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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: ant82 | 13/12/2011 12:32:47 |
si le traccie sono quelle di Joeblack garantito | |
Da: hevilina | 13/12/2011 12:32:54 |
ma qst è un parere giusto??? posso dettarlo alla mia amica ke sta facendo l'esame o è una cazzimmata??? | |
Da: Luxor | 13/12/2011 12:33:18 |
ma che ne so se è corretta...io l'avrei fatta così questo dovrebbe essere un forum di discussione! | |
Da: crilu | 13/12/2011 12:34:14 |
TRACCIA 1 L'agenzia immobiliare beta, aveva ricevuto da media, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà , l'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente, media aveva revocato per iscritto il mandato. Media concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, al quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione. TRACCIA 2 Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di Caio rediga parere, illustrando gli istituti sottesi alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: lellax65 | 13/12/2011 12:35:07 |
ma come fate ad essere connessi????? | |
Da: avete notiizia | 13/12/2011 12:35:34 |
della 18234/11 di novembre in materia di obbligazioni solidali. sui bignami simone dovrebbe esserci | |
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Da: Italoabogado Asino | 13/12/2011 12:36:19 |
ha iniziato Roma? | |
Da: help meeeeeeeee | 13/12/2011 12:36:46 |
qual è la seconda traccia CORRETTA^^^^?????? notizie da napoli???? | |
Da: alvi | 13/12/2011 12:37:22 |
postate il testo della sent. 17/03/2005 n. 5766 serve a salerno. grazie | |
Da: fulvia | 13/12/2011 12:37:42 |
le tracce di napoli quali sono quelle esatte?? | |
Da: diciamola tutta | 13/12/2011 12:38:23 |
Allora, la seconda traccia verte su una questione abbastanza nota.. non so quanto trattata ai corsi o affrontata dai testi di preparazione all'esame. Diciamo che potrebbe essere conosciuta dai più e per tale motivo credo che il metodo migliore sia quello di dare conto in modo sufficientemente esaustivo dei due orientamenti in contrapposizione, cercando però di non appesantire troppo il discorso. E' essenziale la chiarezza, la semplicità dell'argomentazione, evitando di voler dire di tutto e di più a discapito della comprensibilità del parere. Occorre indicare i passaggi logici fondamentali senza commettere errori giuridici ed il parere è fatto. Se non si è sicuri di qualcosa è meglio ometterla per non rischiare di pregiudicare la valutazione complessiva. Il fatto che la traccia possa essere conosciuta non deve spingere il candidato a scrivere un trattato: una volta che il parere viene impostato correttamente e le due tesi giurisprudenziali vengono valorizzate, anche contenutisticamente, in misura sufficiente, il parere non può non raggiungere la sufficienza, sempre che il candidato rimanga chiaro e semplice. | |
Da: AUGURI A TUTTI | 13/12/2011 12:38:29 |
LE TRACCE ..AZZZ SONO UGUALI DA PERTUTTO..!! | |
Da: fè | 13/12/2011 12:38:41 |
avete già postato la soluzione della 2 traccia ? se si qualcuno mi può indicare la pag??? grazie | |
Da: io | 13/12/2011 12:39:26 |
Qualcuno ha lo svolgimento ? | |
Da: AREAMMIN1 | 13/12/2011 12:39:31 |
notizie sulla prima traccia?quale e' la sentenza di riferimento? | |
Da: crilu | 13/12/2011 12:39:34 |
le tracce postate da noi son quelle di napoli... | |
Da: harobed88 | 13/12/2011 12:40:32 |
ma per la seconda traccia la sentenza n. 21907 del 2011 è pertinente?? | |
Da: clè | 13/12/2011 12:40:53 |
ragazzi suuuub allora datemi il parere sulla traccia 1... le tracce postate sono giuste, ora bisogna svilupparle x favore...datemi la primaaaaaaaaaa | |
Da: rocu1977 | 13/12/2011 12:40:58 |
ciao mitici... sono a napoli per l'esame... vi chiedo aiuto.... mi postate i testi | |
Da: pino78 | 13/12/2011 12:42:11 |
Secondo la Cassazione, quando diversi operatori concorrono alla conclusione di un affare, ognuno di essi ha diritto a una quota della provvigione in ragione dell'apporto dato. Si tratta quindi, in mancanza di un accordo precedente, di ponderare l'attività e il contributo effettivo dato da ciascun agente e ripartire poi il compenso sulla base di detta valutazione L'articolo 1758 c.c. disciplina l'ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione. Le questioni da affrontare in merito all'interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l'entità della provvigione che spetta a ciascun singolo mediatore. In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità , per cui ognuno possa giovarsi dell'attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564). La stessa Corte ammette che l'incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: "l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione" (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437). Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell'art. 1758 c.c. è che l'attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all'affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità , l'attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l'una all'altra, purché però in quest'ultimo caso, l'attività dell'uno abbia tratto beneficio dall'attività svolta dall'altro. Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell'attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). La fattispecie prevista dall'art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: I°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l'affare avrà diritto alla provvigione; II°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall'altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l'incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375). La Suprema Corte ha anche precisato che "non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952) Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione l'art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità : è infatti assodato che l'entità della provvigione sia strettamente connessa con l'affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell'affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell'acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). La norma del codice dispone infatti che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione. Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che "poiché l'art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà , ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte" (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l'entità della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che "ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell'affare" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l'attività e il contributo effettivo alla conclusione dell'affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi. | |
Da: Luxor | 13/12/2011 12:43:24 |
bravo Pino! | |
Da: MEMBRO COMMISSIONE NAPOLI | 13/12/2011 12:43:49 |
Ragazzi non dovrei scriverlo ma poichè l'attacco sferrato contro la categoria dal Governo Monti è senza precedenti, non mi morderò la lingua. QUEST'ANNO L'ESAME VERRA' SUPERATO DA POCHISSIME CENTINAIA DI RAGAZZI, è già stato deciso. Purtroppo è il modo improprio che hanno stabilito per difendere gli ordini. | |
Da: Aemxle | 13/12/2011 12:43:51 |
ragazzi calma, non si sta capendo niente, calmatevi. Le tracce le abbiamo e sono certe, adesso servono le soluzioni corrette, postate solo le soluzioni! | |
Da: diciamola tutta | 13/12/2011 12:44:30 |
Non sono semplici, hanno la loro complessità . Erano assurde quelle del 2010 | |
Da: Italoabogado Asino | 13/12/2011 12:44:53 |
notizie da Roma? | |
Da: Aemxle | 13/12/2011 12:45:13 |
per pino78 e Luxor: la soluzione postata da pino 78 è per la prima traccia? E' corretta? | |
Da: mickey | 13/12/2011 12:45:42 |
la soluzione della 2 traccia e' giusta mi posso fidare? | |
Da: Tex | 13/12/2011 12:45:48 |
pino ma quella postata è la soluzione del parere | |
Da: man | 13/12/2011 12:47:30 |
va bene quindi la soluzione di pino78??? copiamo? | |
Da: fdsgdhvb | 13/12/2011 12:48:36 |
in ogni caso ho avuto notizia che sui pareri della maggioli 2011 il caso numero 16 dovrebbe ricondurre al caso di specie | |
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