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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: paranoico 70 | 13/12/2011 20:08:03 |
Sono tracce fattibilissime, supererò con 50.Andate a studiare che è meglio.Quello della maledizione era facilissimo con riferimento alla sentenza del 2005 e del 2008.Andate a studiare, somaroni | |
Da: mah!! | 13/12/2011 20:09:08 |
ma come avranno fatto a fare il parere quelli che hanno un cellulare di vecchia generazione??? Avranno studiato... mah!! | |
Da: milaryland | 13/12/2011 20:16:50 |
le soluzioni sono su www.jus..to..win.it | |
Da: delusa | 13/12/2011 20:18:28 |
Traccia n. 2... che ne pensate che la sentenza a sezioni unite del 2011 non era riportato in NESSUN codice?...che ne pensate del fatto che illustri professori ci fanno sbarcare centinaia di euro e tralasciano di riportare una sentenza s SS UU che tra le altre cose va a incidere notevolmente su un rientamento fissato nel 2008 dalle stesse Sezioni?... che ne pensate che in illustri riviste di preparazioni agli esami di avvocato e magistratura non c'è traccia di questa sentenza che ho visto era risolutiva del caso...e che ne pensate che una corte di appello intera si è limitata a chiudere il parere n. 2 su una sentenza del 2008 ormai superata?1 che vergogna.... | |
Da: Nugua | 13/12/2011 20:23:03 |
La sentenza del 2011, in pirmo luogo, non era a Sezioni Unite, in secondo luogo si tratta di una sentenza di ottobre avente ad oggetto un caso di comproprietà e non di condominio. In ragione della chiara differenza d'oggetto tra le due pronunzie, riportarla negli scritti odierni non era affatto necessario. Il compito verteva sulla sentenza a Sezioni Unite del 2008, non su quella del 2011. Tanto premesso le delusioni puoi lasciarle altrove. | |
Da: per giurista generoso | 13/12/2011 20:23:57 |
concordo con te sul fatto che la sentenza del 2011 non era risolutiva nè si è posta nettamente in contrasto con quella del 2008...però affermando che divisibilità non è sinonimo di parziarietà...mette in crisi tutto il parere...perchè alla luce di questa sentenza Caio potrebbe essere chiamato a pagare l'intero senza alcun problema salvo regresso....Alla luce della sentenza del 2008 invece, Caio usciva indenne dal pagamento limitandosi alla propria quota... per cui, concordo con delusa su quanto detto sopra...è una vergogna non trovare una sentenza importante su nessun codice. Ed è importante non per sua natura ma perchè va a colmare un dissidio della giurisprudenza e va ad interretare in maniera diversa una sentenza delle stesse Sezioni unite | |
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Da: ciauz | 13/12/2011 20:24:40 |
Dato per scontato che fin ora per la traccia n. 1 sembra non esserci una sentenza ad hoc, mi è sembrata di estremo interessa la sent. n. 5766/2005 così come massimata sul codice La Tribuna..... Sembra delinearsi una distinzione davvero sottile:"....occorre distinguere a seconda che tutti i mediatori o alcuni soltanto siano entrati in relazione con le parti o almeno uno di esse....nel primo caso tutti i mediatori hanno azione diretta per il pagamento della commissione, nel secondo il mediatore che non ha preso contatto diretto (con le parti) può agire in rivalsa nei confronti del mediatore o dei mediatori che hanno ottenuto il pagamento della provvigione" Due sono le soluzioni prospettabili: 1) si potrebbe ritenere che la Beta ha solo azione nei confronti della Delta non avendo avuto alcun rapporto diretto con Mevia, considerato che il mandato era già stato revocato a suo tempo; tra l'altro chi ha posto in relazione le parti è Delta! 2) si potrebbe invece ritenere che Beta abbia azione diretta nei confronti di Mevia per la sua quota, ma qualora l'intera provvigione sia stata versata a Delta in questo caso residuerà solo l'azione di rivalsa verso la stessa; E' questo il dilemma che mi attanaglia e che non riesco a risolvere!!!! Nè ho trovato sentenze chiare sul tema!!!!!!! Disquisizione sottile ma fondamentale.... | |
