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13 dicembre 2011 - Parere Civile
1397 messaggi, letto 83446 volte
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Da: francicrisa 13/12/2011 12:20:23
estrella81 gentilmente mi serve il parere della seconda traccia quindi te la do io tranquilla questa è sicura :
2 traccia:
Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato,  del pagamento dell'intera fornitura di gasolio.
Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.
gentilemte vorrei il parere
grazie

Da: Slice8513/12/2011 12:20:30
si sa se a padova hanno iniziato? grazie a tutti e buon lavoro

Da: Aemxle13/12/2011 12:20:43
ok tracce definite e assicurate, ora servono le soluzioniiiiiiiiiiii

Da: la prima13/12/2011 12:21:00
fate la prima, lo svolgimento della seconda è troppo lungo

Da: tony el salsero13/12/2011 12:21:09
ragazzi allora?le tracce sono uscitea napoli con le rispetive soluzioni?io nn sono un avvocato sono un ballerino nn mastico queste cose..devo aiutare mia sorella e nn so dove cercarle fatemi sapere prestooooooooooooo

Da: x tutti13/12/2011 12:22:02
Il secondo parere si basa sulla natura giuridica delle obbligazioni del condomino, se esse siano parziari o solidali. In particolare poi la questione giuridica che si pone è se la solidarietà sia connessa o meno al concetto di indivisibilità o divisibilità della prestazione. L'ultima sentenza Cass n 21907 del 2011 si limita a dire che che la solidarietà nn deve essere esclusa solamente perchè ci si trovi di fronte ad una prestazione divisibile. Nel caso del parere di oggi  dunque sarà necessario rendere conto delle mutevolezze della giurisprudenza che in maniera altalenante ha parteggiato ora per la parziarietà ora per la solidarietà, con le precisazioni dell'ultima sentenza, MA RICORDATEVI CHE DOVETE DARE UN PARERE CHE INDICHI ANCHE LA SOLUZIONE PI§ FAVOREVOLE PER IL CLIENTE. Parteggiate per la parziarietà, da ciò capiranno se avete le doti del difensore!!

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Da: xfac13/12/2011 12:22:39
palermo solitamente inizia non prima dell'una!

Da: VALE87897/987913/12/2011 12:23:36
Notizie di cz?

Da: Fl13/12/2011 12:23:41
Ragazzi, lavoro per una immobiliare (ma ho affrontato l'ultimo concorso notarile ed ho iniziato la pratica forense..): ho appena svolto un corso propedeutico all'esame da agente immobiliare; per quel che ne so la soluzione postata è corretta, completamente. Nel giro di un'ora sarò in grado di accedere al materiale informatico relativo al corso appena svolto: mi sembra che, per quanto corretta, sia possibile e forse auspicabile procedere a qualche integrazione, soprattutto con riferimento all'istituto. E'possibile avere notizie su Salerno?

Da: cucciolo77 13/12/2011 12:23:51
Effettivamente è verò la traccia 2 è più difficile della prima le obbligazioni solidali e parziarie sono abbastanza insidiose

Da: martinaavvnap13/12/2011 12:24:23
c'è qlcn ke può postare le soluzioni della prima o della seconda seriamente?in qst modo si fa solo casino!! se c'è qlcn cn la soluzione specificasse che la risposta è x me!grazie

Da: cucciolo77 13/12/2011 12:24:37
grazie xfac

Da: pinki 8113/12/2011 12:24:43
volevo sapere l ora di consegna del compito per salerno

Da: Luxor 13/12/2011 12:25:16
per Ale...non so chi tu sia, ma in tanti chidono di te e mi sembri una persona seria...mi daresti almeno tu un riscontro sulla prima traccia.
Io l'ho letta e mi è sembrata la soluzione del caso, ben scritta e articolata...affronta tutte le problematiche dell'istituto riconnesso al diritto alla provvigione di più mediatori (ricordando a tutti che la mediazione non è un contratto! ma un rapporto che lega due soggetti in base ad una certa attività...v. per tutti Capozzi)

Da: x tutti xmartinaavvnap13/12/2011 12:25:29
IL SECONDO PARERE si basa sulla natura giuridica delle obbligazioni del condomino, se esse siano parziari o solidali. In particolare poi la questione giuridica che si pone è se la solidarietà sia connessa o meno al concetto di indivisibilità o divisibilità della prestazione. L'ultima sentenza Cass n 21907 del 2011 si limita a dire che che la solidarietà nn deve essere esclusa solamente perchè ci si trovi di fronte ad una prestazione divisibile. Nel caso del parere di oggi  dunque sarà necessario rendere conto delle mutevolezze della giurisprudenza che in maniera altalenante ha parteggiato ora per la parziarietà ora per la solidarietà, con le precisazioni dell'ultima sentenza, MA RICORDATEVI CHE DOVETE DARE UN PARERE CHE INDICHI ANCHE LA SOLUZIONE PI§ FAVOREVOLE PER IL CLIENTE. Parteggiate per la parziarietà, da ciò capiranno se avete le doti del difensore!!

Da: la prima13/12/2011 12:26:49
fate la prima fidatevi! lasciate SUBITO perdere la seconda, perdete tempo

Da: AndreaGT13/12/2011 12:27:34
@Luxor: la prima traccia termina con compravendita o provvigione?

Da: abcxyz13/12/2011 12:27:36
se dovete inviarla a qualcuno.....

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Sentenza 08 aprile 2008, n. 9148
Svolgimento del processo

Con decreto 24 marzo 1884, il Presidente del Tribunale di Bologna ingiunse al Condominio *******, ed ai condomini *****, *****, *****, ***** ed alla società Alfa s.r.l. di pagare alla Beta s.r.l. lire 66.800.276, quale residuo del corrispettivo per i lavori eseguiti nell'edificio condominiale.

