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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: mah | 07/02/2011 14:48:38 |
no | |
Da: poi | 07/02/2011 15:06:17 |
quella norma è ancora in vigore? | |
Da: si | 07/02/2011 15:15:37 |
la norma è ancora in vigore (fonte leggid'italiaprofessionale) Io non sarei così sicuro che non si possa fare valere. Le norme che vanno impugnate immediatamente sono solo quelle che precludendo la possibilità di partecipare al concorso sono, quindi, immediatamente lesive. Tutto il resto si impugna e si può impuganare sino a quando non c'è la lesione, teoricamente, per molte giurisprudenza, sino alla approvazione della graduatoria che determina la lesione concreta. E comunque si butta dentro anche questa. | |
Da: composizione commissione | 07/02/2011 15:25:18 |
Le commissioni giudicatrici dei contratti di appalto devono essere composti da un numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario; ne deriva che i lavori della commissione giudicatrice composta da due membri e dal segretario verbalizzante, che, in quanto tale, è privo di diritto di voto sono invalidi. Consiglio di Stato Sezione V Decisione 27 febbraio 22 ottobre 2007, n. 5502 Fatto e diritto 1) In accoglimento del ricorso proposto da ##### Software s.r.l., la sentenza in epigrafe ha annullato l'aggiudicazione del servizio di gestione delle violazioni del codice della strada rilevate dalla Polizia municipale di Cortina d'Ampezzo in favore della società ##### s.p.a.. 2) Secondo i primi giudici, il Comune aveva prestato osservanza all'art. 14 del regolamento comunale sui contratti - implicitamente abrogato (ed anzi assorbito) dalla susseguente normativa statale, di cui al Tuel approvato con D.Lgs. n. 267/2000 - nel devolvere la presidenza della Commissione di gara al responsabile del settore (Polizia Municipale) cui si riferiva l'appalto. 3) Non altrettanto sarebbe avvenuto in relazione alla commissione che avrebbe dovuto essere composta da tre membri e da un impiegato di qualifica non inferiore alla V.a in funzione di "soggetto verbalizzante". Diversamente dal citato art. 14 del regolamento comunale contratti, la commissione di gara risultava di due membri, oltre ad altro soggetto con funzioni di verbalizzante, tutte le volte sostituito da altro impiegato onde svolgere il medesimo compito di verbalizzare le operazioni di gara, secondo quanto risultava dai verbali di tutte le sedute. 4) Il Tar Veneto ha, per conseguenza dichiarato illegittimi tutti gli atti concernenti il procedimento di gara, in particolare i verbali concernenti le sedute della commissione di gara e, in via consequenziale, l'atto di aggiudicazione alla società ###### s.p.a.. 5) Nell'unica censura articolata avverso la decisione, la società ##### afferma che l'entrata in vigore del Tuel aveva del tutto superato il regolamento contratti del comune di Cortina anche per quanto riguardava la composizione delle commissioni in quanto l'art. 107, co. 3, lett. b del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce ai dirigenti non solo la presidenza delle commissioni ma anche la responsabilità delle operazioni di gara e la competenza a nominare i relativi organi. La commissione aveva poi costantemente operato con la presenza di tre componenti, in quanto il sig. #### svolgeva il ruolo di segretario verbalizzante solo in via incidentale, dovendosi ritenere a tutti gli effetti componente della commissione. Le sostituzioni sarebbero poi avvenute in ossequio al criterio di celerità e di efficienza dell'azione amministrativa. 6) L'appello non può essere condiviso. 6.1) Per unanime giurisprudenza dei questo Consiglio, i collegi amministrativi, nel cui novero vanno considerate le commissioni giudicatrici dei contratti di appalto devono essere composti da un numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario (Cons. Stato, II, 12 luglio 1995, n. 1772; 27 settembre 1989, n. 894) per la formazione del quorum strutturale, ai fini del calcolo della maggioranza assoluta dei componenti (la metà più uno ai fini del "quorum" strutturale, è data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un'unità rispetto ai membri del collegio - Cons. Stato, V, 7 luglio 1987, n. 463; Cons. Stato, II, 18 febbraio 1981, n. 1307). 6.2) Al suddetto requisito non risponde la Commissione giudicatrice di che trattasi, costantemente composta da due membri e dal segretario verbalizzante, che, in quanto tale, era privo di diritto di voto. Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto invalido l'intero lavoro della Commissione giudicatrice nel suo insieme. Rispetto alla nullità intrinseca della composizione della commissione, come prevista dall'art. 14 del regolamento comunale contratti del comune di Cortina, non ha alcun senso richiamare le disposizioni del novellato Tuel che hanno inciso sulla qualifica e sulla responsabilità dei componenti le commissioni aggiudicatici ma non certo sul loro numero. 6.3) Essendo assodato dai verbali di gara che la commissione aveva sempre operato con l'intervento di due membri, oltre ad altro soggetto con funzioni di verbalizzante, è inevitabile la conferma della sentenza, sulla nullità del procedimento per vizio intrinseco nella composizione dell'organo deliberante. 7) Non hanno poi ingresso le ulteriori argomentazioni dell'appellante secondo cui la commissione giudicatrice era comunque correttamente composta, in quanto il terzo membro aveva anche funzioni deliberative e che il succedersi di diversi componenti rispondeva ad esigenze di continuità dei lavori. 7.1) In disparte l'illegittima singolarità della duplice veste con la quale il terzo componente avrebbe partecipato ai lavori, il Collegio osserva che l'avvicendarsi di componenti diversi di seduta in seduta non era prevista dal bando di gara e che la presenza di supplenti non era prevista nè dall'atto di nomina della commissione nè dal regolamento comunale sui contratti del comune di Cortina. 7.2) Secondo la costante giurisprudenza, la commissione giudicatrice di gare di appalto costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum dei suoi componenti. La figura del supplente, sia pure ammessa per garantire lo svolgimento delle operazioni con continuità e tempestività (Cons. Stato, VI, 2 febbraio 2004, n. 324), deve essere sorretta da un atto formale di nomina, che non è dato rinvenire nella documentazione in atti. 8) In conclusione, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata. 9) Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di E 3.000,00 (tremila/00) in favore del sig. M. N., rappresentante legale della #### Software. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello. Condanna l'appellante alle spese del presente giudizio, liquidate nella misura di E 3.000,00 (tremila/00) in favore del sig. M. N.. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. | |
Da: per si | 07/02/2011 15:27:23 |
ma non è che in questo caso si applica comunque il bando lex specialis? | |
Da: mah | 07/02/2011 15:47:29 |
siete disposti a far ricorreggere gli elaborati quindi | |
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Da: non si può | 07/02/2011 15:54:18 |
più andare avanti... | |
Da: Birra Peroni... | 07/02/2011 15:57:33 |
Dev'esere la bevanda preferita dai commissari.... ho appena letto il compito di un candidato "reputato" idoneo ad essere ammesso alla prova orale dalla commisione..... A parte il fatto che il compito è scritto in aramaico, e che il tema d'esame, estremamente complesso, è stato brillantemente svolto in 3, dicansi 3, pagine e ben 2 rimandi alla minuta, il nostro potenziale dirigente ci rende edotti che: - per a fronte ad un appalto per una "rete telematica" con un importo definito (in maniera cervellotica) pari a euro 9.665.000,00, la procedura di gara prevista è di tipo ristretto col criterio del massimo ribasso (avendo già definito ESATTAMENTE le caratteristiche necessarie); - che il Direttore dei lavori ed il collaudatore verrano selezionati previo espletamento di un'indagine di mercato per selezionare 5 candidati per ciascuna figura professionale; - che gli emolumenti (definiti non si sa come) del D.L. e del Collaudatore assommano rispettivamente a euro 20.000,00 e euro 15.000,00; - che la premialità per il gruppo di lavoro ammonta complessivamente a euro 300.000,00. Lascio a voi ogni commento sull'attendibilità dei giudizi espressi..... | |
Da: ... | 07/02/2011 16:05:34 |
sia il giudice amministrativo ad annullare questa inverecondia di concorso farsa | |
Da: rum barricato | 07/02/2011 16:10:32 |
hahahahhaha...sisi birroncino ho letto anche ioooo........per carità.....si faccia qualcosa per annullare lo scempio.....più che di birra...forse erano fatti di pesante rum cubano:) UNIAMOCI E ARMIAMOCI....NON SE NE PUO' PROPRIO PIU'. | |
Da: a proposito | 07/02/2011 16:21:17 |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n.324 in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 08-11-2000 Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, .......... Art. 7. Prove preselettive 1. In entrambe le procedure concorsuali di cui agli articoli 5 e 6, nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test preselettivo e' articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso, ivi compresa la lingua straniera prescelta dal candidato, nonche' del possesso delle capacita' attitudinali, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso | |
Da: x birra peroni | 07/02/2011 16:22:47 |
se cosi fosse è da annullare.. chi farebbe il DL per 20.000... questo non sa manco come si calcolano le parcelle | |
Da: x birra peroni | 07/02/2011 16:25:47 |
per carità... massimo ribasso e procedura ristretta? scherziamo? | |
Da: si | 07/02/2011 16:30:11 |
ma lui sperava con i 20.000 e i 15.000 di restare sotto la soglia prevista dall'art. 125 e fare un affidamento diretto. Una parcella più alta gli avrebbe fatto sballare tutto. se poi vogliamo dirla tutta il direttore dei lavori è previsto solo in appalto di lavori (art. 130 del codice). Per l'apaplto di servizi/forniture è previsto il Direttore dell'esecuzione, la cui figura deve essere chiarita dal regolamento non ancora in vigore (art 119) | |
Da: x birra peroni | 07/02/2011 16:30:24 |
tutto è dovuto al poco tempo impiegato a correggere i compiti Non è umanamente possibile in poco più di 4 minuti, leggere un compito, discuterlo e attribuire 30!!! voti... | |
Da: x birra peroni | 07/02/2011 16:35:30 |
e hai letto l'altro compito dove l'appalto è trattato come appalto di lavori tanto che ipotizza di mettere a gara amche la progettazione esecutiva ? Come dovrebbe sapere la commissione si trattava di appalto di servizi o misto servizi/forniture (vista la natura prevalente dell'elemento servizi) e in tale tipo d'appalto non è possibile mettere a gara la progettazione esecutiva possibilita che l'art. 53 riserva ai soli appalti di lavori. Nello stesso compito è stato detto che si faceva la procedura aperta e non quella negoziata non perchè non si rientrasse in ipotesi di procedura negoziata (che tutti sappiamo essere derogatoria rispetto all'ordinario) ma udite udite...perchè quella aperta era più breve. | |
Da: X birra peroni | 07/02/2011 16:36:06 |
anche io l'ho letto......lettori del forum è tutto vero.....cosa si fa? | |
Da: non si può | 07/02/2011 16:43:49 |
più andare avanti... | |
Da: ..... | 07/02/2011 16:45:29 |
Esemplificando, una soluzione del caso offerta mediante una determinazione dirigenziale illegittima difficilmente potrebbe rispettare, a prescindere da tale patologia, la condizione di economicità, soprattutto per i rischi patrimoniali connessi, ed altrettanto difficilmente, dunque, potrebbe raggiungere il suo principale fine della convenienza nel soddisfacimento dei bisogni della collettività, tenuto conto che il rispetto delle regole costituisce il minimale fondamento dell'azione dirigenziale in ragione del conseguimento degli obbiettivi di tutela dell'interesse pubblico cui la stessa è preordinata | |
Da: me | 07/02/2011 16:56:20 |
scusate ma secondo voi è possibile che possano decidere di rifare la correzione dei compiti? e in tal caso la commissione sarebbe la stessa? | |
Da: ..... | 07/02/2011 16:58:41 |
l'anonimità dei compiti ormai non esiste più | |
Da: ..... | 07/02/2011 17:00:15 |
E' inammissibile la censura proposta avverso la valutazione di una prova scritta, che si limiti di fatto ad assumere che l'elaborato del ricorrente doveva essere considerato, sia in assoluto che in comparazione con gli altri candidati, non essendo possibile richiedere al giudice amministrativo una valutazione sostitutiva di quella della commissione esaminatrice, essendo il sindacato giurisdizionale di legittimità limitato ai casi in cui le operazioni di apprezzamento degli elaborati, manifestino, sul piano sintomatico, illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice (Tar Puglia, sez. II Bari, 11 giugno 1996, n. 357; Riviste Trib. Amm. Reg., 1996, I, 3433). | |
Da: ma allora | 07/02/2011 17:18:36 |
chi tra i forumisti è veramente esperto e si sta occupando dei ricorsi, puo' dire con certezza se questo di cui discutiamo, tipo il caso di biirra peroni, puo' essere motivo di fondato ricorso? | |
Da: premeditazione | 07/02/2011 17:24:17 |
io personalmente perseguirei non solo la commissione, ma anche i candidati. Chi cerca l'accozzo è punibile quanto chi l'accozzo lo da | |
Da: Per "...." | 07/02/2011 17:39:28 |
non ho ben capito cosa pensi tu, ma io direi che nel caso di questo concorso il sindacato giurisdizionale di legittimità sarebbe propio dovuto, visto che ricadiamo esattamente nella fattispecie in cui LE OPERAZIONI DI APPREZZAMENTO DEGLI ELABORATI, MANIFESTANO, SUL PIANO SINTOMATICO, ILLOGICITÀ O PERPLESSITÀ VALUTATIVE TALMENTE EVIDENTI E GRAVI DA FAR DUBITARE, IN ULTIMA ANALISI, DELL'OBIETTIVITÀ E COMPETENZA STESSA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE!!! | |
