NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
57 dirigenti Regione Sardegna
13625 messaggi, letto 406998 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, ..., 450, 451, 452, 453, 454, 455 - Successiva >>
Da: mah | 06/02/2011 12:27:42 |
contestazioni deboli + vizi che non possono inficiare l'intera procedura | |
Da: mah | 06/02/2011 12:31:25 |
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34318 in questo caso fanno ricorreggere solo l'elaborato corretto in circa 1 minuto | |
Da: x riassumendo | 06/02/2011 12:59:57 |
dici che: "sono stati impiegati 4 ore per la correzione di 40 elaborati ( 10 min /elab )." Significa che sono stati impiegati 240 minuti (4 ore x 60 minuti) per la correzione di 40 elaborati. Quindi per correggere ogni elaborato mediamente sono stati impiegati 6 minuti (240minuti : 40 compiti) e non 10 minuti. | |
Da: arrevesciu | 06/02/2011 13:11:53 |
io ho provato a leggere 7 compiti e ho cronometrato. Mediamente impiego 15 minuti. Dobbiamo aggiungere il tempo che la commissione impiega per l'attribuzione del punteggio in griglia ed il fatto che il compito la commissione dovrebbe leggerlo ad alta voce per consentire a tutti i membri di sentire il contenuto dell'elaborato. Allora i tempi aumentano e mi pare congruo il tempo che la commissione si è data per una puntuale correzione, ossia di 30 minuti. In 30 minuti e' possibile lettura ad alta voce e attribuzioni dei punteggi nella famigerata griglia. | |
Da: infatti | 06/02/2011 13:18:52 |
c'è da considerare che la lettura dei diagrammi richiederebbe come dire una visione diretta di ciascun commissario | |
Da: mah | 06/02/2011 13:54:43 |
concluderei con una sentenzaq del 3 agosto scorso (!) Nei concorsi pubblici non è necessario leggere gli elaborati. Parola di Consiglio di Stato. Sembra paradossale, ma è quello che, in sostanza, ha deciso il supremo giudice amministrativo con sentenza 3 agosto 2010 n. 5165. Il provvedimento ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale già affermato in precedenza che sostiene che il giudizio della commissione di un esame è sufficiente e ben motivato anche se viene indicato il solo voto numerico. Insomma, meriti 4 perché meriti 4, e non devo né esprimere una motivazione analitica, né tracciare segni grafici che evidenzino quali sono gli errori. Ma il Consiglio di Stato questa volta è andato oltre, affermando che "per quanto riguarda le censure che si rivolgono alla stringatezza dei tempi di correzione, va rimarcato come la giurisprudenza ha sostenuto, da un lato, l'infondatezza della censura in quanto si tratta di vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 1998 n. 829); dall'altro, e con affermazioni ancora più radicali, l'inammissibilità della censura stessa, in quanto prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l'assenza di alcuna prova o indizio dell'asserita incongruità del tempo occorso alla correzione delle prove della parte ricorrente, risultando dai verbali solo l'indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4165)". In sostanza il compito può essere corretto anche in pochi minuti o pochi secondi, e, quindi, non essere (integralmente) letto. Ma la correzione (che, come visto, non deve essere motivata) va comunque bene. | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: tuttavia | 06/02/2011 14:20:48 |
questa sentenza afferma solo il principio che i ridotti tempi medi di correzione non sono prova in sè dell'incongruità del tempo occorso per la correzione degli elaborati. Infatti un elaborato consegnato in bianco o di poche righe può richiedere un paio di minuti e uno più corposo molto di più. Il punto è che non si possono ignorare altri elementi che rilevano nel caso concreto quali ad esempio la complessità della prova (insieme teorica e pratica ) e l' affermazone fatta dalla stessa commissione circa il tempo necessario per valutarla . | |
Da: prudente | 06/02/2011 14:43:35 |
Scusate secondo me stiamo facendo circolare troppi dettagli. Se abbiamo chiesto l'accesso agli atti è per agire non per diffamare o gettare fango sugli altri. Ho gia sentito qualcuno che vuole sporgere querela e ne avrebbe le ragioni. Un conto è acquisire le informazioni per uno scopo un altro conto è farne un altro uso e pubblicarle quasi fossimo su un giornale. Stiamo attenti !!!! | |
Da: tuttavia | 06/02/2011 14:56:09 |
concordo con te e con quanti hanno espresso il proprio disappunto su certi toni che in alcuni momenti si sono registrati in questo forum | |
Da: è necessario | 06/02/2011 15:07:39 |
