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13 dicembre 2011 - Parere Civile
1397 messaggi, letto 83446 volte
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Da: pep13/12/2011 14:26:37
ragazzi notizie da salerno? fatemi sapere

Da: Francesco198313/12/2011 14:26:53
Ragazzi sono tutte bufale queste tracce, attenti....
Credo che siano dei tranelli per eliminare gente...

Da: nzaga13/12/2011 14:27:36
avete novità da lecce...aiutoooooooooooooooooooooooo

Da: x cucciolo 8713/12/2011 14:28:06

ha poca valenza la SENTENZA N. 7525 DEL 12 APRILE 2005??

Da: pep13/12/2011 14:28:09
che pessimi, se così fosse!

Da: airone13/12/2011 14:28:31
Ok abbiamo capito x la traccia 2 , ma x la traccia 1 nessuno sa dire niente???

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Da: veneret13/12/2011 14:28:55
xchè continuate a dire che sono tranelli le tracce sono attendibili

Da: principessa8113/12/2011 14:29:05
IO HO VISTO DA RIVISTA GIURISPRUDENZIALE E TESTO CARINGELLA. OVVIAMENTE SEMPLIFICANDO.IO CE L'HO MESSA TUTTA. POI NN SO. PER QUESTO CHIEDETE AGLI AVVOCATI. IO STO AIUTANDO UN'AMICA...

Da: Ecco la SOLUZIONE CONDOMINIO13/12/2011 14:29:21
CASS. 7525 DEL 12 APRILE 2005   


CONTRATTO - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO A CONDOMINIO - PAGAMENTO - SPETTANZA 
Massima:
"Ove non abbia stipulato il contratto di somministrazione di gasolio da riscaldamento ( non soggetto a vincoli di forma e che puo' essere provato con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, ma non anche a mezzo di fattura, mero atto di parte idoneo a fornire soltanto elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, che risulti contestata ), nei confronti del condominio ( o della comunione ) che abbia beneficiato della fornitura puo' essere dal somministrante promossa azione di indebito arricchimento, fermo il diritto di tale ente -salvo patto contrario- alla ripetizione nei confronti di eventuali conduttori. ( Nella specie, caso la societa' fornitrice aveva richiesto il pagamento della fattura del gasolio utilizzato per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento ad una delle comproprietarie del fabbricato, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata l'obbligazione assunta da altra persona, su incarico dell'assemblea degli utenti. Nel rigettare il ricorso dalla fornitrice proposto avverso la sentenza della corte di merito che ne aveva rigettatato la domanda, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, precisando ulteriormente che, in presenza di conduttori, rimane nella detta ipotesi fermo nei confronti dei medesimi il diritto dell'ente -condominio o comunione- alla ripetizione di quanto a tale titolo pagato, salvo patto contrario )."

La sentenza chiave è questa, dovete argomentare sull'indebito arricchimento che il condominio otterrebbe in caso di mancato pagamento e il rischio di subire la relativa azione da parte del creditore/fornitore, tutto qui!

Lasciate perdere le SU del 2008, soluzione troppo scontata!

Da: CONFERMA PARERE13/12/2011 14:29:35
QUALCHE ANIMA PIA, CONFERMA IL PARERE DI PRINCIPESSA81?

Da: 5679913/12/2011 14:29:35
a Salerno, hanno usato i metal detector

Da: giulia7913/12/2011 14:29:47
La sentenza N. 7525/2005 non c'entra nulla!!!

Da: Cleopatra8013/12/2011 14:29:57
le tracce sono queste...sono state confermate anche dal sito dirittoeprocesso.com

Da: Suggeritore. Ecco la SOLUZIONE CONDOMINIO13/12/2011 14:30:13
CASS. 7525 DEL 12 APRILE 2005   


CONTRATTO - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO A CONDOMINIO - PAGAMENTO - SPETTANZA 
Massima:
"Ove non abbia stipulato il contratto di somministrazione di gasolio da riscaldamento ( non soggetto a vincoli di forma e che puo' essere provato con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, ma non anche a mezzo di fattura, mero atto di parte idoneo a fornire soltanto elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, che risulti contestata ), nei confronti del condominio ( o della comunione ) che abbia beneficiato della fornitura puo' essere dal somministrante promossa azione di indebito arricchimento, fermo il diritto di tale ente -salvo patto contrario- alla ripetizione nei confronti di eventuali conduttori. ( Nella specie, caso la societa' fornitrice aveva richiesto il pagamento della fattura del gasolio utilizzato per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento ad una delle comproprietarie del fabbricato, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata l'obbligazione assunta da altra persona, su incarico dell'assemblea degli utenti. Nel rigettare il ricorso dalla fornitrice proposto avverso la sentenza della corte di merito che ne aveva rigettatato la domanda, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, precisando ulteriormente che, in presenza di conduttori, rimane nella detta ipotesi fermo nei confronti dei medesimi il diritto dell'ente -condominio o comunione- alla ripetizione di quanto a tale titolo pagato, salvo patto contrario )."

