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16 dicembre 2014 - Parere CIVILE
754 messaggi, letto 88088 volte
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Da: MartiPro | 16/12/2014 13:40:05 |
TRACCIA 2 va bene dire che il rimedio che ha a disposizione Alfa è l'azione di nullità della clausola inserita nel contratto? | |
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Da: napoliiiii | 16/12/2014 13:41:17 |
a napoli consegna ore 18 | |
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Da: boh | 16/12/2014 13:42:33 |
Parere prima traccia ancora nulla? | |
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Da: h4nder | 16/12/2014 13:43:45 |
Ho trovato giurisprudenza. Il termine di gg 90 è perentorio e l'esecuzione inizia con l'accesso dell ufficiale giudiziario e non con la notifica del preavviso di rilascio. Magari notifica precetto in rinnovazione. Ma ripeto, mi pare irrilevante; in entrambi i casi infatti Caio è detentore qualificato. cmq attenzione, le date non mi convincono. | |
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Da: helpppppp | 16/12/2014 13:43:56 |
qualcuno è riuscito a comunicare con i ragazzi che stanno facendo l'esame a palermo?..sapete a che ora dovranno consegnare? | |
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Da: aj1234 | 16/12/2014 13:45:51 |
riferimenti all'esercizio arbitrario e al danno da spoglio???' traccia 1 | |
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Da: structural engineer | 16/12/2014 13:48:07 |
seconda traccia please!!! conclusioni | |
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Da: one | 16/12/2014 13:52:39 |
In termini generali, il diritto di servitù può essere definito come il diritto reale di godimento che può spettare ad un soggetto in quanto proprietario di un fondo (cd. fondo dominante), e che consiste nello ius habendi, faciendi ovvero prohibendi avente ad oggetto un fondo altrui (cd. fondo servente), il cui proprietario subisce conseguentemente una compressione della propria facoltà di godimento in funzione della realizzazione di una utilità per il fondo dominante. Si tratta di un diritto reale in quanto configura una situazione giuridica soggettiva attiva assoluta e connotata da immediatezza di esercizio (può infatti essere esercitata e tutelata erga omnes senza necessità di collaborazione da parte di soggetti diversi dal titolare), inerenza ad una cosa e opponibilità ai terzi. Caratteristica della servitù è la cd. doppia realità, nel senso che l'efficacia reale è bilaterale, in quanto sia l'utilità sia il peso ineriscono rispettivamente ai due fondi. Ne consegue che non costituiscono servitù prediali quelle fattispecie nelle quali il peso è posto a carico di un fondo per l'utilità soggettiva di una persona, sganciata e avulsa dall'utilizzazione di un fondo. Tali servitù, cd. servitù irregolari o speciali, poiché difettano di un requisito essenziale per la configurazione di una servitù prediale (l'utilitas), non hanno carattere reale, in quanto il principio del numerus clausus dei diritti reali osta al riconoscimento del potere dell'autonomia privata di foggiare a proprio arbitrio tipi di diritti reali su cose altrui non previsti dalla legge. Il negozio costitutivo di tali servitù irregolari, ove superi il giudizio di meritevolezza dell'interesse perseguito ai sensi dell'art. 1322, co. 2 c.c., sarà produttivo di effetti meramente obbligatori, limitati alle parti del negozio, con radicale esclusione dell'opponibilità erga omnes della pattuizione. Venendo più da vicino alla questione oggetto della pronuncia in esame, la mancanza del requisito della realitas è ciò che impedisce sul piano giuridico la configurabilità di una servitù di parcheggio. Infatti, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, il diritto di parcheggio di autovetture è espressione di un possesso a titolo di proprietà del suolo e non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù (1). Il parcheggio costituisce una mera comodità ed un vantaggio del tutto personale per il proprietario che accede al preteso fondo servente. Sempre in tema di servitù di parcheggio, la giurisprudenza (2) ha inoltre escluso la configurabilità dell'acquisto per usucapione, sia per difetto del suddetto requisito della realitas, sia per il disposto dell'art. 1061 c.c., che vieta l'acquisto per usucapione delle servitù non apparenti (quelle cioè prive di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio). | |
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Da: lalaifihve | 16/12/2014 13:52:56 |
nel caso di specie NON si configura una servitù prediale e pertanto Alfa potrà agire ex 1421 per chiedere la nullità della clausola in quanto oggetto della stessa è impossibile ex art. 1346 cc (NON dell'intero contratto!!!!) | |