Proposero opposizione con distinti atti di citazione ***** e *****, le quali dedussero l'inammissibilità della duplice condanna emessa sia a carico del condominio, sia nei loro confronti in via solidale, posto che avevano adempiuto pro quota alle obbligazioni assunte nei confronti della società Beta; ***** asserì di aver acquistato il solo diritto di usufrutto di una unità immobiliare in data 2 giugno 1993, quando i lavori commessi alla società Beta erano stati già ultimati: in ogni caso, trattandosi di spese riguardanti opere di manutenzione straordinaria, esse erano a carico del nudo proprietario.

Riuniti i giudizi e chiamati in causa il Condominio, i condomini *****, ***** e la società Alfa s.r.l., i quali chiesero il rigetto della domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, con sentenza 28 aprile 2000 il Tribunale di Bologna revocò il decreto; con sentenza 19 febbraio 2003, la Corte d'Appello di Bologna respinse l'impugnazione proposta dalla società Beta.

Ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi la società Beta; hanno resistito con controricorso *****, ***** e *****. Non ha svolto attività difensiva l'intimato Condominio *******, in persona dell'amministratore in carica.

La Seconda Sezione civile, con ordinanza 7 febbraio 2007, n. 2621, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, avendo ritenuto la sussistenza di un contrasto all'interno della sezione, posto che per un primo indirizzo (maggioritario) la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi avrebbe natura solidale, mentre per un secondo orientamento, decisamente minoritario, avrebbe vigore il principio della parziarietà, ovverosia dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.

Per la risoluzione del contrasto la causa viene alle Sezioni Unite civili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

La società ricorrente lamenta:

1.1 con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1115 e 1139 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La giurisprudenza dominante, anche successivamente all'isolata sentenza n. 8530 del 1996, che aveva affermato la parziarietà, ha sempre sostenuto e continua a sostenere la natura solidale delle obbligazioni dei condomini;

1.2 con il secondo motivo, falsa applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., posto che la ripartizione delle spese tra nudo proprietario usufruttuario operano nei rapporti interni e non sono opponibili al terzo creditore;

1.3 con il terzo motivo, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., poiché la sentenza di primo grado aveva posto a fondamento della decisione ragioni diverse da quelle dedotte nell'opposizione al decreto ingiuntivo;

1.4 con il quarto motivo, omessa compensazione delle spese processuali con riferimento ad *****;

Con il quinto motivo, violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., ai sensi degli artt. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non sussistendo soccombenza nei confronti del Condominio, che era stato chiamato in giudizio da *****;

Con il sesto motivo, violazione dell'art. 63 disp. att., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., non aveva tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'acquirente di una unità immobiliare doveva essere tenuto alle spese solidalmente al suo dante causa.

II

2.1 La questione di diritto, che la Suprema Corte deve risolvere per decidere la controversia, riguarda la natura delle obbligazioni dei condomini.

Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 cod. civ. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 cod. civ., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio (Cass., Sez. II, 5 aprile 1982, n. 2085; Cass., Sez. II, 17 aprile 1993, n. 4558; Cass., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass., Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563).

Per l'indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del "condominio", relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditari i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530).

2.2 Per determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni (contrattuali) unitarie le quali vincolano la pluralità di soggetti passivi - i condomini - occorre muovere dal fondamento della solidarietà.

L'assunto è che la solidarietà passiva scaturisca dalla contestuale presenza di diversi requisiti, in difetto dei quali - e di una precisa disposizione di legge - il criterio non si applica, non essendo sufficiente la comunanza del debito tra la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione; che nessuna specifica disposizione contempli la solidarietà tra i condomini, cui osta la parziarietà intrinseca della prestazione; che la solidarietà non possa ricondursi alla asserita unitarietà del gruppo, in quanto il condominio non raffigura un "ente di gestione", ma una organizzazione pluralistica e l'amministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno.

La disposizione dell'art. 1292 cod. civ. - è noto - si limita a descrivere il fenomeno e le sue conseguenze. Invero, sotto la rubrica "nozione della solidarietà", definisce l'obbligazione in solido quella in cui "più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione" e aggiunge che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità (con liberazione degli altri). L'art. 1294 cod. civ. stabilisce che "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente".

Nessuna delle norme, tuttavia, precisa la ratio della solidarietà, ovverosia ne chiarisce il fondamento (che risulta necessario, quanto meno, per risolvere i casi dubbi).

Stando all'interpretazione più accreditata, le obbligazioni solidali, indivisibili e parziarie raffigurano le risposte dell'ordinamento ai problemi derivanti dalla presenza di più debitori (o creditori), dalla unicità della causa dell'obbligazione (eadem causa obbligandi) e dalla unicità della prestazione (eadem res debita).

Mentre dalla pluralità dei debitori e dalla unicità della causa dell'obbligazione scaturiscono questioni che, nella specie, non rilevano, la categoria dell'idem debitum propone problemi tecnici considerevoli: in particolare, la unicità della prestazione che, per natura, è suscettibile di divisione, e la individuazione del vincolo della solidarietà rispetto alla prestazione la quale, nel suo sostrato di fatto, è naturalisticamente parziaria.
Semplificando categorie complesse ed assai elaborate, l'indivisibilità consiste nel modo di essere della prestazione: nel suo elemento oggettivo, specie laddove la insussistenza naturalistica della indivisibilità non è accompagnata dall'obbligo specifico imposto per legge a ciascun debitore di adempiere per l'intero.

Quando la prestazione per natura non è indivisibile, la solidarietà dipende dalle norme e dai principi. La solidarietà raffigura un particolare atteggiamento nei rapporti esterni di una obbligazione intrinsecamente parziaria quando la legge privilegia la comunanza della prestazione. Altrimenti, la struttura parziaria dell'obbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse.