prendere con le pinze tutto ciò che viene scritto qui sul contenuto dei verbali. Personalmente non ho chiesto l'accesso perchè non ho interesse a farlo ma se avessi visto i verbali mi guarderei bene dal divulgarne il contenuto. Credo che alcune affermazioni sui contenuti siano totalmente inventate e che la cosa più giusta sia darle il peso che meritano cioè ignorarale. | |
Da: se non | 06/02/2011 15:21:23 |
hai interesse, se non hai visto i verbali, se non conosci i contenuti, cosa resta di ciò che hai detto? Forse la prudenza sulla divulgazione. Questo sì! | |
Da: per arrevesciu | 06/02/2011 16:15:16 |
credo che per dimostrare in concreto che il tempo dedicato alle singole sedute era insufficiente alla correzione dei compiti occorre dimostrarlo per almeno una seduta e non fare riferimento ad un tempo medio. Occorre dimostrare che il tempo dedicato alla specifica seduta è inferiore a quello necessario alla lettura degli elaborati ( escudendo la lettura di quei compiti manifestatamente insufficienti) ad alta voce e la relativa valutazione. | |
Da: ....... | 06/02/2011 17:06:28 |
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia che si annota, ha accolto l'istanza di un concorrente che lamentava di avere avuto una valutazione negativa nella correzione degli elaborati scritti del concorso riservato a posti di insegnanti di religione, in quanto, a suo dire, la Commissione esaminatrice aveva dedicato un tempo assai ridotto alla correzione dei suoi elaborati. Mentre il T.A.R. Veneto al quale si era in precedenza rivolto il docente, aveva respinto il ricorso, il Consiglio di Stato lo ha ritenuto fondato e con l'annullamento degli atti impugnati, ha disposto la riconvocazione della Commissione esaminatrice per procedere ad una nuova correzione della prova scritta del ricorrente. Il concorso riservato oggetto del giudizio La fattispecie in esame riguarda un particolare tipo di concorso pubblico ovvero il concorso riservato per titoli ed esami a posti di insegnante di religione cattolica indetto con D.D.G. 2 Febbraio 2004, in attuazione della legge 18 luglio 2003, recante norme sullo stato giuridico dei predetti docenti ed istitutiva di dotazioni di organico su base regionale. Più precisamente il decreto citato poc'anzi provvedeva all'indizione di due distinti concorsi riservati nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, e cioè l'uno nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, l'altro nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Il concorso, oltre a richiedere i requisiti generali di ammissione previsti per i concorsi pubblici ( ad es. la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, l'idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, ecc.) essendo "riservato", prescriveva specifici requisiti di ammissione relativi alla materia di insegnamento oggetto del concorso (la religione cattolica), ed in particolare il riconoscimento dell'idoneità per l'insegnamento della religione cattolica (1), nonchè il servizio continuativo di insegnamento della religione cattolica (di seguito "I.R.C."), per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie nel periodo compreso fra l'anno scol. 1993/94 e l'anno scol. 2002/2003, con il possesso dei prescritti titoli. Inoltre per l'accesso al concorso relativo alla scuola dell'infanzia ed elementare, veniva richiesto il possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o altro diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente oppure l'essere sacerdote o diacono o religioso con qualificazione riconosciuta dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana); per l'accesso al concorso relativo alla scuola secondaria di primo e secondo grado, occorreva invece, il diploma di laurea unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla C.E.I. oppure il dottorato, licenza o baccalaureato in teologia ovvero l'attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore. Il concorso in esame prevedeva l'espletamento di due prove: una prova scritta ed un colloquio orale avente ad oggetto il programma indicato nell'allegato 4 del bando di concorso (2). Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avevano a disposizione due ore di tempo. La commissione esaminatrice, ai sensi del suddetto bando, disponeva di cinquanta punti complessivi per ciascun candidato, così ripartiti: quindici punti per la prova scritta, quindici punti per la prova orale e venti punti per la valutazione dei titoli. Il superamento della prova scritta e della prova orale, era subordinato all'aver conseguito almeno una valutazione non inferiore agli undici punti su quindici in ciascuna delle prove. Il bando prescriveva altresì che il voto assegnato ad ogni candidato per ciascuna prova dovesse risultare dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro di commissione e che, inoltre, ciascun membro non potesse astenersi dall'esprimere comunque, una valutazione. Le censure mosse alla Commissione esaminatrice dalla parte istante. Le conclusioni del Consiglio di Stato che si richiamano ad un recente precedente. In sede di appello, il ricorrente ripropone i motivi di legittimità già formulati contro gli atti della procedura concorsuale impugnati in precedenza, sottolineando in particolare l'esiguità del tempo dedicato dalla commissione esaminatrice alla correzione dei propri elaborati. L'appellante infatti, ritiene viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, l'operato della commissione esaminatrice del concorso, in quanto lamenta il fatto che il tempo dedicato alla correzione degli elaborati non sia stato assolutamente sufficiente, o comunque congruo, per consentire appieno la formulazione del conseguente giudizio di merito. Non viene del resto contestata dall'Amministrazione resistente, la circostanza riportata dalla parte istante, secondo la quale, sulla base della durata della riunione della commissione esaminatrice e del numero degli esiti della prova scritta corretti in quella seduta, il tempo medio dedicato all'esame e alla valutazione degli elaborati di ciascun candidato dovesse essere individuato in quattro minuti. Il Consiglio di Stato ravvisa di avere già trattato una fattispecie identica a quella oggetto del giudizio, con la Sentenza n. 2421 del 13 maggio 2005, nella quale, analogamente, un aspirante insegnante di religione, valutato non idoneo alle prove scritte del concorso per l'immissione in ruolo, aveva lamentato fra l'altro, alla commissione esaminatrice, carenza di motivazione, mancata verbalizzazione e difetto di istruttoria nella correzione dell'elaborato scritto. In quella sede era stato accolto il ricorso del partecipante al concorso riservato, risultato soccombente in primo grado. In quella occasione la VI sezione del Consiglio di Stato, aveva in particolare soffermato la propria attenzione, sul tempo ridottissimo impiegato dalla commissione per la correzione degli elaborati e aveva ritenuto, in considerazione della griglia di indicatori (tra i quali ad es.: correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale; ecc.) alla quale i commissari dovevano attenersi per la valutazione di ciascuna prova, che non potesse considerarsi congruo un tempo medio di quattro minuti per l'esame della prova di ciascun candidato. Senza peraltro voler dubitare a priori delle competenze specifiche dei singoli commissari e della loro immediatezza nella valutazione delle prove, si riteneva che, date le modalità che dovevano essere scrupolosamente seguite, ai fini di una valutazione degli elaborati, il più possibile oggettive ( sulla base appunto di identici indicatori per ciascun elaborato e ciascun candidato) e in considerazione della successiva media aritmetica che doveva essere fatta per ottenere la valutazione globale della commissione su ciascuno degli elaborati del candidato, il tempo effettivamente speso dalla commissione per la valutazione, sulla base del numero di candidati esaminati per seduta e dei verbali indicanti l'inizio e il termine delle sedute, era stato effettivamente scarso, e quindi tale da suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso. Il Consiglio di Stato, anche in considerazione della particolare "natura" del concorso oggetto del giudizio, riteneva che sarebbe stata opportuna una maggiore ponderazione nella valutazione dei singoli elaborati, dal momento che si trattava di esaminare candidati che già avevano una pluriennale esperienza acquisita "sul campo" e che quindi erano già stati, in qualche modo "selezionati" mediante titoli maturati anche attraverso anni di insegnamento della I.R.C. Ebbene, nella controversia più recente (definita con la sent. n. 3668 del 20 giugno 2006 che qui si annota), nuovamente all'attenzione della VI sezione del Consiglio di Stato, i giudici amministrativi ritengono di non doversi discostare dal giudizio emesso in precedenza con la Sentenza n. 2421 del maggio 2005, e quindi accolgono l'appello dell'aspirante insegnante di religione e dichiarano, in riforma della sentenza di primo grado impugnata dall'istante, fondato il ricorso, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione soccombente, la quale dovrà riconvocare la commissione