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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: Franco2513/12/2011 21:53:39
Traccia II
Illustri colleghi e avvocati, che ne pensate di questo schema:
- condominio, funzionalità per godimento cose comune, 1117 riscaldamento rientra tra le cose comuni;
- spese necessarie, 1123, principio di parzialità:
problema: 1123 solo valenza tra condomini o anche esterna tra condominio e terzi?
fondamentale questione, laddove applicabile, derogato la presunzione 1294;
- a proposito del 1294, obbligazione solidale, in particolare passiva, presunzione accennata di cui al 1294;
quindi questione sull'applicabilità del 1123:
A. orientamento Cass. 1982, 2008: il 1123 si applica solo nei rapporti interni, negli esterni vige il 1294;
B. Cass. Sez. Un. 2008: l'interpretazione del 1123 non permette di distinguere tra interni ed esterni.
- Ne consegue che, alla luce dell'assenza di disposizioni che prevedino espressamente il principio di solidarietà per il condominio, si applica il 1123.
- non si nasconde del resto che la sez. un. del 2008 riconduce il criterio della parzialità anche all'impossibilità di applicazione dell'obbligazione solidale, in quanto l'obbligazione in questione è divisibile, pertanto non solidale;
- conclusione: risponde solo per la sua quota, come del resto in virtù dei criteri in materia ereditaria. sia aggiunga che sarà onere del creditore riscuotere solo quello che risulta dalle tabelle millesimali

so che non è la classica soluzione, e so che avrei dovuto ragionare meno con la testa mia...ma secondo voi??la può prendere la sufficienza??

Da: Ser213/12/2011 21:54:07
minimax232 sei un idiota....e ti integri bene in un contesto di deficenti

Da: Ser213/12/2011 21:55:54
Franco ma quale egregio collega ... prendila meno sul serio e non sparati le pose ..... perchè non sei un filosofo ma un mongoloide come gli altri

Da: X CHI DICE CHE LA SOLUZIONE ERA CHIARA13/12/2011 21:56:19
c) la segnalazione dell'affare
Si è affermato che anche la semplice attività consistente nel reperimento e
nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima
il diritto alla provvigione, a condizione però che l'attività costituisca il risultato
utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti[34].
Dunque la "segnalazione dell'affare" in sé e per sé considerata non appare
sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione se non è accompagnata da
un'accertata effettiva rilevanza dell'opera del mediatore ai fini della conclusione
del contratto.
A fronte, ad esempio, di un intervento volto a segnalare semplicemente l'affare
ad altra persona, che poi personalmente provveda a procurare l'incontro tra i
contraenti, si tende ad escludere il diritto alla provvigione in base alla
considerazione che «chi compie la segnalazione non provvede a procurare
l'avvicinamento dei futuri contraenti, sicché l'affare non è riconducibile alla
notizia da lui fornita ma all'attività di chi la utilizza procurando tale incontro, il
che implica che l'opera di intermediazione è svolta da quest'ultimo soggetto
che ha diritto alla provvigione[35]

Da: Ser213/12/2011 21:57:28
demente

Da: ciauz13/12/2011 22:00:10
Una sentenza del 2010 dice che l'attività di segnalazione è sufficiente per maturare il diritto alla provvigione quindi, dato per scontato che il diritto alla provvigione c'è, l'altro problema molto pratico è: ma Beta poteva agire anche nei confronti di Mevia per ottenere la sua quota ovvero solo nei confronti di Delta considerato che l'attività di segnalazione era posta in essere dopo che il mandato era stato revocato e molto probabilmente all'insaputa di Mevia stessa???????

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Da: AinsiMar13/12/2011 22:06:46
Ragazzi io nella traccia 2 ho fatto come tutti, condominio, obb. solidali e parziarie e ho risolto con la S.U. del 2008. Però alla fine una paginetta gliel'ho dedicata alla sentenza 2011, dicendo le differenze rispetto alle S.U. ma specificando che trattasi di sentenza a sezione semplice, secondo voi ho sbagliato?

Da: RC x BRESCIA13/12/2011 22:09:44
Ragazzi come è andata la prima prova? Io sono di RC e la commissione di Brescia come è? Percentuale dei promossi negli anni precedenti?

Da: Nugua13/12/2011 22:13:05

- condominio, funzionalità per godimento cose comune, 1117 riscaldamento rientra tra le cose comuni (presa un po' troppo alla larga a mio avviso era già chiara dalla traccia la qualificazione)

- spese necessarie, 1123, principio di parzialità:
problema: 1123 solo valenza tra condomini o anche esterna tra condominio e terzi?