È pur vero che la solidarietà raffigura un principio riguardante i condebitori in genere. Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, allo stesso tempo, indivisibile. Se invece l'obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Poiché la solidarietà, spesso, viene ad essere la configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell'obbligazione prevale.

Del resto, la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell'obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res.

Le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 cod. civ. - che prevedono la parziarietà delle obbligazioni dei coeredi e la sostituzione, per effetto dell'apertura della successione, di una obbligazione nata unitaria con una pluralità di obbligazioni parziarie - esprimono il criterio di ordine generale del collegamento tra le obbligazioni e le res.

Per la verità, si tratta di obbligazioni immediatamente connesse con l'attribuzione ereditaria dei beni: di obbligazioni ricondotte alla titolarità dei beni ereditari in ragione dell'appartenenza della quota. Ciascun erede risponde soltanto della sua quota, in quanto è titolare di una quota di beni ereditari. Più in generale, laddove si riscontra lo stesso vincolo tra l'obbligazione e la quota e nella struttura dell'obbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della prestazione, è ragionevole inferire che rispetto alla solidarietà non contemplata (espressamente) prevalga la struttura parziaria del vincolo.

2.3 Le direttive ermeneutiche esposte valgono per le obbligazioni facenti capo ai gruppi organizzati, ma non personificati.
Per ciò che concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del "condominio" - in realtà, ascritte ai singoli condomini - si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e la eadem causa obbligandi, la unicità della causa: il contratto da cui l'obbligazione ha origine. È discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum), che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell'interesse e in favore di tutti condomini (il rifacimento della facciata, l'impermeabilizzazione del tetto, la fornitura del carburante per il riscaldamento etc.). L'obbligazione dei condomini (condebitori), invece, consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.

Orbene, nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini.

Non certo l'art. 1115, comma 1, cod. civ. Sotto la rubrica "obbligazioni solidali dei partecipanti", la norma stabilisce che ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni contratte in solido per la cosa comune e che la somma per estinguerle sia ricavata dal prezzo di vendita della stessa cosa. La disposizione, in quanto si riferisce alle obbligazioni contratte in solido dai comunisti per la cosa comune, ha valore meramente descrittivo, non prescrittivo: non stabilisce che le obbligazioni debbano essere contratte in solido, ma regola le obbligazioni che, concretamente, sono contratte in solido. A parte ciò, la disposizione non riguarda il condominio negli edifici e non si applica al condominio, in quanto regola l'ipotesi di vendita della cosa comune. La disposizione, infatti, contempla la cosa comune soggetta a divisione e non le cose, gli impianti ed i servizi comuni del fabbricato, i quali sono contrassegnati dalla normale indivisibilità ai sensi dell'art. 1119 cod. civ. e, comunque, dalla assoluta inespropriabilità.

D'altra parte, nelle obbligazioni dei condomini la parziarietà si riconduce all'art. 1123 cod. civ., interpretato valorizzando la relazione tra la titolarità della obbligazione e la quella della cosa. Si tratta di obbligazioni propter rem, che nascono come conseguenza dell'appartenenza in comune, in ragione della quota, delle cose, degli impianti e dei servizi e, solo in ragione della quota, a norma dell'art. 1123 cit., i condomini sono tenuti a contribuire alle spese per le parti comuni. Per la verità, la mera valenza interna del criterio di ripartizione raffigura un espediente elegante, ma privo di riscontro nei dati formali.

Se l'argomento che la ripartizione delle spese regolata dall'art. 1123, comma 1, cod. civ. riguardi il mero profilo interno non persuade, non convince neppure l'asserto che il comma 2 dello stesso art. 1223 - concernente la ripartizione delle spese per l'uso delle parti comuni destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione all'uso che ciascuno può farne - renda impossibile l'attuazione parziaria all'esterno: con la conseguenza che, quanto all'attuazione, tutte le spese disciplinate dall'art. 1223 cit. devono essere regolate allo stesso modo.

Entrambe le ipotesi hanno in comune il collegamento con la res. Il primo comma riguarda le spese per la conservazione delle cose comuni, rispetto alle quali l'inerenza ai beni è immediata; il secondo comma concerne le spese per l'uso, in cui sussiste comunque il collegamento con le cose: l'obbligazione, ancorché influenzata nel quantum dalla misura dell'uso diverso, non prescinde dalla contitolarità delle parti comuni, che ne costituisce il fondamento. In ultima analisi, configurandosi entrambe le obbligazioni come obligationes propter rem, in quanto connesse con la titolarità del diritto reale sulle parti comuni, ed essendo queste obbligazioni comuni naturalisticamente divisibili ex parte debitoris, il vincolo solidale risulta inapplicabile e prevale la struttura intrinsecamente parziaria delle obbligazioni. D'altra parte, per la loro ripartizione in pratica si può sempre fare riferimento alle diverse tabelle millesimali relative alla proprietà ed alla misura dell'uso.

2.5 Né la solidarietà può ricondursi alla asserita unitari età del gruppo dei condomini.

Dalla giurisprudenza, il condominio si definisce come "ente di gestione", per dare conto del fatto che la legittimazione dell'amministratore non priva i singoli partecipanti della loro legittimazione ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni; di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione; di intervenire nei giudizi intrapresi dall'amministratore, etc.

