>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

13 dicembre 2011 - Parere Civile
1397 messaggi, letto 83446 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ..., 42, 43, 44, 45, 46, 47 - Successiva >>

Da: LA SOLUZIONE GIUSTA13/12/2011 14:12:15
Traccia 1:

ANNATE TUTTI A QUER PAESE!!!

Traccia 2:

ANDATE A LAVORARE I CAMPI!!! L'AVVOCATURA NON HA BISOGNO DI ALTRI AVVOCATI!!!

Da: mike12313/12/2011 14:12:17
ciao ragazzi, notizie da Padova?

Da: amzterdam13/12/2011 14:12:46
oh, siete pure qui a scambiarvi innocenti opinioni?

Da: principessa8113/12/2011 14:13:20
Il condominio Beta, in virtù di una delibera condominiale, decide all'unanimità di capitalizzare determinati lavori di ristrutturazione, che prevedono anche la fornitura di gasolio. Succede, però, che il condomino Tizio, fermamente convinto del grossolano errore in cui si è versati con tale delibera (adottata senza la sua presenza), decide autonomamente di non finanziare suddetta fornitura. Succede quindi, che al cospetto di una mancanza di liquidi, la società fornitrice  si astiene dal continuare a fornire gasolio, generando un danno a tutto il condominio Alfa, che cita Tizio in Tribunale.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere.
FATTO:
Può accadere che un Condominio faccia eseguire rilevanti lavori di ristrutturazione e che, a causa di condomini morosi, non riesca a pagare la ditta appaltatrice/fornitrice del gasolio.
ISTITUTO : OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEI TERZI
Il condominio è una figura particolare di comunione.
La ratio dell'istituto è quella di dettare regole dirette a disciplinare la comproprietà delle parti comuni di un edificio diviso in più unità abitative, ognuna di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 1123 c.c., il quale dispone che le spese per la conservazione e il godimento della parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
In assenza di un riferimento normativo univoco, molto si è discusso circa la natura delle obbligazioni nell'interesse del condominio verso terzi (OVVERO  obbligazioni di tipo solidale e obbligazioni "pro quota" o parziarie).
CI SONO 2 ORIENTAMENTI.
(Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, avrebbe invece vigore il principio della parziarietà, ovvero dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.
1.    Secondo un primo orientamento, maggioritario,  in tal caso si presume la solidarietà a carico di tutti i condomini, per cui ciascuno di essi potrebbe essere chiamato a rispondere in solido dell'intera prestazione.
Ciò, in ossequio al principio generale della solidarietà passiva sancito dall'art. 1294 c.c., in forza del quale, il presenza di più debitori, ciascuno è tenuto in solido all'adempimento dell'intera prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Tale principio, infatti, non risulta derogato dal citato art. 1223 c.c., il quale si limita a ripartire gli oneri necessari per la conservazione e il godimento delle parti comuni del condominio tra i singoli condomini, e non anche nei rapporti obbligatori verso terzi:
In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini
(Cass. civ. 30.7.2004 n. 14593 e n. 17563/2005).

2.    Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, al contrario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazioni assunta dal condominio verso terzi non va imputata a ciascun condomino per intero, ma in proporzione alle rispettive quote. 
A sostegno di questa tesi, si osserva che il principio della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., pur avendo carattere generale, necessità per la sua applicazione della contemporanea esistenza di tre requisiti: la presenza di più debitori, la unicità della causa dell'obbligazione e la unicità della prestazione. In difetto di uno dei predetti requisiti, la solidarietà non si applica.
Con particolare riferimento all'unicità della prestazione, l'art. 1294 c.c. trova applicazione quando la prestazione comune è, allo stesso tempo, indivisibile: se, invece, l'obbligazione è divisibile, si applica, salva diversa disposizione, il diverso criterio della parziarietà, dettato dall'art. 1314 c.c. in tema di obbligazioni divisibili.
Ciò premesso, nelle obbligazioni assunte verso terzi nell'interesse del condominio manca proprio il requisito della unicità della prestazione: questa, infatti, è certamente unica ed indivisibile per il terzo creditore, il quale la effettua nell'interesse di tutti i condomini; non altrettanto può dirsi, invece, per la prestazione assunta dai condomini, la quale, consistendo normalmente in una somma di denaro, rappresenta in una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.
In ogni caso, si afferma, la prestazione assunta dal condominio nell'interesse di tutti i condomini, in particolare per l'uso e la manutenzione delle parti comuni ex art. 1123 c.c., risulta comunque divisibile ex partes debitoris: infatti, essa ben potrà assumere contenuto diverso da condomino a condomino, in ragione della ripartizione pro quota della parti comuni, per cui il principio della solidarietà risulta inapplicabile.