Qui avrei inserito i precedenti giurisprudenziali anteriori al 2008, irrilevanza dell'art. 1123 rispetto all'art. 1294.

- a proposito del 1294, obbligazione solidale, in particolare passiva, presunzione accennata di cui al 1294 ( e qui aleggia il 1314, da te non citato)
quindi questione sull'applicabilità del 1123: (Ok)
A. orientamento Cass. 1982, 2008: il 1123 si applica solo nei rapporti interni, negli esterni vige il 1294; (Ok)

B. Cass. Sez. Un. 2008: l'interpretazione del 1123 non permette di distinguere tra interni ed esterni.
- Ne consegue che, alla luce dell'assenza di disposizioni che prevedino espressamente il principio di solidarietà per il condominio, si applica il 1123.
- non si nasconde del resto che la sez. un. del 2008 riconduce il criterio della parzialità anche all'impossibilità di applicazione dell'obbligazione solidale, in quanto l'obbligazione in questione è divisibile, pertanto non solidale;
- conclusione: risponde solo per la sua quota, come del resto in virtù dei criteri in materia ereditaria. sia aggiunga che sarà onere del creditore riscuotere solo quello che risulta dalle tabelle millesimali

A mio avviso, se questo è lo schema, non dovresti aver scritto castroneria, poi tutto è possibile, dipende, tanto, anche da altri fattori, quali gafia, lessico appropriato e via discorrendo.

Pertanto in linea generale dovresti poter stare, relativamente, tranquillo.

Da: x rc su brescia13/12/2011 22:14:13
brescia è notoriamente una commissione che brucia!
Condoglianze amico reggino!

Da: Nugua x alsnimar13/12/2011 22:16:47
A mio avviso la Cass. del 2011 non andava messa, in partcolare perché era difficile trovarla sui codici, comunque non era rilevante ove messa in reazione con la S.U. del 2008.

Da: Franco2513/12/2011 22:17:30
ser2, vedi che su cartoon network ci sono i power rangers..te li stai perdendo...

grazie nugua..il fatto è che non so fino a che punto valutano i ragionamenti non classici..voglio dire, se ci pensi non ho parlato della parzialità 1134, della sentenza del 2004, forse ho dato troppa rilevanza al 1123, ho citato una sentenza del lontano 1982...io la rifarei più o menouguale, ma sai come funziona quest'esame..vabbè, vedremo..grazie ancora

Da: curiosità13/12/2011 22:26:00
meno male ci siete voi..stamattina ero curiosa di sapere le tracce in tempo reale...io sto a casa e ho già fatto l'esame...
cmq erano semplici rispetto allo scorso anno...decisamente...

Da: sopravvissuta dell''anno scorso..13/12/2011 22:27:58
rispetto all'anno precedente almeno erano argomenti attuali e più che fattibili..!

Da: mah!13/12/2011 22:28:40
rispetto all'anno scorso erano anche troppo semplici!

Da: Nugua13/12/2011 22:28:41
Tranquillo Franco, non è che hai parlato di filiazione in luogo di obbligazioni, dunque, non ti crucciare, sta tranquillo, fatti una bella dormita (se ci riesci) e pensa a fare bene domani.

Da: M!13/12/2011 22:33:20
io ho fatto così:
-condominio, comproprietà - forzosa e perpetua - per le parti comuni (1117) in cui rientra chiaramente anche l'impianto di riscaldamento.
-su tali parti comuni l'art. 1223 cc stabilisce la parziarietà dell'obbligazione alle spese.
- obbl. divisibili 1314
-obbl. indivisibili 1316 - si applica la disciplina delle obb. solidali qualora non sia diversamente previsto.
- solidarietà 1292, presunzione di solidarietà nel debito condiviso 1294.
Questione: le obbligazioni assunte dal condominio relativamente alle parti comuni che natura hanno?
1) sono indivisibili ai sensi della definizione data dall'art. 1316 perchè riguardano le parti comuni, che sono tali in via perpetua.
Per tale motivo a tali obb. si applica la presunzione di condebito ex 2194, norma finalizzata a garantire il totale adempimento al creditore, nonchè rendere la soddisfazione delle proprie ragioni creditorie più agevole permettendogli di potersi soddisfare solo rivolgendosi ad un debitore e non a tutti.
Cass. 2004 qualcosa, ora non mi ricordo.
Caio paga tutto, ma può rivalersi sugli altri condomini
2) SU 2008.
Sono obb divisibili perchè hanno ad oggetto una somma di denaro.
non esiste alcuna norma che prevede la solidarietà nei debiti assunti dal condominio, ma anzi il 1223 prevede proprio la parziarietà.
Inoltre il 1223 riguarda non solo il lato interno, ossia il rapporto tra condomini, ma anche quello esterno, dal momento che, anche in tale caso, nessuna norma di legge prevede il contrario.
Caio può legittimamente rifiutare di adempiere a quanto chiesto da Gamma, dovendo pagare solo la somma riferita alla sua quota.

