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13 dicembre 2011 - Parere Civile
1397 messaggi, letto 83445 volte
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Da: commissario torino x povero pirla | 13/12/2011 18:51:15 |
Non solo sono avvocato, ma sono anche cassazionista e, per un po' di tempo, sono stato assistente universitario di diritto penale. Se non ti fidi puoi sempre venirmi a trovare domattina in commissione a torino, chiaramente prima di entrare, avrò un abito grigio, sono alto circa 1,80 cm e ho gli occhiali a montatura rossa e i capelli corti brizzolati. | |
Da: COMMISSARIO NAPOLI | 13/12/2011 18:52:08 |
AVVOCATO VERO hai ragione sulla soluzione del parere numero 1 la traccia era ingannevole per questo, bisognava tracciare la linea tra il mandato e la mediazione, due istituti completamente diversi. | |
Da: Giurista generso x AVV VERO | 13/12/2011 18:53:16 |
più che distinguere tra mandato e mediazione distinguerei tra mediazione tipica e atipica e soprattutto parlare di contratto di mediazione con riferimento alla mediazione (tipica) disciplinata dal codice civile è un errore o comuqnue è una tesi sostentua da una dottrina molto minoritaria E' ormai pacifico che la mediazione disciplinata dal codice civile non è un contratto bensì un'ipotesi di contatto sociale | |
Da: X aiutatemi | 13/12/2011 18:56:02 |
Ti rendi conto che devi essere aiutato da un medico psichiatra veramente BRAVERRRIMO E magari portatelo pure a casa, così lo aggiusti stasera con calma!!!!! MAPPPPPPPPPPPPPERFAVORE, IAT a ZAPPA' A TERR | |
Da: AVVOCATO VERO | 13/12/2011 18:57:00 |
TANTO è vero che si parla di mediatore e non mediazione, cmq non dimenticate la traccia che evidenzia con la revoca del mandato tale sottile differenza. | |
Da: polizia postale | 13/12/2011 19:01:37 |
questo sito e sotto controllo della polizia postale | |
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Da: munnezzzz | 13/12/2011 19:03:51 |
sacchettt è con l'accento!!! | |
Da: bombolo 2 | 13/12/2011 19:05:13 |
gnorante | |
Da: Essere Umano | 13/12/2011 19:10:55 |
Qualcuno sa a che ora finisce? | |
Da: li | 13/12/2011 19:11:10 |
per quello sopra che diceva di aver firmato le pagine???? ma dove vivi??? e nullo tutto! | |
Da: ..... | 13/12/2011 19:14:33 |
non ho firmato i fogli ho solo compilato il cartoncino va bene? | |
Da: salerno | 13/12/2011 19:15:33 |
sapete a che ora finisco a Salerno. Grazie mille | |
Da: informazioni | 13/12/2011 19:22:09 |
ragazzi questo forum servirebbe ad ottenere info e non a sfogare le proprie frustrazioni! Mi date notizie di Bari ??? | |
Da: deiure | 13/12/2011 19:24:05 |
sulla prima traccia ciò che conta è il pagamento della provvigione (correlato all'istituto della mediazione art, 1755 c.c.) dovuto dalla venditrice...sicuramente vi sono stati più mediatori che hanno partecipato allo stesso affare: solo che il primo non ha venduto il secondo, avvalendosi della segnalazione del primo che già conosceva il bene e quindi le sue caratteristiche, ha venduto il bene concludendo l'affare.(art. 1758 c.c. pluralità di mediatori). la sussistenza della pluralità viene infatti esclusa solo qualora sia provato che il mediatore abbia agito da solo... nella traccia non sembra sia così bisgna poi determinare in che modo e nei confronti di la venditrice, informata o meno dell'intesa intervenuta tra i due mediatori, è tenuta al pagamento della provvigione. Quindi pagamento pro-quota o pagamento solidale laddove questo sia pattuito. credo in sinetsi che questi siano i principi applicati | |
Da: uio | 13/12/2011 19:25:24 |
raga io ho consegn bella e brutta, è un probl? | |
Da: x avv0cato vero | 13/12/2011 19:25:39 |
Esiste giurisprudenza che ha chiarito questo tuo equivoco. Per cui... riguardati tutte le cassazioni sul 1758 e poi ne riparliamo | |
Da: Essere Umano | 13/12/2011 19:28:22 |
Qualcuno sa a che ora finisce a Napoli? | |
Da: Sora Lella | 13/12/2011 19:33:04 |
Ragazzi, più o meno per tutti, questa prima giornata d'esame e' andata! Ora smettete di pensare alla prova odierna, non serve a niente e anzi e' dannoso... Cercate di rilassarvi, distrarvi per quanto possibile, mangiate bene e andate a riposare presto. A domani ci penserete... domani.. Vi aspetta un'altra dura giornata e non e' necessario disperdere energie... Vi seguo, per quanto possibile e vi tifo alla grande! Coraggio!!!! A domani sera | |
Da: gio | 13/12/2011 19:33:54 |
grandi ragazzi!!!!! fantastici. grazie | |
Da: titty5 | 13/12/2011 19:35:52 |
per favore potrei sapere a che punto sono a l'aquila? | |
Da: deiure | 13/12/2011 19:36:26 |
ma cosa dite la traccia non richeide la differenza tra mandato e mediazione che sono due isituti diversi tra loro..basta pensare alla provvigione che inserita nei disposti normativi appositamente dedicati al mediatore. ma secondo voi uno che sia affida ad un'agenzia immobilare per vendere un bene cosa conferisce?... il temine mandato è usato solo per l'affidamento dell'incarico.. | |
Da: ............. | 13/12/2011 19:37:45 |
a napoli hanno finito? | |
Da: deiure | 13/12/2011 19:40:32 |
ma cosa dite la traccia non richeide la differenza tra mandato e mediazione che sono due isituti diversi tra loro..basta pensare alla provvigione che inserita nei disposti normativi appositamente dedicati al mediatore. ma secondo voi uno che sia affida ad un'agenzia immobilare per vendere un bene cosa conferisce?... il temine mandato è usato solo per l'affidamento dell'incarico.. | |
