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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: lea | 13/12/2011 15:37:30 |
qualcuno IL CUI COGNOME sia "an*" | |
Da: passato | 13/12/2011 15:37:31 |
beh se sono svenuti con queste tracce l'anno scorso si sarebbero gettati dalle finestre!! | |
Da: fidanzatapreoccupata | 13/12/2011 15:37:32 |
Ma stanno lavorando tutti sulla traccia 2 o si riuscirà ad ottenere qualcosa anche sulla traccia 1? | |
Da: Professore della commissione | 13/12/2011 15:37:32 |
state esagerando .... | |
Da: lea | 13/12/2011 15:38:28 |
qualcuno di Milano? | |
Da: Vergognatevi | 13/12/2011 15:39:20 |
ah vabbè,bello copiare da un forum scritto da sedicenti avvocati... poi quando verranno bocciati per aver copiato una bufala vedremo come la penseranno! | |
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Da: apaola | 13/12/2011 15:40:13 |
qualcuno sa dirmi a che ora hanno iniziato a Cagliari?? | |
Da: principessa81 | 13/12/2011 15:40:25 |
Obbl. solidali, dal lato passivo è un obbl che presenta quali carqattei peculiari: la pluralità di sopggetti, idem causa obbligandi e idem debitum richiesti tassativamente dall'art 1294 c.c.. l'integrazione di detti elementi compota che ogni debitore ha obbligo di eseguire per intero la prestazione ee che il pagamento per intero del debitore estingue l'obbligazione. Tale principio di solidarietà passiva risponde a 2 esigenze: rafforza re la pretesa creditoria,in quanto il creditore può ottenere da ciascun dei debitori l'intera prestazione, senza escuderne gli altri e d evitare che la plurisoggettività si risolva inn un rallentamento o attenuazone della certezzas dei reciproci diritti e obblighi. L'azione di regresso, ce racchiude la disdìcln della solidarietà tende al rispetto delle posizioni individuali di ciascun condebitore, in mondo che ciascuno adempia a ciò che effettivamente gli spetta in base al titolo costitutivo del rapporto.. ciò permette di affermare che la solidarietà passiva vige slo nei rapporti esterni, tra codebitorie creditore mentre nei rapporti interni tra debitore adempiente e e condebitore inadempiente viene in rilievo la regola della parzialità. Ciò permette di fare 1 altra differenza: la tutela. nelle posizioni individuali. Nelle obbl. parziali iene tutelata ab inizio elle solidali nella fase finale delkla vicenza obbligatoriA. FONTE DELA SOLIDArietà assiva è la Legge. In particolare i condebitori si presumono sempre solidalmente obbligati rispetto al creditore , se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. Da quanto detto il principio di solidarietà è un principio generale del or. Giurid volto al buon funzionamento della vicenda obbligatoria. In riferimento all'oggetto della prestazione: obbl. divisibili e indivisibili divisibili: art 1314 che hanno oper oggetto una prestazione suscettibile di divisione per natur a(DENARO) O perche tale considerata dai contraenti. tale obbl. qualora presenti una struttura plurisoggettia dal lato passivo e nn è solidale il singolo condebitore risulta obbligato per la sua sola parte. | |
Da: lucia789 | 13/12/2011 15:40:25 |
per Luxor, aiutami per favore, ho trovato questa sentenza: cass. 2009 n. 16382, se ho capito bene il caso in esame sarebbe da inquadrare nella mediazionea tipica, è giusta questa sent. o sai se c'è qualcuna più recente? | |
Da: orchidea65 | 13/12/2011 15:40:52 |
la vergogna è questo esame | |
Da: chicco. | 13/12/2011 15:41:21 |
ma dove trovo lo svolgimento della traccia 2? | |
Da: lucia789 | 13/12/2011 15:41:37 |
per Luxor, aiutami per favore, ho trovato questa sentenza: cass. 2009 n. 16382, se ho capito bene il caso in esame sarebbe da inquadrare nella mediazionea tipica, è giusta questa sent. o sai se c'è qualcuna più recente? | |
Da: weber | 13/12/2011 15:43:08 |
RAGAZZI MA SI DEVE SCEGLIERE SOLO UNA TRACCIA O SI DEVONO SVOLGERE TUTTE E DUE? | |
Da: tutte e due | 13/12/2011 15:43:56 |
qui a lecce dicono che bisogna fare entrambe le tracce è vero? | |
Da: ser | 13/12/2011 15:44:19 |
come stanno le cose a lecce??? a che ora si consegna? | |
Da: cz | 13/12/2011 15:45:26 |
è vero. però una la devi consegnare oggi e l'altra domani. quella di domani, poichè hai avuto molto più tempo per prepararla, non può essere più lunga di 6 pagine | |
Da: parere 2 | 13/12/2011 15:45:27 |
la sentenza del 2008 va preferita è stata da subito contrastata ,già nel 2009 e al corso fatto con viola se n'era parlato . la sentenza del 2011 non dice nulla di innovtivo e potrebeb non essere pertinente , meglio non discostarsi dalle sezioni unite | |
Da: apaola | 13/12/2011 15:46:00 |
la traccia da fare è una! | |
Da: grazie a dio... | 13/12/2011 15:46:41 |
ma pensare a far muovere i cervello e scrivere no? | |
Da: tutte e due | 13/12/2011 15:46:53 |
grazie cz ok allora la posso fare a casa la seconda sta sera? | |
Da: attenzione!!!!!!!!!!!!!!!!! | 13/12/2011 15:47:30 |