esaminatrice affinché ricorregga la prova scritta dell'appellante. Anche nel caso in esame, infatti, era stata predisposta una "griglia di valutazione" corredata da una serie di indicatori mediante i quali ciascun commissario doveva esprimere il proprio giudizio su ognuna delle prove scritte dei candidati. La valutazione di ciascuna prova doveva poi essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio (indicatore), e pertanto, la valutazione complessiva si otteneva sommando le valutazioni date alle singole prove e dividendo il totale per tre (tre erano le prove, o meglio i "quesiti" ai quali dovevano rispondere i candidati). Il Consiglio di Stato ha affermato che, data la griglia di valutazione comprensiva di quattro distinti profili ("correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale"), l'impegno richiesto ai commissari per esaminare ciascuno degli elaborati sotto ognuno dei singoli indicatori predisposti e quindi, per esprimere una valutazione, non poteva ritenersi ridotto ad un lasso temporale di poco più di un minuto per prova (dal momento che le prove erano tre per candidato). L'eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice Si tratta del vizio che viene in genere definito come "scorrettezza in una scelta discrezionale" (3). Affinché si verifichi l'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto. Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità , imparzialità , buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire ex lege, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale. La discrezionalità , intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato (4), presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi cd. secondari rispetto ad un interesse cd. primario. Nella fattispecie all'attenzione del Consiglio di Stato, avente ad oggetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella "selezione dei capaci e meritevoli" all'assegnazione di posti di I.R.C., così come prescritto dall'art. 97, 3° co., Cost. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini a i quali si ispira l'attività amministrativa (legalità , imparzialità , ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati. Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso l'appellante, che censura l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamenta il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi, e cioè la "griglia di indicatori" elaborata prima dell'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove. Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, seppure si tratti di operazioni, di per sé "semplici", tuttavia, il lasso temporale (4 minuti circa) individuato dalla parte istante e non contestato dall'Amministrazione resistente, dedicato dalla commissione, all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività , selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ecc., ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere. Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare "quesiti", e quindi non temi o componimenti "lunghi" per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per esprimere una qualunque valutazione, la pronuncia è pienamente condivisibile quando afferma che un tempo più lungo di istruttoria, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato. Mi permetto, invece, di dissentire con la pronuncia n. 3668/2006, su un aspetto, forse marginale, del ragionamento del Consiglio di Stato, e cioè il riferimento, ripreso dalla Sentenza n. 2421/2005, al tipo di concorso (riservato, appunto), al quale sono ammessi docenti che hanno già maturato un'esperienza, per così dire, sul campo, e che quindi, dovrebbero essere valutati (in modo serio e selettivo - dice la sentenza), anche tenendo conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi nello specifico insegnamento della religione cattolica. Trovo francamente contradditorio, da parte della sentenza in oggetto, richiedere alla commissione esaminatrice, una valutazione seria e selettiva, da un lato, e auspicare dall'altro, che si tenga conto della pluriennale esperienza acquisita…da parte dei candidati. Ora le ragioni del mio dissenso sono in parte dovute all'esperienza personale in materia di concorsi pubblici in ambito scolastico e quindi all'esame di diversi bandi di concorso pubblico sia di tipo "ordinario" che "riservato" e alla partecipazione e al superamento di entrambi nel corso degli anni. Al concorso "riservato" già partecipa un numero ridotto di candidati rispetto al concorso cd. "ordinario", dal momento che il