l'art. 322 ter comma 1 c.p. inserendo dopo il prezzo la locuzione "o profitto"; consentendo quindi l'applicazione della confisca per equivalente anche nel caso di peculato.
In conclusione, nel caso di specie, va individuato con esattezza il momento consumativo del reato, poiché nel nostro ordinamento vige il principio di irretroattività della legge penale ex art. 2 c.p., per cui se Tizio ha commesso il reato prima dell'entrata in vigore della summenzionata Legge, potrà ottenere, previa istanza di riesame del sequestro preventivo, la restituzione dei propri beni. In caso contrario, andrà incontro alla confisca, salvo che non dimostri di aver acquistato gli appartamenti con somme non riconducibili alla condotta criminosa e/o che gli stessi appartengano a terzi estranei al reato.

Da: x commissione esaminatrice12/12/2012 16:46:50
hai ragione, quella conlcusione va eliminata, la confisca è certa e inevitabile (sempre che il reato sia successivo alla novella), giusto?

Da: caiaetizia12/12/2012 16:48:53
allora Roma consegna alle 18? speriamo vada bene a tutti!

Da: sono corrette le conclusioni di "!!!???SOLUZIONE?12/12/2012 16:49:08
In conclusione, nel caso di specie, va individuato con esattezza il momento consumativo del reato, poiché nel nostro ordinamento vige il principio di irretroattività della legge penale ex art. 2 c.p., per cui se Tizio ha commesso il reato prima dell'entrata in vigore della summenzionata Legge, potrà ottenere, previa istanza di riesame del sequestro preventivo, la restituzione dei propri beni. In caso contrario, andrà incontro alla confisca, salvo che non dimostri di aver acquistato gli appartamenti con somme non riconducibili alla condotta criminosa e/o che gli stessi appartengano a terzi estranei al reato.

Da: CREDO!12/12/2012 16:51:21
lE SOLUZIONI DI !!!??? SONO GIUSTE, AGGIUNGETE XO' CHE NEL PRIMO CASO C'E' VIOLAZIONE DELL'ART. 322 TER C.P. ANTE RIFORMA

Da: commissione esaminatrice12/12/2012 16:52:14
Il caso in esame pone il problema di qualificare il comportamento di tizio all'interno di una fattispecie criminosa e successivamente di verificare le conseguenze di tale reato, ed in particolare l'istituto della confisca per equivalente.

L'azione del notaio Tizio, sembra potersi fa rientrare nell'ambito del reato di peculato, previsto e sanzionato dall'art. 314 c.p. il quale dispone che "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni"

"Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

Dalla lettura di tale norma, occorre che il notaio, perché asiano integrati gli estremi di reato, sia qualificabile quale pubblico ufficiale.l' Art. 357, come sostituito dall'art. 17 della legge n. 86 del 1990 (Nozione di pubblico ufficiale), dispone che "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

La suprema Corte, con la sentenza Cass. pen. Sez. V Sent., 16-10-2009, n. 47178, ha chiarito che Il notaio che ometta il versamento di somme, affidategli da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione ad atti rogati incorre nel delitto di peculato. La condotta appropriativa del notaio deve essere qualificata come peculato. Infatti, la qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili).

Verificata l'esistenza dei presupposti che integrano la fattispecie di reato, occorre verificare la possibilità del sequestro per equivalente, i suoi presupposti e i suoi effetti, come regolato dall'art. 322 ter c.p.

Tale misurezza di sicurezza, che trova la sua discplina generale nell'art. 240 c.p., consiste in una misura ablatoria con la quale vengono acquisiti dallo Stato beni che per la loro intrinseca natura ovvero per un collegamento funzionale con un illecito penale devono considerarsi criminosi.

Per quanto attiene ai presupposti applicativi della confisca occorre precisare che questa, a differenza della altre misure di sicurezza, prescinde dall'accertamento della pericolosità sociale del reo, essendo sufficiente la commissione di un reato o di un quasi reato.

Attraverso la l. 29 settembre 2000, n. 300, che ha inciso sul titolo dedicato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, la confisca obbligatoria è stata estesa, grazie alle previsioni contenute nell'art. 322 ter c.p.. ad alcune fattispecie ivi previste e, inoltre, è stato inserito l'istituto della confisca per equivalente, già contemplato dal nostro ordinamento in materia di usura (l.  7 marzo 1996, n. 108).

