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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: pat | 13/12/2011 15:05:09 |
ho letto l'intera sentenza del di ottobre 2011 e non riguarda di certo il caso di specie. Infatti la cassazione ha solo affermato che nel caso in cui un appartamento, posto in un condominio, sia in comproprietà fra due o più persone (quindi un appartamento), le spese fra i comproprietari dell'appartamento non possono essere frazionate, ma tutti i proprietari dell'appartamento hanno un obbligo solidale verso il condominio. Quindi è solo un obbligo solidale fra i comproprietari del singolo appartamento. E' anche vero che la sentenza ha poi posto dei dubbi, vista la sua pronuncia, sulla sentenza a sezioni unite del 2008, ma ha solo espresso dubbi. non ha modificato il principio sancito della mancanza di solidarietà fra condomini. quindi non confondete le acque. | |
Da: domi_80 | 13/12/2011 15:06:25 |
ma c'è una soluzione definitiva sulla 2 traccia? | |
Da: Romano 123 | 13/12/2011 15:09:01 |
Notizie sull'abbinamento di Roma? | |
Da: Unitedbyfate | 13/12/2011 15:09:05 |
Noi avevamo risolto il parere durante un corso di preparazione del 2009 utilizzando la sentenza risolutiva del 2008. Il ragionamento di Ciccio 1981, che è pari pari quello delle SS.UU, è, a mio avviso, il più corretto. Se però si tiene conto del recente arresto della Cass. 2011 le cose cambiano non poco. Ovviamente non si può non tenerne conto, anche se una pronuncia delle SS.UU., avendo queste una prevalente funzione nomofilattica (dlgs. 40/2006, che ha mirato sostanzialmente a dare maggiore peso alle pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse) , ad ggi ha sicuramente maggior peso, fino ad un eventuale nuovo arresto delle stesse. Pertanto, penso che quella di Ciccio 1981 sia la soluzione preferibile e meglio argomentata. | |
Da: veneret | 13/12/2011 15:09:17 |
La traccia è questa: Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunte la vesti di legale di Caio, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi in particolare sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. Fidatevi è qsta ed è esatta e precisa. | |
Da: sexluna | 13/12/2011 15:09:59 |
raga qualcosa sulla 1 traccia | |
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Da: era meglio questo | 13/12/2011 15:10:32 |
Tizio nel Maggio 2004 conclude con Caio un contratto avente ad oggetto la fornitura di scatole di cartone, che però, risultano difettosi per l'esistenza di vizi che le rendono inidonee all'uso al quale sono destinate. Tizio decide pertanto di sospendere il pagamento, in quanto i vizi della merce, sebbene riconosciuti dal venditore, sono rimasti tali anche dopo che il venditore si era impegnato ad eliminarli. Nel Luglio 2005 Caio propone un'azione nei confronti di Tizio per ottenere il pagamento, facendo presente che l'acquirente è decaduto dalla garanzia ex art. 1490 C.C., per tardiva denuncia dei vizi. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sulla novazione, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese al caso in esame. | |
Da: da sara | 13/12/2011 15:10:35 |
per chi svolge il parere n.2: non mettete la sentanza di ottobre 2011 non c'entra nulla!! | |
Da: pedro_obiang | 13/12/2011 15:10:58 |
ma lasciate stare giiurista generoso che fa solo casino va non sa nemmeno di che traccia stiamo parlando........ | |
Da: giurista generoso | 13/12/2011 15:11:19 |
d'accordissimo con pat, la sentenza del 2011 andrebbe citata solo se la si è letta integralemnte e la si sa spiegare bene Non è vero che contraddice le ssuu, mette solo in discussione il loro ragionamento senza però entrare nel merito | |
Da: titty5 | 13/12/2011 15:12:35 |
ma da l'aquila nessuna notizia? | |
Da: mafy84 | 13/12/2011 15:12:43 |
indicatemi x cortesia chi ha fatto un parere sulla 1 traccia, è urgente | |
Da: Jennyv | 13/12/2011 15:13:25 |
ATTENZIONE sono tutte bufale!!! | |
Da: avv.n | 13/12/2011 15:13:52 |
la sentenza di ottobre 2011 non c'entra un piffero! riguarda il rapporto di solidarietà tra comproprietari di un appartamento per il pagamento delle spese condominiali. nulla a che vedere con la traccia! | |
Da: Cicciotto | 13/12/2011 15:15:16 |
