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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: per architetti contro il cnf ...13/09/2012 12:19:37
BRAVI GLI ARCHITETTI; in effetti il dpr Severino riguarda tutte le professioni,ma  gli avvocati che si sentono oltraggiati per essere equiparati ad  altre professioni , si agitano.
  SI VERGOGNINO, GLI AVVOCATI ITALIANI!!!!!

Da: IL BANDO è FALSO!13/09/2012 12:34:49
ANCHE IL SISTEMA DI PREISCRIZIONE ON LINE, SE FOSSE VERO, SI SAREBBE DOVUTO FARE DAL SITO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COME SI FA PER I CONCORSI IN MAGISTRATURA ORDINARIA (in un secondo tempo si sarebbe dovuto andare alla corte d'appello ufficio esami avvocati per convalidare la domanda fatta on line sul sito del ministero della giustizia).

Da: il CNF si  reso ridicolo13/09/2012 12:38:43
gli avvocati si sentono oltraggiati non per il loro onore (che hanno perduto ormai da un pezzo), ma perché le riforme liberalizzatrici (pur timide, giocoforza) introdotte da Monti han fatto la bua al loro portafogli: le VERE ragioni, inconfessabili, per cui il CNF vuole la legge sulla riforma forense sono due:

1) la reintroduzione delle (scandalose) tariffe minime, che costringevano i poveri clienti a pagare fior di quattrini per attività ridicole quali "fascicolazione", "collazione", "disamina relata", ecc.

2) la possibilità di tener lontani i giovani dalla professione, inasprendo in modo irragionevole l'esame di abilitazione (il ddl in Parlamnento prevede l'abolizione dei codici annotati e l'aumento a dismisura del numero delle materia.... manco fosse un concorso in magistratura!!!!!


Alpa, De Tilla, e, Unione Camere Penali ecc: VERGOGNATEVI!!!!


W la Severino, che sta tenendo a bada in modo magistrale 'sti quattro massoni rincoglioniti!!!

Da: per il CNF si è reso ridicolo13/09/2012 13:00:12
SOTTOSCRIVO TUTTO!! QUESTI AVVOCATI ITALIANI  SONO UN VERGOGNA D'EUROPA!!!

Da: per il CNF si  reso ridicolo13/09/2012 13:06:58
abolire l'ordine degli avvocati e affidare la gestione delle iscrizione all'albo degli avvocati  ad una sezione delle corti d'appello.

Da: cilo 13/09/2012 13:13:54
Buongiorno a tutti!

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Da: mi viene da ridere13/09/2012 13:15:56
Fino a quando ci sarà un conflitto d'interessi tra giudicante e giudicato il problema non si risolverà mai! Anche un bambino capisce che se la torta è di 10 fette c'è differenza se la si divide per 5 persone e se si divide in 100! Secondo me l'Ordine (e quindi l'esame di abilitazione) devono avere esclusivamente il potere di valutare la conoscenza e l'applicazione del codice deontologico. Poi se il professionista non è preparato lamentatevi dell'università italiana che è rimasta agli anni 50 con lezioni e esami puramente dottrinari

Da: zambia13/09/2012 13:47:15
ma non sapete dare una risposta senza fare polemica?

Da: Italien13/09/2012 14:04:39
@ mi viene da ridere

quoto e concordo

Da: colleghi e futuri colleghi...13/09/2012 15:08:29
Il sig. Alpa,questo fiero rappresentante del puro corporativismo, con una visione assolutamente fuori del tempo, ci sta svergognando nei confronti di tutti gli altri professionisti e del paese!! Ma cosa crede che  gli avvocati portino ancora i baffi all'umbertina  l'orologio nel taschino il panciotto e il monocolo?!
Non solo la riforma prevede un inasprimento dell'esame riportando tra l'altro il tirocinio a 24 mesi ma prevede norme severe per restare poi, a questo punto, nel club degli avvocati!! Ecco la ragione della resistenza  al rilascio del certificato di compiuta pratica!!! L'avvocatura unita chiede la riforma forense? Il sig. Alpa parla per se !! Ma quale avvocatura unita? Qua nessuno ha chiesto la riforma sbandierata udite udite per ammodernare l'avvocatura e per la tutela del diritto di difesa del cittadino! Basti pensare che uno dei punti di maggiore attrito con il governo ovvero i corsi di  specializzazioni, di 200 ore ovviamente a pagamento e con esame finale , già  introdotte dal CNF per regolamento  nel 2011 furono positivamente osteggiate  mediante ricorso al TAR da parte di un gruppo di coraggiosi avvocati romani che non si sono lasciati intimorire nonostante le pressioni ricevute . La realtà è che una  parte dell'avvocatura ha pretese di controllo sulla restante. Gli avvocati, come già prevede l'art.2 comma 2 del Dpr professioni," ... l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico",vogliono essere lasciati liberi !!!!

