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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: ale-lecce13/12/2011 15:51:44
se ne fa solo una!!!!!!!!!!!!!!

Da: Elenoir13/12/2011 15:51:44
Meglio farle entrambe

Da: tutte e due13/12/2011 15:52:23
entrambe o una!!!! Cosa vuol dire decidetevi!!!!

Da: x tutte e due13/12/2011 15:52:33
la seconda la consegni domani appena entri insieme con il cellulare.

Da: asofih sLIGVA13/12/2011 15:53:09
ma qualcuno può dirmi a che ora si consegna a bari????

Da: curiosità13/12/2011 15:53:24
a napoli a che ore consegnano?
grazie e a chi vorrà rispondermi

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Da: ciccio198113/12/2011 15:53:42
qualkuno predilige solo la sent 2008.....leggete la soluzione

Ragazzi, non lasciatevi fuorviare, la seconda traccia è chiara, vi chiede semplicemente di dare un parere al cliente Caio (condomino) se pagare a Gamma tutta la fornitura, per poi esercitare il regresso o se pagare solo la propria quota in base alle tabelle millesimali. Tutto il resto non conta, sto leggendo in giro cose assurde, lasciate perdere le fesserie. La sentenza di riferimento è quella a sezioni unite del 2008, quelle più recenti si discostano ed è opportuno indicarle nel parere ma, allo stato la situazione è questa. Faccio
l'avvocato ed in un caso simile, per conto del terzo, ho dovuto notificare tante copie della sentenza quanti erano i condomini dopo ho potuto procedere nei confronti dei singoli condomini ciascuno per la quota.
Un altra cosa importante è che non vi si chiede di dare una risposta giusta come è un calcolo matematico, ma di indicare quella più pertinente, anche prospettando soluzioni alternative. Di conseguenza il parere lo farei come segue.

Per la soluzione del quesito posto è necessario preliminarmente analizzare la natura delle obbligazioni condominali: solo se si tratta di obbligazioni solidali il creditore potrà richiedere il pagamento dell'intero. Diversamente, qualificando l'obbligazione condominiale come parziaria e divisibile, il creditore dovrà agire nei confronti di ogni singolo condomino pro quota, utilizzando a tale scopo le tabelle millesimali.
Per giungere ad una risposta univoca bisogna valutare attentamente il caso di specie alla luce dei differenti indirizzi dottrinali in materia di condominio.
Parte della dottrina indica il condominio come "ente di gestione" privo di personalità giuridica distinta rispetto a quella dei singoli condomini. L'interesse comune dei comproprietari giustifica la gestione tramite deliberazioni assembleari dalle quali scaturiscono diritti ed obblighi solo in capo a ciascun membro del gruppo.
Caratteristica del condominio è quindi la coesistenza di due proprietà, quella esclusiva di ciascun condomino, e quella comune relativa ai beni utilizzabili da tutti i condomini e serventi all'utilizzo dei beni in proprietà esclusiva.
D'altro canto il condominio è una figura unica nell'ambito del codice civile, ed è difficilmente inquadrabile nel concetto di ente: manca il patrimonio comune oltre che dello scopo. Anche la tesi che sostiene l'inquadramento nell'ambito della comunione si scontra con le regole del codice che disciplinano in via autonoma il condominio.
Altro orientamento considera il condominio quale rapporto unitario motivato dall'interesse collettivo dei partecipanti alle cose ne sono oggetto. Vi sarebbe pertanto una sola proprietà comune del gruppo, da questo gestita nella forma e nei modi dell'ente collettivo.
Tale tesi individua nell'amministratore la figura di rappresentanza esterna del condominio: raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.
Negli ultimi anni l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, chiamata più volte a pronunciarsi sul punto, è indirizzato a ritenere che il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte quindi le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti.
Fino al codice del 1865 la regola generale era la parziarietà, salvo diversa pattuizione dei comunisti. È con il codice del 1942 che il legislatore introduce la regole generale della presunzione di solidarietà ex art 1294 cc.
L'impostazione tradizionale distingue le c.d. obbligazioni a carattere esterno dalle obbligazioni a carattere interno: con le obbligazioni a carattere esterno i singoli condomini, rappresentati dall'amministratore, assumono un'obbligazione a favore del condominio con soggetti terzi (come nel caso di specie la ditta Gamma che ha fornito il combustibile per l'impianto di riscaldamento centralizzato).
Si parla invece di obbligazioni interne facendo riferimento alle obbligazioni riguardanti le spese di gestione del condominio, e conseguentemente le regole di riparto interno delle stesse ex art. 1123 c.c. (ad esempio spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno - art. 1123 c.c.).
E quindi, la ditta Gamma, contraente con il condominio, applicando il regime di solidarietà passiva, potrà chiedere l'adempimento della intera prestazione al condomino Caio il quale libererà tutti gli altri condomini, salvo il diritto di regresso oppure dovrà chiedere il pagamento a ciascun condomino in ragione delle rispettive quote millesimale ?
Dottrina e giurisprudenza maggioritarie hanno ritenuto che, sia per ragioni di celerità dei traffici giuridici sia per la natura dell'obbligazione assunta per l'interesse del condominio sussistono tutti i requisiti (più debitori, unica prestazione, unica fonte) perché possa parlarsi di obbligazione solidale passiva. In base a questo orientamento la ditta Gamma, contraente con il condominio potrà ottenere il soddisfacimento dell'intero anche da uno soltanto dei condomini; questi avrà diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi. La responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha quindi natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 c.c. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 c.c., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio.

