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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: speriamo ! X scemotta81 | 13/12/2011 11:49:13 |
cara c'erano i metal detector? | |
Da: speriamo ! X scemotta81 | 13/12/2011 11:50:17 |
ma sull'agenzia quali sono gli aspetti di teoria che possono interessare secondo voi? | |
Da: Tex | 13/12/2011 11:50:28 |
si a salerno c'erano | |
Da: billbryson | 13/12/2011 11:51:23 |
perchè ci sono 2 versioni della 2 traccia? | |
Da: billbryson | 13/12/2011 11:51:23 |
perchè ci sono 2 versioni della 2 traccia? | |
Da: ma la giusta sul condominio qual è? | 13/12/2011 11:51:28 |
circolano 2 versioni di quella sul condominio | |
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Da: BASTAAA !!!! | 13/12/2011 11:51:44 |
@Luxor- BASTA pubblicare la stessa cosa 40 volte !!! | |
Da: tittiiiiiii | 13/12/2011 11:52:22 |
ragazzi la prima traccia riguarda l agenzia,ma la seconda???grazieeeeeeeeee | |
Da: martinaavvnap | 13/12/2011 11:52:27 |
la giusta è qst: Traccia n2. da reggio calabria Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: olaola | 13/12/2011 11:52:29 |
QUALCUNO MI SA DIRE LA N.2 ESATTA???? | |
Da: ale-lecce | 13/12/2011 11:52:37 |
questa soluzione è esatta????? 1 TRACCIA: SOLUZIONE Analisi della questione La questione in esame riguarda la problematica inerente l'insorgenza del diritto alla provvigione del mediatore. A tale proposito, innanzitutto, l'art. 1754 c.c. stabilisce che �«è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza�». Il successivo art. 1755 c.c., poi, indica quali due presupposti del sorgere del diritto alla mediazione: la conclusione dell'affare ed il fatto che essa sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore. Dal primo punto di vista si deve ritenere che l'affare debba tradursi in un rapporto giuridicamente vincolante per le parti, le quali dovranno essere abilitate ad agire per l'adempimento dei patti stipulati o in difetto per il risarcimento dei danni (da questo punto di vista anche la conclusione di un contratto preliminare fa sorgere il diritto alla provvigione) Dal secondo punto di vista è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera svolta dal mediatore per l'avvicinamento dei contraenti purché tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso. In ogni caso il contratto deve essere eseguito ed interpretato seconda buona fede secondo il disposto degli artt. 1366 e 1375 c.c. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale. Norme da considerare nella redazione del parere Art. 1366 c.c. Interpretazione di buona fede Art. 1375 c.c. Esempio di buona fede Art. 1754 c.c. Mediatore Art. 1755 c.c Provvigione Giurisprudenza Cass. civ., 21-5-2010, n. 12527 In tema di contratto di mediazione, l'affare - da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio - deve ritenersi concluso, per effetto della �« messa in relazione �» da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno; ne consegue che, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell'operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare. (Nella specie, la S.C. ha, perciò, accolto il ricorso del mediatore e cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato il diritto del ricorrente alla percezione della provvigione malgrado avesse messo in relazione le parti per la stipula del preliminare, non potendosi ritenere ostativi in proposito né il successivo recesso di una delle parti originarie né la circostanza che l'affare fosse stato poi definitivamente concluso con altro soggetto). Cass. civ., 5-3-009, n. 5348 L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase. Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dello stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti, senza che abbia rilievo in proposito, quando il conferimento dell'incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determi nato periodo di tempo, la circostanza che l'opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell'affare successivamente alla scadenza del termine previsto, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo. Conclusioni Alla luce delle norme esaminate e della loro applicazione giurisprudenziale si deve ritenere che la stipula del preliminare integri la conclusione di un affare ai sensi dell'art. 1755, comma 1, c.c e che la previsione della durata dell'incarico di mediazione non sia indicativa della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore dopo la scadenza del termine. Pertanto se, come nel caso di specie, l'affare si è concluso grazie all'intervento del mediatore, sorge il diritto di questi alla provvigione anche se il contratto viene stipulato oltre la scadenza. | |
