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13 dicembre 2011 - Parere Civile
1397 messaggi, letto 83446 volte
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Da: natalin79 13/12/2011 13:20:46
GNE GNE GNE MA FAI SUL SERIO E GIUSTA O NO !!!!!!

Da: Luxor 13/12/2011 13:21:09
traccia 2:io la farei così
La Suprema Corte parte dal principio più che consolidato (sia in dottrina che in giurisprudenza) che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini Pertanto ad esso va applicata la normativa che tutela i consumatori, ritenendo che: "al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano gli artt. 1469 bis c.c. e seguenti (atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale)
Partendo da tali principi la Suprema Corte nel 2008 è approdata all'applicazione del principio di parziarietà dell'obbligazione condominiale.
L'amministratore, pertanto, vincola i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà.
Ai singoli, quindi, si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati.
La disciplina da applicare, dunque, è la stessa che si utilizza in tema di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ex artt. 745 e 1295 c.c., ossia la natura parziaria e non solidale dell'obbligazione: ciascun condomino risponde nei limiti della propria quota millesimale dei debiti contratti per conto e nell'interesse del condominio.
onestà intellettuale ci mpone comunque di considerare il non trascurabile fatto che finora l'orientamento maggioritario della giurisprudenza era invece proiettato sulla natura solidale della responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 c.c. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione (quindi il creditore poteva escutere indifferentemente un condomino qualsiasi, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte del condomino escusso nei confronti degli altri condomini.
Principio questo, non derogato dall'art. 1123c.c., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio (Cass. Civ.Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass. Civ. Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563).
Tuttavia, già per un indirizzo più risalente e decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini era sorretta dal criterio dalla parziarietà:  (Cass.Civ. Sez. II, 27 settembre 1996, n.8530).
Le Sezione Unite, invece, con la sentenza del 2008, al fine di determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni contrattuali unitarie, le quali vincolano la pluralità di soggetti passivi (alias i condomini) prendono lo spunto dal fondamento della solidarietà, ha così' definbitivamente statuito:1)  la solidarietà passiva deve scatirire dalla contestuale presenza di diversi requisiti, in difetto dei quali - e di una precisa disposizione di legge - il criterio non si applica, (non essendo sufficiente la comunanza del debito tra la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione);
2) Qui nessuna specifica disposizione contempla la solidarietà tra i condomini; 3) inoltre essendo il condominio un "ente di gestione" sfornito di personalità giuridica l'amministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno.
L'art. 1294 c.c. stabilisce, poi, che: "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente".
Stando, quindi, all'interpretazione più accreditata, le obbligazioni solidali, indivisibili e parziarie raffigurano le risposte dell'ordinamento ai problemi derivanti dalla presenza di più debitori (o creditori), dalla unicità della causa dell'obbligazione (eadem causa obbligandi) e dalla unicità della prestazione (eadem res debita).
È pur vero che la solidarietà raffigura un principio riguardante i condebitori in genere, ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge(come visto) per la attuazione congiunta del con debito (Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è indivisibile). Se invece l'obbligazione è divisibile salvo che dalla legge (espressamente)sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 c.c., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Più in generale, laddove si riscontra lo stesso vincolo tra l'obbligazione e la quota e nella struttura dell'obbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della prestazione, è ragionevole affermare che prevalga la struttura parziaria del vincolo a meno che la solidarietà non venga espressamente affermata.

Da: ciao 213/12/2011 13:21:17
avete soluzioni per la seconda traccia vi prego AIUTATEMI

Da: Luxor 13/12/2011 13:21:38
che ne dite?

Da: Disgustoso13/12/2011 13:21:46
ahahahahah
Vero "per i somari"....

Ma sai cos'è la cosa bella? che non passeranno l'orale poi....

Da: harobed88 13/12/2011 13:21:52
ragazzi ma la soluzione della prima traccia qual è??

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: new entry13/12/2011 13:22:10
e allora?

Da: diciamola tutta13/12/2011 13:22:12
Scusate se mi intrometto, ma perché vi fidate delle cose che scrivono sul forum. forse è meglio che andiate su siti più affidabili da questo punto di vista

Da: natalin79 13/12/2011 13:22:41
LUXSOR LA POSSO INVIARE QUESTA E POI RIGUARDO ALLA PRIMA TI CHIEDEVO PRIMA VA BENE POSSO INVIARLE!!!!