Da: per architetti contro il cnf13/09/2012 15:20:26
IL DPR SEVERINO n° 137/2012, VA IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELLA NORMA PRIMARIA  DI DELEGA : 1) NON HA SEGUITO IL PARERE DEL CONSIGLIO STATO; 2) NON HA TENUTO CONTO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI.
L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI , SI COSTITUISCA NEL PROCESSO AL TAR  CONTRO LO STESSO DPR, MA, PER MOTIVI DIVERSI.

Da: per architetti contro il cnf13/09/2012 16:40:40
IL DPR SEVERINO n�° 137/2012,  E' ILLEGITTIMO X VIOLAZIONE   DEL'ART.9 COMMA 7, L. 27/2012 E PER NON AVERE TENUTO IN CONSIDERAZIONE I DUE PARERI DI CONS. STATO E COMM. PARLAM.:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2012/201205262/Provvedimenti/201203169_27.PDF

Camera dei Deputati, Commissione II, parere 26 luglio 2012 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Atto n. 488. NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI, ONOREVOLI CASSINELLI E SILIQUINI, APPROVATA DALLA COMMISSIONE La Commissione Giustizia, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali; ..........l'articolo 11 reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo, in particolare, la possibilità del suo svolgimento presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal Ministro della Giustizia che va meglio esplicitata chiarendo che ciò è possibile solo se gli enti privati sono dotati di autonomo ufficio legale in cui esercitano iscritti agli albi professionali muniti del diritto di rappresentanza esterna e processuale; e) rilevato che lo schema in esame non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 così modificato dall'articolo 9, comma 7, lettera a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa, mentre è opportuno chiarire che i consigli nazionali hanno facoltà di predisporre idonee proposte ai fini dell'emanazione di nuovi provvedimenti di riconoscimento delle professioni derivanti da tali accorpamenti; f) rilevato che lo schema in esame reca un capo dedicato a tutte le professioni (I), un capo dedicato alla professione di avvocato (II) ed un capo dedicato alla professione di notaio (III); g) considerato che, sarebbe stato opportuno prevedere ulteriori disposizioni concernenti altre specifiche professioni regolamentate, ritenuto che la riforma degli ordinamenti professionali dovrebbe rappresentare l'occasione per la modernizzazione ed una liberalizzazione delle professioni che si faccia carico di superare le criticità esistenti al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti dei servizi professionali; h) considerato che andrebbe introdotta una norma per i dottori commercialisti e gli esperti contabili che consenta ai tirocinanti di avere la possibilità di completare il tirocinio anche per l'iscrizione nel registro dei Revisori Legali, atteso che la riduzione generale della durata del tirocinio a non oltre 18 mesi non può incidere su quello che la norma comunitaria impone per l'iscrizione nel citato Registro. Così facendo, all'esito dei diciotto mesi di tirocinio e del superamento dell'esame di Stato, l'abilitato Dottore Commercialista o Esperto Contabile potrà completare il tirocinio per l'iscrizione anche nel Registro dei Revisori Legali; i) considerato, in particolare, che, con riferimento alla professione di assistente sociale, è avvertita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali la necessità di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione; l) considerato che, conseguentemente, sarebbe stato opportuno istituire una sezione unica dell'albo superando le attuali sezioni A e B, provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento; m) con particolare riferimento alla professione di notaio, rilevato che: lo schema di decreto interessa la professione di notaio, oltre che in relazione alla disciplina generale, in riferimento alle seguenti questioni: a) l'assicurazione obbligatoria; b) l'accesso; c) il tirocinio. Per quanto concerne il punto a) relativo all'assicurazione obbligatoria, l'ordinamento del notariato regola specificamente la materia agli articoli 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che il Consiglio Nazionale del Notariato stipuli direttamente una polizza collettiva, ripartendone l'onere del premio fra tutti i notai italiani e non con polizze individuali stipulate sulla base di una �« Convenzione collettiva �» negoziata a livello nazionale, come previsto invece dall'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame. La specificità del notariato impone la conferma del sistema vigente della polizza collettiva, per offrire ai cittadini assoluta certezza in ordine alla copertura assicurativa della funzione pubblica esercitata da ciascun notaio, non rimessa alla pur doverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, al fine di semplificare il suddetto sistema di partecipazione dei notai agli oneri derivanti dal pagamento dei premi della citata polizza, è necessario modificare il sistema di esazione. Per quanto concerne il punto b) relativo all'accesso, si avverte la necessità di superare il limite della partecipazione a non più di tre concorsi, in quanto esso non appare coerente con i principi enunciati nel Decreto di agosto 2011. Ovviamente l'abolizione di tale limite richiede adeguati interventi correttivi del sistema concorsuale attuale per prevenire il pericolo di un ingolfamento delle prove, con la partecipazione di una massa di candidati non muniti di adeguata preparazione. Nel Regolamento, pertanto, andrebbe inserita nel Capo III, contenente �« Disposizioni concernenti i Notai �», e precisamente all'articolo 12, dedicato all'accesso alla professione notarile, l'abrogazione di tale limite con l'introduzione di modifiche volte alla velocizzazione delle prove concorsuali, facilitando anche il reperimento delle disponibilità - oggi scarse - di notai, magistrati e professori universitari ad assumersi l'onere di Commissari di concorso. Nello stesso articolo 12 al comma 2 è previsto che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, valga quanto un anno di pratica. Ora è ben noto quanto sia lontano dalla pratica notarile la frequentazione di un corso di specializzazione comune alle altre professioni legali, che per il primo anno ha carattere assolutamente generalista e nel secondo anno l'obbligo di frequenza viene spesso adempiuto con la frequenza a scuole istituzionali di notariato. Pertanto, vi è una alternativa: la norma viene del tutto espunta, nell'ottica della valorizzazione della pratica professionale realmente fatta - senza surrogati - ovvero deve prevedersi che lo stesso valore abbiano i corsi seguiti presso Scuole istituzionali di notariato o di livello universitario specifiche per l'accesso alla professione notarile. In ogni caso il diploma come sopra conseguito non dovrebbe essere computato per più di sei mesi di pratica. Infine, per quanto riguarda in particolare il punto c) relativo al tirocinio e di cui all'articolo 6 del schema, si sarebbe dovuta aggiungere alla fine del comma 8, la previsione che i Consigli nazionali disciplinino con appositi regolamenti le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio, esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

