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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: llllllll | 13/12/2011 16:14:44 |
ma a che ora si consegna a bari? o a che ora hanno dettato? | |
Da: X tutte e due | 13/12/2011 16:15:06 |
UNO SOLO!!!!!!!!!! NON TI FARE PRENDERE IN GIRO | |
Da: @disgustoso&... | 13/12/2011 16:15:14 |
la strana coppia | |
Da: tutte e due | 13/12/2011 16:15:24 |
LA SOLUZIONE DELLA SECONDA PER FAVORE SE NO NON FACCIO A TEMPO A FARLI ENTRAMBI HO POCO MENO DI 2 ORE!!!! | |
Da: moroso74 | 13/12/2011 16:15:36 |
...."Concordo con Disgustoso... ho scoperto questo forum durante la preparazione dell'orale, ho passato lo scritto alla prima senza aver bisogno di tali mezzucci... "........ Ti sei preparato bene all'orale???? con le mani o senza??? ahahahahah | |
Da: Disgustoso | 13/12/2011 16:15:49 |
A tutte le persone che, come me, hanno passato regolarmente l'esame: FACCIAMOCI UNA BELLA RISATA...TANTO VERRANNO SEGATI TUTTI!!!!!!!!!!! | |
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Da: attempato | 13/12/2011 16:15:57 |
siete sicuri per Napoli alle 17,30????? | |
Da: @disgustoso/.../ | 13/12/2011 16:16:22 |
il trio dei cojoni | |
Da: per... | 13/12/2011 16:16:31 |
e allora che ci fai in questo forum??? | |
Da: Disgustoso | 13/12/2011 16:16:57 |
Se si fanno entrambe le prove puoi sbagliare penale.... | |
Da: devi farne uno! | 13/12/2011 16:17:11 |
devi fare solo un parereeee, uno solooooo!! scusa ma da quale pianeta sei arrivato? | |
Da: @disgustoso/.../tuttiedue | 13/12/2011 16:17:25 |
smettetela di scorreggiare | |
Da: morena83 | 13/12/2011 16:17:32 |
nessuno ha notizie di bari? | |
Da: ... x ??? | 13/12/2011 16:17:38 |
Quando non si ha più la preoccupazione di questo cavolo di esame ci si può permettere anche di staccare un pò dal lavoro ed entrare, allibiti, su questo forum... ma come si fa a pensare di dover fare tutti e due i pareri?? | |
Da: tutte e due | 13/12/2011 16:17:49 |
RAGAZZI SMETTETELA DI LITIGARE E PENSATE A CHI COME ME E' CHIUSO IN UN BAGNO SENZA SAPERE QUANTE TRACCE CONSEGNARE!!!! QUI A LECCE NESSUNO LO SA E I COMMISSARI CI PRENDONO IN GIRO ALLORA MI SERVE LA SECONDA TRACCIA!!!!! | |
Da: ale-lecce | 13/12/2011 16:18:11 |
mi va bene anche 18 se il voto me lo dai tu.. caro disgustoso!!!! ahahahahhaha | |
Da: avvocato giuseppe | 13/12/2011 16:18:25 |
tutto sbagliato! | |
Da: marandov | 13/12/2011 16:18:37 |
Attenzione, sono arrivati i Perry Mason del cazzo! ma fatevi un bagno di umiltà per favore! tanto lo sanno tutti che correggono fino a quando non raggiungono la percentuale prevista (guarda caso livellata in tutt'Italia), dopodichè puoi anche essere un mix di Santi Licheri e Taormina, ma non passi lo stesso.... | |
Da: ... x moroso 74 | 13/12/2011 16:18:44 |
Mi son preparato come ti pare, ma comunque ormai l'ho fatto | |
Da: tutte e due | 13/12/2011 16:18:52 |
ALLORA? UNO O DUE!!!!!! | |
Da: @disgustoso/.../tuttiedue | 13/12/2011 16:19:39 |
tuttiedue tira l'acqua quanto esci | |
Da: tutte e due | 13/12/2011 16:20:28 |
MA VA A QUEL PAESE!!!! QUALCUNO DI SERIO CHE MI RISPONDA OPPURE POSTATEMI IL SECONDO PARERE COSI' LO COPIO | |