Peccato che l'abbia scritto di m...

Da: fabio x ciauz13/12/2011 22:53:30
"Dunque la "segnalazione dell'affare" in sé e per sé considerata non appare sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione se non è accompagnata da un'accertata effettiva rilevanza dell'opera del mediatore ai fini della conclusione del contratto.

A fronte, ad esempio, di un intervento volto a segnalare semplicemente l'affare ad altra persona, che poi personalmente provveda a procurare l'incontro tra i contraenti, si tende ad escludere il diritto alla provvigione in base alla considerazione che «chi compie la segnalazione non provvede a procurare l'avvicinamento dei futuri contraenti, sicché l'affare non è riconducibile alla notizia da lui fornita ma all'attività di chi la utilizza procurando tale incontro, il che implica che l'opera di intermediazione è svolta da quest'ultimo soggetto che ha diritto alla provvigione"

RAGAZZI..POI L IMPORTANTE è MOTIVARE INDIPENDENTEMTE DA QUALE SIA LA SOLUZIONE

Da: fabio x ciauz13/12/2011 23:01:52
la sentenza del 2010 che citi tu..la 709 ..non corrisponde proprio al nostro caso..perche li segnala l'affare alle parti (vend - acquir) mentre nel caso nostro lo segnala ad un terzo estraneo (un altro mediatore)...e poi delta che mette in relazione le parti trovando l'acquirente..per di piu cass 2011 dice che affinchè sussista mediazione occorre la conoscenza da parte delle parti ( vend - acqu) che il soggetto stia operando come mediatore.. questa conoscenza nn ce nel nostro caso

Da: lusinga13/12/2011 23:02:31
ragazzi io ho svolto la prima traccia, ma ho parlato del comodato d'uso solo in via marginale, e mi fanno preoccupare dicendo ch dovevo parlarne più approfonditamente....

Da: professionista 13/12/2011 23:07:09
previsioni per domani?

Da: avvogatto13/12/2011 23:08:41
secondo me esce qualcosa sul falso in bilancio

Da: ciccillo13/12/2011 23:08:47
non piove

Da: pegaso7813/12/2011 23:11:31
sono Avvocato e mi piacerebbe tanto sapere perchè ce l'hai cosi tanto con questi giovani candidati? mi piacerebbe incontrati di persona e capire il tuo problema. Ricorda che per quella strada ci sei passato anche tu, quindi non fare il Principe del Foro perche non credo sia il caso!!

Da: Roberto13/12/2011 23:11:50
chi ha sostenuto l'esame a rimini...può rispondere su pietra tombale sulle liberalizzazioni

Da: avvogatto13/12/2011 23:12:44
ma con chi ce l'hai?

Da: esausto13/12/2011 23:15:02
sono a pezzi

Da: lusinga13/12/2011 23:15:08
...ragazzi che ansia...vi prego notizie sul comodato d'uso...

Da: pegaso7813/12/2011 23:15:51
per fortun sono gia avvocato, e quindi per ovvi motivi non ci saro' tra i banchi, vi raccomando di rileggere  piu volte la traccia di penale, spesso nasconde dei cavilli molto ma molto sottili. Se potessi aiutarvi lo fare con piacere,  posso solo esservi vicino e spero che tutti e dico tutti riuscirete a svolgere in maniera impeccabile il parere di domani. Dai ragazziiiiiiiiiiiiiii in bocca al lupo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: io aiuto13/12/2011 23:18:53
caro amici so cosa significa quest esame..3 giorni assurdi..mi raccomando attenzione alle tracce e calma assoluta..il parere di civile-condominio-era facilissimo, siete andati bene...tranquilli con domani siete quasi alla fine....

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