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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: ORGANIZZAZIONE!!! | 13/12/2011 14:40:54 |
Credo sia questa quella di Estrella81, confermate? TRACCIA N. 2 SVOLTA. Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. LA RISOLUZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DI PARERE RICHIEDE UNA PREVENTIVA, BREVE, DISAMINA, DELL'ISTITUTO DEL CONDOMINIO. IL REGIME DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI E' REGOLATO DAGLI ARTT. 1117 - 1139 DEL COD.CIV. NONCHE' DAGLI ARTT 61- 70 DISP. ATT. AL COD.CIV. SI TRATTA DI UNA SERIE DI NORME CHE UNA GROSSA PARTE DELLA DOTTRINA DEFINISCE DI PORTATA SPECIALE PERCHE' DEROGATORIA RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DETTATA IN TEMA DI COMUNIONE. IL CONDOMINIO E',INFATTI, UNA PARTICOLARE FORMA DI COMUNIONE,FORZOSA E PERPETUA, NASCENTE DAL FATTO CHE, NECESSARIAMENTE, NEL CASO DI PIU' PROPRIETA'DIVISE PER PIANI, VI SONO DELLE DELL'INTERO EDIFICIO CHE NON POSSONO NON ESSERE IN COMUNE, COME AD ESEMPIO LE SCALE, I TETTI, LE FONDAMENTA. LA SINGOLARITA'DI QUESTA FIGURA STA, APPUNTO, NELLA CIRCOSTANZA CHE IL SINGOLO CONDOMINO, OLTRE AD ESSERE ESCLUSIVO PROPRIETARIO DEL SUO APPARTAMENTO E', NEL CONTEMPO, ANCHE COMPROPRIETARIO DELLE PARTI IN COMUNE. TALE CONTITOLARITA' DI PROPRIETA' RILEVA, IN MANIERA PARTICOLARMENTE IMPORTANTE, IN TEMA DI OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI E CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ONERI DI CONSERVAZIONE E GODIMENTO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO NONCHE' DI GESTIONE DELLA VITA CONDOMINIALE STESSA. LA QUESTIONE E' OGGETTO DI UN DIBBATTITO GIURISPRUDENZIALE SEMPRE NUOVO E CRESCENTE. FINO A TEMPI PIU' O MENO RECENTI, L'ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO DELLA GIURISPRUDENZA E' SEMPRE STATO NEL SENSO DI RICONOSCERE NATURA EMINENTEMENTE SOLIDARISTICA ALLA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SECONDO LA REGOLA GENERALE CONTENUTA NELL'ART. 1294 COD.CIV. NON DEROGATA DALL'ART. 1123 COD. CIV. DA CIO' CONSEGUE CHE LA RIPORTIZIONE DELLE SPESE TRA I SINGOLI CONDOMINI ACQUISISCE UNA MERA RILEVANZA INTERNA, NON ESSENDO OPPONIBILE NEI RAPPORTI COI CREDITORI, I QUALI, PERTATO, SAREBBERO SEMPRE LEGITTIMATI AD AGIRE PER L'INTERO NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI E MAI PRO QUOTA ( IN TAL SENSO, TRA LE ULTIME, CASS. N. 17563/2005). PER L'INDIRIZZO MINORITARIO INVECE, LA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI SAREBBE RETTA DAL CRITERIO DELLA PARZIARIETA'.AI SINGOLI CONDOMINI SI IMPUTEREBBERO PERTANTO LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE. LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA TENTATO DI RISOLVERE IL CONTRASTO PIU' VOLTE. LA PRIMA, STORICA, SENTENZA CHE CERCA DI FARE IL PUNTO IN ORDINE AL CONTRASTO SOLIDARIETA'- PARZIARIETA' DELLA RESPONSABILITA' E' LA NUM. 9148 DEL 2008. IN ESSA, LE SEZIONI UNITE ADERISCONO ALLA TESI MINORITARIA DEL PRINCIPIO DELLA PARZIARIETA'. IN PARTICOLARE LA CORTE HA SOTTOLINEATO CHE L'OBBLIGAZIONE ASSUNTA NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO, ANCORCHE' OBBLIGAZIONE COMUNE, E'UN'OBBLIGAZIONE DIVISIBILE, TRATTANDOSI DI SOMME DI DENARO, E PERCI0'ESIGIBILE PRO QUOTA CON FACILITA'. HA ALTRESI' ARGOMENTATO CHE LA SOLIDARIETA' X LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI NON E' PREVISTA DA ALCUNA NORMA E CHE CMQ I SINGOLI CONDOMINI DEVONO, AD OGNI MODO, INTENDERSI VINCOLATI CIASCUNO PER LA QUOTA DI SPETTANZA E NON PER L'INTERO. TUTTAVIA, UNA NUOVA E RECENTISSIMA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RIMETTE IN DISCUSSIONE L'ORIENTAMENTO A CUI SI ERA PERVENUTI NEL 2008, ORIENTAMENTO CHE, PERALTRO AVEVA SUSCITATO NON POCHE POLEMICHE TRA GLI OPERATORI DEL DIRITTO. LA SENTENZA IN QUESTIONE E' LA NUMERO 21907 DELLA DELLO