Ragazzi, non lasciatevi fuorviare, la seconda traccia è chiara, vi chiede semplicemente di dare un parere al cliente Caio (condomino) se pagare a Gamma tutta la fornitura, per poi esercitare il regresso o se pagare solo la propria quota in base alle tabelle millesimali. Tutto il resto non conta, sto leggendo in giro cose assurde, lasciate perdere le fesserie. La sentenza di riferimento è quella a sezioni unite del 2008, quelle più recenti si discostano ed è opportuno indicarle nel parere ma, allo stato la situazione è questa. Faccio l'avvocato ed in un caso simile, per conto del terzo, ho dovuto notificare tante copie della sentenza quanti erano i condomini dopo ho potuto procedere nei confronti dei singoli condomini ciascuno per la quota. Un altra cosa importante è che non vi si chiede di dare una risposta giusta come è un calcolo matematico, ma di indicare quella più pertinente, anche prospettando soluzioni alternative. Di conseguenza il parere lo farei come segue. Per la soluzione del quesito posto è necessario preliminarmente analizzare la natura delle obbligazioni condominali: solo se si tratta di obbligazioni solidali il creditore potrà richiedere il pagamento dell'intero. Diversamente, qualificando l'obbligazione condominiale come parziaria e divisibile, il creditore dovrà agire nei confronti di ogni singolo condomino pro quota, utilizzando a tale scopo le tabelle millesimali. Per giungere ad una risposta univoca bisogna valutare attentamente il caso di specie alla luce dei differenti indirizzi dottrinali in materia di condominio. Parte della dottrina indica il condominio come "ente di gestione" privo di personalità giuridica distinta rispetto a quella dei singoli condomini. L'interesse comune dei comproprietari giustifica la gestione tramite deliberazioni assembleari dalle quali scaturiscono diritti ed obblighi solo in capo a ciascun membro del gruppo. Caratteristica del condominio è quindi la coesistenza di due proprietà, quella esclusiva di ciascun condomino, e quella comune relativa ai beni utilizzabili da tutti i condomini e serventi all'utilizzo dei beni in proprietà esclusiva. D'altro canto il condominio è una figura unica nell'ambito del codice civile, ed è difficilmente inquadrabile nel concetto di ente: manca il patrimonio comune oltre che dello scopo. Anche la tesi che sostiene l'inquadramento nell'ambito della comunione si scontra con le regole del codice che disciplinano in via autonoma il condominio. Altro orientamento considera il condominio quale rapporto unitario motivato dall'interesse collettivo dei partecipanti alle cose ne sono oggetto. Vi sarebbe pertanto una sola proprietà comune del gruppo, da questo gestita nella forma e nei modi dell'ente collettivo. Tale tesi individua nell'amministratore la figura di rappresentanza esterna del condominio: raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Negli ultimi anni l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, chiamata più volte a pronunciarsi sul punto, è indirizzato a ritenere che il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte quindi le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti. Fino al codice del 1865 la regola generale era la parziarietà, salvo diversa pattuizione dei comunisti. È con il codice del 1942 che il legislatore introduce la regole generale della presunzione di solidarietà ex art 1294 cc. L'impostazione tradizionale distingue le c.d. obbligazioni a carattere esterno dalle obbligazioni a carattere interno: con le obbligazioni a carattere esterno i singoli condomini, rappresentati dall'amministratore, assumono un'obbligazione a favore del condominio con soggetti terzi (come nel caso di specie la ditta Gamma che ha fornito il combustibile per l'impianto di riscaldamento centralizzato). Si parla invece di obbligazioni interne facendo riferimento alle obbligazioni riguardanti le spese di gestione del condominio, e conseguentemente le regole di riparto interno delle stesse ex art. 1123 c.c. (ad esempio spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno - art. 1123 c.c.). E quindi, la ditta Gamma, contraente con il condominio, applicando il regime di solidarietà passiva, potrà chiedere l'adempimento della intera prestazione al condomino Caio il quale libererà tutti gli altri condomini, salvo il diritto di regresso oppure