Da: per nugua | 13/12/2011 20:25:07 |
era dicversa la fattispecie ma la sentenza del 2011 dice qualcosa di nuopvissimo in merito alle obbligazioni solidali...c'entrava eccome col parere...leggila bene e poi ne parliamo | |
Da: Nugua | 13/12/2011 20:31:41 |
Ho avuto modo di leggerla questo pomeriggio e la sentenza del 2011 è molto argomentata e molto interessante ma, a mio modestissimo avviso, non comporta una devizione della soluzione adottata anche perché, di fatto, raccoglie in seno gli orientamente antecedenti al 2008. Tuttavia, in ragione della funzione nomofilattica della Suprema Corte, una sentenza proveniente da una sezione semplice non ha la stessa rilevanza di una a sezioni unite. Per altro verso non credo che la sentenza sia stata inclusa in qualche codice ammesso all'esame, pertanto, e l'ho detto anch questa mattina, mi sarei atenuto dall'inserirla nel parere. | |
Da: per nugua | 13/12/2011 20:37:43 |
concordo pienamente...però quando dice che il fatto che si tratti di una obbligazione divisibile( prestazione è DENARO) non postula la parziarietà lascia aperta la possibilità di sposare la tesi della solidarietà...quindi cambiando tutta la risoluzione... | |
Da: confermo | 13/12/2011 20:38:45 |
questa sentenza non esisteva in nessun codice....nessun codic nè rivista...ha ragione delusa... | |
Da: Nugua | 13/12/2011 20:39:21 |
@Per giurista generoso A mio avviso la parziarietà attiene alla natura dell'obbligazione mentre la divisibilità al momento esecutivo. Mi spiego meglio, sino alla sentenza del 2008 si riteneva, sia in giurisprudenza che in buon parte della dottrina, che l'obbligazione condominiale fosse solidale in ragione dell'assenza di una disposizione tesa ad assegnarne natura parziaria, come invece accade in materia successoria, si applicava pertanto il 1294 (non ho il codice davanti, potrei sbagliare gli articoli). La Corte nel 2011 ha esaminato l'orientamento del 2008, attraverso un caso afferente all'art. 1115, in tema di vendita della cosa comune, pertanto la soluzione a cui è pervenuta questa seconda giurisprudenza "sembra" profondamente diversa dalla soluzione delle S.U. | |
Da: Nugua | 13/12/2011 20:41:50 |
Comunque non vi preoccupate troppo per questa dannata sentenza del 2011; state tranquilli, bastava quella del 2008! Vabbuò che non ve lo dice un commissario, ma qualcuno con qualche pubblicazione seria sulle spalle, un dottorato ed un esame d'avvocato passato a pieni voti, ma state tranquilli! | |
Da: per nugua | 13/12/2011 20:42:14 |
perfetto...vedi diciamo la stessa cosa...la corte nel 2011 sembra diversa dalla soluzione del 2008...Ora si ammette che Caio paghi per tutti...nel 2008 le SS UU hanno detto che paga proquota data la parizierietà | |
Da: Nugua | 13/12/2011 20:44:39 |
Si ma Caio per la setenza del 2011, se non erro, paga per tutti perché è comproprietario e non condomino. La sentenza 2011, per altro verso, ed è una cosa che mi fa particolarmente innervosire della giurisprudenza degli ultimi anni, prende anche posizione sul condominio ma con un pronunciamento irrilevante ove raffrontato alla "corposa" setenza delle s.u.. | |
Da: gregor x ciauz | 13/12/2011 20:47:45 |