La sentenza chiave è questa, dovete argomentare sull'indebito arricchimento che il condominio otterrebbe in caso di mancato pagamento e il rischio di subire la relativa azione da parte del creditore/fornitore, tutto qui!

Lasciate perdere le SU del 2008, soluzione troppo scontata!

Da: CONFERMA PARERE13/12/2011 14:30:14
QUALCHE ANIMA PIA, CONFERMA IL PARERE DI PRINCIPESSA81?

Da: diciamola tutta13/12/2011 14:31:28
Ma scusatemi, nella seconda traccia occorre indicare tutti gli orientamenti. Quindi non ha senso chiedersi quale sentenza inserire, se quella del 2008 o del 2011. Vanno indicate entrambe. Il parere deve essere esaustivo, non necessariamente deve condurre ad una presa di posizione nei confronti del cliente

Da: Suggeritore. Ecco la SOLUZIONE CONDOMINIO13/12/2011 14:31:31
scusate, non volevo scrivere indebito arricchimento del condominio, ma del CONDOMINO!

Da: ORGANIZZAZIONE!!!13/12/2011 14:31:33
Ragazzi, gentilmente, qualcuno che copi e incolli i due pareri svolti. Mi sembra di aver capito che quelli di Luxor e Estrella81 siano fatti bene. Qualcuno può confermare e, gentilmente, ripeto, reincollarli di seguito? Vi ringrazio. E smettetla con le polemiche. Non ha senso ora.

Da: x principessa8113/12/2011 14:33:00
ma non è quella la traccia del secondo parere!!!

Da: diciamola tutta13/12/2011 14:33:13
mi sembra che quella di Estrella sia fatto molto bene.

Da: veneret13/12/2011 14:34:49
le tracce sono esatte su questo non c'è dubbio a prescindere da ciò che scrivono i vari siti poichè arrivano da chi sta all'interno

Da: giulia7913/12/2011 14:34:53
la mia amica che sta facendo l'esame m'ha detto che ha provato a chiedere ad un commissario che conosce (ha fatto con lui parte del corso di preparazione) in merito alla soluzione della cassazione 2005 e questo ha fatto una faccia sul genere "insomma...". come dire, siamo in argomento ma non è la chiave di volta. ora, se ci sono altre tesi posso provare a dirle di chiedere nuovamente, ovviamente non ora! Magari tra un'ora.

Da: ehi13/12/2011 14:35:07
si per favore lo copiate ?

Da: selen 8113/12/2011 14:36:27
tesori miei ma la prima traccia non la fatta nessuno?
AIUTO

Da: pedro_obiang13/12/2011 14:36:47
la sentenza del 2005 non c'entra una sega.

Da: POSTATE PARERE ESTRELLA8113/12/2011 14:37:13
PER FAVORE
POSTATE PARERE ESTRELLA81

PER FAVORE
POSTATE PARERE ESTRELLA81

PER FAVORE
POSTATE PARERE ESTRELLA81


PER FAVORE
POSTATE PARERE ESTRELLA81

Da: boa sorte 13/12/2011 14:37:31
La sentenza del 12 aprile 2005 non credo sia chiave ... se leggi bene la traccia ... devi soffermarti sul tuo cliente (un condomino e non il condominio e la questione della sua posizione di fronte al terzo creditore) ... magari la si riesce a metter dentro a mo' di parentesi ma non puoi elaborare un parere, in questo caso, attorno a tale sentenza!

Da: cucciolo77 13/12/2011 14:37:47
per tutti i ragazzi che hanno deciso di scegliere la seconda traccia copiate il parere di estella 81, va bene semplice,lineare ed essenziale, ovviamente parafrasate non copiate tutti con le stesse parole altrimenti vi segano.
Preciso che va bene, e lo posso confermare in quanto sono avvocato da un pò e praticante notaio da diversi anni, in più sono assistente universitario in diritto civile. In bocca al lupo e state tranquilli.