dovrà chiedere il pagamento a ciascun condomino in ragione delle rispettive quote millesimale ? Dottrina e giurisprudenza maggioritarie hanno ritenuto che, sia per ragioni di celerità dei traffici giuridici sia per la natura dell'obbligazione assunta per l'interesse del condominio sussistono tutti i requisiti (più debitori, unica prestazione, unica fonte) perché possa parlarsi di obbligazione solidale passiva. In base a questo orientamento la ditta Gamma, contraente con il condominio potrà ottenere il soddisfacimento dell'intero anche da uno soltanto dei condomini; questi avrà diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi. La responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha quindi natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 c.c. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 c.c., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio. Al contrario, dottrina e giurisprudenza minoritarie, hanno affermato la responsabilità dei condomini retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, relativamente alle spese per la prestazione dei servizi nell'interesse comune. La tesi in parola afferma che l'art. 1123, co. 1, c.c., si applica anche nei rapporti esterni trattandosi di norma a carattere generale che regola la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, in quanto il tenore letterale della norma non ammette differenze applicative. Per i sostenitori di questa tesi l'art. 1123 c.c. è norma speciale rispetto all'art. 1294 c.c. e, quindi, operante non solo nei rapporti interni fra i condomini, ma anche nei confronti dei terzi. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditali i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 8 aprile 2008, n. 9148, ha dato peso alla tesi minoritaria, affermando come l'obbligazione del condominio non abbia natura solidale. Si è affermato che nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio manca il requisito dell'unicità della prestazioni: infatti trattandosi di obbligazione pecuniaria il debito del condominio in realtà si traduce nell'obbligazione di pagare una somma determinata. È un'obbligazione frazionata pro quota, in capo ai singoli condomini: un'obbligazione formalmente unitaria, ma sostanzialmente e naturalisticamente frazionabile pro quota. La Corte ritiene che né dall'art. 1123 c.c., né dall'art. 1115 c.c. in tema di comunione, né dalla tesi che professa la natura di ente di gestione, possono trarsi argomenti validi a sostegno della tesi solidaristica. A contrario la corte ritiene che proprio l'art. 1123 c.c. stabilisce che le obbligazioni del condominio sono divisibili ex parte debitoris. Secondo i giudici supremi in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente divisibile, viene meno uno dei requisiti della solidarietà, ovvero l'unicità della prestazione: di conseguenza prevale la struttura e il regime parziario dell'obbligazione. In tal caso infatti vale la regola per cui la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell'obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res. Confermano tale soluzione le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 c.c. A parere delle Sezioni Unite, dalla lettura congiunta delle disposizioni codicistiche emerge un criterio di ordine e portata generale secondo cui primario e fondamentale nelle obbligazioni nate unitarie deve essere il collegamento tra le obbligazioni e le res. In tali casi l'obbligazione di ogni coerede per i debiti del de cuius nasce già pro quota, in ragione della chiamata all'eredità. Ciascun coerede, infatti, è titolare di una quota d'eredità ed in forza di ciò, le proprie obbligazioni, nascenti dall'apertura della successione, saranno parziarie, ma intimamente connesse alla res ereditaria. Anche nei rapporti condominiali le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio sono ripartite tra i condomini in ragione della quota millesimale di ciascuno, calcolata in base alla proprietà esclusiva. Di conseguenza, il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite deve essere valutato alla luce della particolarità delle obbligazioni condominiali nella loro duplice veste: unitaria verso l'esterno e plurisoggettiva nel riflesso interno, ammettendo così che anche nelle obbligazioni