Da: supermann13/09/2012 18:10:04
i pareri non sono vincolanti asino...e tu sei un cazzone..

Da: giusyna7913/09/2012 18:30:57
scusate piuttosto che stare a discutere non è meglio se parliamo e collaboriamo insieme per superare questo maledetto scoglio!!!! pagine fa vi ho chiesto un suggerimento sulle materie orali da indicare per non complicarmi la vita.....ma sembra che nessuno sappia rispondermi....a parte il diritto processuale civile...poi quale secondo voi è preferibile inserire per poter superare l'esame più facilmente, sempre ammesso che riesco a superare lo scritto ovviamente!!!

Da: Italien13/09/2012 18:35:32
Con i cazzi che ci girano per la testa tu ci chiedi le materie dell'orale?

Da: x il Bando è un FALSO13/09/2012 18:49:41
Ma stai zitto, capra ignorante. Non ci rompere i coglioni.

Da: giurisprudenzainlotta 13/09/2012 19:16:48
infatti giusyna lo scoglio ultimamente ha fatto naufragare la concordia!
le materie che devi inserire sono quelle che conosci bene o che ti senti piu' portata e predisposta a ri-studiare!

sul resto mi taccio perche volano post pesanti....! come dire avete scoperto l'acqua calda! sottolineo solo che il diploma post-laurea vale 1 anno di pratica ma ci sono stati casi di chiusura totale dell'ordine e qualche candidato ha vinto il ricorso al tar,o meglio ammesso con riserva perchè si contestava il titolo accademico....valido per legge 1 anno di pratica...è sempre la stessa storia ciao a tutti i lettori!

Da: architetti v/s avvocati13/09/2012 19:30:39
Nessun ordine ha impugnato il DPR  per violazione ecc. ecc.  perchè a fronte dello già scampato pericolo  della ventilata cancellazione degli ordini, sono contenti  comunque dei principi ivi esposti.
GLI AVVOCATI NO!! PERCHE' ALCUNI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE, IN TESTA NON HANNO PIU' I CAPELLI MA GLI SONO RIMASTI I CAVILLI.
Il DPR 137/2012  HA RISPETTATO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO ED IL GOVERNO HA FATTO BENISSIMO A NON TENER CONTO  SEMMAI  LO AVESSE FATTO DELLE " RACCOMANDAZIONI " DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI IN PRIMIS GIUSTIZIA COVO DI RAPPRESENTANTI DI LOBBY E CORPORAZIONI!!!
Cari colleghi  riponete la cipolla,  acquistate uno sportivo orologio da polso e buttate via il monocolo!!!

Da: ivano8113/09/2012 22:50:41
il problema è lo scritto e quella pensa alle materie dell'orale..mah

Da: giusyna7914/09/2012 08:39:38
una mia amica a napoli studiando pochissimo l'ha superato al primo colpo....we un colpo di fortuna può sempre capitare....e non ha copiato!!! e ancora non faceva neppure la pratica..lavorava...figuratevi!!!!