SCORSO 21 OTTOBRE. QUI, LA SECONDA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE, TORNA SULL'ORIENTAMENTO MAGGIORMENTE CONDIVISO CIRCA LA NATURA SOLIDARISTICA DEL LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI ASSUNTE. ESSA ARGOMENTA LA POSIZIONE ASSUNTA SPECIFICANDO CHE E'LA PIU' CORRETTA INQUANTO LE PARTI IN COMUNE ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO DEVONO CONSIDERARSI COME UNA COSA UNICA ED I COMUNISTI STESSI RAPPRESENTANO, NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO, UN'INSIEME. CIO' IN VIRTU' DEL PRINCIPIO GENERALE DETTATO DALL'ART. 1294 COD.CIV.,secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume. ALL'APPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO NON SAREBBE DI OSTACOLO la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. NEL CASO DI SPECIE AMBEDUE I PRINCIPI ENUNCIATI DALLA SUPREMA CORTE SEMBREREBBERO TROVARE APPLICAZIONE. TUTTAVIA PIU' LOGICA PARREBBE LA SOLUZIONE A CUI SI PERVIENE ATTRAVERSO LA SENTENZA SEZ. UNITE DEL 2008 NEL SENSO DELLA RESPONSABILITA' PARZIALE. IL CREDITO VANTATO NEI CONFONTI DI CAIO ATTIENE INFATTI ALLA FORNITURA DI UN BENE,IL GASOLIO, PRESUMIBILMENTE IMPIEGATO PER IL RISCALDAMENTO DELLO STABILE, CHE VIENE, SI', EROGATO NELL'INTERESSE DELL'INTERO CONDOMINIO, MA CHE, TUTTAVIA, NON VIENE DA TUTTI CONSUMATO NELLA MEDESIMA QUANTITA'. PERTANTO, UNA VOLTA CALCOLATO IL CONSUMO EFFETTIVO DI CAIO, EGLI NON POTRA' CHE RISPONDERE DELL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA ENTRO IL LIMITE DELLA QUOTA DA LUI EFFETTIVAMENTE GODUTA. N.B. RAGAZZI RILEGGETE, IO SONO ANDATA MOLTO DI FRETTA, MA GROSSE LINEE QUELLO CHE DOVETE SCRIVERE QUESTO E'!!! PER ME VA APPLICATA LA SENT. VECCHIA, QUELLA DEL 2008, MA SE QUALCUNO FOSSE DI DIVERSO AVVISO CAMBIATE LE ULTIME RIGHE, CIOE' LA CONCLUSIONE. IL RESTO POTETE UTILIZZARLO CMQ. NON FATE COPIA CONFORME CHE SE NO VI ANNULLANO! PARAFRASATE!!! TORNO A STUDIARE X GLI ORALI!!! IN BOCCA AL LUPO A TUTTI VOI!!! VI SONO VICINA COL CUORE!!!! | |
Da: diciamola tutta | 13/12/2011 14:41:09 |
Anche io sono dell'avviso che Estrella 81 abbia fatto un buon lavoro. | |
Da: pedro_obiang | 13/12/2011 14:41:40 |
no giurista non dire belinate, la traccia parla espressamente di solidarietà o parziarietà delle obbligazioni condominiali. cosa ne sai della delibera? cosa ne sai del recupero da parte del condominio? sono cose delle quali a) non si parla quindi non hai notizie b) non ti viene chiesto niente!! | |
Da: attenzione!!!!!!!!!!!!!!!!! | 13/12/2011 14:41:43 |
ragazzi state molto attenti continuano a mettere le risposte sbagliate per fregarvi controllate bene!!!! Quasi tutte le sentenze su questo sito sono sbagliate!!!! | |
Da: tresre | 13/12/2011 14:42:11 |
allora? | |
Da: luana | 13/12/2011 14:42:21 |
help me 1 traccia | |
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Da: pedro_obiang | 13/12/2011 14:42:42 |
allora la sentenza è la seguente: Le obbligazioni condominiali, essendo pecuniarie e, come tali, naturalmente divisibili ex "parte debitoris", difettano del requisito dell'unicità della prestazione, ragion per cui, in assenza di una disposizione normativa diversa, non sono soggette al regime della solidarietà bensì a quello della parziarietà . Il principio generale di cui all'art. 1292 c.c., infatti si applica in caso di obbligazioni per loro natura indivisibili, là dove, se la prestazione è divisibile, la solidarietà deve essere prescritta da un'apposita disposizione normativa, in mancanza della quale il regime della parziarietà prende il sopravvento. Cassazione civile, sez. un., 08/04/2008, n. 9148 In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà , trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà , per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie. Cassazione civile, sez. un., 08/04/2008, n. 9148 tutto il resto, lasciate stare! | |