a carattere esterno il debito possa essere frazionato pro quota. La Suprema Corte, applicando rigorosamente i principi di diritto in ordine al generale principio di solidarietà sociale, ha tutelato con la soluzione prescelta il condomino corretto non esponendo quelli più facoltosi al rischio di accollarsi spese ingenti a causa dell'inadempimento degli altri condomini. Vi è da dire però che nel contempo, tale approccio ha gravato di oneri processuali il terzo contraente con il condominio, il quale per ottenere soddisfacimento del proprio credito dovrà agire giudizialmente per ottenere la condanna del condominio, che sarà rappresentato dall'amministratore, ovvero un singolo interlocutore processuale; tuttavia il creditore dovrà procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno. Ciò posto, Caio alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, sarà tenuto al pagamento del combustibile fornito dalla ditta Gamma, relativamente alla propria quota determinata in base alle tabelle millesimali. | |
Da: 2011 | 13/12/2011 15:15:23 |
la sentenza del 2011 è importante per l'approfondimento | |
Da: geruzzo | 13/12/2011 15:15:50 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Gaiska | 13/12/2011 15:16:27 |
potete postare la il parere della traccia n 1?? | |
Da: Unitedbyfate | 13/12/2011 15:16:39 |
Ha ragionissima Pat. Io mi ero basato sulla soluzione qui proposta, senza leggere la sentenza 2011. | |
Da: Calogero | 13/12/2011 15:17:31 |
Ehi attenzione la soluzione qui sopra è uguale alla soluzione scritta sul mio Simone.... L'anno scorso quelli che hanno copiato dal Simone li hanno segati per aver copiato... Attenti | |
Da: fdsgdhvb | 13/12/2011 15:17:42 |
ma c'è ancora gente che crea allarmismi??? | |
Da: celias | 13/12/2011 15:18:11 |
credetemi.... per chi non fa e non intende fare l'avvocato ma sta solo cercando di aiutare qualcuno E' DAVVERO COMPLICATO LEGGERE QUELLO CHE SCRIVETE... | |
Da: estrella81 | 13/12/2011 15:18:12 |
Ragazzi ripubblico il parere che ho fatto...dovesse servire ancora a qualcuno! TRACCIA N. 2 SVOLTA. Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. LA RISOLUZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DI PARERE RICHIEDE UNA PREVENTIVA, BREVE, DISAMINA, DELL'ISTITUTO DEL CONDOMINIO. IL REGIME DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI E' REGOLATO DAGLI ARTT. 1117 - 1139 DEL COD.CIV. NONCHE' DAGLI ARTT 61- 70 DISP. ATT. AL COD.CIV. SI TRATTA DI UNA SERIE DI NORME CHE UNA GROSSA PARTE DELLA DOTTRINA DEFINISCE DI PORTATA SPECIALE PERCHE' DEROGATORIA RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DETTATA IN TEMA DI COMUNIONE. IL CONDOMINIO E',INFATTI, UNA PARTICOLARE FORMA DI COMUNIONE,FORZOSA E PERPETUA, NASCENTE DAL FATTO CHE, NECESSARIAMENTE, NEL CASO DI PIU' PROPRIETA'DIVISE PER PIANI, VI SONO DELLE DELL'INTERO EDIFICIO CHE NON POSSONO NON ESSERE IN COMUNE, COME AD ESEMPIO LE SCALE, I TETTI, LE FONDAMENTA. LA SINGOLARITA'DI QUESTA FIGURA STA, APPUNTO, NELLA CIRCOSTANZA CHE IL SINGOLO CONDOMINO, OLTRE AD ESSERE ESCLUSIVO PROPRIETARIO DEL SUO APPARTAMENTO E', NEL CONTEMPO, ANCHE COMPROPRIETARIO DELLE PARTI IN COMUNE. TALE CONTITOLARITA' DI PROPRIETA' RILEVA, IN MANIERA PARTICOLARMENTE IMPORTANTE, IN TEMA DI OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI E CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ONERI DI CONSERVAZIONE E GODIMENTO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO NONCHE' DI GESTIONE DELLA VITA CONDOMINIALE STESSA. LA QUESTIONE E' OGGETTO DI UN DIBBATTITO GIURISPRUDENZIALE SEMPRE NUOVO E CRESCENTE. FINO A TEMPI PIU' O MENO RECENTI, L'ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO DELLA GIURISPRUDENZA E' SEMPRE STATO NEL SENSO DI RICONOSCERE NATURA EMINENTEMENTE SOLIDARISTICA ALLA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SECONDO LA REGOLA GENERALE CONTENUTA NELL'ART. 1294 COD.CIV. NON DEROGATA DALL'ART. 1123 COD. CIV. DA CIO' CONSEGUE CHE LA RIPORTIZIONE DELLE SPESE TRA I SINGOLI CONDOMINI ACQUISISCE UNA MERA RILEVANZA INTERNA, NON ESSENDO OPPONIBILE NEI RAPPORTI COI CREDITORI, I QUALI, PERTATO, SAREBBERO SEMPRE LEGITTIMATI AD AGIRE PER L'INTERO NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI E MAI PRO QUOTA ( IN TAL SENSO, TRA LE ULTIME, CASS. N. 17563/2005). PER