Da: dammi retta | 13/12/2011 16:20:29 |
SOLO UNAAAAAAAAAAAA !!! | |
Da: Roma! | 13/12/2011 16:20:41 |
Ciao!! Qualcuno sa ha che ora hanno dettato a Roma ? Grazie mille!! | |
Da: marandov | 13/12/2011 16:21:28 |
vai con questa 3X2 sembra essere la migliore confermata anche in altri forum FANNE SOLO UNA (ma ci fai o ci sei?) TRACCIA N. 2 SVOLTA. Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. LA RISOLUZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DI PARERE RICHIEDE UNA PREVENTIVA, BREVE, DISAMINA, DELL'ISTITUTO DEL CONDOMINIO. IL REGIME DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI E' REGOLATO DAGLI ARTT. 1117 - 1139 DEL COD.CIV. NONCHE' DAGLI ARTT 61- 70 DISP. ATT. AL COD.CIV. SI TRATTA DI UNA SERIE DI NORME CHE UNA GROSSA PARTE DELLA DOTTRINA DEFINISCE DI PORTATA SPECIALE PERCHE' DEROGATORIA RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DETTATA IN TEMA DI COMUNIONE. IL CONDOMINIO E',INFATTI, UNA PARTICOLARE FORMA DI COMUNIONE,FORZOSA E PERPETUA, NASCENTE DAL FATTO CHE, NECESSARIAMENTE, NEL CASO DI PIU' PROPRIETA'DIVISE PER PIANI, VI SONO DELLE DELL'INTERO EDIFICIO CHE NON POSSONO NON ESSERE IN COMUNE, COME AD ESEMPIO LE SCALE, I TETTI, LE FONDAMENTA. LA SINGOLARITA'DI QUESTA FIGURA STA, APPUNTO, NELLA CIRCOSTANZA CHE IL SINGOLO CONDOMINO, OLTRE AD ESSERE ESCLUSIVO PROPRIETARIO DEL SUO APPARTAMENTO E', NEL CONTEMPO, ANCHE COMPROPRIETARIO DELLE PARTI IN COMUNE. TALE CONTITOLARITA' DI PROPRIETA' RILEVA, IN MANIERA PARTICOLARMENTE IMPORTANTE, IN TEMA DI OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI E CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI ONERI DI CONSERVAZIONE E GODIMENTO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO NONCHE' DI GESTIONE DELLA VITA CONDOMINIALE STESSA. LA QUESTIONE E' OGGETTO DI UN DIBBATTITO GIURISPRUDENZIALE SEMPRE NUOVO E CRESCENTE. FINO A TEMPI PIU' O MENO RECENTI, L'ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO DELLA GIURISPRUDENZA E' SEMPRE STATO NEL SENSO DI RICONOSCERE NATURA EMINENTEMENTE SOLIDARISTICA ALLA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SECONDO LA REGOLA GENERALE CONTENUTA NELL'ART. 1294 COD.CIV. NON DEROGATA DALL'ART. 1123 COD. CIV. DA CIO' CONSEGUE CHE LA RIPORTIZIONE DELLE SPESE TRA I SINGOLI CONDOMINI ACQUISISCE UNA MERA RILEVANZA INTERNA, NON ESSENDO OPPONIBILE NEI RAPPORTI COI CREDITORI, I QUALI, PERTATO, SAREBBERO SEMPRE LEGITTIMATI AD AGIRE PER L'INTERO NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI E MAI PRO QUOTA ( IN TAL SENSO, TRA LE ULTIME, CASS. N. 17563/2005). PER L'INDIRIZZO MINORITARIO INVECE, LA RESPONSABILITA' DEI CONDOMINI SAREBBE RETTA DAL CRITERIO DELLA PARZIARIETA'.AI SINGOLI CONDOMINI SI IMPUTEREBBERO PERTANTO LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE. LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA TENTATO DI RISOLVERE IL CONTRASTO PIU' VOLTE. LA PRIMA, STORICA, SENTENZA CHE CERCA DI FARE IL PUNTO IN ORDINE AL CONTRASTO SOLIDARIETA'- PARZIARIETA' DELLA RESPONSABILITA' E' LA NUM. 9148 DEL 2008. IN ESSA, LE SEZIONI UNITE ADERISCONO ALLA TESI MINORITARIA DEL PRINCIPIO DELLA PARZIARIETA'. IN PARTICOLARE LA CORTE HA