... parti da un presupposto erroneo e cioè che sia stata l'immobiliare Delta a mettere le parti in contatto. In realtà è Beta che ''segnala'' a delta che mevia è disposta a vendere l'immobile. Delta che probabilmente era incaricata dal compratore non era a conoscenza del venditore (mevia) e dunque Beta ''segnalando'' Mevia a Delta ha svolto un ruolo determinante per il contatto e successiva conclusione della compravendita fra le parti. | |
Da: per nugua | 13/12/2011 20:48:07 |
ci siamo...però è vero che affermare che divisibilità non comporta parziarietà dà spazio alla possibilità della società gamma di ripetere giustamente a caio il versamento della somma intera...salvo regresso....io ho concluso diversamente....come da SSUU | |
Da: Nugua | 13/12/2011 20:54:24 |
E hai fatto bene a concludere come S.U.. In bocca al lupo per domani. Ad majora! | |
Da: per nugua | 13/12/2011 20:56:33 |
speriamo...crepi....forza messina!!! | |
Da: fabio x gregor | 13/12/2011 20:59:50 |
concordo con te..punto centrale del parere era capire se le parti erano a conoscenza che Beta..segnalando..stesse agendo come mediatore o no (sentenza del 2011)..mevia secondo me nn lo sapeva in quanto gia gli aveva revocato il mandato prima..e assolutamente nn sa che beta segnala..l'acquirente meno che meno..poi una sentenza del 2000 dice chiramente che ilsemplice segnalare una vendita a terzi (delta),che dopococnludono l'affare non costituisce mediazione..che ne pensi? | |
Da: cz85 | 13/12/2011 21:06:54 |
Grazie per il prezioso aiuto ....esausta...a domani.... | |
Da: na | 13/12/2011 21:11:23 |
sarete tutti promossi | |
Da: na | 13/12/2011 21:11:23 |
sarete tutti promossi | |
Da: sorella di aspirante avv | 13/12/2011 21:25:39 |
scusate mi potete dire uno schema di svolgimento della traccia2? Mio frat mi ha detto come ha impostato il parere ma non so se ha fatto bene...c'entrava qcs parlare del 1223 cc per sostenere la parziarietà? Grazie | |
Da: II TRACCIA | 13/12/2011 21:36:43 |
...la mia commissione ci ha consigliato di sottolineare che il fatto che Caio ABITA in un condominio non sottintende che egli sia anche condomino, ci è quindi stato detto di fare un breve accenno a questo fatto, sottolineando che nel caso in cui Caio non fosse proprietario non sarebbe tenuto ad adempiere all'obbligazione nei confronti della ditta Gamma. Da noi nessuno ha citato la sentenza del 2011 ma solo quella del 2008. Come avete concluso il parere??? In bocca al lupo a tutti | |
Da: Ser2 | 13/12/2011 21:42:19 |
.....siete sempre una matassa di parassiti | |
Da: mah.. | 13/12/2011 21:45:58 |
le tracce hanno sempre qualche lacuna, sembra che lo facciano apposta a incasinare i candidati! Io non so se avrei fatto quell'accenno. Considerate che, nella pratica, un'azienda non posside i dati dei condomini, ma interagisce con il condominio per il tramite dell'amministratore. E l'amministratore, a sua volta, dal punto di vista debitorio conosce solo il proprietario! Anzi, ci sono stati interventi del garante della privacy per casi di diffusione indebita dei dati dei condomini ai creditori! Dunque mi pare inopportuno ipotizzare che una ditta vada a chiedere l'adempimento addirittura ad un condomino, nemmeno proprietario ma semplice detentore dell'immobile. | |
Da: Ser2 | 13/12/2011 21:48:00 |
...............mentecatti....................che cosa disquisite a fare.........ormai il guaio l'avete già fatto e non potete più rimediare | |
Da: Ser2 | 13/12/2011 21:50:30 |
Perdigiorno andate a lavorare..... | |
Da: minimax232 | 13/12/2011 21:52:50 |
qualcuno ha visto le soluzioni su jus..to..win? | |
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