Da: ciccio198113/12/2011 14:37:53
altra soluzione simile :

In questa sede ci si propone di analizzare la tematica relativa alla natura giuridica delle obbligazioni condominiali.
Sulla questione, che per lungo tempo ha travagliato la giurisprudenza, si sono pronunciate le Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto e riassumibile nei seguenti termini.
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 Codice Civile per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 Codice Civile, che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio (Cass., Sez. II, 5 aprile 1982, n. 2085; Cass., Sez. II, 17 aprile 1993, n. 4558; Cass., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass., Sez. II, 3 agosto 2005, n. 17563).
Per l'indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunti nell'interesse del "condominio", relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazioni dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 Codice Civile per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditari i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditate (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530).
A dispetto di ogni automatica previsione, le Sezioni Unite si schierano a favore della tesi minoritaria in giurisprudenza: la partecipazione dei condomini alle spese, alla conservazione ed al godimento delle cose comuni dell'edificio costituisce un'obbligazione parziaria, non assoggettata (né assoggettabile) alle norme sulla responsabilità solidale.
Le ragioni di tale scelta interpretativa sono argomentate 'funditus' dal Supremo Consesso di legittimità, attraverso un'analisi serrata dell'istituto da cui necessariamente occorre partire, vale a dire l'obbligazione solidale (passiva). Si tratta di un "fenomeno" solo generalmente descritto dal codice quanto ad effetti e a conseguenze; l'art. 1292 c.c., infatti, sotto la rubrica "nozione della solidarietà", si limita a descrivere il fenomeno e le sue conseguenze. Invero, definisce l'obbligazione in solido quella in cui "più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione" e aggiunge che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità (con liberazione degli altri). L'art. 1294 c.c., di seguito, stabilisce che "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Ma "nessuna delle norme, tuttavia, precisa la 'ratio' della solidarietà, ovverosia ne chiarisce il fondamento". Occorre appigliarsi, allora, alle elaborazioni ermeneutiche maturate in seno alla dottrina, la quale individua nel vincolo solidale la compresenza di tre connotati fondamentali: la partecipazione di più debitori (o creditori), la unicità della causa dell'obbligazione ('eadem causa obbligandi') e la unicità della prestazione ('eadem res debita'). Il problema sorge -specifica la Corte- proprio con riguardo al carattere dell' 'idem debitum', in quanto si tratta di soffermarsi sulla unicità della prestazione "che, per natura, è suscettibile di divisione, e (sul)la individuazione del vincolo della solidarietà rispetto alla prestazione la quale, nel suo sostrato di fatto, è naturalisticamente parziaria". In altri termini, il meccanismo solidale soccorre tutte le volte in cui la prestazione, pur essendo a livello intrinseco parziaria, è in realtà indivisibile, nonché qualora essa sia divisibile ma la legge (e soltanto questa) ne privilegi la comunanza. Le Sezioni Unite chiariscono che la solidarietà rappresenta un principio riguardante i condebitori in genere, ma il criterio generale mantiene salda la propria validità allorquando sussistano i presupposti previsti dalla legge per l'attuazione del con debito: sostanzialmente nell'ipotesi in cui la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, al contempo, indivisibile. Se, per converso, l'obbligazione è divisibile, salvo che un'espressa previsione normativa la consideri solidale, il principio della solidarietà passiva va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 c.c., a norma del quale a fronte di una pluralità di debitori, se la causa dell'obbligazione è unica, ciascuno risponderà del debito limitatamente alla porzione di propria spettanza.
Un altro dato da considerare è questo: poiché la solidarietà, spesso, viene ad essere la configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell'obbligazione prevale.
Pertanto, "in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente divisibile, viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell'obbligazione prevale". Argomentazione, quest'ultima, facilmente comprensibile alla luce della considerazione per cui "la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell'obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle 'res'". Le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 c.c. - che prevedono la parziarietà delle obbligazioni dei coeredi e la sostituzione, per effetto dell'apertura della successione, di una obbligazione nata unitaria con una pluralità di obbligazioni parziarie - ne sono conferma: esprimono il criterio di ordine generale del collegamento tra le obbligazioni e le res.  Per la verità - sottolinea la Corte - si tratta di obbligazioni immediatamente connesse con l'attribuzione ereditaria dei beni: di obbligazioni ricondotte alla titolarità dei beni ereditari in ragione dell'appartenenza della quota. Ciascun erede risponde soltanto della sua quota, in quanto è titolare di una quota di beni ereditari. Più in generale, laddove si riscontri lo stesso vincolo tra l'obbligazione e la quota e nella struttura dell'obbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussista il carattere della indivisibilità della prestazione, è ragionevole inferire che, rispetto alla solidarietà non contemplata (espressamente), prevalga la struttura parziaria del vincolo.