Stante il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite,( Cass. civ. SS.UU. 8.4.2008 n. 9148) investite della questione, hanno deciso di accreditare il secondo, seppur minoritario, dei due orientamenti, optando per il criterio della parziarietà. Considerate le norme del codice civile in materia di responsabilità solidale e di condominio, la Suprema Corte osserva che l'obbligazione solidale c'è ove è espressamente previsto dalla legge oppure laddove si riscontrano dei requisiti sostanziali: pluralità di debitori, idem debitum, eadem causa obligandi e eadem res debita. 
In mancanza di tali condizioni l'obbligazione è parziaria e ciascun debitore risponde pro quota secondo modalità similari a quelle previste per le obbligazioni degli eredi attraverso il combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c. c. . In particolare è stata rilevata la carenza nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio di uno dei tre requisiti necessari"( l'idem debitum") a configurare la solidarietà passiva, in base alla considerazione che se l'obbligazione risulta divisibile per il creditore, per i condòmini essa è naturalisticamente divisibile.
Se infatti si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e l'unicità della causa (eadem causa obbligandi), è discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum).
La prestazione è certamente unica e indivisibile per il creditore, il quale ha operato in favore di tutti i condomini, mentre che per i condebitori si risolve nel versamento di una somma di denaro, cioè in una prestazione sì comune, ma "naturalisticamente" divisibile.
La S.C. ha osservato altresì come la solidarietà nel condominio non sia contemplata in nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue tra il profilo esterno e quello interno dell'obbligazione (al contrario di quanto sostenuto, con elegante espediente giuridico, dalla giurisprudenza maggioritaria).
La Corte Suprema sottolinea, invece, che la parziarietà dell'obbligazione deriva dalla previsione dell'art. 1123 c.c. cosicché i singoli condòmini sono obbligati non per l'intera somma, ma solamente entro i limiti della propria quota e il debitore può procedere all'esecuzione secondo la quota di ciascuno.
La Cassazione non ritiene, infine, sussistano ragioni di opportunità nel posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al momento della rivalsa piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento.
La pronuncia delle Sezioni Unite segna quindi un punto di svolta per quanto riguarda la ripartizione fra condomini della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni,
CONCLUSIONE:
Ne deriva pertanto che per le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni, del mandato conferitogli ed in ragione delle specifiche quote. Le obbligazioni e le susseguenti responsabilità dei singoli condomini sono dunque governate dal criterio dalla parziarietà e non da quello della solidarietà.
Ai singoli proprietari si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Tale principio salvaguarda il singolo condomino da eventuali richieste di rilevanti somme di denaro nei suoi confronti, a seguito della scelta effettuata dal creditore.
La parziarietà del vincolo obbligatorio ha infatti il pregio di anticipare la ripartizione del debito al momento dell'adempimento, senza rimandare al momento della rivalsa. La solidarietà viceversa avvantaggerebbe il creditore che, conoscendo anticipatamente la situazione della parte debitrice, potrebbe cautelarsi in vari modi, primo fra tutti la scelta dei soggetti, in ragione della relativa solvibilità, nei confronti dei quali esigere il pagamento dell'intero.

Da: papera455 13/12/2011 14:13:25
allora ... raga aspettiamo i pareri siamo proprio a terra!!!