Da: x il bando non è falso14/09/2012 12:04:48
Ma quale esame solo orale e spedito online.La domanda potrai anche mandarla pèer pEc (non previsto da tutti i CDO), ma poi la devi mandare per a/r perchè necessita di marca da bollo.
Per piacere documenati meglio e smetti discrivere questa inesattezze.
Ogni volta che leggo questo forum, per puro svago, rido a crepelle dalle corbellerie che qualcuno scrive o cerca, con assoluta convinzione, di spacciare per vere.

Da: Siamo allo sbando14/09/2012 12:13:30
Certo che gli architetti che, se non erro hanno 2 sessione di esame all'anno, debbano prendere le difese di noi aspiranti avv. è proprio il colmo.
In ogni caso, finchè le riforme che interessano la nostra professione saranno fatte dai parlamentari avv che svolgono la professione e percepiscono pure le indennità parlamentari e che non hanno alcuna intenzioen di mutare i privilegi della casta, nulla muterà.
Troppi soldi ed interessi in gioco.
All'inizio della pratica mi informai dal mio cdo sui sindacati a difesa dei p.avv. si misero a "ridere" perche erano stati tutti "soprressi2 in quanto retti da avv. figli di avv. o di ragazzi compiacenti gli avv.
Che dire, cambio raidcale di mentalità o non si andrà da nessuna parte.
Sarà un'utopia?

Da: tito.14/09/2012 12:26:08
gli architetti sono una massa i ignoranti, possono fare l'esame subito,appena laureati e senza un giorno si pratica, ed in più nella loro università.

Da: tito.14/09/2012 12:28:03
non esiste da nessun ordine un esame di abilitazione complesso e difficile come quello di avv. 2 anni di pratica e correzioni a sorteggio, che lo facessero pure con gli altri..

Da: per x il bando non è falso ERRATA CORRIGE!14/09/2012 12:33:03
HAI RAGIONE,  IL BANDO E' FALSO:  infatti, se fosse vero le domande  on line si sarebbero fate sul sito del ministero della giustizia -  come fanno i candidati al concorso in magistratura ordinaria -  e poi successivamente si sarebbe dovuti andare alla corte d'appello per la convalida della domanda di ammissione all'esame. LE LOBBIES DI AVVOCATI CERCANO DI FARE SPENDERE UN PO' DI SOLDI AI POVERI PRATICANTI AVVOCATI OPPURE SPERANO CHE ENTRO POCO VERRA' APPROVATA LA RIFORMA FORENSE CHE E' MORTA E SEPOLTA DALLA LEGG 27/2012.

Da: giurisprudenzainlotta 14/09/2012 12:57:53
mi viene da ridere a me viene da piangere... ciò che scrivi è vero ma come vuoi che in un paese dove il conflitto di interessi l'ha fatta da padrone per 20 anni, che si possa comprendere "il conflitto di interessi " che nessuno ha avuto il coraggio di regolamentare eppure la legge c'era!è chiaro il tuo pensiero :Secondo me l'Ordine (e quindi l'esame di abilitazione) devono avere esclusivamente il potere di valutare la conoscenza e l'applicazione del codice deontologico. Ma io ho avuto buoni professori e non mi sento di tacciare le università... il problema sono le lobbies di potere per questo dovevano essere cancellate da un ordinamento prima che giuridico "civile"!

Da: per giurisprudenzainlotta14/09/2012 13:11:13
sono d'accordo con te: BISOGNEREBBE  ELIMINARE L'ORDINE DEGLI AVVOCATI E AFFIDARE L'ALBO AD UNA SEZIONE DELLE CORTI D'APPELLO.

Da: per giurisprudenzainlotta14/09/2012 13:24:56
secondo me, se gli avvocati non la smettono di  rompere i koglioni con questa maledetta riforma forense - morta e sepolta -  l'ordine degli avvocati verrà eliminato  entro dicembre 2012 secondo una vecchia  legge  Berlusconi dell'estate 2011.

Da: leccese14/09/2012 14:12:08
Purtroppo per noi aspiranti avvocati mi rendo conto che piu' il tempo passa,piu' la nostra posizione sprofonda in questo sistema del "baronato" che non ne vuole sapere di rendere accessibile la professione in funzione dei benefici concorrenziali, spero che la situazione cambi, ma solo un occhio vigile e tangente alle nostre necessita' ed aspirazioni potra' fruttificare una riforma del sistema che possa qualificarsi come davvero mirata alle nostre aspettattive....

Da: il CNF ha fatto ricorso al TAR!!!14/09/2012 15:26:00
http://fe-mn1.mag-news.it/nl/n.jsp?f-.Bbp.cAa.MI.Ev.l_hI

in pratica, rivogliono le tariffe minime e vogliono toglierci i codici commentati x sbarrarci la strada (ecco perché vogliono annullare i decreti del governo e far passare la LORO legge in parlamento).

Che vadano a fare in culo, 'sti vecchi massoni rincoglioniti!!!!

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