Per  quanto concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del "condominio" - in realtà, ascritte ai singoli condomini - si riscontrano certamente la pluralità dei debitori  (i condomini) e la 'eadem causa obbligandi', la unicità della causa: il contratto da cui l'obbligazione ha origine. È discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum) che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell'interesse e in favore di tutti condomini (il rifacimento della facciata, l'impermeabilizzazione del tetto, la fornitura del carburante per il riscaldamento etc.). L'obbligazione dei condomini (condebitori), invece, consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.
La Corte, ponendo in risalto come alcuna norma di legge disponga espressamente l'applicazione del criterio della solidarietà alle obbligazioni condominiali, stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 1115, comma secondo, c.c., argomentando che la disposizione de qua,in quanto si riferisce alle obbligazioni contratte in solido dai comunisti per la cosa comune, ha valore meramente descrittivo, non prescrittivo: non stabilisce che le obbligazioni debbano essere contratte in solido, ma regola le obbligazioni che, concretamente, sono contratte in solido. A parte ciò, la disposizione non riguarda il condominio negli edifici e non si applica al condominio, in quanto regola l'ipotesi di vendita della cosa comune.
Occorre altresì considerare che l'art. 1223 c.c. , il cui primo comma contempla le spese necessarie per la conservazione delle cose comuni (rispetto alle quali l'inerenza ai beni è immediata), mentre il secondo (comma) concerne le spese per l'uso, in cui sussiste comunque il collegamento con le cose, configurando entrambe come obbligazioni propter rem (in quanto connesse con la titolarità del diritto reale sulle parti comuni, non traccia alcun distinguo tra il profilo esterno ed interno del rapporto obbligatorio.
In altri termini, in materia di condominio le obbligazioni derivanti dalle spese e dal godimento della cosa si caratterizzano per essere obbligazioni 'propter rem', che nascono come conseguenza dell'appartenenza in comune, in ragione della quota, delle cose, degli impianti e dei servizi e, solo in ragione della quota, a norma dell'art. 1123 c.c. (in tema di ripartizione delle spese), i condomini sono tenuti a contribuirvi per le parti comuni; quindi, essendo queste obbligazioni comuni, naturalisticamente divisibili 'ex parte debitoris', il vincolo solidale risulta inapplicabile e prevale la struttura intrinsecamente parziaria delle obbligazioni.
La Corte confuta, infine, quell'argomento contrario che, ai fini della tesi della solidarietà, intravede nel condominio un "ente di gestione" e nell'amministratore, la relativa figura di rappresentanza.
Invero, la figura dell'ente, sebbene di pura e semplice gestione, presuppone che coloro ai quali venga conferito i potere di rappresentanza non vengano surrogati dei partecipanti. Ancora, gli enti di gestione costituiscono una categoria, se non unitaria, definita, a cui la legge attribuisce compiti e responsabilità differenti in relazione alle finalità perseguite, che possono essere svariate e disponendo all'uopo un'apposita regolamentazione normativa.
Diversamente, il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni. L'amministratore e l'assemblea gestiscono le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono. Infatti,  la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti.
Secondo la giurisprudenza consolidata, poi, l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.
L'amministratore agisce in giudizio per la tutela dei diritti di ciascuno dei condomini, nei limiti della propria quota, costituendo questo il limite entro cui ciascuno dei condomini rappresentati deve rispondere delle conseguenze negative. Per quest'ordine di ragioni, nessun singolo condomino potrà reputarsi vincolato da una decisione dell'amministratore che eccedendo i poteri conferitigli e modificando i criteri di imputazione e di ripartizione delle spese ex art. 1123 c.c., lo obblighi oltre il limite della propria quota (Cass., SS. UU., 8 aprile 2008, n. 9148)

Da: giurista generoso13/12/2011 14:38:52
se la  traccia è quella della fornitura digasolio non c'entra nulla o almeno solo marginalmente la sentenza delle ssuu sulla parziarietà nè questa del 2005
Occorre invece, da legali del condominio, interrogarsi su come e a che titolo possa agire il condominio per ottenere il pagamento da parte del condomino inadempiente (resp. extracontrattuale, indebito arricchimento?) e  interrogarsi sulla validità della delibera e su quanto possa influire una possibile invalidità sull'esito della predetta azione
Fregatene delle sentenze, non so se ce ne è una risolutiva, se c'è prima o poi arriva in aula, ma il ragionamento è questo

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