Da: PER LUXOR | 13/12/2011 14:42:48 |
LUXOR PUò POSTARE NUOVAMENTE I PARERI DA TE SVOLTI...GRAZIE MILLE!!! | |
Da: ar.80 | 13/12/2011 14:42:49 |
è semplice la soluzione, ma va sviluppato... è qusto il bello!! | |
Da: ma estrella... | 13/12/2011 14:43:30 |
...ha scritto DIBBATTITO, con due b! buon lavoro così così, la forma non è granchè, i contenuti, più o meno, ma nel complesso è solo una bozza, va migliorata. | |
Da: Teresa1983 | 13/12/2011 14:43:40 |
Ragazzi sono tutte bufale queste tracce, attenti!!!! Credo che siano dei tranelli per eliminare gente... Le sentenze per esteso affermano il contrario, la massima è fuorviante | |
Da: principessa81 | 13/12/2011 14:43:43 |
mi dite se la mia è giusta???? | |
Da: diciamola tutta | 13/12/2011 14:43:51 |
Ringraziate Estrella81, a lei che ha deciso di aiutarvi. Non so perché lo abbia fatto. Il suo parere è buono, quello che serve per passare | |
Da: max | 13/12/2011 14:44:23 |
Ma l'ora precisa di inizio a Roma chi la sa? | |
Da: Italoabogado Asino | 13/12/2011 14:44:29 |
a che ora hanno inizito a Roma? | |
Da: veneret | 13/12/2011 14:44:47 |
In merito alla 2 traccia la soluzione sta nella sentenza del 2008 è il fulcro di tutto il ragionamento è stata una sentenza clamorosa,poichè cade il principio di solidarietà con tale sentenza.Fino all' 8 aprile 2008, in materia di diritto condominiale si faceva riferimento alla disciplina delle obbligazioni solidali per risolvere quelle situazioni in cui la morosità di alcuni condomini rischiava di compromettere il pieno soddisfacimento delle pretese dei creditori.Questa pronuncia, che è stata definita da alcuni "storica", pone fine ad un contrasto giurisprudenziale sulla natura delle obbligazioni condominiali. Nel dirimere questo contrasto tra due opposti orientamenti giurisprudenziali, le Sezioni Unite hanno scelto di fare propria l'impostazione minoritaria | |
Da: giurista generoso | 13/12/2011 14:44:48 |
avevo letto una versione sbagliata della traccia se si è legali del condomino inadempiente occorre soffermarsi sull invalidità della delibera in quanto questi non era stato invitato naturalmente bisogna valutare il decorso del termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione e io non trascurerei di parlare del 1227 comma 2 e del dovere di buona fede, i condomini avrebbero evitato il danno pagando il sommministratore anche per la quota del condomino inadempiente | |
Da: Emanu | 13/12/2011 14:45:04 |
a che punto siete | |
Da: pedro_obiang | 13/12/2011 14:45:06 |
guardate che il parere non è "la cassazione ha detto.........!" è argomentare e POI DOPO dire "questo è sostenuto anche dalla cassazione"! CAZZO! ma volete fare gli avvocati o cosa? | |
Da: il cassazionista | 13/12/2011 14:45:21 |
Il parere di estrella è tutto ciò che serve per passare | |
Da: cucciolo77 | 13/12/2011 14:45:49 |
si è questa la traccia svolta da estella. Ragazzi non seguite queste soluzioni troppo intelligenti che si leggono qui sul forum, il compito vincente è quello scritto in modo semplice, le soluzioni troppo intelligenti non vengono premiate fidatevi di quello che vi dico io non ho alcun interesse a farvi sbagliare sono qui su questo sito per solidarietà alla mia metà che come voi sta facendo gli scritti e....... speriamo che qualcuno gli dia una mano come io sto facendo con voi visto che non ho la possibilità di comunicare. Buon lavoro | |
Da: luana | 13/12/2011 14:46:20 |
raga state facendo tutti la 2 tarccia,rischiate la fine dell'anno scorso. qualcuno di voi può darmi una mano sulla 1. vi prego | |
Da: x giurista generoso. | 13/12/2011 14:47:04 |
scusa ma saprai bene che una delibera irregolare, se non impugnata nei 30 giorni e non nulla ma solo annullabile, diventa poi vincolante! cosa c'entra allora la validità della delibera? | |
Da: Romano 123 | 13/12/2011 14:47:29 |
