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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: da sara | 13/12/2011 14:52:33 |
a che ora hanno dettato a Napoli?? | |
Da: luana | 13/12/2011 14:53:02 |
raga vi prego 1 tracciaaaaaaaaaaa | |
Da: harobed88 | 13/12/2011 14:53:45 |
la conclusione della prima traccia non andrebbe migliorata?? luxor pensaci tu | |
Da: veneret | 13/12/2011 14:54:08 |
Ma xchè vedo gente che continua a scrivere che è tutto errato è sbagliato allora postate le soluzioni giuste nel momento in cui si afferma che c'è un errore bisogna spiegare dove sta l'errore e quale sarebbe la soluzione giusta....che il pilastro sia la sentenza del 2008 è certo che possa prendersi come riferimento anche quella del 2011 che di fatto poichè è la sent che mette in discussione quella a sez unite del 2008 è altrettanto vero.Ovviamente bisogna svolgere in modo conciso e non troppo evasivo ma i punti cardine sono quelli. | |
Da: serio | 13/12/2011 14:54:43 |
Concordo con veneret | |
Da: doddy | 13/12/2011 14:54:48 |
1 tracciaaaaaa scrivete la soluzioneeeeeeeeeeee | |
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Da: il cassazionista | 13/12/2011 14:54:59 |
sto male...sto veramente male...completamente male | |
Da: giurista generoso x veneret | 13/12/2011 14:55:00 |
non è così come dici, o meglio è vero ciò che hai detto sulle ssuu che però in questo caso c'entrano poco A tizio che l'obbligazione sia parziaria o solidale importa poco, qui parliamo di rapporti interni tra il singolo condomino e il condominio dove il 1223 parla chiaro, dice che ognuno deve pro quota In questo caso poichè il singolo condomiono non ha pagato la propria quota la somministrazione è stata sospesa e il condominio ha citato il condominio a causa del cui inadempimento vi è stata la sospensione Prima di tutto non è chiaro a che titolo sia stato citato il condomino, resp extracontrattuale credo ma la traccia non lo dice In secundis occorre analizzare come può difendersi tizio e non può certamente farlo dicendo che le obbligazioni condominiali sono parziarie, cosa c'entra? Può difendersi o impugnando la delibera e dicendo cche quel contratto non doveva essere stipulato (ma perché?) oppure contestando che il condominio avrebbe potuto evitare il danno pagando la sua quota ai sensi del 1227 comma 2 | |
Da: mafy84 | 13/12/2011 14:55:07 |
hanno finito di dettare dopo le 12:30 | |
Da: Jennyv | 13/12/2011 14:55:11 |
Ragazzi come fate a non accorgervene? E' il ragionamento che stà alla base che è scorretto... | |
Da: cucciolo77 | 13/12/2011 14:56:50 |
sono pienamente daccordo con veneret | |
Da: mat. | 13/12/2011 14:57:07 |
ottobre 2011 probabilmente non è nei codici...forse negli aggiornamenti... il parere postato, fatto eccezione per alcuni errori di battittura è ben fatto. secondo me va eliminato il richiamo alla sentenza dell'ottobre 2011 | |
Da: ha ragione jennyv | 13/12/2011 14:57:25 |
i vostri pareri sono cannati | |
Da: Nugua | 13/12/2011 14:58:25 |
Come parte del parere ricordate che: 1 - secondo la sentenza del 2008 delle sezioni unite, nessuna norma afferma che la solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini. 2 - tale solidarietà non può essere desunta dall'art. 1115 c.c., in quanto tale norma descrive l'obbligazione solidale ma non dice che le obbligazioni "devono" essere contratte in solido e non è nemmeno applicabile al condominio in quanto riguarda la vendita della cosa comune. 3 - il condominio non è un soggetto autonomo e non ha personalità giuridica (vabbè si constata l'ovvio), non è pertanto titolare di un patrimonio autonomo né di diritti e di obbligazioni che, invece, competono ai condomini. 4 - l'amministratore del condominio, il quale abbia sottoscritto il contratto con il creditore, svolge la sua funzione come rappresentante del singolo condomino, e solo in ragione della quota il condomino può essere chiamato a rispondere delle conseguenze negative, ciò ai sensi degli artt. 1118 e 1123 c.c.. 5 - trovano applicazione i principi in tema di comunione ereditaria 6 - si applica l'art. 1314 c.c., sulle obbligazioni divisibili. Questo è quanto vi serve. | |
Da: cucciolo77 | 13/12/2011 14:58:33 |
qualcuno sa a che ora hanno dettato a palermo? | |
Da: x giurista generoso. | 13/12/2011 14:59:17 |
ma parli di responsabilità EXTRACONTRATTUALE in una fornitura che presuppone un contratto e dunque una resp contrattuale??? Ma stai bene?? | |