bando prevede una prima selezione per l'ammissione alle prove scritte ed orali sulla base proprio di titoli che in genere riguardano l'esperienza pluriennale di insegnamento di questa o quella materia. In tal senso l'esperienza "acquisita sul campo" è elemento valutato positivamente a priori dall'Amministrazione per il fatto che consente o meno l'accesso alla successiva fase concorsuale nella quale, in genere, le prove, sono, proprio per la natura "riservata" del concorso, di minore difficoltà , se così si può dire, rispetto a quelle dell'analogo concorso "ordinario", al quale possono accedere tutti i candidati in possesso dei titoli prescritti dal bando che non abbiano maturato alcuna esperienza di insegnamento. In tal senso nel concorso "ordinario" viene fatta una forte selezione sia nella correzione delle prove scritte che nelle prove orali, sia per l'elevato numero dei partecipanti, che per la "consueta" esiguità dei posti messi a concorso. Inoltre, per espressa disposizione del bando, anche nel concorso riservato, così come nell'ordinario, una parte dei punti a disposizione della commissione, è da attribuire ai "titoli" dei candidati che abbiano positivamente superato le prove scritte ed orali. Quindi l'esperienza acquisita viene già presa in considerazione due volte dalla P.A.: la prima volta per restringere il numero dei candidati che accedono alle prove scritte, e poi, successivamente, dopo l'espletamento positivo delle prove, per determinare la graduatoria definitiva del concorso. Mi sembra alquanto illogico pretendere che la commissione esaminatrice debba tener conto della pluriennale esperienza acquisita…, anche nella fase di merito della valutazione dei candidati di un concorso riservato, e cioè proprio in quella in cui dovrebbe selezionare i capaci e i meritevoli per l'accesso al ruolo previsto dal concorso, mediante criteri oggettivi, uguali per tutti, univoci e uniformi. Cosa accadrebbe se nel valutare un elaborato di un candidato i commissari avessero, anche da tenere in conto (a dispetto fra l'altro dell'anonimato nel quale devono essere corrette le prove…), che costui, sebbene abbia svolto un pessimo elaborato, ha dieci anni di esperienza di insegnamento, rispetto ad altro candidato che ha minore esperienza, ma magari ha svolto un elaborato migliore | |
Da: ....... | 06/02/2011 17:08:47 |
le cose dtte nel forum, alla fine si sono rivelate tutte vere. Mi dite dove stà la diffamazione o l'offesa nel riportare pezzi di un atto pubblico? Perchè di questo si tratta. Ma non scherziamo | |
Da: preciso | 06/02/2011 18:02:22 |
per ...... senti ciccio se i verbali sono pubblici come mai non ci sono nel sito della regione? Se te li hanno dati è solo per uno scopo: che è quello di tutelare la tua posizione. Prova a fare la domanda di accesso agli atti e scrivere come motivazione che ti servono per divulgarli nel sito internet. Magari scopri che non te li danno... o no? Se poi sul sito ti permetti di esprimere giudizi citando verbali senza che la procedura concorsuale sia completamente conclusa e turbando la serenità di chi sta studiando e di chi deve giudicare ti dico che la Regione ha fatto male a consegnarti gli elaborati e ciascuno a tempo e modo tutelerà la sua posizione. | |
Da: per preciso | 06/02/2011 18:04:52 |
hai ragione. Io dopo l'orale ho intenzione di chiedere i nominativi di chi ha chiesto l'accesso e poi di sporgere denuncia contro quelli di loro che stanno divulgando notizie sui verbali prima degli orali esprimendo opinioni personali del tutto fuori luogo. Tutto a suo tempo. | |
Da: certo | 06/02/2011 18:43:13 |
chi utilizza i documenti per fini diversi da quelli per cui ha richiesto l'accesso dimostra di non concoscere il diritto amministrativo. | |
Da: anche io | 06/02/2011 18:46:51 |
preso atto che nonostante abbia avvisato tutti i frequentatori del forum circa il fatto di aver presentato querele x diffamazione e che qui si continua a giudicare gli elaborati dei passati mi uniro' a chi vorrà proporne una circa l'utilizzo degli atti oggetto di accesso, questa volta indicando i nominativi di tutti coloro che hanno avuto il mio compito. | |
Da: per preciso | 06/02/2011 18:48:08 |