Al contrario, dottrina e giurisprudenza minoritarie, hanno affermato la responsabilità dei condomini retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, relativamente alle spese per la prestazione dei servizi nell'interesse comune.
La tesi in parola afferma che l'art. 1123, co. 1, c.c., si applica anche nei rapporti esterni trattandosi di norma a carattere generale che regola la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, in quanto il tenore letterale della norma non ammette differenze applicative. Per i sostenitori di questa tesi l'art. 1123 c.c. è norma speciale rispetto all'art. 1294 c.c. e, quindi, operante non solo nei rapporti interni fra i condomini, ma anche nei confronti dei terzi. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditali i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 8 aprile 2008, n. 9148, ha dato peso alla tesi minoritaria, affermando come l'obbligazione del condominio non abbia natura solidale.
Si è affermato che nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio manca il requisito dell'unicità della prestazioni: infatti trattandosi di obbligazione pecuniaria il debito del condominio in realtà si traduce nell'obbligazione di pagare una somma determinata. È un'obbligazione frazionata pro quota, in capo ai singoli condomini: un'obbligazione formalmente unitaria, ma sostanzialmente e naturalisticamente frazionabile pro quota.
La Corte ritiene che né dall'art. 1123 c.c., né dall'art. 1115 c.c. in tema di comunione, né dalla tesi che professa la natura di ente di gestione, possono trarsi argomenti validi a sostegno della tesi solidaristica. A contrario la corte ritiene che proprio l'art. 1123 c.c. stabilisce che le obbligazioni del condominio sono divisibili ex parte debitoris.
Secondo i giudici supremi in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente divisibile, viene meno uno dei requisiti della solidarietà, ovvero l'unicità della prestazione: di conseguenza prevale la struttura e il regime parziario dell'obbligazione. In tal caso infatti vale la regola per cui la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell'obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res. Confermano tale soluzione le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 c.c.
A parere delle Sezioni Unite, dalla lettura congiunta delle disposizioni codicistiche emerge un criterio di ordine e portata generale secondo cui primario e fondamentale nelle obbligazioni nate unitarie deve essere il collegamento tra le obbligazioni e le res. In tali casi l'obbligazione di ogni coerede per i debiti del de cuius nasce già pro quota, in ragione della chiamata all'eredità. Ciascun coerede, infatti, è titolare di una quota d'eredità ed in forza di ciò, le proprie obbligazioni, nascenti dall'apertura della successione, saranno parziarie, ma intimamente connesse alla res ereditaria.
Anche nei rapporti condominiali le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio sono ripartite tra i condomini in ragione della quota millesimale di ciascuno, calcolata in base alla proprietà esclusiva.
Di conseguenza, il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite deve essere valutato alla luce della particolarità delle obbligazioni condominiali nella loro duplice veste: unitaria verso l'esterno e plurisoggettiva nel riflesso interno, ammettendo così che anche nelle obbligazioni a carattere esterno il debito possa essere frazionato pro quota.
La Suprema Corte, applicando rigorosamente i principi di diritto in ordine al generale principio di solidarietà sociale, ha tutelato con la soluzione prescelta il condomino corretto non esponendo quelli più facoltosi al rischio di accollarsi spese ingenti a causa dell'inadempimento degli altri condomini. Vi è da dire però che nel contempo, tale approccio ha gravato di oneri processuali il terzo contraente con il condominio, il quale per ottenere soddisfacimento del proprio credito dovrà agire giudizialmente per ottenere la condanna del condominio, che sarà rappresentato dall'amministratore, ovvero un singolo interlocutore processuale; tuttavia il creditore dovrà procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno.
Ciò posto, Caio alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, sarà tenuto al pagamento del combustibile fornito dalla ditta Gamma, relativamente alla propria quota determinata in base alle tabelle millesimali.