Ma la figura dell'ente, ancorché di mera gestione, suppone che coloro i quali ne hanno la rappresentanza non vengano surrogati dai partecipanti. D'altra parte, gli enti di gestione in senso tecnico raffigurano una categoria definita ancorché non unitaria, ai quali dalle leggi sono assegnati compiti e responsabilità differenti e la disciplina eterogenea si adegua alle disparate finalità perseguite (art. 3 l. 22 dicembre 1956, n. 1589). Gli enti di gestione operano in concreto attraverso le società per azioni di diritto comune, delle quali detengono le partecipazioni azionarie e che organizzano nei modi più opportuni: in attuazione delle direttive governative, razionalizzano le attività controllate, coordinano i programmi e assicurano l'assistenza finanziaria mediante i fondi di dotazione. Per la struttura, gli enti di gestione si contrassegnano in ragione della soggettività (personalità giuridica pubblica) e dell'autonomia patrimoniale (la titolarità delle partecipazioni azionarie e del fondo di dotazione).

Orbene, nonostante l'opinabile rassomiglianza della funzione - il fatto che l'amministratore e l'assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono - le ragguardevoli diversità della struttura dimostrano la inconsistenza del ripetuto e acritico riferimento dell'ente di gestione al condominio negli edifici.

Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti.

Secondo la giurisprudenza consolidata, poi, l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.

Orbene, la rappresentanza, non soltanto processuale, dell'amministratore del condominio è circoscritta alle attribuzioni - ai compiti ed ai poteri - stabilite dall'art. 1130 cod. civ.

In giudizio l'amministratore rappresenta i singoli condomini, i quali sono parti in causa nei limiti della loro quota (art. 1118 e 1123 cod. civ.). L'amministratore agisce in giudizio per la tutela dei diritti di ciascuno dei condomini, nei limiti della loro quota, e solo in questa misura ognuno dei condomini rappresentati deve rispondere delle conseguenze negative. Del resto, l'amministratore non ha certo il potere di impegnare i condomini al di là del diritto, che ciascuno di essi ha nella comunione, in virtù della legge, degli atti d'acquisto e delle convenzioni. In proporzione a tale diritto ogni partecipante concorre alla nomina dell'amministratore e in proporzione a tale diritto deve ritenersi che gli conferisca la rappresentanza in giudizio. Basti pensare che, nel caso in cui l'amministratore agisca o sia convenuto in giudizio per la tutela di un diritto, il quale fa capo solo a determinati condomini, soltanto i condomini interessati partecipano al giudizio ed essi soltanto rispondono delle conseguenze della lite.

Pertanto, l'amministratore - in quanto non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti dei suoi poteri, che non contemplano la modifica dei criteri di imputazione e di ripartizione delle spese stabiliti dall'art. 1123 c.c. - non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti della rispettiva quota.

2.5 Riepilogando, ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 cit., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.

2.6 Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno.
Per concludere, la soluzione, prescelta secondo i rigorosi principi di diritto che regolano le obbligazioni contrattuali comuni con pluralità di soggetti passivi, appare adeguata alle esigenze di giustizia sostanziale emergenti dalla realtà economica e sociale del condominio negli edifici.

Per la verità, la solidarietà avvantaggerebbe il creditore il quale, contrattando con l'amministratore del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi; ma appare preferibile il criterio della parziarietà, che non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito alla scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore. Allo stesso tempo, non si riscontrano ragioni di opportunità per posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al tempo della rivalsa, piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento.

III

Respinto il motivo principale, non merita accoglimento nessuno degli altri motivi di ricorso.

Non il secondo ed il sesto. Stando alle disposizioni sul condominio (art. 67 disp. att., del resto in conformità con quanto stabilito per le spese gravanti sull'usufrutto dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ.), fanno carico all'usufruttuario le spese attinenti all'ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, mentre le innovazioni, le ricostruzioni e le spese di manutenzione straordinaria competono al proprietario: ma le spese fanno capo all'usufruttuario limitatamente al tempo in cui egli è titolare del diritto reale su cosa altrui. Correttamente, perciò, la Corte d'Appello non ha considerato responsabile *****, in quanto l'usufrutto da lui era stato acquistato in epoca successiva alla data, in cui l'esecuzione dei lavori era stata commissionata ed eseguita.

Non il terzo motivo, posto che il giudice del merito ha preso in esame la questione di diritto inerente alla controversia e ritenuta indispensabile per la decisione.

Non il quarto ed il quinto motivo, in quanto la decisione sulle spese processuali è rimessa al giudice del merito, con il solo limite di non condannare la parte interamente vittoriosa.

Avuto riguardo alla difficoltà della materia ed al contrasto esistente in giurisprudenza, si ravvisano i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

.

.

.

.,

Da: pinki8113/12/2011 12:27:43

Da: duce7513/12/2011 12:27:49
si si hanno iniziato vai tranquilla

Da: io13/12/2011 12:28:16
Trattasi di ipotesi di obbligazione parziaria. La parziarietà dell'obbligazione prevale considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, sebbene comune, è divisibile stante che trattasi di somme di danaro.
Adesso la Giurisprudenza è pressochè unanime
vedasi Cass. Civ. Sez. Unite 08.04.2008 n. 9148

Da: car13/12/2011 12:29:06
luxor anche per me la prima traccia si presenta molto meno insidiosa...concordo sul fatto che gli artt. cardine da tenere in considerazione sono il 1755 ed il 1758 c.c. Però finora non sono riuscito a trovare sentenze della Cassazione

Da: Italoabogado Asino13/12/2011 12:29:46
a che ora hanno iniziato a Roma?

Da: Luxor 13/12/2011 12:29:48
ovviamente con provvigione!

Da: Adele2413/12/2011 12:29:49
Ragazzi, ci sono conferme da Napoli?

Da: AUGURI A TUTTI13/12/2011 12:30:15
2 TRACCIA - SOLUZIONE:

CORTE DI CASSAZIONE

Cass. Civ., Sezioni Unite, 8.4.2008 n. 9148

Le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio e le conseguenti responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà e non da quello della solidarietà passiva. Ove conseguita nel processo la condanna di pagamento del condominio, il creditore potrà procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo le quote di ciascuno.