SOTTOLINEATO CHE L'OBBLIGAZIONE ASSUNTA NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO, ANCORCHE' OBBLIGAZIONE COMUNE, E'UN'OBBLIGAZIONE DIVISIBILE, TRATTANDOSI DI SOMME DI DENARO, E PERCI0'ESIGIBILE PRO QUOTA CON FACILITA'. HA ALTRESI' ARGOMENTATO CHE LA SOLIDARIETA' X LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI NON E' PREVISTA DA ALCUNA NORMA E CHE CMQ I SINGOLI CONDOMINI DEVONO, AD OGNI MODO, INTENDERSI VINCOLATI CIASCUNO PER LA QUOTA DI SPETTANZA E NON PER L'INTERO. TUTTAVIA, UNA NUOVA E RECENTISSIMA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RIMETTE IN DISCUSSIONE L'ORIENTAMENTO A CUI SI ERA PERVENUTI NEL 2008, ORIENTAMENTO CHE, PERALTRO AVEVA SUSCITATO NON POCHE POLEMICHE TRA GLI OPERATORI DEL DIRITTO. LA SENTENZA IN QUESTIONE E' LA NUMERO 21907 DELLA DELLO SCORSO 21 OTTOBRE. QUI, LA SECONDA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE, TORNA SULL'ORIENTAMENTO MAGGIORMENTE CONDIVISO CIRCA LA NATURA SOLIDARISTICA DEL LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI ASSUNTE. ESSA ARGOMENTA LA POSIZIONE ASSUNTA SPECIFICANDO CHE E'LA PIU' CORRETTA INQUANTO LE PARTI IN COMUNE ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO DEVONO CONSIDERARSI COME UNA COSA UNICA ED I COMUNISTI STESSI RAPPRESENTANO, NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO, UN'INSIEME. CIO' IN VIRTU' DEL PRINCIPIO GENERALE DETTATO DALL'ART. 1294 COD.CIV.,secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume. ALL'APPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO NON SAREBBE DI OSTACOLO la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. NEL CASO DI SPECIE AMBEDUE I PRINCIPI ENUNCIATI DALLA SUPREMA CORTE SEMBREREBBERO TROVARE APPLICAZIONE. TUTTAVIA PIU' LOGICA PARREBBE LA SOLUZIONE A CUI SI PERVIENE ATTRAVERSO LA SENTENZA SEZ. UNITE DEL 2008 NEL SENSO DELLA RESPONSABILITA' PARZIALE. IL CREDITO VANTATO NEI CONFONTI DI CAIO ATTIENE INFATTI ALLA FORNITURA DI UN BENE,IL GASOLIO, PRESUMIBILMENTE IMPIEGATO PER IL RISCALDAMENTO DELLO STABILE, CHE VIENE, SI', EROGATO NELL'INTERESSE DELL'INTERO CONDOMINIO, MA CHE, TUTTAVIA, NON VIENE DA TUTTI CONSUMATO NELLA MEDESIMA QUANTITA'. PERTANTO, UNA VOLTA CALCOLATO IL CONSUMO EFFETTIVO DI CAIO, EGLI NON POTRA' CHE RISPONDERE DELL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA ENTRO IL LIMITE DELLA QUOTA DA LUI EFFETTIVAMENTE GODUTA. | |
Da: per tutti | 13/12/2011 16:21:50 |
ringrazio tutti quelli che provano a dare una mano, non arredentevi davanti a tutti questi idioti che scrivono scemenze | |
Da: commissario basettoni | 13/12/2011 16:21:53 |
chissa che risate si fara la polizia postale! | |
Da: eipigreco | 13/12/2011 16:22:21 |
Mi servono le conclusioni del secondo parere della traccia 1 !!! Luxor !!! | |
Da: Frapinn | 13/12/2011 16:22:28 |
ma ragazzi, sono un avv., è bello copiare (capisco l'agitazione) ma questi pareri sono veramente una "cazzata", non vedo dove sia il problema. Li risolvete direttamente con il codice: basta ragionare. Le sentenze sono qualcosa in più. | |
Da: X tutte e due | 13/12/2011 16:22:36 |
SOLO UNAAAAAAAAAAAAA | |
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