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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: altromondo | 13/12/2011 13:31:13 |
bravo | |
Da: avvnap | 13/12/2011 13:31:42 |
ed allora......che partecipi a fare a questo forum se sei così bravo dovresti avere altro da fare! | |
Da: Disgustoso | 13/12/2011 13:31:49 |
Bravo ch TN Noi perdiamo qualche ora lavorativa, voi perdete un'ottima occasione per impegnarvi ...buahahah | |
Da: ale-lecce | 13/12/2011 13:32:10 |
FINO A PROVA CONTRARIA I METAL DETECTOR LI HANNO MESSI SOLO A SALERNO... ED è SUD!!! | |
Da: sergei | 13/12/2011 13:33:36 |
ma qualcuno mi spiega come si inserisce nella traccia 2 la sentenza del 2011???????? vi PREGO MI FATE CAPIRE COME UNIRLA A TUTTO IL RESTOOOOOOOO??? | |
Da: vitus avv. | 13/12/2011 13:33:42 |
luxor è meglio fare solo un generico riferimento alla sent del 2011 precisando che si tratta in ogni caso di un orientamento minoritario, e chiarire anche perchè non può trovare applicazione nel caso in specie. daresti contezza di aver colto l'istituto | |
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Da: Luxor | 13/12/2011 13:34:02 |
per tutti! i parei sono pro-veritate... non c'è sempre una soluzione univoca...limitatevi a ricostruire gli orientamenti (e leggeteli prima). | |
Da: eipigreco | 13/12/2011 13:34:26 |
Luxor mi faresti le conclusioni alla traccia 1? ti ringrazio per la disponibilità | |
Da: Aemxle | 13/12/2011 13:34:40 |
Luxor, ma perpiacere mi posti la soluzione della prima traccia che secondo te è corretta? | |
Da: diciamola tutta | 13/12/2011 13:36:09 |
Queste persone che barano mi dovrebbero spiegare perché secondo loro è giusto che alcuni (cioè loro) possano barare, facendo un compito a casa, mentre altri debbano fare tutto da soli, contando solo sulle loro forze. Ho amici oggi che stanno sostenendo l'esame, senza nessuno che li aiuti da casa ed è per loro che sto parlando e scrivo su questo forum Vi prego secondo voi questa è giustizia, spiegatemelo. Sono curioso di sapere qual è la vostra scusa morale che vi siete creati | |
Da: avv | 13/12/2011 13:36:48 |
concentriamoci invece di sparlare io l'esame l'ho fatto a rimini e li è uguale e rimini non è al sud quindi taci | |
Da: futura84_ | 13/12/2011 13:37:12 |
ho passato l'esame a primo colpo... non ho copiato, non sono raccomandata... ho studiato e fatto pratica seriamente.. ho passato brillantemente l'orale... mi dispiace per tutti coloro che hanno fatto i miei stessi sacrifici e per colpa di altri ignoranti che fanno solo numero e confusione non hanno avuto la mia stessa fortuna... dimenticavo, sono siciliana e me ne vanto!!!!!!!!!! | |
Da: Gente Comune | 13/12/2011 13:37:23 |
Caro Diciamola Tutta ma CACATI SOTTO... In Italia si dovrebbero abolire questi ordini professionali visto che non servono a nulla.... | |
Da: AIUTO DA CATANZARO | 13/12/2011 13:37:32 |
Ragazzi, per cortesia, postate il parere svolto? Siamo in difficoltà | |
Da: Luxor | 13/12/2011 13:38:14 |
non c'è una soluzione...io ho fatto l'esame nel 2004 (ricostruimmo gli orientamenti e basta!) ma chi collega vi da certezza di qualcosa in diritto?....dipende dall'effettivo apporto all'affare (qui sembrerebbe esserci! giusto?..)io la traccia l'ho letta così. | |
Da: avvocatoraffaeledecicco | 13/12/2011 13:38:56 |
ma io vorrei sapere tu nella vita che fai.... se sei un avvocato o fai un altro mestiere.....sei sei un avvocato....sei un imbecille......se fai un altro mestiere allora stai zitto e lavati di mezzo perché non sai come stanno le cose....e stai solo dando fastidio....la gente che legge questo forum non vuole essere rotta il cazzo da te ke non hai niente da fare....quindi per favore astieniti dal commentare e se non ti piace cambia forum...internet ne è pieno | |
Da: Vale23 | 13/12/2011 13:39:24 |
Ragazzi atttenti, non è corretta la soluzione.... L'utente vuole mettervi in difficoltà | |
Da: Tex | 13/12/2011 13:39:57 |
bravo avvocatoraffaeledeciccio | |
Da: diciamola tutta | 13/12/2011 13:40:20 |
Scusa perché insulti, ho solo detto la mia e ho chiesto un confronto... Gli ordini professionali non sono inutili, poiché garantiscono (o dovrebbero garantire se non fosse per voi bari), la qualità della prestazione professionale. Ma tu che sei gente comune che ne puoi capire | |
Da: Disgustoso | 13/12/2011 13:40:20 |
Sono AVVOCATO e il titolo l'ho conseguito onestamente | |
Da: marandov | 13/12/2011 13:40:29 |
X gli avvocatucoli del cazzo che non fanno altro che lanciare anatemi: MA PERCHE' NON ANDATE SU QUALCHE SITO PORNO A FARVI UNA SEGA DATO CHE COME AVVOCATI FATE SCHIFO (PROVA NE E' IL FATTO CHE INVECE DI LAVORARE STATE QUI A PERDERE IL VOSTRO PREZIOSO E FRUTTUOSO TEMPO DA PRIMI DELLA CLASSE)?? | |
Da: me | 13/12/2011 13:40:40 |
ma bloccatele qst befane che invece di aiutare fanno le moraliste!!!!!!! | |
Da: blandifix | 13/12/2011 13:41:00 |
che cazzata... basta vedere il numero annuale dei nuovi iscritti all'ordine!! | |
Da: Gasan | 13/12/2011 13:42:33 |
Scusa Luxor ma dov'è la prima? Grazie | |
Da: Aemxle | 13/12/2011 13:44:14 |
Luxor la soluzione alla prima traccia? | |
Da: mirea75 | 13/12/2011 13:44:47 |