Da: diciamola tutta13/12/2011 13:23:16
Ahime invece l'orale lo passeranno

Da: natalin79 13/12/2011 13:23:41
LUXSOR IO MI FIDO DI TE PERO AIUTAMI!!!!

Da: xdisgustoso13/12/2011 13:23:50
oh grazie meno male che ho trovato un po' di solidarietà!

a questo punto allora speriamo che i copioni lo passino tutti, così arriverà la giustizia all'orale e, dopo un'estate sui libri, sarà anche peggio!!

Da: Disgustoso13/12/2011 13:23:54
No dai.... sarà che io l'ho fatto al NORD!!!!!

Da: Ermenegildo13/12/2011 13:24:34
Ho passato l'esame al primo colpo, non semplicemnte per fortuna, ma per merito.

Credo infatti che sia un immenso abbaio quello in cui cadono persone, spesso mediocri moralmente e intellettualmente, che danno la colpa alla casta, al sitema e a simili boiate.

Se si è bravi e intelligenti, quest'esame al 99,9% si passa al primo colpo.

Tutto il resto sono favole!

Da: ale-lecce13/12/2011 13:25:57
MA CHE CENTRA ORA NORD E SUD..????? LE TRACCE SN LE STESSE E QST FORUM PUò ESSERE LETTO INDISTINTAMENTE DA NORD A SUD.. QUINDI NN FATE SEMPRE I MORALISTI...

Da: Aemxle13/12/2011 13:26:40
ragazzi ma la soluzione alla traccia 1? Luxor!!! La traccia 1?

Da: lecce2 x MM13/12/2011 13:27:00
Per i bravi,  i meritevoli, i puri che lasciano post perchè non andate a lavorare invece di perdere tempo su questo forum? o non avete un cazzo da fare??

Da: Luxor 13/12/2011 13:27:10
ragazzi...per me (e dico per me) sono corrette, specie la prima che è breve , concisa e lineare, l' ho letta più volte e mi sembra perfetta! (studio magistratura da un pò e ne ho letti di temi).
Chi l'ha scritta qualche tempo fa sembra l'abbia fatta proprio per il caso in esame (fortuna per voi)....in bocca al lupo!

Da: Disgustoso13/12/2011 13:27:10
Al NORD è impossibile entrare all'interno delle strutture che ospitano gli esami con i cellulari...
IMPOSSIBILE!!!!!

Da: Ch TN13/12/2011 13:27:23
Non concordo Ermenegildo. Ho amici che sono in gamba e non lo hanno passato...purtroppo un pò di fortuna ci vuole, per lo scritto...
Ma spero che tutta questa gente che COPIA lo scritto e BARA in questa maniera venga segata allo scritto o quanto meno all'orale...anche se purtroppo a volte passa gente davvero ignorante...
CHE TRISTEZZA!

Da: vitus avv.13/12/2011 13:27:34
bravo luxor molto scorrevole.Ti consiglio di inserire la recente setenza del cassazione 2011 in tema di solidarietà passiva in ambito condominiale.

Da: p&p13/12/2011 13:28:14
Luxor, va bene, ma andrebbe dato maggior rilievo alla soluzione in relazione alla sentenza di ottobre 2011

Da: puppah 13/12/2011 13:28:38
ricapitolando........si può avere un copia/incolla dei pareri svolti con traccia annessa?

Da: xxx13/12/2011 13:28:41
Si si al nord è tutto impossibile..ma ora lascia lavorare la gente!

Da: dalila bn13/12/2011 13:28:59
mi rivolgo a luxor? è attendibile la tua soluzione? e come credi che debba essere superato questo pseudo contrasto giurisprudenziale pro e contro la responsabilità solidale? in sostanza di che tipo di responsabilità potremmo parlare oggi? RISPONDI :-)

Da: fra13/12/2011 13:29:16
ma la seconda LUXOR è giusta?

Da: Aemxle13/12/2011 13:29:25
Ho capito Luxor, ma a quale soluzione della traccia 1 ti riferisci ?

incollala qui di seguito ti prego

Da: COMMISSARIO REGGIO13/12/2011 13:29:40
Abbiamo segnalato anche Reggio.
Provvederanno quanto prima

Da: Ch TN13/12/2011 13:29:48
Per ale-lecce
Nord e Sud centrano perchè al sud entrate con cellulari, iPad e compagnia bella, COPIATE e VI FATE FARE il compito, al nord entri SOLO con i codici e ti arrangi usando la testa e la preparazione di mesi!

Da: fdsgdhvb13/12/2011 13:30:15
ma andate a cacare, pseudo-commissari

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