Da: Vale2313/12/2011 14:13:42
Ragazzi le soluzioni contengono degli errori sostanziali...
Sono messe apposta per farvi sbagliare!!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: puppah 13/12/2011 14:14:09
scusate,ma io non ci sto capendo niente...........ripeto la richiesta (che sec me è quella di tnt):"E' possibile fare in qst pagina (23) un copia/incolla dei pareri corretti x la prima e seconda traccia?Così da fare ordine e permettere di aiutare i nostri amici..........perchè io andando a ritroso trovo solo tnt interventi con commenti discordanti!

Da: x vale2313/12/2011 14:14:35
e quali sarebbero questi errori?

Da: amzterdam13/12/2011 14:15:16
non si vive di soli omicidi, caro amico/parente/o futuro avvocato. ricorda che l'avvocato deve essere specchiatissimo e illibato, non il solito furbetto italiano.

Da: principessa8113/12/2011 14:16:33
QUALCUNO LEGGE??

Da: estrella8113/12/2011 14:17:36
TRACCIA N. 2 SVOLTA.
Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato,  del pagamento dell'intera fornitura di gasolio.
Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà  fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.

LA RISOLUZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DI PARERE RICHIEDE UNA PREVENTIVA, BREVE, DISAMINA, DELL'ISTITUTO DEL CONDOMINIO.
IL REGIME DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI E' REGOLATO DAGLI ARTT. 1117 - 1139 DEL COD.CIV. NONCHE' DAGLI ARTT 61- 70 DISP. ATT. AL COD.CIV. SI TRATTA DI  UNA SERIE DI NORME CHE UNA GROSSA PARTE DELLA DOTTRINA DEFINISCE DI PORTATA SPECIALE PERCHE' DEROGATORIA RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DETTATA IN TEMA DI COMUNIONE. IL CONDOMINIO E',INFATTI, UNA PARTICOLARE FORMA DI COMUNIONE,FORZOSA E PERPETUA, NASCENTE DAL FATTO CHE, NECESSARIAMENTE, NEL  CASO DI PIU' PROPRIETA'DIVISE PER PIANI, VI SONO DELLE DELL'INTERO EDIFICIO CHE NON POSSONO NON ESSERE IN COMUNE, COME AD ESEMPIO LE SCALE, I TETTI, LE FONDAMENTA. LA SINGOLARITA'DI QUESTA FIGURA STA, APPUNTO, NELLA CIRCOSTANZA CHE IL SINGOLO CONDOMINO, OLTRE AD ESSERE ESCLUSIVO PROPRIETARIO DEL SUO APPARTAMENTO E', NEL CONTEMPO, ANCHE COMPROPRIETARIO DELLE PARTI IN COMUNE. TALE CONTITOLARITA' DI PROPRIETA' RILEVA, IN MANIERA PARTICOLARMENTE IMPORTANTE, IN TEMA DI OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI E CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ONERI DI CONSERVAZIONE E GODIMENTO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO NONCHE' DI GESTIONE DELLA VITA CONDOMINIALE STESSA.
LA QUESTIONE E' OGGETTO DI UN DIBBATTITO GIURISPRUDENZIALE SEMPRE NUOVO E CRESCENTE.
FINO A TEMPI PIU' O MENO RECENTI, L'ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO DELLA GIURISPRUDENZA E' SEMPRE STATO NEL SENSO DI RICONOSCERE NATURA EMINENTEMENTE SOLIDARISTICA ALLA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SECONDO LA REGOLA GENERALE CONTENUTA NELL'ART. 1294 COD.CIV. NON DEROGATA DALL'ART. 1123 COD. CIV.