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Da: ernestoct | 16/12/2014 13:55:28 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: aiutinodacasa | 16/12/2014 13:56:01 |
vi state perdendo!!! schema soluzione traccia n 1: - definizione di/ detentore qualificato - art. 1168 c.c. - sentenza risolutiva 18486/2014 E BASTA!!! | |
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Da: prima traccia | 16/12/2014 13:58:16 |
nessuno manda lo svolgimento della prima traccia? | |
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Da: one | 16/12/2014 13:59:55 |
altalex commento VIRDIS sentenza 6 novembre 2014, n. 23708) | |
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Da: uffao | 16/12/2014 14:02:06 |
la esecuzione inizia con la notifica dell'avviso aggiornatevi | |
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Da: h4nder | 16/12/2014 14:04:17 |
x uffao - hai ragione, mi sbagliavo. giurisprudenza superata | |
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Da: praticantee90 | 16/12/2014 14:04:37 |
prima traccia svolta...qualcuno la tiene? perfavore | |
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Da: clà | 16/12/2014 14:08:58 |
Prima traccia...io ho iniziato facendo la distinzione tra azioni petitorie e possessorie soffermandomi sull'azione di reitengrazione;poi detentore qualificato;spiegazione sentenza per risoluzione del caso e conclusioni...vi trovate? | |
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Da: avvocatessa | 16/12/2014 14:09:01 |
one il parere svolto sulla servitù di parcheggio dove l hai preso? l hai fatto tu? | |
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Da: one | 16/12/2014 14:11:01 |
altalex commento VIRDIS sentenza 6 novembre 2014, n. 23708) | |
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Da: boh | 16/12/2014 14:11:40 |
Parere prima traccia ancora nulla? | |
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Da: cucciolo pandorino | 16/12/2014 14:12:23 |
complimenti a one ottima stesura della seconda traccia. | |
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Da: Pazzoooo74 | 16/12/2014 14:13:10 |
SOLUZIONE TRACCIA N. 1 1. - Il ricorso è fondato e va accolto. 1.1. - Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1168, secondo comma, cod. civ.. Si assume l'erroneità dell'affermazione della Corte d'appello secondo cui, al momento del deposito del ricorso per reintegra del possesso. T.A. non fosse legittimato ad agire in via possessoria in quanto il contratto di locazione dell'immobile di proprietà dell'INA era scaduto e la scadenza era stata convalidata. Al contrario, il ricorrente sostiene che l'art. 1168, secondo comma, cod. civ. consente l'esercizio dell'azione di spoglio a chi abbia la detenzione della cosa, tranne che si tratti di detenzione per ragioni di servizio e di ospitalità, e che il conduttore continua ad essere detentore qualificato anche nella fase successiva alla scadenza del contratto, fino a quando il locatore abbia posto in esecuzione il provvedimento di rilascio. In ossequio al disposto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, il ricorrente ha formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: "se il soggetto che sia conduttore di un bene immobile in virtù di un contratto di locazione conservi la veste e la qualità di detentore qualificato - legittimato alla proposizione dell'azione di reintegrazione ex art. 1168, secondo comma, cod. civ. in caso di spoglio violento e clandestino posto in essere dal proprietario - locatore - anche dopo la scadenza del contratto di locazione, ove egli occupi l'immobile e ne abbia la disponibilità di fatto". 2. - La doglianza è fondata. 2.1. - L'art. 1168, secondo comma, cod. civ. esclude dal novero dei detentori legittimati alla proposizione dell'azione di spoglio soltanto coloro i quali detengono per ragioni di servizio o di ospitalità. Non sembra dubitabile che la situazione del conduttore di immobile, nella fase successiva alla scadenza del contratto di locazione, sia differente da quella del detentore per ragioni di servizio o di ospitalità. Neppure si può ritenere che il conduttore, a seguito e per effetto della scadenza del contratto di locazione, divenga un occupante senza titolo dell'immobile. Alla scadenza del contratto, ovvero del diverso termine fissato per il rilascio nel provvedimento di convalida, senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, si determina una situazione di inadempimento contrattuale, espressamente prevista dall'art. 1591 cod. civ. che in proposito stabilisce che "il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno". Come reso evidente dal testo della norma richiamata, il conduttore che si trovi nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore, peraltro inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile. 2.