Da: pocho93 | 13/12/2011 19:49:10 |
io nn capisco nada perkè sono al primo anno di università ,ed ho la decenza di rimanere in silenzio ,ma voi ne sapete veramente poco,ed avete creato solo casino in un forum così stimato !!!!!! A tutti i coglioni !!!!! | |
Da: principessa81 | 13/12/2011 19:51:26 |
SI NAPOLI FINITO | |
Da: Luxor | 13/12/2011 19:52:09 |
la soluzione l'ho postata stamattina intorno alle 11,00...se volete cercatevela. | |
Da: Luxor | 13/12/2011 19:55:04 |
Per la precisione era questa: .....se la traccia 1 e quella giusta (c'era persino il dubbio su qualcuno che postesse traccie tarocche!) io la farei così': L'articolo 1758 c.c. disciplina l'ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione. Le questioni da affrontare in merito all'interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l'entità della provvigione che spetta a ciascun singolo mediatore. In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità , per cui ognuno possa giovarsi dell'attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564). La stessa Corte ammette che l'incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: "l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione" (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437). Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell'art. 1758 c.c. è che l'attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all'affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità , l'attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l'una all'altra, purché però in quest'ultimo caso, l'attività dell'uno abbia tratto beneficio dall'attività svolta dall'altro. Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell'attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). La fattispecie prevista dall'art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: Iï¿��°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l'affare avrà diritto alla provvigione; IIï¿��°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall'altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l'incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375). La Suprema Corte ha anche precisato che "non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952) Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione l'art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità : è infatti assodato che l'entità della provvigione sia strettamente connessa con l'affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell'affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell'acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). La norma del codice dispone infatti che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione. Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che "poiché l'art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà , ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte" (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l'entità della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che "ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell'affare" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l'attività e il contributo effettivo alla conclusione dell'affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi. PS speriamo che domani ci sia più serietà .............. | |
Da: Luxor | 13/12/2011 19:57:48 |
scusate per l'errore di battitura..ovviamente è tracce non traccie! | |
Da: gregor | 13/12/2011 20:02:22 |
ho da poco finito, anche di leggere tutto quanto scritto su queste pagine e sono molto depresso. La traccia non c'entra, per quello che ho letto qui sia per quello che ho letto altrove pare che io abbia azzeccato la soluzione dunque dovrei essere contento e per quello lo sono senz'altro. La tristezza è dovuta ad una questione differente. fermo il fatto che sono contrario a questo terribile esame, che non aspetto altro che venga riformato ecc. ed anzi proprio in ragione di questo, mi dolgo nell'apprendere che vi siano colleghi che sin dalle prime di stamani si sono ritrovati avvantaggiati per avere accesso al web e conseguentemente tracce, soluzioni ed addirittura gruppi di persone che lavorano per loro. ... è forse il caso di non lamentarsi dunque se l'esame risulta particolarmente iniquo. Naturalmente sarà ben più avvantaggiato il candidato che si è ritrovato servito su un piatto d'argento la soluzione delle tracce. Svantaggiato invece colui che ha lavorato con gli strumenti legittimi che aveva a disposizione. Le tracce erano entrambe semplici ed i codici erano ricchissimi di soluzioni. Spero profondamente che tutti quelli che si lamentano per i metal detector, ma soprattutto quelli che dalla sede d'esame si sono ritrovati qui a pietire soluzioni, vangano bocciati! Che possiate bocciare voi gran somaroni che agite a scapito di quelli che l'esame lo fanno consultando ciò che è consentito! che vi sgamino tutti in sede di correzione perchè le soluzioni rinvenibili sul web sono accessibili anche ai consapevoli correttori. Se così non fosse, mi auguro che possiate bocciare all'orale e poi per altri 10 anni ancora Ve lo auguro con tutto il cuore! | |
Da: sdegno | 13/12/2011 20:02:59 |
Io, per i 3 giorni dello scritto, questo forum lo oscurerei!! | |
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