DA CIO' CONSEGUE CHE LA RIPORTIZIONE DELLE SPESE TRA I SINGOLI CONDOMINI ACQUISISCE UNA MERA RILEVANZA INTERNA, NON ESSENDO OPPONIBILE NEI RAPPORTI COI CREDITORI, I QUALI, PERTATO, SAREBBERO SEMPRE LEGITTIMATI AD AGIRE PER L'INTERO NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI E MAI PRO QUOTA ( IN TAL SENSO, TRA LE ULTIME, CASS. N. 17563/2005).
PER L'INDIRIZZO MINORITARIO INVECE, LA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI SAREBBE RETTA DAL CRITERIO DELLA PARZIARIETA'.AI SINGOLI CONDOMINI SI IMPUTEREBBERO PERTANTO LE  OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA TENTATO DI RISOLVERE IL CONTRASTO PIU' VOLTE.
LA PRIMA, STORICA, SENTENZA CHE CERCA DI FARE IL PUNTO IN ORDINE AL CONTRASTO SOLIDARIETA'- PARZIARIETA' DELLA RESPONSABILITA' E' LA NUM. 9148 DEL 2008. IN ESSA, LE SEZIONI UNITE ADERISCONO ALLA TESI MINORITARIA DEL PRINCIPIO DELLA PARZIARIETA'. IN PARTICOLARE LA CORTE HA SOTTOLINEATO CHE L'OBBLIGAZIONE ASSUNTA NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO, ANCORCHE' OBBLIGAZIONE COMUNE, E'UN'OBBLIGAZIONE DIVISIBILE, TRATTANDOSI DI SOMME DI DENARO, E PERCI0'ESIGIBILE PRO QUOTA CON FACILITA'. HA ALTRESI' ARGOMENTATO CHE LA SOLIDARIETA' X LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI NON E' PREVISTA DA ALCUNA NORMA E CHE CMQ I SINGOLI CONDOMINI DEVONO, AD OGNI MODO, INTENDERSI VINCOLATI CIASCUNO PER LA QUOTA DI SPETTANZA E NON PER L'INTERO.
TUTTAVIA, UNA NUOVA E RECENTISSIMA PRONUNCIA DELLA CORTE  DI CASSAZIONE RIMETTE IN DISCUSSIONE L'ORIENTAMENTO A CUI SI ERA PERVENUTI NEL 2008, ORIENTAMENTO CHE, PERALTRO AVEVA SUSCITATO NON POCHE POLEMICHE TRA GLI OPERATORI DEL DIRITTO. LA SENTENZA IN QUESTIONE E' LA NUMERO 21907 DELLA DELLO SCORSO 21 OTTOBRE. QUI, LA SECONDA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE, TORNA SULL'ORIENTAMENTO MAGGIORMENTE CONDIVISO CIRCA LA NATURA SOLIDARISTICA DEL LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI ASSUNTE. ESSA ARGOMENTA LA POSIZIONE ASSUNTA SPECIFICANDO CHE E'LA PIU' CORRETTA INQUANTO  LE PARTI IN COMUNE ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO DEVONO CONSIDERARSI COME UNA COSA UNICA ED I COMUNISTI STESSI RAPPRESENTANO, NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO, UN'INSIEME. CIO'  IN VIRTU' DEL PRINCIPIO GENERALE DETTATO DALL'ART. 1294 COD.CIV.,secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume. ALL'APPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO NON SAREBBE DI OSTACOLO  la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi.
NEL CASO DI SPECIE AMBEDUE I PRINCIPI ENUNCIATI DALLA SUPREMA CORTE SEMBREREBBERO TROVARE APPLICAZIONE. TUTTAVIA PIU' LOGICA PARREBBE LA SOLUZIONE A CUI SI PERVIENE ATTRAVERSO LA SENTENZA SEZ. UNITE DEL 2008 NEL SENSO DELLA RESPONSABILITA' PARZIALE.
IL CREDITO VANTATO NEI CONFONTI DI CAIO ATTIENE INFATTI ALLA FORNITURA DI UN BENE,IL GASOLIO, PRESUMIBILMENTE IMPIEGATO PER IL RISCALDAMENTO DELLO STABILE, CHE VIENE, SI', EROGATO NELL'INTERESSE DELL'INTERO CONDOMINIO, MA CHE, TUTTAVIA, NON VIENE DA TUTTI CONSUMATO NELLA MEDESIMA QUANTITA'. PERTANTO, UNA VOLTA CALCOLATO IL CONSUMO EFFETTIVO DI CAIO,  EGLI NON POTRA' CHE RISPONDERE DELL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA ENTRO IL LIMITE DELLA QUOTA DA LUI EFFETTIVAMENTE GODUTA.