L'INDIRIZZO MINORITARIO INVECE, LA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI SAREBBE RETTA DAL CRITERIO DELLA PARZIARIETA'.AI SINGOLI CONDOMINI SI IMPUTEREBBERO PERTANTO LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE. LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA TENTATO DI RISOLVERE IL CONTRASTO PIU' VOLTE. LA PRIMA, STORICA, SENTENZA CHE CERCA DI FARE IL PUNTO IN ORDINE AL CONTRASTO SOLIDARIETA'- PARZIARIETA' DELLA RESPONSABILITA' E' LA NUM. 9148 DEL 2008. IN ESSA, LE SEZIONI UNITE ADERISCONO ALLA TESI MINORITARIA DEL PRINCIPIO DELLA PARZIARIETA'. IN PARTICOLARE LA CORTE HA SOTTOLINEATO CHE L'OBBLIGAZIONE ASSUNTA NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO, ANCORCHE' OBBLIGAZIONE COMUNE, E'UN'OBBLIGAZIONE DIVISIBILE, TRATTANDOSI DI SOMME DI DENARO, E PERCI0'ESIGIBILE PRO QUOTA CON FACILITA'. HA ALTRESI' ARGOMENTATO CHE LA SOLIDARIETA' X LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI NON E' PREVISTA DA ALCUNA NORMA E CHE CMQ I SINGOLI CONDOMINI DEVONO, AD OGNI MODO, INTENDERSI VINCOLATI CIASCUNO PER LA QUOTA DI SPETTANZA E NON PER L'INTERO. TUTTAVIA, UNA NUOVA E RECENTISSIMA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RIMETTE IN DISCUSSIONE L'ORIENTAMENTO A CUI SI ERA PERVENUTI NEL 2008, ORIENTAMENTO CHE, PERALTRO AVEVA SUSCITATO NON POCHE POLEMICHE TRA GLI OPERATORI DEL DIRITTO. LA SENTENZA IN QUESTIONE E' LA NUMERO 21907 DELLA DELLO SCORSO 21 OTTOBRE. QUI, LA SECONDA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE, TORNA SULL'ORIENTAMENTO MAGGIORMENTE CONDIVISO CIRCA LA NATURA SOLIDARISTICA DEL LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI ASSUNTE. ESSA ARGOMENTA LA POSIZIONE ASSUNTA SPECIFICANDO CHE E'LA PIU' CORRETTA INQUANTO LE PARTI IN COMUNE ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO DEVONO CONSIDERARSI COME UNA COSA UNICA ED I COMUNISTI STESSI RAPPRESENTANO, NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO, UN'INSIEME. CIO' IN VIRTU' DEL PRINCIPIO GENERALE DETTATO DALL'ART. 1294 COD.CIV.,secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume. ALL'APPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO NON SAREBBE DI OSTACOLO la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. NEL CASO DI SPECIE AMBEDUE I PRINCIPI ENUNCIATI DALLA SUPREMA CORTE SEMBREREBBERO TROVARE APPLICAZIONE. TUTTAVIA PIU' LOGICA PARREBBE LA SOLUZIONE A CUI SI PERVIENE ATTRAVERSO LA SENTENZA SEZ. UNITE DEL 2008 NEL SENSO DELLA RESPONSABILITA' PARZIALE. IL CREDITO VANTATO NEI CONFONTI DI CAIO ATTIENE INFATTI ALLA FORNITURA DI UN BENE,IL GASOLIO, PRESUMIBILMENTE IMPIEGATO PER IL RISCALDAMENTO DELLO STABILE, CHE VIENE, SI', EROGATO NELL'INTERESSE DELL'INTERO CONDOMINIO, MA CHE, TUTTAVIA, NON VIENE DA TUTTI CONSUMATO NELLA MEDESIMA QUANTITA'. PERTANTO, UNA VOLTA CALCOLATO IL CONSUMO EFFETTIVO DI CAIO, EGLI NON POTRA' CHE RISPONDERE DELL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA ENTRO IL LIMITE DELLA QUOTA DA LUI EFFETTIVAMENTE GODUTA. N.B. RAGAZZI RILEGGETE, IO SONO ANDATA MOLTO DI FRETTA, MA GROSSE LINEE QUELLO CHE DOVETE SCRIVERE QUESTO E'!!! PER ME VA APPLICATA LA SENT. VECCHIA, QUELLA DEL 2008, MA SE QUALCUNO FOSSE DI DIVERSO AVVISO CAMBIATE LE ULTIME RIGHE, CIOE' LA CONCLUSIONE. IL RESTO POTETE UTILIZZARLO CMQ. NON FATE COPIA CONFORME CHE SE NO VI ANNULLANO! PARAFRASATE!!! TORNO A STUDIARE X GLI ORALI!!! IN BOCCA AL LUPO A TUTTI VOI!!! VI SONO VICINA COL CUORE!!!! | |
Da: Fra | 13/12/2011 15:18:18 |
Non ho capito... prima si diceva che le tracce erano le stesse in tutta Italia, ora per quel che capisco ci sono tracce diverse in diverse sedi... dove sta la verità? | |
Da: le tracce sono le stesse | 13/12/2011 15:19:08 |
in tutte le sedi gnurant | |
Da: Calogero | 13/12/2011 15:19:37 |
Le prove sono tutte uguali State attenti la 2 è copiata di pari dal Simone | |
Da: claudia avv | 13/12/2011 15:20:26 |
le tracce sono uguali in tutta italia!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: Big | 13/12/2011 15:20:56 |
sono arrivato in studio adesso, domani cercherò di darvi una mano. | |
Da: antonellaaaaaaaa | 13/12/2011 15:21:05 |
RAGAZZI LA PRIMA TRACCIA? | |
Da: RO | 13/12/2011 15:22:18 |
ma che dici hanno dettato alle13 quasi | |
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