Ragazzi che usate i sistemi informatici più avanzati per scopiazzare....fatevi il compito da soli perchè vi stanno imbrogliando qui non c'è un solo parere sensato basta leggerli!!!!! | |
Da: frullo | 13/12/2011 15:47:37 |
A che ora devono consegnare i ragazzi di Ancona? | |
Da: ale-lecce | 13/12/2011 15:48:04 |
ser si consegna verso le 17.15-17.30 e si fa solo una traccia!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: cucciolo77 | 13/12/2011 15:48:39 |
info da Palermo??? | |
Da: lucia789 | 13/12/2011 15:48:43 |
per toroseduto, quindi nel nostro caso è mediazione atipica, giusto? e in questo caso si ha diritto alla provvigione quando è stato adempiuto l'incarico? | |
Da: cz | 13/12/2011 15:48:53 |
si però devi indicarlo ai commissari | |
Da: tutte e due | 13/12/2011 15:49:07 |
come una sola traccia?!?!? Ma siete sicuri??? Quante ne devo scrivere allora? | |
Da: attempato | 13/12/2011 15:49:55 |
a che ora consegna Napoli? grazie | |
Da: Elenoir | 13/12/2011 15:50:09 |
Ai sensi dell'art. 1754 cod.civ. viene considerato mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, in difetto di qualsiasi vincolo di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza rispetto alle medesime. Il codice civile non fornisce dunque una definizione della mediazione, bensì del mediatore. Il mediatore viene appunto qualificato come tale proprio perché sta nel mezzo, in posizione di equidistanza rispetto alle parti, limitandosi a farle entrare in contatto e ad agevolare la conclusione dell'accordo negoziale. La scelta del legislatore non appare casuale: essa sembra motivata dall'intento di non prendere una precisa posizione sulla natura giuridica della mediazione, ciò che rappresenta il nodo problematico di maggiore rilevanza in materia. Per comprenderne la portata è possibile fare due esempi pratici di mediazione: 1. Tizio si reca presso una agenzia immobiliare allo scopo di porre in vendita il proprio appartamento; 2. Caio, mediatore, chiama telefonicamente Tizio (che nulla gli ha richiesto) perché sa che intende vendere un appartamento e lo mette in contatto con Sempronio, di cui conosce le esigenze di acquisto. Nel primo caso è chiaro che Tizio conferisce un espresso incarico al mediatore; nel secondo invece la situazione è assai meno chiaramente qualificabile. Corrisponde o meno la mediazione ad un contratto ovvero deve essere confinata in un diverso ambito? Esiste in proposito una vasta gamma di opinioni: a fronte di chi parla di contrattonota1 , v'è chi reputa che le obbligazioni scaturenti dalla mediazione siano riconducibili ad essa concepita come mero atto giuridico nota2. In altri termini sarebbe la legge a connettere allo svolgimento di una determinata attività specifiche conseguenze giuridiche (quali l'obbligo di corrispondere il compenso a fronte della conclusione dell'affare con il soggetto presentato dal mediatore). Prevale tuttavia in dottrina il parere che riporta la mediazione all'ambito contrattuale nota3. La questione più rilevante si pone con riferimento all'individuazione del momento perfezionativo dell'accordo negoziale. V'è infatti chi riporta il momento di formazione del consenso al primo contatto con una sola delle parti nota4, chi piuttosto lo riferisce al tempo in cui il contatto è intervenuto con entrambe le parti che abbiano conferito l'incarico al mediatore nota5. Accogliendo la prima tesi è chiaro che si finisce per spezzare l'unità della figura, di fatto venendosi a creare due diversi rapporti. Tutto ciò ancora non basta. Anche cioè descrivendo la mediazione nei termini riferiti, non è ben chiaro quando possa dirsi raggiunto il perfezionamento del vincolo: con il primo contatto tra mediatore e il soggetto che intende valersi della sua opera ovvero con il conferimento dell'incarico ? Si pensi a Tizio che, desiderando vendere un appartamento, conviene un incontro con Caio, mediatore, allo scopo di verificare le condizioni alle quali è possibile concludere l'affare. E' sufficiente questo contatto per ritenere che scaturiscano le obbligazioni previste in capo alle parti nell'ambito della mediazione? E' logico sostenere che occorra qualche cosa di più: che cioè sia indispensabile il conferimento di un incarico, ciò che ben può avvenire verbalmente o per facta concludentia (e questo spiega come spesso si parli di rapporti di fatto), ogniqualvolta in concreto le parti si comportino in modo tale da palesare il raggiungimento di un accordo nota6. Ad esempio, nel caso ipotizzato Tizio, dopo aver discusso con Caio delle condizioni alle quali è possibile vendere, riceve Caio insieme ad un potenziale acquirente allo scopo di mostrare l'appartamento da vendere. La giurisprudenza sul punto appare soprattutto preoccupata di precisare che il diritto al compenso per il mediatore scaturisce dall'aver posto in contatto le parti che, pur successivamente, hanno tra di loro concluso l'affare (Cass.Civ. Sez. II 5212/83 ; Cass.Civ. Sez. II 