N.B. RAGAZZI RILEGGETE, IO SONO ANDATA MOLTO DI FRETTA, MA GROSSE LINEE QUELLO CHE DOVETE SCRIVERE QUESTO E'!!! PER ME VA APPLICATA LA SENT. VECCHIA, QUELLA DEL 2008, MA SE QUALCUNO FOSSE DI DIVERSO AVVISO CAMBIATE LE ULTIME RIGHE, CIOE' LA CONCLUSIONE. IL RESTO POTETE UTILIZZARLO CMQ. NON FATE COPIA CONFORME CHE SE NO VI ANNULLANO! PARAFRASATE!!! TORNO A STUDIARE X GLI ORALI!!! IN BOCCA AL LUPO A TUTTI VOI!!! VI SONO VICINA COL CUORE!!!!

Da: xxx13/12/2011 14:17:55
soluzioni errate, postate quelle giuste. A Bari abbiamo chiesto ad un commissario

Da: hevilina13/12/2011 14:17:57
ma principessa 81 ha messo un parere attendibile???

Da: dodorina13/12/2011 14:18:35
Carissimo non dire cavolate, non è vero quello che dici, anche tu ne sei consapevole.è questione di agganci, di conoscenze etc.etc. non dire bugie.

Da: Teresaffff13/12/2011 14:18:46
Ragazzi le soluzioni contengono degli errori sostanziali...
Sono messe apposta per farvi sbagliare!!!!

E' vero!!!! fate attenzione... quest'anno ci vogliono fregare!!!!

Da: X AIUTO DA CATANZARO - ATTENDIAMO CONFERMA DA QUAL13/12/2011 14:19:33
Il condominio Beta, in virtù di una delibera condominiale, decide all'unanimità di capitalizzare determinati lavori di ristrutturazione, che prevedono anche la fornitura di gasolio. Succede, però, che il condomino Tizio, fermamente convinto del grossolano errore in cui si è versati con tale delibera (adottata senza la sua presenza), decide autonomamente di non finanziare suddetta fornitura. Succede quindi, che al cospetto di una mancanza di liquidi, la società fornitrice  si astiene dal continuare a fornire gasolio, generando un danno a tutto il condominio Alfa, che cita Tizio in Tribunale.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere.
FATTO:
Può accadere che un Condominio faccia eseguire rilevanti lavori di ristrutturazione e che, a causa di condomini morosi, non riesca a pagare la ditta appaltatrice/fornitrice del gasolio.
ISTITUTO : OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEI TERZI
Il condominio è una figura particolare di comunione.
La ratio dell'istituto è quella di dettare regole dirette a disciplinare la comproprietà delle parti comuni di un edificio diviso in più unità abitative, ognuna di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 1123 c.c., il quale dispone che le spese per la conservazione e il godimento della parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
In assenza di un riferimento normativo univoco, molto si è discusso circa la natura delle obbligazioni nell'interesse del condominio verso terzi (OVVERO  obbligazioni di tipo solidale e obbligazioni "pro quota" o parziarie).
CI SONO 2 ORIENTAMENTI.
(Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, avrebbe invece vigore il principio della parziarietà, ovvero dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.
1.    Secondo un primo orientamento, maggioritario,  in tal caso si presume la solidarietà a carico di tutti i condomini, per cui ciascuno di essi potrebbe essere chiamato a rispondere in solido dell'intera prestazione.
Ciò, in ossequio al principio generale della solidarietà passiva sancito dall'art. 1294 c.c., in forza del quale, il presenza di più debitori, ciascuno è tenuto in solido all'adempimento dell'intera prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Tale principio, infatti, non risulta derogato dal citato art. 1223 c.c., il quale si limita a ripartire gli oneri necessari per la conservazione e il godimento delle parti comuni del condominio tra i singoli condomini, e non anche nei rapporti obbligatori verso terzi:
In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini
(Cass. civ. 30.7.2004 n. 14593 e n. 17563/2005).