Da: GOLDEN11984 | 13/12/2011 14:59:21 |
a lecce hanno tutti la soluzione della 2 traccia, stanno lavorando | |
Da: avv.n | 13/12/2011 14:59:41 |
la sentenza ottobre 2011 non va citata | |
Da: stipo | 13/12/2011 14:59:43 |
DODDY VAI ALLA 26 DEL FORUM | |
Da: duce75 | 13/12/2011 15:00:33 |
sempre x RI Traccia n. 1 L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione. Traccia n. 2 Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: principessa81 | 13/12/2011 15:00:35 |
unicorn sei un imbecille.guarda che ho attinto da rivista giurispr | |
Da: Gaiska | 13/12/2011 15:00:51 |
Qualcuno può postare al traccia N°2 per intero Grazie!! | |
Da: giovave avv | 13/12/2011 15:00:56 |
ragazzi il 2° parere va bene...finiamo il primo aggiungendo qualcosa a quello di luxor | |
Da: ormai è andata | 13/12/2011 15:01:46 |
se il parere non è ben impostato a quest'ora, sono guai | |
Da: veneret | 13/12/2011 15:01:56 |
" illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie, e soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio".Qsta è la conclusione della prima traccia e secondo me rappresenta l'inizio dello svolgimento del parere.Gli istituti e le problematiche e la solidarietà .Il principio della parziarietà dell'obbligazione comporta - sotto il profilo processuale e sostanziale - che il creditore particolare del condominio potrà procedere per il recupero del proprio credito all'azione esecutiva individualmente nei confronti di ciascun condomino solo in ragione della quota millesimale di ciascuno.Que i creditori del condominio possono citare in giudizio per il pagamento delle somme dovute solo i condomini che non hanno versato la loro quota, senza coinvolgere chi ha pagato regolarmente. Si tratta di un principio nuovo in materia di ripartizione delle spese nei condomini tra edifici stabilito appunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Prima di questa sentenza, infatti, si riteneva sussistente una responsabilità solidale dei condomini: pertanto, in caso di morosità del condominio nei confronti dei fornitori o imprese che avevano eseguito dei lavori, i creditori potevano rivalersi su tutto il condominio, quindi sia sui condomini che avevano pagato la loro quota, sia sui condomini inadempienti nel pagamento della quota spettante. | |
Da: AIUTANTE | 13/12/2011 15:02:37 |
Scusate qualcuno sa dirmi a che ora devono consegnare a napoli???? Inoltre, c'è qualcuno che sta facendo la traccia n. 1 sulla mediazione???? | |
Da: miky54 | 13/12/2011 15:02:55 |
A Bari a che ora è iniziato l'esame? | |
Da: dalila bn | 13/12/2011 15:03:29 |
il parere di luxor e di erme81 è ben fatto! bisogna conentrarsi sul cambiamento giurisprudenziale. la sentenza del 2011 inverte la rotta e quindi andrebbe messa come specificazione ma non come parametro di riferimento visto che oramai nella prassi è cosilidata la tendena ad accogliere quella del 2008! quindi solidarietà parziaritaria o pro quota di ciascun condomine che potrebbe difendersi ecceonedo anche il difetto di requisiti del ricorso della società somministrante o agire ex responsabilità extracontrattuale! giustooo? | |
Da: giurista generoso | 13/12/2011 15:03:46 |
attenzione io mi riferisco a questa traccia Il condominio Beta, in virtù di una delibera condominiale, decide all'unanimità di capitalizzare determinati lavori di ristrutturazione, che prevedono anche la fornitura di gasolio. Succede, però, che il condomino Tizio, fermamente convinto del grossolano errore in cui si è versati con tale delibera (adottata senza la sua presenza), decide autonomamente di non finanziare suddetta fornitura. Succede quindi, che al cospetto di una mancanza di liquidi, la società fornitrice si astiene dal continuare a fornire gasolio, generando un danno a tutto il condominio Alfa, che cita Tizio in Tribunale. se invece la traccia è nell'altra verione è giusto parlare delle ssuu 2008 (io quella di ottobre 2011 non la citerei, la massima può trarre in inganno in quella sentenza la critica alle ssuu è solo incidentale, quella sentenza parla delle obbligazioni dei compropietari di una singola unità abitativa verso il condominio le quali sono solidali) Tuttavia per me è più probabile la traccia che ho copiato adesso che non so chi ha scritto qui sopra dell'altra che sembra troppo semplice e banale | |
Da: Italoabogado Asino | 13/12/2011 15:04:27 |
a che ora hanno iniziato a Roma? | |
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