Al riguardo il Collegio osserva che: a) il ricorrente avendo partecipato alla procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell' "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" che l'art.2 del DPR n. 352/1992, in puntuale applicazione dell'art.22 della L. n.241/1990, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso (ex plurimis CS, sez VI, n. 6246/2000); b) tale interesse è stato puntualmente evidenziato nell'istanza di accesso nella quale il ricorrente ha manifestato l'intenzione di valutare la legittimità degli atti della procedura concorsuale e, se del caso, di tutelare in sede giurisdizionale le proprie ragioni. c) nessuna rilevanza, poi, assume la previa comunicazione della suddetta istanza agli altri candidati la cui produzione documentale è oggetto della stessa, al fine di consentire a questi ultimi di opporsi motivatamente al suo accoglimento. Al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale (CS, sez.VI, n.260/1997; Tar Campania n.7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n. 274/2001) ha affermato il principio che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio. Né, in concreto, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente. Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento. Deve essere, pertanto, ordinato all'intimato Ministero di esibire e consentire al ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l'istanza di accesso sopra menzionata. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4491 del 2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla la contestata determinazione ed ordina all'intimato Ministero di esibire e consentire al ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l'istanza di accesso sopra menzionata Condanna il'intimato ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2,000,00. Ordina che la presente decisione sia Prima dovresti leggerti un po di giurisprudenza. Nessuna riservatezza nei concorsi pubblici. Secondo se tu ti turbi o perdi la serentità a leggere certe cose, ti consiglio di non leggerle. Qunto alla motivazione per cui io ho fatto l'accesso non vedo cosa c'entri sul fatto che si tratti di atti pubblici. Dovresti poi sapere che in una democrazia esrpimere giudizi dovrebbe essere consentito e garantito dalla Costituzione se poi i candidati si turbano non leggano, se poi si turba chi deve giudicare, e quindi i contenuti di quei verbali li conosce, be allora si che c'è da preoccuparsi. Divertiti | |
Da: per anche io | 06/02/2011 18:52:49 |
Dovresti sapere che la querela mla può presentare solo la persona offesa, quindi i passati che veste hanno??? Persone offese e da cosa?? Da essere passati o da essere oggetto di critiche. E poi signori nessuno ha mai fatto nomi nei pezzi di compiti, quindi l'unico che poteva riconoscersi e chi ha fatto il compito, e nessun altrp. Siccome la diffamazione richiede che l'offesa sia percepita da molti, ma nessuno può percepirla, ciao ciao | |
Da: anche io | 06/02/2011 18:58:11 |
caro sapientone spero ti renda conto che stai esagerando. Ricorda: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. | |
Da: reati | 06/02/2011 19:00:20 |
ce ne sono tanti: La calunnia è il reato previsto dall'articolo 368 del codice penale italiano, ai sensi del quale: "chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un`altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni." | |
Da: credo che anche | 06/02/2011 19:10:32 |
la serenità di chi non è stato ammesso all'orale, pur avendo fatto un ottimo compito, sia stata turbata anche prima degli altri..... | |
Da: provi | 06/02/2011 19:14:29 |
ognuno a mettersi nei panni dell'altro. Certo che ......465 nei panni di 35 stanno un pò stretti! | |
Da: Sibilla Cumana | 06/02/2011 19:36:08 |
no quei panni puzzano... | |
Da: perso il filo | 06/02/2011 19:46:30 |
Scusate ho perso il filo. Avevo letto sul forum che da alcuni verbali la commissione risultava composta da 4 membri ed in altri no. Mi sembra che questo sia più che sufficiente ad invalidare tutto o mi sono perso qualcosa? | |
Da: per | 06/02/2011 20:03:34 |
perso il filo. Ci sono verbali con 3 commissari, con 4 e con 5. Poi anche con 5 che diventano 4. | |
Da: ricorsi | 06/02/2011 20:12:08 |
qualcuno ha gia presentato qualcosa? | |
Da: perso il filo | 06/02/2011 20:16:18 |
Se esistono questi verbali, questa è la vera falla che farà affondare il barcone, perchè invece si continua a parlare di altro (es tempi di correzione, etc) o è saltata fuori qualche assurda sentenza che ammette che la commissione possa essere composta da un numero variabili di membri a seconda della seduta? | |
Da: ... | 06/02/2011 21:01:38 |
TU che hai fatto un ottimo compito sei proprio modesto ...forse sei anche tu un perseguitato ... ... ma non scherziamo è ora di fare un pò di autocritica. IL SAPIENTE è colui che sa di non sapere. | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, ..., 450, 451, 452, 453, 454, 455 - Successiva >>