leggete questa soluzione traccia 2.... ditemi che ve ne pare La questione oggetto del presente parere riguarda la natura delle obbligazioni dei condomini. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 cod. civ. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 cod. civ., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio (; Cass., Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563). Per l'indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del "condominio", relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditali i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530). Per determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni (contrattuali) unitarie le quali vincolano la pluralità di soggetti passivi - i condomini - occorre muovere dunque dal fondamento della solidarietà. Orbene, Il fondamento codicistico dell'obbligazione solidale è l'art. 1292 c.c. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che tale particolare tipo di obbligazione è caratterizzata dalla circostanza che ciascun creditore ha diritto di richiedere l'intero, come se fosse l'unico creditore (solidarietà attiva) e ciascun debitore è tenuto a prestare l'intero come se fosse l'unico debitore (solidarietà passiva). Tuttavia, al fine di configurare l'istituto in esame, non è sufficiente la presenza di una pluralità di soggetti. La dottrina individua così il vincolo solidale ove, oltre alla pluralità di soggetti, siano presenti altri due elementi: l'unicità della causa dell'obbligazione e l'unicità della prestazione. Per quanto riguarda la causa unica, un indirizzo ermeneutico sostiene che la stessa debba essere riferita alla causa dell'obbligazione negoziale. Altro filone interpretativo, invece, individua l'unicità della causa nell'unica fonte dell'obbligazione, essendo così necessario che la solidarietà nasca dal medesimo rapporto giuridico. La fonte originante il vincolo unitario può essere sia negoziale che di origine aquiliana. Conferma di ciò è l'art. 2055 c.c. laddove si afferma che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Come accennato, l'altro requisito necessario ai fini della configurabilità della solidarietà è l'unicità della prestazione: nel caso di obbligazione passiva ciò significa che tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione che deve avere contenuto identico, ma che può essere eseguita con modalità diverse. L' indivisibilità, in definitiva, consiste nel modo di essere della prestazione: nel suo elemento oggettivo. Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, allo stesso tempo, indivisibile. Se invece l'obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Per ciò che concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del "condominio" - in realtà, ascritte ai singoli condomini - si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e la eadem causa obbligandi, la unicità della causa: il contratto da cui l'obbligazione ha origine. È discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum) che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell'interesse e in favore di tutti condomini (il rifacimento della facciata, l'impermeabilizzazione del tetto, la fornitura del carburante per il riscaldamento etc.). L'obbligazione dei condomini (condebitori), invece, consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile. Orbene, nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini. D'altra parte, nelle obbligazioni dei condomini la parziarietà si riconduce all'art. 1123 cod. civ., interpretato valorizzando la relazione tra la titolarità della obbligazione e la quella della cosa. Si tratta di obbligazioni propter rem, che nascono come conseguenza dell'appartenenza in comune, in ragione della quota, delle cose, degli impianti e dei servizi e, solo in ragione della quota, a norma dell'art. 1123 cit., i condomini sono tenuti a contribuire alle spese per le parti comuni. Tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ciò trova conferma nella pronuncia della cassazione - Sezioni unite civili (Sentenza 4 marzo - 8 aprile 2008, n. 9148 ) secondo la quale "Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie". I Giudici di legittimità, aderendo all'indirizzo minoritario sopra esposto, sostengono che l'obbligazione contratta nell'interesse del condominio ha carattere parziario poiché viene meno l'unicità della prestazione, elemento essenziale perché si possa configurare la solidarietà. In particolare non sussiste l'unicità della prestazione poiché l'obbligazione condominiale, avendo ad oggetto una somma di denaro, è divisibile e ciò comporta l'applicazione dell'art 1314 c.c. Pertanto la richiesta dell'intero pagamento a Caio dell'intera fornitura di gasolio da parte della ditta Gamma non può trovare fondamento, in quanto egli è responsabile solo pro quota. | |
Da: avvocato giuseppe | 13/12/2011 13:45:12 |
le soluzioni sono sbagliate, non seguitele! | |
Da: diciamola tutta | 13/12/2011 13:45:20 |
Vabbe dai vi saluto, è solo che mi sono stupito ( e un po' infervorato) di come potesse accadere tutto così alla luce del sole, non avevo mai assistito a tutto ciò. Ciao ed In bocca al lupo | |
Da: AVV.CONTENTO | 13/12/2011 13:45:52 |
AIUTATI CHE DIO TI AIUTA! SE I TUOI AMICI HANNO SOLO AMICI INCAPACI NON E' COLPA NOSTRA! SI CHIAMA SPIRITO DI SOLIDARIETÀ! HAI PRESENTE? | |
Da: stipo | 13/12/2011 13:48:00 |
la traccia n 2 bari soluzione grazie | |
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