Tale norma, per come innovata dalla Legge. 6 novembre 2012, n. 190., prevede che "Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Il tratto che connota tale figura giuridica consiste nella possibilità, per l'autorità giudiziaria, di procedere, qualora manchino i beni che si identificano con il profitto e il prezzo del reato, all'ablazione di beni diversi per un valore equivalente al prezzo del reato (art. 322 ter, comma 1) ovvero al profitto del medesimo (art. 322 ter, comma 2, c.p.).

Come chiarito dalla suprema corte con la Sentenza n. 37960 del 2011>

Da cio si desume che nel caso in oggetto sarà possibile l'applicazione della confisca per equivalente, inteso che il valore degli immobili di propietà di Tizio sottoposti a confisca, non potyranno superare quello del profitto o prezzo del reato commesso.

L'innovazione operata dalla Legge 190/12 non è di poco conto, in quanto ha parzialmente modificato il citato articolo 322-ter, primo comma: dopo le parole: «a tale prezzo» sono difatti state aggiunte le seguenti: «o profitto». A seguito dell'intervento del Legislatore, non v'è pertanto dubbio che, per quanto concerne la misura di sicurezza della confisca per i delitti contenuti nel titolo II del Libro I del codice penale, ai sensi del novellato art. 322-ter c.p., in caso di condanna, è possibile disporre l'ablazione per equivalente non solo del prezzo del reato (cioè del corrispettivo per l'acquisto dell'utilità) ma anche del suo profitto, estendendo quindi la ritenzione a beni il cui valore corrisponde all'utilità economica immediatamente derivante dall'avvenuto compimento del fatto illecito.

A ciò si aggiunga che,  come affermato dalla Corte di cassazione in numerose pronunce (sentenze 39173, 39172 e 21566 del 2008) la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura "eminentemente sanzionatoria", che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'articolo 200 del codice penale, secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive.

Nel caso di specie dunque si ritiene che gli estremi del rato di peculato possano ritenersi integrati, e che con riferimento alla confisca per equivalente occorrerà distinguere: laddove il reato sia stato commesso prima l'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, Tizio potrà ottenere, previa istanza di riesame del sequestro preventivo, la restituzione dei propri beni;  laddove invece il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, i beni di tizio potranno essere validamente confiscati.