L'8 aprile 2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunziate sulla natura delle obbligazioni condominiali, decidendo per la parziarietà delle medesime: il che significa che per le obbligazioni contratte dal condominio ciascun condomino non è affatto responsabile in solido con gli altri condomini nei confronti dei creditori condominiali, bensì è obbligato solo pro quota.

Si tratta di una inattesa rivoluzione tanto sul pianto dogmatico quanto su quello sociale, giacché la decisione in commento rompe con l'orientamento prevalente passato e condiziona considerevolmente l'azione esecutiva dei creditori condominiali. Questi ultimi non potranno più soddisfarsi per l'intero loro credito sui beni d'un singolo condomino, poi lasciando al malcapitato di agire in rivalsa nei confronti degli altri, ma dovranno agire nei confronti di tutti i condomini, ognuno per la quota di spettanza.

Il diritto è un fatto umano ed alla base delle scelte giurisprudenziali frequentemente si riscontrano motivazioni atecniche inespresse, riconducibili alla necessità di adeguare il corpo normativo all'evoluzione sociale ed alle nuove sensibilità.


Così è nel caso di specie.


La portata innovativa della sentenza delle Sezioni Unite si coglie sul piano degli effetti. Ora il singolo condomino é protetto dalle conseguenze della morosità degli altri condomini, che invece ricadono sul creditore.

Si tratta di un ulteriore scudo a protezione del consumatore (in tale categoria rientra pacificamente il condomino), prima - ed ora non più - esposto al rischio di vedersi espropriare l'appartamento di proprietà a causa di morosità [addirittura] altrui e non proprie. Ben poteva infatti il creditore condominiale aggredire il bene del condomino solvente per recuperare la porzione a carico degli insolventi.

Giustificato il revirement sul piano della giustizia sostanziale, vediamo quali argomenti in diritto fondano la sentenza n. 9148.

E' noto che le Sezioni Unite intervengano allorquando vi sia una contrasto di decisioni su medesima questione. Nel caso di specie v'era effettivamente un contrasto tra le decisioni della II Sezione della Corte di Cassazione, posto che talune (maggioritarie1) avevano ritenuto la responsabilità solidale dei singoli condomini verso i terzi per le obbligazioni assunte dal condominio ed una sola altra2 aveva ritenuto il principio della parziarietà (Cass. civ., sez. II 27-09-1996, n. 8530).

E' prevalso l'indirizzo minoritario.

Secondo la sentenza n. 9148 il fondamento della solidarietà passiva è ravvisabile nella contemporanea presenza di alcuni requisiti, solo alcuni ravvisabili nella obbligazione condominiale.

La solidarietà passiva difatti esige non soltanto che vi siano più debitori della medesima prestazione e che identica sia la causa dell'obbligazione, ma anche che la prestazione comune sia indivisibile. In mancanza di quest'ultimo carattere (e di un'espressa disposizione di legge che definisca solidale l'obbligazione) prevale la parziarietà dell'obbligazione.

Nel caso regolato dalla sentenza in commento, trattandosi di debito in danaro, la prestazione comune era divisibile e non indivisibile. E quindi parziaria.

Argomentano le Sezioni Unite che non v'è alcuna norma di legge che sancisca la solidarietà delle obbligazioni condominiali e che l'art. 1123 CC, interpretato secondo il tenore letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue un profilo interno ed un profilo esterno. Pertanto, fermo il principio che l'amministratore rappresenta e vincola i condomini allorché contrae obbligazioni nell'ambito dei suoi poteri, come stabiliti per legge o conferiti per mandato, fermo altresì il principio della legittimazione passiva dell'amministratore condominiale a rappresentare in giudizio il condominio, risulta altrettanto inevitabile che il condomino sarà obbligato solo nei limiti della propria quota contributiva. E cio' tanto dal contratto quanto dalla sentenza.

Percio' le obbligazioni dei condomini e la loro conseguente responsabilità sono governate dal principio della parziarieta'

La decisione delle Sezione Unite puo' ritenersi ben riassunta nel seguente stralcio, letteralmente trascritto: "Il contratto stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini, rappresentati nei limiti delle facoltà conferitigli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore puo' procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno."

Pertanto con la pronunzia 9148 dell'8 aprile 2008 cambia la fase dell'esecuzione e non quella della cognizione.

Il creditore condominiale potrà continuare a citare in giudizio il condominio in persona dell'amministrare e la sentenza conseguita varra' sempre nei confronti di tutti i condomini. Ma ove il condominio non adempia alla condanna di pagamento eventualmente pronunziata dal Giudice, il creditore non potrà aggredire uno solo dei condomini soddisfacendosi in toto sul suo patrimonio, ma dovrà azionare quella stessa ed unica sentenza nei confronti di tutti i condomini, ciascuno per la parte di competenza e quindi attivare tante procedure esecutive quanti sono i condomini insolventi.

Sul piano pratico il che costituisce una difficoltà di non poco momento per il creditore che, oltre a doversi informare circa i nomi o ragioni sociali, gli indirizzi e le garanzie patrimoniali dei condomini insolventi, dovrà preliminarmente apprendere quale sia la loro quota contributiva per il credito azionato (dato di non facile identificazione stante la specialità del quantum delle contribuzioni condominiali, dipendenti dalla natura della spesa e dal disposto dei regolamenti).

Indispensabile per uscire dall'impasse sarà la collaborazione dell'amministratore condominiale, ove ritenuto legittimato ad erogare i dati suddetti, personali ai condomini, al fine di consentire l'agevole esercizio del proprio diritto al creditore, altrimenti costretto ad interminabili e costose ricerche nei pubblici registri.