Da: tutte e due13/12/2011 15:53:52
sicuri??? Devo fare così??? Perchè qui non lo sanno e i commissari si rifiutano...devo tornare a posto poi vi richiedo! (Col cavolo che consegno il cellulare domani)

Da: attempato13/12/2011 15:54:25
ragazzi mi fate sapere a che ore consegna Napoli? grazie

Da: ATTENZIONE13/12/2011 15:54:40
QUEST'ANNO I PARERI ANDRANNO CONSEGNATI ENTRAMBI, DIRETTIVE DAL MINISTERO!

Da: harobed88 13/12/2011 15:55:33
a messina quando consegnano???

Da: ale-lecce13/12/2011 15:55:39
"tutte e due" ti stanno prendendo in giro!!! SI FA SOLO UN PARERE!!!!

Da: esperto XXX13/12/2011 15:55:53
Ragazzi se avete tempo svolgete entrambe le tracce!!! Fidatevi sono un esperto!

Da: marandov13/12/2011 15:55:59
ma state scherzando ?!?!?!?!?
DAI NON PRENDETELO PER IL CULO!!!!
SE NE FA SOLO UNA, QUINDI SE NE HAI FATTA ALMENO UNA CONTROLLATELA PER BENE, RICOPIALA MAGARI CON UNA SCRITTURA LEGGIBILE E STAI ATTENTO ALL'ORTOGRAFIA!!!!
da non credersi.....
però bella quella del cellulare!

Da: Calogero13/12/2011 15:56:38
Attenti ragazzi, sono uguali a quelle del Simone!!!!

Da: aridaje co sto vergognatevi13/12/2011 15:57:09
anche la mamma di "tutte e due" la sera che lo ha concepito avesse guardato un po' di tv...  così evitava di fare lo spiritoso oggi

Da: Disgustoso13/12/2011 15:57:39
Mi scappa da ridere, sono tutte sbagliate e scritte da cani!!!!!

Da: cucciolo77 13/12/2011 15:58:02
qualcuno ha notizie da palermo?

Da: asofih sLIGVA13/12/2011 15:58:23
oooo qualcuno sa quando consegnano a bari?

Da: ale13/12/2011 15:58:32

- Messaggio eliminato -

Da: aridaje co sto vergognatevi13/12/2011 15:58:41
adesso abbiamo anche il disgustoso ... vai a vomitare altrove.

Da: Teresaf213/12/2011 15:59:11
Mi ha appena detto il Presidente della mia commissione che sono completamente uscita fuori dalla traccia!!! la n 2 è fuori tema

Da: Disgustoso13/12/2011 15:59:41
Passerete tutti...mi hanno detto!!!!

Da: aridaje co sto vergognatevi13/12/2011 16:01:47
a me hanno detto che oltre che disgustoso sei anche fesso

Da: Calogero213/12/2011 16:02:08
Attenti ragazzi, sono uguali a quelle del Simone!!!!

Da: any13/12/2011 16:03:36
confermate le tracce??

Da: ma in che mondo viviamo???13/12/2011 16:04:06
ma vi rendete conto che c'è gente che neanche sa se deve fare un parere o tutte e due???

Da: x any13/12/2011 16:04:06
no

Da: Disgustoso13/12/2011 16:04:15
Io intanto sono Avvocato e non ho copiato come un somaro!!!!

Da: @ disgustoso13/12/2011 16:05:11
te batteremo le mani...

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