3057/80 ). Si giunge a concludere addirittura nel senso della natura non contrattuale della mediazione : le obbligazioni conseguenti scaturirebbero, come detto, direttamente dalla legge, in relazione al semplice perfezionamento del contratto tra le parti quale effetto dell'opera del mediatore (Cass.Civ. Sez. III 11384/91). Ciò non esclude che il mediatore possa anche essere investito di poteri rappresentativi da una delle parti, senza tuttavia che egli sia obbligato a porre in essere la propria attività, ciò che condurrebbe ad una qualificazione del rapporto in chiave di mandato ( Cass. Civ. Sez. III, 24333/2008). Non è tuttavia escluso che si possa parlare di mediazione anche quando una soltanto delle parti interessate abbia conferito incarico di rinvenire un soggetto interessato a concludere uno specifico affare (c.d. mediazione unilaterale atipica, che non sfugge all'applicabilità della normativa specificamente dettata in materia: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 19066/06 ). La Legge 39/89 (Modifiche ed integrazioni alla L. 253/58 , concernente la disciplina della professione di mediatore) ha dettato una speciale disciplina in materia. La mediazione è divenuta un'attività esclusivamente riservata a soggetti dotati di una specifica qualifica ed iscritti in un albo appositamente istituito. Ai sensi dell'art. 2 della legge citata tutti coloro che esercitano l'attività di mediazione, professionalmente o anche occasionalmente, debbono sostenere un apposito esame ed iscriversi nel predetto ruolo a pena delle sanzioni di cui all'art. 8 della l. cit.. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n.287 , emanato in attuazione dell'art. 16 della L. 108/96 (c.d. legge "antiusura") è stata inoltre dettata una specifica disciplina per l'attività di mediazione creditizia, riservata a soggetti iscritti in albo speciale tenuto presso l'UIC (Ufficio italiano cambi). L'intervento normativo ha sostanzialmente cambiato il modus operandi del mediatore. Non è più il caso di Tizio che, sapendo del bisogno di Caio di trovare un appartamento e che Sempronio ne dispone uno dalle caratteristiche idonee, segnala informalmente la cosa ad entrambi. Oggi il mediatore deve possedere specifici requisiti professionali ed è difficile che la sua attività si esaurisca nel minimum consistente nel far conoscere le parti agevolando la conclusione dell'affare. L'opera di mediazione si specifica in una prestazione complessa che ha a che fare con la consulenza giuridica, con l'approfondimento di tematiche di natura urbanistica e fiscale, di assistenza nelle fasi preparatorie e successive alla stipulazione del contratto. Qual è attualmente la portata della disciplina prevista dal codice civile? Sembra ragionevole sostenere che, pur dovendosi ribadire la centralità della mediazione in genere (conformemente al modo di disporre dell'art. 1754 cod. civ. ), come attività finalizzata nel porre in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, in alcuni settori, quali l'intermediazione immobiliare, essa si configura necessariamente come complessa. La possibilità che, ai sensi del III comma dell' art. 3 L. 39/89, agli agenti immobiliari iscritti nella apposita sezione del ruolo vengano affidati incarichi di perizia e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici ovvero l'ulteriore previsione di cui al IV comma dello stesso articolo (ai sensi della quale gli agenti immobiliari iscritti nella apposita sezione del ruolo possono essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle CCIAA e negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali) viene a configurare invece un ulteriore novero di mansioni, tradizionalmente estranee alla competenza del mediatore, che si giustificano in funzione dell'accresciuta complessità della sua opera e dello specifico livello di preparazione che gli è richiesto nel settore immobiliare. Sembra tuttavia che questi incarichi debbano essere concepiti come del tutto autonomi rispetto alla mediazione, essendo piuttosto riconducibili a contratti d'opera professionale (perizie contrattuali, consulenze tecniche d'ufficio). Ancora oggi pure i mediatori professionali dovrebbero essere qualificati, nell'ambito dell'attività tipica, come imprenditori e non come professionisti intellettuali nota7. La mediazione in affari su merci o su titoli è soggetta ad una speciale disciplina (art. 1760 cod.civ.). In particolare il mediatore è soggetto agli speciali obblighi di cui alla norma riferita. L'inadempimento viene colpito dalle sanzioni di natura amministrativa di cui all'art. 1764 cod.civ., come modificato dall'art. 32 della L. 689/81. | |
Da: tutte e due | 13/12/2011 15:50:44 |
ragazzi rispondetemi ho solo 2 ore prima di consegnare o poco più...la prima traccia lo copiata ma l'altra allora la faccio e la consegno la faccio sta sera o cosa? | |
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