Da: Tex | 13/12/2011 11:52:44 |
la prima è facile | |
Da: new entry | 13/12/2011 11:53:12 |
pareriii please | |
Da: Napoli71 | 13/12/2011 11:53:42 |
Luxor elabora un qualcosa da dover solo copiare . Grazie | |
Da: napoli1926 | 13/12/2011 11:53:58 |
e brava "ma la giusta sul condominio qual'è".guardate che sono due cose totalmente diverse.non basta che ci sia la parola "condominio" per buttarsi sulla prima sezioni unite che si trova!!!francamente la versione in base alla quale la società fornitrice richiede il pagamento ad un solo condomino, al di là dell'evidnete difetto di grammatica, mi sembra surreale. | |
Da: pep | 13/12/2011 11:54:11 |
a salerno c'erano i metal detector li ho visti io! e come al solito, cavarsela nel belpaese, è una questione meramente "culesca": Controlli casuali e senza alcun ordine logico, i primi "illegali" sono loro!!! | |
Da: harobed88 | 13/12/2011 11:54:26 |
traccia n.2 : sentenza n. 2729/2010 o 21907/2011???? | |
Da: xxx | 13/12/2011 11:56:12 |
...ma perchè non vi è chiarezza sulla traccia del condominio??? | |
Da: estrella81 | 13/12/2011 11:56:26 |
RAGAZZI VI INVIO SPUNTI SU 2 TRACCIA (CONFRONTO TRA LE DUE SENTENZE) NON COPIATE PERò è SOLO UNO SPUNTO DA RIELABORARE!!!!!!!!! Cassazione n.21907 del 21 ottobre 2011 II Sezione Civile. "Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: «I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti dal condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace, anche quando decide secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. Civ.»." Questo è il principio di diritto espresso nella sentenza del 21 ottobre 2011 n.21907, conforme a precedenti pronunce, ribadito dalla seconda sezione della Corte di Cassazione (presidente Roberto Michele Triola relatore Alberto Giusti). La parte più interessate della motivazione é però laddove si esamina la compatibilità del giudicato con la sentenza delle sezioni unite n.9148/2008 sulla parziarietà delle obbligazioni pecuniarie del condominio e si rilascia un commento che può portare a breve a nuove, ulteriori interpretazioni, anche con riflessi importanti sul piano pratico. Segue il testo estratto: "Quel che più conta è che lo stesso principio di diritto enunciato dalle sezioni unite (l'assenza di solidarietà nella responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dall'amministratore nei confronti del terzo) potrebbe addirittura riposare su una premessa ulteriore ed opposta rispetto a quella espressa nel complesso motivazionale della citata sentenza, ossia - come è stato messo in luce in dottrina â€" valorizzando il processo di unificazione dell'amministrazione delle cose comuni e l'organizzazione del gruppo, in cui si identifica la stessa identità del condominio (ben al di là del modello della comunione ordinaria), e ricostruendo l'obbligazione contratta per la gestione delle cose comuni come obbligazione soggettivamente semplice: il che porterebbe a ritenere che a detta unificazione, ottenuta all'esterno nei rapporti con i terzi, faccia poi seguito una rifrazione del debito nelle posizioni dei singoli condomini, i quali confidano ragionevolmente nel fatto che ad essere assunte sono obbligazioni collettive, il cui peso si intende condividere, ma appunto collettivamente e non uti singuli." | |
Da: marandov | 13/12/2011 11:56:31 |
ma non c'è differenza tra chi abita in un condominio e condomino? | |
Da: giò | 13/12/2011 11:57:01 |
ragazzi salve è tutto vero per qnto concerne i pareri??? | |
Da: PER ale-lecce | 13/12/2011 11:57:10 |
ASSOLUTAMENTE NOOOO!! RAGAZZI MA CHE SOLUZIONI POSTATE COSA DIAVOLO CENTRA IL PRELIMINARE?!??!?!?!! | |
Da: Luxor | 13/12/2011 11:57:50 |
Sig.ri la traccia sulla mediazione secondo me riguarda l'art 1758...e basta! io la farei così in italiano vuol dire che dovete solo copiarla....ma nessuno mi ha dato riscontri! siete una perdita di tempo! | |
Da: Aemxle | 13/12/2011 11:58:11 |
ragazzi a lecce la traccia 1 termina con provvigione, sicuro al 100%, la mia ragazza mi ha appena mandato un sms, quindi quella su dirittoeprocesso.com non è corretta perchè termina con "compravendita".... può essere che stiano dettando in modo diverso tra le varie sedi? | |
Da: jh | 13/12/2011 11:58:50 |
avete SOLUZIONI ALLE TRACCE??????????? | |
Da: Bufale | 13/12/2011 11:59:09 |
tutte bufale | |
Da: giò | 13/12/2011 11:59:22 |
ragazzi soluz pareri??? | |
Da: ale | 13/12/2011 11:59:26 |
webr mi maderesti la traccia | |
Da: new entry | 13/12/2011 11:59:31 |
??? | |
Da: ddv | 13/12/2011 12:01:18 |
signori, per cortesia, mi dite le tracce esatte? grazie | |
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