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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: diciamola tutta | 13/12/2011 13:05:13 |
io sono un figlio di avvocati e mi sono fatto un mazzo incredibile per passare questo esame. non ho mai chiesto niente a nessuno e così tanti altri figli di avv. Invece, perchè queste belle persone che gridano alla casta non dicono nulla dello schifo che ogni anno dobbiamo assistere in quasi tutta italia, dove gente con cell computer confezionano pareri e atti su misura. Poche sono le corti di appello dove passare l'esame conserva ancora un valore, poche sono le corti di appello dove il candidato può dire ancora a testa alta "ce l'ho fatta", tutto il resto è una farsa ed è la causa della disfatta del paese e della nostra professione | |
Da: p&p | 13/12/2011 13:05:29 |
ignorate le provocazioni damoci da fare | |
Da: attenzione | 13/12/2011 13:06:46 |
segnalate tutto alla polizia postale, chiudiamo questo porcile (tra l'altro pieno di ignoranti!) | |
Da: Iougualeio | 13/12/2011 13:06:59 |
Ragazzi sono qui solo come osservatore ritengo, e pregherei chiunque non sia, come me, del campo di stare ad assorverare aspettando e magari prima di scrivere domande a casaccio di rileggersi i post precendenti, lasciando a chi di competenza lo svolgimento delle possibili risposte..........anche io sono qui per aiutare qualcuno! | |
Da: ....... | 13/12/2011 13:07:56 |
Traccia n.1: per l'ennesima volta in questi giorni migliaia di persone sostengono l'esame di avvocato dopo aver investito (?) due o più anni nell'esaltante esperienza della pratica forense. Premessi brevi cenni sul perchè solo il 5 per cento dei laureati in economia fa la pratica dal commercialista mentre il 90 per cento di quelli in giurisprudenza fa la pratica dall'avvocato nonostante il mercato degli avvocati sia più intasato di quello dei commercialisti, tratti il candidato della saturazione della professione, della mancanza di alternative alla stessa data l'aleatoreità dei concorsi e le poche opportunità in banca/azienda, e di come di fatto la professione di avvocato sia scelta come ripiego dai giovani ormai avviati a un lavoro con pochissime soddisfazione, tante rogne e pochi soldi. si sforzi altresì il candidato di individuare almeno 4 ragioni per le quali consiglierebbe ad un giovane senza lo studio avviato del padre o dello zio la straordinaria carriera forense | |
Da: m_ | 13/12/2011 13:08:01 |
L'esame di abilitazione per la professione di avvocato è una pagliacciata inutile e come tale deve essere affrontato data l'aleatorietà dell'esito finale il quale non dipende esclusivamente dalla preparazione del singolo. Dopo 7 anni tra università e pratica forense, sinceramente svenarsi anche per questo ulteriore ostacolo alla professione mi sembra superfluo: dunque ragazzi suggerite le soluzioni delle tracce :D | |
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Da: Disgustoso | 13/12/2011 13:08:36 |
Ho passato l'esame al primo colpo e oggi, libero da questo impegno, ero curioso di vedere come le persone poco oneste agiscono. Mi sembra assurdo che si possa accedere con i cellulari... | |
Da: diciamola tutta | 13/12/2011 13:08:45 |
Come mai le istituzioni sono silenti davanti a questa farsa. Tanto vale andare a fare l'esamini Spagna almeno lì non hai il cell. Come è possibile che tutte queste persone possano barare alla luce del sole. Che schifo. Dovreste essere tutti denunciati | |
Da: Marco221 | 13/12/2011 13:10:36 |
Ma andate affanculo..si sta cercando di aiutare amici a superare quest'esame truffa...pertanto le vostre morali andatevele a fare da qualch ealtra parte. | |
Da: Essere Umano | 13/12/2011 13:10:40 |
Le barriere all'entrata di un mercato, rappresentano una spinta all'inefficienza... La produzione è ad un livello inferiore a quello ottimo. Il prezzo è superiore a quello efficiente... | |
Da: Marco221 | 13/12/2011 13:12:05 |
complimenti, vai a lavorare e non rompere. | |
Da: diciamola tutta | 13/12/2011 13:12:34 |
Ma mi chiedo perchè parlare di esame truffa, giacchè è truffa proprio perché voi state in questo momento barando. ahahahahahah. cioè dico non ha senso | |
Da: ale-lecce | 13/12/2011 13:12:58 |
X DISGUSTOSO NON TUTTI SONO GENI COME TE... QUINDI NON PERDERE TEMPO CON NOI MESCHINI IGNORANTI E TOGLITI DALLE PALLE!!!! | |
Da: x tutti | 13/12/2011 13:13:09 |
la verità è che ci sono corti d'appello serie e corti d'appello meno serie! in ogni caso già sono stati dati sufficienti aiuti, le tracce non sono difficili quindi se dopo tutto questo c'è ancora gente che non sa cosa scrivere non merita certo di passare l'esame! | |
Da: apaola | 13/12/2011 13:13:33 |
e smettetela di fare i moralisti del cavolo! Siamo qua per dare una mano ai nostri amici che stanno affrontando un esame inutile! Io non credo che voi durante i 3gg d'esame non abbiate fatto uso di suggerimenti vari! | |
Da: clè | 13/12/2011 13:13:57 |
basta con questi insulti...dimostrate di essere persone davvero basse di livello...forza con le soluzioni soprattutto della primaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dai dai dai | |