Da: Bard LArciere12/12/2012 16:53:17
Penale - possibile soluzione-

Contattato da un agente sotto copertura nell'ambito di una indagine finalizzata alla repressione dello sfruttamento dei
minori a fini sessuali, in via telematica, Tizio trasferisce al medesimo numerose immagini di carattere pedopornografico.
Precedentemente, lo stesso agente, operando con un nickname sulla rete internet, aveva accertato uno scambio della stessa
tipologia di materiale tra il medesimo Tizio ed un altro utente della rete, tale Caio.
Infatti, Tizio, sebbene usasse nella rete un nickname di fantasia, veniva individuato in ragione della propria utenza telefonica con
la quale soleva collegarsi al mezzo informatico. Con tali premesse, egli viene dunque sottoposto a procedimento penale nell'ambito del quale,
una consulenza tecnica disposta dal magistrato del P.M. ed avente ad oggetto il personal computer dell'indagato, metteva in luce
numerosi messaggi di posta elettronica inviati con allegate immagini pedopornografiche oltre all'esistenza sull'hard disk di una apposita cartella
la quale custodiva numerosissime altre immagini e filmati dello stesso tenore.
Sulla base dei succitati cenni, la condotta operata da Tizio, sussunta ex art. 600 ter c.p., sarebbe ben ravvisabile in colui che "offre o cede ad altri" materiale pedopornografico
nonché in quella di chi "per via telematica distribuisce, diffonde, divulga" detto materiale. Altresì, in ottemperanza al dettato disposto dall'art. 600 quater c.p. la procurata "detenzione"
da parte di Tizio del materiale pedopornografico basterebbe non solo ad integrare ipotesi di reato a suo carico ma anche a aumentare la pena in caso di materiale
detenuto in ingente quantità.
La Corte di Cassazione (sent. n. 36364/08) ha però precisato come la "cessione" in quanto fenomeno delittuoso può configurarsi solo previa detenzione. Nel caso di specie
la detenzione assumerebbe dunque i connotati di un antefatto non punibile, essendo assorbito nel delitto di cessione. In verità, occorre precisare come la giurisprudenza
abbia spesso affrontato la probelmatica della prevalenza di una norma sull'altra in rapporto a più fatti storici: si avrebbe "progressione criminosa" quando
l'offesa è arrecata a due o più interessi appartenenti alla stessa categoria logico-giuridica, in ordine di crescente gravità.
La soluzione equa che si dovrebbe accogliere per la progressione criminosa è quella dell assorbimento tuttavia manca nel nostro ordinamento una
regola di diritto che sancisca questo trattamento: l'articolo 15, infatti, non può trovare applicazione mancando il requisito della "stessa materia". L'unica
soluzione, pertanto, aderente ai Principi sarebbe quella di ritenere posti in essere due reati: si consideri però che il giudice eviterà di riconoscere
due reati per la difficoltà di provare che in itinere si è avuto il passaggio da un intento dolo ad un altro.
Vi è poi altra vicenda parimenti importante di "pluralità di fatti storici" che ha creato non pochi problemi alla giurisprudenza e dottrina penalistica dal punto di vista
della prevalenza di una norma sull'altra: il caso dell'antefatto o del post fatto non punibili. In tal caso si può ammettere l'assorbimento?
Secondo la giurisprudenza maggioritaria non sussisterebbe una regola di diritto che determinerebbe la non punibilità del post-fatto: non si risponde di uno dei
due fatti naturalisticamente realizzati quando è la struttura della fattispecie che lo permette. Nei casi di antefatto, si perviene ad analoga conclusione.
In definitiva, tornando alle argomentazioni che ci attengono, inerenti il caso di specie, la condotta tenuta da Tizio ed ascrivibile all'art. 600 quater c.p. rimarrà
assorbita in quella di cui all'art. 600 ter allorché sussista una progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p. Nella fattispecie tra la condotta di cui all'art. 600 quater e quella di cui all'art. 600 ter co.4 esiste assorbimento e non concorso di reati o anche concorso apparente di norme
in quanto Tizio per cedere il materiale ha dovuto necessariamente prima procurarselo (Cass. sent. n. 35696/11).

Da: giglioooooooooooooooo12/12/2012 16:53:53
firenze quando finisce?

Da: amico di tizio12/12/2012 16:54:52
mi confermate Roma consegna alle 18?

Da: TRACCIA12/12/2012 16:59:07
Bard LArciere ma tu non hai inserito il comma 5 dell art 600 ter? secondo me si deve mettere perchè le imagini sono numerose!!!!

Da: TRACCIA12/12/2012 16:59:38
immagini pardon!!!!

Da: iiiiiiiiiiimmmm12/12/2012 17:02:08
Da: sbrocca 12/12/2012 16.58.21
Acuta osservazione fatta da dddddddddddd nel thread generalista: �«Scusate, ma mi sa tanto che la fretta ci sta facendo andare "fuori tema": allora, la modifica legislativa dell'art.322 ter non c'entra nulla con il caso in esame, dato che gli appartamenti non sono in ogni caso (leggete la traccia) il "profitto" del reato (non si dice da nessuna parte che gli appartamenti siano stati acquistati con i soldi trattenuti.
A mio avviso la norma da tenere in considerazione è il terzo comma dell'art.322 ter: "Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato"
Quindi è sbagliato parlare di "Profitto", occorre soltanto vedere se vi sia corrispondenza o meno tra il valore degli immobili e quello delle somme indebitamente trattenute�»

Da: RedRobin12/12/2012 17:04:21
Complimenti è fatto benissimo,

10 e lode a commissione esaminatrice.

Da: ambraaaaaaaaaaaaaaaaaA12/12/2012 17:07:03
ora di consegna a Roma? grazie

Da: Lalla26 12/12/2012 17:07:54
ma chiederà al tribunale del riesame il dissequestro???

Da: Bard LArciere12/12/2012 17:09:18
x TRACCIA, vi ho fatto accenno sì!

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