2.    Secondo altro orientamento, decisamente minoritario, al contrario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazioni assunta dal condominio verso terzi non va imputata a ciascun condomino per intero, ma in proporzione alle rispettive quote. 
A sostegno di questa tesi, si osserva che il principio della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., pur avendo carattere generale, necessità per la sua applicazione della contemporanea esistenza di tre requisiti: la presenza di più debitori, la unicità della causa dell'obbligazione e la unicità della prestazione. In difetto di uno dei predetti requisiti, la solidarietà non si applica.
Con particolare riferimento all'unicità della prestazione, l'art. 1294 c.c. trova applicazione quando la prestazione comune è, allo stesso tempo, indivisibile: se, invece, l'obbligazione è divisibile, si applica, salva diversa disposizione, il diverso criterio della parziarietà, dettato dall'art. 1314 c.c. in tema di obbligazioni divisibili.
Ciò premesso, nelle obbligazioni assunte verso terzi nell'interesse del condominio manca proprio il requisito della unicità della prestazione: questa, infatti, è certamente unica ed indivisibile per il terzo creditore, il quale la effettua nell'interesse di tutti i condomini; non altrettanto può dirsi, invece, per la prestazione assunta dai condomini, la quale, consistendo normalmente in una somma di denaro, rappresenta in una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.
In ogni caso, si afferma, la prestazione assunta dal condominio nell'interesse di tutti i condomini, in particolare per l'uso e la manutenzione delle parti comuni ex art. 1123 c.c., risulta comunque divisibile ex partes debitoris: infatti, essa ben potrà assumere contenuto diverso da condomino a condomino, in ragione della ripartizione pro quota della parti comuni, per cui il principio della solidarietà risulta inapplicabile.

Stante il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite,( Cass. civ. SS.UU. 8.4.2008 n. 9148) investite della questione, hanno deciso di accreditare il secondo, seppur minoritario, dei due orientamenti, optando per il criterio della parziarietà. Considerate le norme del codice civile in materia di responsabilità solidale e di condominio, la Suprema Corte osserva che l'obbligazione solidale c'è ove è espressamente previsto dalla legge oppure laddove si riscontrano dei requisiti sostanziali: pluralità di debitori, idem debitum, eadem causa obligandi e eadem res debita. 
In mancanza di tali condizioni l'obbligazione è parziaria e ciascun debitore risponde pro quota secondo modalità similari a quelle previste per le obbligazioni degli eredi attraverso il combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 c. c. . In particolare è stata rilevata la carenza nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio di uno dei tre requisiti necessari"( l'idem debitum") a configurare la solidarietà passiva, in base alla considerazione che se l'obbligazione risulta divisibile per il creditore, per i condòmini essa è naturalisticamente divisibile.
Se infatti si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e l'unicità della causa (eadem causa obbligandi), è discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum).
La prestazione è certamente unica e indivisibile per il creditore, il quale ha operato in favore di tutti i condomini, mentre che per i condebitori si risolve nel versamento di una somma di denaro, cioè in una prestazione sì comune, ma "naturalisticamente" divisibile.
La S.C. ha osservato altresì come la solidarietà nel condominio non sia contemplata in nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue tra il profilo esterno e quello interno dell'obbligazione (al contrario di quanto sostenuto, con elegante espediente giuridico, dalla giurisprudenza maggioritaria).
La Corte Suprema sottolinea, invece, che la parziarietà dell'obbligazione deriva dalla previsione dell'art. 1123 c.c. cosicché i singoli condòmini sono obbligati non per l'intera somma, ma solamente entro i limiti della propria quota e il debitore può procedere all'esecuzione secondo la quota di ciascuno.
La Cassazione non ritiene, infine, sussistano ragioni di opportunità nel posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al momento della rivalsa piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento.
La pronuncia delle Sezioni Unite segna quindi un punto di svolta per quanto riguarda la ripartizione fra condomini della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni,
CONCLUSIONE:
Ne deriva pertanto che per le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni, del mandato conferitogli ed in ragione delle specifiche quote. Le obbligazioni e le susseguenti responsabilità dei singoli condomini sono dunque governate dal criterio dalla parziarietà e non da quello della solidarietà.
Ai singoli proprietari si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Tale principio salvaguarda il singolo condomino da eventuali richieste di rilevanti somme di denaro nei suoi confronti, a seguito della scelta effettuata dal creditore.
La parziarietà del vincolo obbligatorio ha infatti il pregio di anticipare la ripartizione del debito al momento dell'adempimento, senza rimandare al momento della rivalsa. La solidarietà viceversa avvantaggerebbe il creditore che, conoscendo anticipatamente la situazione della parte debitrice, potrebbe cautelarsi in vari modi, primo fra tutti la scelta dei soggetti, in ragione della relativa solvibilità, nei confronti dei quali esigere il pagamento dell'intero.