Da: Disgustoso | 13/12/2011 13:14:13 |
Per ale-lecce... Io qui ci posso stare, forse sei tu quello che in teoria, in dovrebbe esserci.... Scrivi al posto che perdere tempo | |
Da: ja | 13/12/2011 13:14:57 |
das neue deutch zusammen? Wir lieben italien | |
Da: gne gne gne!!! | 13/12/2011 13:15:00 |
visto che questo esame lo superano solo il 13% di cui il 10% sono raccomandati... cercherò in tutti i modi di darvi una mano | |
Da: ale-lecce | 13/12/2011 13:15:31 |
DISGUSTOSO... IMPARA L'ITALIANO... | |
Da: Disgustoso | 13/12/2011 13:16:26 |
I raccomandati purtroppo ci sono...ma si può fare. Io che sono una persona normalissima l'ho passato spaccandomi la schiena, come fanno tutti | |
Da: gne gne gne!!! | 13/12/2011 13:16:48 |
1 TRACCIA: SOLUZIONE Analisi della questione La questione in esame riguarda la problematica inerente l'insorgenza del diritto alla provvigione del mediatore. A tale proposito, innanzitutto, l'art. 1754 c.c. stabilisce che ï¿��«è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanzaï¿��». Il successivo art. 1755 c.c., poi, indica quali due presupposti del sorgere del diritto alla mediazione: la conclusione dell'affare ed il fatto che essa sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore. Dal primo punto di vista si deve ritenere che l'affare debba tradursi in un rapporto giuridicamente vincolante per le parti, le quali dovranno essere abilitate ad agire per l'adempimento dei patti stipulati o in difetto per il risarcimento dei danni (da questo punto di vista anche la conclusione di un contratto preliminare fa sorgere il diritto alla provvigione) Dal secondo punto di vista è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera svolta dal mediatore per l'avvicinamento dei contraenti purché tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso. In ogni caso il contratto deve essere eseguito ed interpretato seconda buona fede secondo il disposto degli artt. 1366 e 1375 c.c. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale. Norme da considerare nella redazione del parere Art. 1366 c.c. Interpretazione di buona fede Art. 1375 c.c. Esempio di buona fede Art. 1754 c.c. Mediatore Art. 1755 c.c Provvigione Giurisprudenza Cass. civ., 21-5-2010, n. 12527 In tema di contratto di mediazione, l'affare - da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio - deve ritenersi concluso, per effetto della ï¿��« messa in relazione ï¿��» da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno; ne consegue che, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare. (Nella specie, la S.C. ha, perciò, accolto il ricorso del mediatore e cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato il diritto del ricorrente alla percezione della provvigione malgrado avesse messo in relazione le parti per la stipula del preliminare, non potendosi ritenere ostativi in proposito né il successivo recesso di una delle parti originarie né la circostanza che l'affare fosse stato poi definitivamente concluso con altro soggetto). Cass. civ., 5-3-009, n. 5348 L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase. Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dello stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti, senza che abbia rilievo in proposito, quando il conferimento dell'incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determi nato periodo di tempo, la circostanza che l'opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell'affare successivamente alla scadenza del termine previsto, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo. Conclusioni Alla luce delle norme esaminate e della loro applicazione giurisprudenziale si deve ritenere che la stipula del preliminare integri la conclusione di un affare ai sensi dell'art. 1755, comma 1, c.c e che la previsione della durata dell'incarico di mediazione non sia indicativa della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore dopo la scadenza del termine. Pertanto se, come nel caso di specie, l'affare si è concluso grazie all'intervento del mediatore, sorge il diritto di questi alla provvigione anche se il contratto viene stipulato oltre la scadenza. | |
Da: da roma in giù | 13/12/2011 13:17:17 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: M- | 13/12/2011 13:18:03 |
Bravo, bravo, ora fai cuccia, su... | |
Da: onesti | 13/12/2011 13:18:07 |
condotta specchiatissima e illibata. | |
Da: diciamola tutta | 13/12/2011 13:18:33 |
Ma quale suggerimenti!!! A noi il Cell un altro po' ce lo facevano lasciare a casa!!! Ciè, proprio tu parli di basso livello, tu che stai infrangendo la legge alla luce del sole e che sei una delle cause del male della professione. | |
Da: gio | 13/12/2011 13:18:47 |
CRETINO!!! | |
Da: fm | 13/12/2011 13:18:51 |
scusate potreste indicarmi qualche riferimento per la seconda traccia | |
Da: traccia 1 | 13/12/2011 13:19:49 |
la soluzione della prima traccia mi sembra parzialmente corretta. nella traccia non si parla di preliminare.... | |
Da: per i somari | 13/12/2011 13:20:08 |
tutte braccia rubate all'agricoltura! | |
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