Vorranno i meno superficiali anche conoscere l'opinione espressa dei Giudici della Corte di Cassazione a Sezione Unite sul contemperamento delle ragioni di opportunità che ha ispirato la sentenza in commento. Valga quanto qui di seguito, dalla medesima letteralmente tratto: " … la soluzione prescelta secondo i rigorosi principi di diritto che regolano le obbligazioni contrattuali comuni con pluralità di soggetti passivi, appare adeguata alle esigenze di giustizia sostanziale emergenti dalla realtà economica e sociale del condominio degli edifici.

Per la verità la solidarietà avvantaggerebbe il creditore, il quale, contrattando con l'amministratore del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi; ma appare preferibile il criterio della parziarietà, che non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito della scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore. Allo stesso tempo, non si riscontrano ragioni di opportunità per posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al tempo della rivalsa, piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento".

*****

Non vi sono problemi per la comunicazione dei dati necessari all'esercizio dei diritti connessi al credito. E difatti i creditori del condominio per esercitare correttamente l'azione giudiziaria necessitano di dati identificativi della quota millesimale del moroso, nonché la sussistenza di pagamenti parziali ed ancora, soprattutto, di conoscerne nome e cognome ed indirizzo.

La divulgazione all'esterno di tali conoscenze, conseguite dall'amministratore per la gestione dell'ente condominiale, è stata oggetto di intervento del garante della privacy, interpellato sul punto proprio dall'ANACI. La risposta non ha tardato a pervenire ed è inequivocabile.

L'amministratore può comunicare ai terzi creditori del condominio i dati dei comproprietari morosi: il 26/09/2008 lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo ai dubbi degli amministratori. Dopo la sentenza 9148 dell'8 aprile 2008, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno abolito il principio della solidarietà passiva tra condomini, gli amministratori si trovavano di fronte alla necessità di comunicare ai creditori i nominativi dei condómini morosi, la somma da loro dovuta e le rispettive quote millesimali, senza il previo consenso degli interessati.

Il Garante per la privacy ha risposto al quesito facendo riferimento al provvedimento generale dell'8 maggio 2006, nel quale è precisato che le informazioni riferite a ciascun condomino possono essere trattate per finalità di gestione e amministrazione del condominio come stabilito dall'articolo 24, comma i, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 196/2003. Rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite, il Garante non ha individuato alcun ostacolo nella disciplina di protezione dei dati personali riferiti ai singoli condómini. Il trattamento dei dati può dunque essere effettuato dai fornitori di beni e servizi comuni in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti al condominio, ancorché tramite l'amministratore (articolo 24 comma i, lettera b) ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (articolo 24, comma i, lettera f).

In base ai principi di protezione dei dati personali, le informazioni oggetto di trattamento possono essere individuate come quelle che consentono di identificare i condomini obbligati al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei contratti, le quote millesimali spettanti e le altre eventuali informazioni necessarie per la determinazione delle somme dovute.

In base a questo parere, dunque, la comunicazione ai fornitori da parte dell'amministratore sembra limitata ai nominativi ed agli indirizzi dei morosi (con l'ammontare della morosità). Al momento della stipula del contratto col fornitore non è corretto consegnargli l'elenco di tutti i partecipanti al condominio.

*******

Per quanto stupefacente, va detto che la sentenza delle Sezioni Unite n. 9148 ha suscitato anche ribellioni da parte della giurisprudenza di merito. E' recentissima C. App. Roma 23/06/2010 che senza mezzi termini ha dichiarato di non aderire al principio della parziarietà:

"Il principio elaborato dal Giudice di legittimità non appare condivisibile. Osserva la Corte che se l'oggetto dell'obbligazione è una prestazione avente il carattere della "indivisibilità", l'adempimento della obbligazione, in considerazione della oggettiva indivisibilità della prestazione, non può essere eseguita, in caso di pluralità di debitori, in parte da un debitore e in parte da un altro debitore: ne consegue che il creditore, nel caso di obbligazione con prestazione indivisibile, può validamente richiedere l'adempimento della intera obbligazione indifferentemente ad uno solo dei debitori, secondo la previsione dell'art. 1317 del codice civile.

Come è di tutta evidenza il requisito di "indivisibilità" della prestazione va relazionato alla natura stessa della prestazione e prescinde dalla pluralità di debitori e non costituisce un requisito per differenziare le obbligazioni solidali (in cui ciascun debitore è tenuto all'intera prestazione) dalle obbligazioni parziarie (in cui ciascun debitore è tenuto alla prestazione per la sua quota).

Va aggiunto che l'art. 1292 c.c. non indica affatto la "indivisibilità" della prestazione come un requisito della obbligazione solidale, né tanto meno identifica l'obbligazione solidale con la obbligazione indivisibile. L'art. 1292 c.c. identifica l'obbligazione solidale passiva (che è quella che qui interessa) nella esistenza di una pluralità di soggetti debitori tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè ad una prestazione comune a tutti i debitori.

Riepilogando, l'obbligazione solidale non si identifica con l'obbligazione indivisibile e la "indivisibilità" della prestazione non è un requisito della prestazione solidale (art. 1292 c.c.), ma della obbligazione indivisibile (art. 1316 c.c.).

Quando l'obbligazione è divisibile, come ad esempio il pagamento di una somma di denaro, e vi è una pluralità di debitori si possono allora determinare due diverse situazioni relazionate all'adempimento della prestazione:

1) il creditore potrebbe pretendere dai diversi debitori solo la parte di prestazione che ad essi compete (ed è il caso della c.d. obbligazione parziaria prevista dall'art. 1314 c.c.);

2) il creditore potrebbe pretendere da ciascun debitore l'intera prestazione (ed è il caso della obbligazione solidale di cui all'art. 1292 c.c.).