Da: ..... | 07/02/2011 17:41:39 |
Concordo pienamente | |
Da: concordo amche io e aggiungo | 07/02/2011 17:50:44 |
Non può non essere ricordata, infine, l'insindacabilità nel merito degli apprezzamenti, che siano espressione di discrezionalità tecnica, pur potendo il Giudice avere cognizione piena anche in tale ambito, ma solo quando sia possibile riscontrare errori di fatto, ovvero elementi di irrazionalità del giudizio, o deviazioni da regole tecniche univoche e generalmente accettate (cfr. in tal senso, per il principio CdS, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201 e 9.4.1999, n. 601). SECONDO VOI QUELLE IN MATERIA DI APPLATI SONO REGOLE TECNICHE UNIVOCHE GENERALMENTE ACCETTATE?????? Ma ancora e in linea: in materia di pubblici concorsi, il giudizio della Commissione esaminatrice comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, qualora sia inficiata in maniera evidente da superficialità, incompletezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, tali da configurare un eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione, non essendo configurabile la sostituzione dell'autorità giurisdizionale all'organo amministrativo appositamente competente e le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi dei fatti, e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; Tar Lombardia, Milano, III, 311/2010: OPPURE la Sezione osserva come la giurisprudenza in materia di sindacato sulle valutazioni operate dalle commissioni giudicatrici, in merito alle prove di concorso, sia oramai saldamente ferma nel ritenere che queste costituiscono espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'organo straordinario dalla legge per poter effettivamente selezionare, tra tutti i partecipanti al concorso, i candidati migliori (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1898) e non possono essere sostituite dalle valutazioni del del Giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che essa non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1240). Infine circa la tardività dell'impugnazione di alcuni atti Quanto alla prima, relativa alla pretesa tardività del ricorso, appare sufficiente rilevare che la mera pubblicazione dell'esito del concorso sul sito telematico dell'Università di Siena non è idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione dell'atto Infatti, l'inserimento su un sito Internet dei provvedimenti amministrativi non è elevato dalla legge a strumento diretto ad assicurare la legale conoscenza degli stessi, per cui la pubblicazione di detti atti secondo detta modalità ha solo valore di pubblicità notizia (T.A.R. Lazio, sez. III, 4 novembre 2003, n. 9430). Neppure può essere condivisa la seconda eccezione a tenore della quale il ricorso sarebbe inammissibile, non essendo idoneo a superare una sorta di prova di resistenza costituita dalla circostanza che le censure sarebbero limitate alla valutazione dei titoli, nel mentre la procedura di cui si contesta l'esito è un concorso per titoli ed esami e proprio nelle prove scritte ed orali (alle quali non vengono mosse contestazioni) la controinteressata ha conseguito risultati di gran lunga migliori di quelli del ricorrente. In realtà, come meglio si vedrà esaminando i motivi di ricorso, alcune delle censure proposte attengono alla totale omissione della valutazione dei titoli del ricorrente, vizi che, se provati, condurrebbero, in relazione all'effetto caducante prodotto, all'apprezzamento di un interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura de quo. | |
Da: lulù | 07/02/2011 18:07:40 |
almeno due dei ricorsi collettivi sono pronti ed in settimana saranno depositati al tar ed a questo punto la procedura concorsuale sarà valutata da chi di competenza. Vedremo dunque chi ha ragione. Quello che è certo è che se chi ha fatto il bando fosse stato veramente convinto/a che certe persone erano realmente più preparate di altre,avrebbe reso la competizione concorsuale più trasparente, certa e seria dall'inizio. Qua non si capiva neanche in cosa consisteva la prova. Prendete a caso altri bandi per dirigenti e fate il confronto.Io bandi così assurdi non ne ho trovati ma ho guardato solo 7 concorsi. Provate voi. | |
Da: ma | 07/02/2011 18:30:15 |
il ricorso è finalizzato all'annullamento della prova scritta o alla rivalutazione dell'elaborato dei ricorrenti? | |
Da: annullamento | 07/02/2011 18:32:07 |
la rivalutazione non è possibile ovviamente..... | |
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