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, sin da epoca risalente, che nella fase successiva alla scadenza del contratto, e fintanto che il locatore non proceda all'esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore che continui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie di obblighi, collegati al contratto, dovendo tra l'altro corrispondere al locatore il canone, fino alla riconsegna (art. 1591 cod. civ.), salvo il maggior danno, anch'esso di natura contrattuale (ex plurimis, Cass., Sez. II, sentenza n. 2672 del 1981; Sez. III, sentenza n. 1133 del 1999; Sez. III, sentenza n. 19139 del 2005; Sez. III, sentenza n. 2525 del 2006). Non sussiste peraltro contrasto, ai fini che qui interessano, tra il principio indicato e le affermazioni contenute in alcune pronunce di questa Corte, nelle quali si legge che "il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto (nella specie, accertata giudizialmente) è tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti" (Cass., Sez. III, sentenza n. 4484 del 2009; sentenza n. 11373 del 2010). Le pronunce da ultimo indicate fanno riferimento a casi in cui il legislatore è intervenuto a bloccare le procedure di rilascio, e in questo differente contesto qualificano come indennità il quantum dovuto dal conduttore ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.. 2.2. - Il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168, secondo comma, cod. civ.. | |
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Da: abbiamo capito | 16/12/2014 14:20:51 |
Abbiamo capito la sentenza!!! Vogliamo lo svolgimento completo traccia 1 !!! | |
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Da: boh | 16/12/2014 14:23:30 |
Esatto!! Abbiamocapito | |
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Da: one | 16/12/2014 14:23:46 |
È notorio e la sentenza n. 23708 resa dalla Suprema Corte di Cassazione il 6 novembre 2014 lo conferma che il parcheggio non rientra tra quelle situazioni giuridiche annoverabili tra i diritti di servitù. Motivo? Si legge nella sentenza che "il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137)" (Cass. 6 novembre 2014 n. 23708). Realitas e mera commoditas, sono questi i due concetti cardine che consentono di escludere che il parcheggio possa configurare una servitù. Con il primo termine s'intende dire che il diritto oggetto della servitù e quindi l'utilitas deve essere inerente al fondo dominante così come il peso deve riguardare il fondo servente. Nel caso del parcheggio, invece, l'utilità non riguarda il fondo ma direttamente la persona proprietaria del medesimo. Nel caso del passaggio - per prendere l'esempio più ricorrente di servitù - l'utilità riguarda direttamente il fondo perché l'accesso da più parti o più semplicemente l'accesso (nel caso di servitù coattiva a favore di fondo intercluso) rendono il predio fruibile in modo migliore o comunque fruibile. Commoditas, invece, è la mera comodità collegata ad una determinata fattispecie. Essa può riguardare sicuramente un diritto di servitù, ma non può bastare per connotare un comportamento come ricadente nell'alveo delle servitù prediali se manca il requisito della realitas. È questo il caso del parcheggio: comodo per chi lo effettua ma senza utilità specifica per il fondo del proprietario dell'auto, motivo per il quale chi parcheggia lungamente sul fondo altrui non può reclamare l'acquisto per usucapione di un diritto di servitù. Se le parti concordano il diritto di parcheggiare, questo dovrà essere considerato un diritto avente natura obbligatoria. Fonte http://www.condominioweb.com | |
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Da: avvocatessa | 16/12/2014 14:24:58 |
Ragazzi ecco una possibile soluzione alla prima traccia http://goo.gl/FJOx6T | |
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Da: e che cavolo!! | 16/12/2014 14:28:31 |
Ragazzi io non riesco ad aprire il link delle soluzioni proposte da altalex... qualcuno potrebbe postarle qui? Grazie mille!! | |
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Da: avvocatessa | 16/12/2014 14:28:51 |
one dovresti citare anche la fonte del parere sulla servitù, non è opera tua, l hai preso qui http://goo.gl/5HCq7i l ho trovato adesso! | |
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Da: boh | 16/12/2014 14:31:21 |
Per il parere della prima traccia nulla?? Nessuno svolgimento??? | |
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Da: Pazzoooo74 | 16/12/2014 14:32:57 |
AVVOCATESSA MA goo.gl/5HCq7i COME FUNZIONA? NELLA RICERCA INVIA A SITI STRANI!! GRAZIE | |
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