Caratteristica della obbligazione solidale rispetto alla obbligazione parziaria è il fatto che il debitore può essere "costretto", come efficacemente dice l'art. 1292 c.c. ("ciascuno (debitore) può essere costretto all'adempimento per la totalità"), a pagare l'intero debito.

La regola per stabilire se, nel caso di più debitori, c'è una obbligazione solidale o parziaria è stabilita in modo chiaro e inequivoco dall'art. 1294 c.c.: i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

La solidarietà appare, dunque, essere la regola.

Al riguardo si parla di "cd. presunzione di solidarietà" e si usa dire che "la solidarietà si presume"; a ben vedere però non si tratta di una presunzione, ma di una chiara e precisa disciplina imposta da una norma dispositiva.

La ratio di tale disciplina è da ricercasi nella comunione di interessi che assai di frequente lega una pluralità di soggetti,debitori verso il creditore e che ha indotto il legislatore (come si evince dalla relazione al codice attuale) ad abbandonare il regime dell'abrogato codice, in cui la obbligazione in solido doveva essere espressamente voluta dalle parti o prevista dalla legge, ed optare per la tutela dell'interesse del creditore il quale, ai sensi dell'art. 1294 c.c., dispone della facoltà di agire nei confronti di uno solo dei debitori da lui prescelto.

In base a questa regola di solidarietà i comproprietari di una cosa per i debiti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune sono sempre debitori solidali."

"Ne consegue che il credito vantato dall'amministratore del condominio non più in carica per le somme da lui anticipate per la amministrazione e manutenzione del bene condominiale nell'interesse comune di tutti i condomini non si sottrae al principio generale di solidarietà. Va aggiunto che il principio della ripartizione proporzionale fra i condomini delle spese ex art. 1223 si limita, come si evince dal dettato normativo, a ripartire tra i condomini l'onere delle spese condominiali all'interno del condominio stesso e non ha alcuna valenza verso i terzi creditori del condominio".

Un mese prima della Corte di Appello di Roma, anche il Tribunale di Modena aveva disatteso il principio della parziarietà delle obbligazioni contrattuali condominiali, affermando "Rispetto alle obbligazioni assunte dal condominio nei confronti dei terzi, i condomini devono ritenersi impegnati unitariamente e solidalmente, a prescindere dalla misura della quota, tutte le volte in cui l'onere riguardi il pagamento del corrispettivo di prestazioni di manutenzione, conservazione, rifacimento ecc. di parti comuni dell'edificio deliberate o assentite o anche solo ratificate attraverso il metodo assembleare, stante la sua incompatibilità rispetto ad una situazione di parziarietà passiva, che riacquista il suo valore nei soli rapporti interni fra condomini". (Trib. Modena, 14\5\2010).

Si tratta di decisioni per il momento isolate, giacché la piu' parte dei Giudici si sono adeguati ai principi espressi dalle Sezioni Unite. Con tutto ciò che ne consegue3.

Purtuttavia l'insurrezione dei Giudici di merito contro i principi erogati da una sentenza delle Sezione Unite della Corte di Cassazione è fenomeno inusuale, soprattutto ove temporalmente contiguo. Il che da' la misura della intricata complessità della materia condominiale, dove principi di diritto, ragioni pratiche e riflessi sociali trovano sempre più difficoltà a conciliarsi in opinioni condivise.

******

Meritano una riflessione le due questioni che qui di seguito verranno affrontate, ovvero se il venir meno della solidarietà nel campo delle obbligazioni condominiali investa anche quelle extracontrattuali4, ovvero da fatti illecito (tipicamente quelle che comportano un risarcimento dei danni al terzo per fatto omissivo o commissivo del Condominio) e se il titolo conseguito contro il condominio valga ancora contro il singolo condomino in fase esecutiva.

Da questo ultimo profilo Trib. Monza 3/7/2008 ha stabilito che il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati; conseguentemente, nell'ipotesi in cui ad un processo sia conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno. Egualmente Trib. Napoli 11\3\2009 n. 6693 in Archivio delle Locazione e Condominio 2010, p. 79, secondo cui in tema di opposizione agli atti esecutivi (nella specie il precetto), dovendosi ritenere che eseguita la notifica del decreto monitorio nei confronti dell'amministratore, questi debba considerarsi effettuata nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (spettando all'amministratore il compito di rendere edotti i singoli condomini), ben puo' trovare applicazione la norma di cui all'art. 654, comma 2, CPC, secondo cui in deroga dell'art. 479 CPC, è escluso che il terzo creditore debba procedere a nuova notifica del titolo esecutivo nei confronti del singoo condomino contro il quale intende agire esecutivamente.

Quanto all'estensione alle obbligazioni da fatto illecito dei principi delle Sezioni Unite, essa era negata ben presto da un Tribunale pugliese, che ne affermava l'esclusiva attinenza alle obbligazioni contrattuali.

L'ordinanza depositata il 16/9/08 dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Trani - Sez. distaccata di Ruvo di Puglia, in persona del GOT Avv. Nicola Milillo, merita attenzione: "E' ovvio che la questione dell'applicazione o meno della disciplina della solidarietà passiva, data un'obbligazione con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un'unica prestazione, si pone soltanto per il caso che si tratti di prestazione materialmente divisibile, giacché se la prestazione è materialmente o giuridicamente indivisibile (secondo la definizione dell'art. 1316 c.c.), non può che trovare applicazione la disciplina dettata dagli artt. 1317 e segg. c.c.

Ora, in ipotesi di prestazione materialmente divisibile, a mente dell'art. 1314 c.c. l'obbligazione è parziaria se non è solidale; e quand'è che un'obbligazione con le caratteristiche di cui si tratta (con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un'unica prestazione materialmente divisibile) è solidale (si parla sempre soltanto di solidarietà passiva)?