Si sa qualcosa degli abbinamenti di Roma? | |
Da: veneret | 13/12/2011 14:48:45 |
in mancanza di un'esplicita previsione normativa (sulla solidarietà nel condominio, non essendo applicabile l'art. 1115 c.c. riferito alla solidarietà nella comunione in una specifica situazione) ed in mancanza dell'unicità della prestazione, l'obbligazione contratta dall'amministratore obbliga ogni condomino solo in ragione della propria quota e non in solido per tutta la prestazione. Si applicheranno perché consimili le norme relative ai debiti ereditari (ciascun erede risponde pro-quota dei debiti contratti dal de cuius art. 752 c.c. e 1295 c.c.). | |
Da: Jeppy2 | 13/12/2011 14:49:18 |
RAGAZZI ATTENTI SONO ERRATE.... Sembrano lineari ma sono errate | |
Da: parere in caps | 13/12/2011 14:51:46 |
non penserete di passare con quel parere scritto in caps. Vi danno giusto i punti di consolazione | |
Da: mafaldaCTct | 13/12/2011 14:52:07 |
MA ALE CHE FINE HA FATTO??????????????????????????? | |
Da: stipo | 13/12/2011 14:52:25 |
QUESTA ERA LA TRACCIA DI LUXOR se la traccia 1 e quella giusta io la farei così':.... L'articolo 1758 c.c. disciplina l'ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione. Le questioni da affrontare in merito all'interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l'entità della provvigione che spetta a ciascun singolo mediatore. In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità , per cui ognuno possa giovarsi dell'attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564). La stessa Corte ammette che l'incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: "l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione" (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437). Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell'art. 1758 c.c. è che l'attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all'affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità , l'attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l'una all'altra, purché però in quest'ultimo caso, l'attività dell'uno abbia tratto beneficio dall'attività svolta dall'altro. Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell'attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). La fattispecie prevista dall'art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: Iï¿��°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l'affare avrà diritto alla provvigione; IIï¿��°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall'altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l'incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375). La Suprema Corte ha anche precisato che "non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952) Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione l'art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità : è infatti assodato che l'entità della provvigione sia strettamente connessa con l'affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell'affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell'acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). La norma del codice dispone infatti che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione. Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che "poiché l'art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà , ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte" (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l'entità della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che "ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell'affare" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l'attività e il contributo effettivo alla conclusione dell'affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi. | |
Da: da sara | 13/12/2011 14:52:32 |
a che ora hanno dettato a Napoli?? | |
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