Da: Italoabogado Asino13/12/2011 14:20:23
notizie da Roma?

Da: xxx13/12/2011 14:20:54
a Bari i commissari hanno detto che sono completamente errate, postate le giuste, nom fateci sbagliare. Grazie

Da: bia13/12/2011 14:21:05
Ragazzi avete notizie da Napoli? ;o fate sapere qualcosa grazie e buon lavoro a tutti

Da: professionista 13/12/2011 14:21:14
Sulla seconda traccia, vale la sentenza del 2008 o quella del 2011?

Da: xxx13/12/2011 14:21:57
sto nel bagno, fate presto...

Da: soluzione condominio13/12/2011 14:22:34
  SENTENZA N. 7525 DEL 12 APRILE 2005
   


CONTRATTO - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO A CONDOMINIO - PAGAMENTO - SPETTANZA 
Massima: Ove non abbia stipulato il contratto di somministrazione di gasolio da riscaldamento ( non soggetto a vincoli di forma e che puo' essere provato con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, ma non anche a mezzo di fattura, mero atto di parte idoneo a fornire soltanto elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, che risulti contestata ), nei confronti del condominio ( o della comunione ) che abbia beneficiato della fornitura puo' essere dal somministrante promossa azione di indebito arricchimento, fermo il diritto di tale ente -salvo patto contrario- alla ripetizione nei confronti di eventuali conduttori. ( Nella specie, caso la societa' fornitrice aveva richiesto il pagamento della fattura del gasolio utilizzato per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento ad una delle comproprietarie del fabbricato, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata l'obbligazione assunta da altra persona, su incarico dell'assemblea degli utenti. Nel rigettare il ricorso dalla fornitrice proposto avverso la sentenza della corte di merito che ne aveva rigettatato la domanda, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, precisando ulteriormente che, in presenza di conduttori, rimane nella detta ipotesi fermo nei confronti dei medesimi il diritto dell'ente -condominio o comunione- alla ripetizione di quanto a tale titolo pagato, salvo patto contrario ). 


Il nocciolo della questione è questo, ragionate qui attorno!

Da: professionista 13/12/2011 14:23:31
sulla seconda traccia, vale la sentenza del 2008 o quella del 2011?

Da: ma13/12/2011 14:23:59
xxx...che commissari gentili..perchè allora nn suggeriscono la soluzione esatta?
ragazzi, confermate che sono soluzioni errate?

Da: per xxx13/12/2011 14:24:23
prima di uscire dal bagno tira l'acqua eh

Da: harobed88 13/12/2011 14:24:50
RAGAZZI MI DATE LA SOLUZIONE DELLA TRACCIA N.1????

Da: mirea7513/12/2011 14:25:15
quella del 2008.....professionista...

Da: serio 13/12/2011 14:25:47
Concordo con mirea 75.

Da: X AIUTO DA CATANZARO - ATTENDIAMO CONFERMA DA QUAL13/12/2011 14:26:11
allora, per cortesia, qualcuno può confermare lo svolgimento dei pareri???????
Rimane pochissimo tempo

Da: cucciolo77 13/12/2011 14:26:20
una volta per tutte per la seconda traccia la cass del 2008

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ..., 42, 43, 44, 45, 46, 47 - Successiva >>


Torna al forum