L'art. 1294 c.c. sembra invero rispondere alla domanda senza necessità di alcuno sforzo interpretativo: >.

Ciò equivale a dire, evidentemente, che, in presenza di un'obbligazione con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un'unica prestazione materialmente divisibile, deve farsi applicazione del regime della solidarietà non soltanto tutte le volte che ciò fosse stabilito dalla legge o dal titolo (come vorrebbe invece l'innovativo assunto delle Sezioni Unite), ma anche tutte le volte che la legge o il titolo rimangano silenti, l'art. 1294 c.c. richiedendo a tal fine non già che vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente dispongano la solidarietà, bensì che non vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente escludano la solidarietà o dispongano la parziarietà.

Se è vero allora che non esiste una norma di legge che affermi la natura solidale delle obbligazioni condominiali da contratto, questo però, conformemente alla lettera dell'art. 1294 c.c., non pare sufficiente per negare che il regime della solidarietà (passiva) valga anche per esse, così come per le obbligazioni da fatto illecito, quando anche il titolo taccia in proposito.

Né il contrario avviso delle Sezioni Unite sembra poter trovare ragione in un qualche criterio di giustizia sostanziale.

Sotto questo profilo esso finisce piuttosto per addossare ai terzi estranei al condominio un onere eccessivamente gravoso di individuazione delle diverse quote di comproprietà delle parti comuni spettanti ai vari condomini che, se esistono tabelle millesimali, suppone una conoscenza delle stesse che ai terzi estranei al condominio non è garantita da alcuno strumento di conoscibilità, se tabelle millesimali non esistono, fa addirittura carico al terzo creditore di farle predisporre in funzione del soddisfacimento parziario del suo diritto; né sembra conforme al comune svolgimento dei rapporti economico-sociali che il terzo possa di ciò previamente preoccuparsi nel contrattare con il condominio."

Pare nello stesso senso Cass. civ., sez. III 19-3-2009, n. 6665, secondo cui: "Ebbene, è indubbio che il condominio, benchè privo di autonoma soggettività giuridica, si configura come centro di imputazione di interessi diverso dal condomino e che è pienamente configurabile la responsabilità extracontrattuale del condominio anche nei confronti del condomino (a tanto non ostano i rilievi di Cass., sez. un. n. 9148 del 2008, che ha bensì escluso che il condominio sia un ente di gestione, ma ciò in funzione del carattere parziario, anzichè solidale, delle obbligazioni dei singoli condomini nei confronti dei terzi con riguardo alle "obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza").

Ove il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, secondo la regola posta dall'art. 2055 c.c. tutti sono solidalmente responsabili nei confronti del danneggiato.

Nella specie la società danneggiata ha chiesto il risarcimento al Comune (che s'è difeso sostenendo il difetto della propria responsabilità per essere il fatto imputabile ad altri, ma che non ha evocato alcuno in giudizio, nemmeno in via di regresso).

Una volta accertato che il fatto dannoso era ascrivibile alle autonome condotte di più soggetti, la corte d'appello avrebbe potuto diminuire il risarcimento solo se uno di questi fosse stato lo stesso danneggiato (ex art. 1227 c.c., comma 1), giacchè il concorso di diversi soggetti è appunto regolato dall'art. 2055 c.c., comma 1 che contempla la responsabilità solidale degli autori del danno (salvo il regresso, nei confronti degli altri, di quello di essi che abbia pagato o sia stato convenuto per il risarcimento).

Diminuendo il risarcimento riconosciuto alla società danneggiata in ragione di un comportamento causale colposo non della stessa società danneggiata, ma di terzi, la corte d'appello ha violato i suddetti principi, poichè ha parificato la responsabilità del condominio a quella del condomino danneggiato, facendo così applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1 anzichè dell'art. 2055 c.c., comma 1.

La sentenza va dunque cassata perchè discostatasi dal seguente principio di diritto:

"in tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito nei soli confronti del terzo domandando l'integrale risarcimento, lo stesso non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto causale colposo imputabile al condominio, giacchè si rende in tal caso applicabile non l'art. 1227 c.c., comma 1 ma l'art. 2055 c.c., comma 1, che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno".

A seguito delle due pronunzie sopra stese il principio della solidarietà troverebbe ancora applicazione per le obbligazioni extracontrattuali (ovvero da fatto illecito) a carico del condominio. Cio' è quanto si può dire alla luce della più recente giurisprudenza.



TUTTAVIA :

Con la recente sentenza della Cassazione (21907 del 21 ottobre 2011, presidente Triola) è stato affrontato nuovamente il tema della parziarietà delle obbligazioni condominiali, cioè l'obbligo, per il creditore del condominio, di rivolgersi anzitutto
ai singoli condomini per riscuotere il debito pro quota, e non a un qualsiasi condomino pretendendo da quest'ultimo il saldo di tutto. Con un complesso ragionamento giuridico, pur riferito alla comporprietà di un appartamento in condominio, di fatto viene messa in discussione l'impostazione delle Sezioni unite (sentenza 9148/2008).

Da: Aemxle13/12/2011 12:31:19
ragazzi ma la soluzione alla prima traccia???
LUXOR L SOLUZIONE CHE HAI SCRITTO TU è CORRETTA?

Da: ciao 213/12/2011 12:31:22
ale mi daresti soluzioni per una delle due tracce non sono avv. e non ci capisco niente grazie

Da: lu13/12/2011 12:32:22
Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta gamma, che fornisce combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi in particolare sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.

Da: DustDiamonds13/12/2011 12:32:23
SCusate ma ste tracce mi sembrano troppo semplici...secondo me non sono giuste!

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