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16 dicembre 2014 - Parere CIVILE
754 messaggi, letto 88087 volte
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Da: errata corrige | 16/12/2014 11:46:04 |
"che egli ritiene opponibile ad Alfa non solo perchè non costituisce un diritto reale, ma anche perchè espressamente menzionatanel contratto stipulato tra Tizio e Alfa." siamo sicuri che sia PERCHè NON COSTITUISCE UN DIRITTO REALE???? | |
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Da: mariooo | 16/12/2014 11:46:39 |
esselte77 chi è in aula si presume abbia una certa competenza, tale da poter sviluppare un parere. I nostri sono solo aiuti da cui prendere spunto, non pareri da copiare integralmente. Buona giornata anche a te! | |
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Da: pino84 | 16/12/2014 11:46:50 |
si sa già chi corregge CATANIA??? | |
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Da: Simo1928 | 16/12/2014 11:47:59 |
Ragazzi qualche parere???? | |
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Da: petrosino | 16/12/2014 11:48:03 |
perche costituisce un diiritto reale...e sbagliato il non .... | |
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Da: br | 16/12/2014 11:49:44 |
Si sa se a Roma hanno dettato? | |
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Da: tano | 16/12/2014 11:50:06 |
ciao ragazzi come si chiamava il forum dove venivano postate le tracce svolte con tutti i passaggi? | |
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Da: Dori198112 | 16/12/2014 11:52:03 |
Ha ragione Marioo. è solo per fornire un aiuto nel caso ci sia un momento di panico che potrebbe anche essere naturale vista l'importanza di quest'esame. Volevo chiedere ai più esperti se le soluzioni proposte in questo forum siano pertinenti ai casi dei pareri..? | |
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Da: Ma | 16/12/2014 11:52:07 |
sotto quale articolo si trova? | |
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Da: Per la seconda traccia | 16/12/2014 11:52:49 |
sotto quale articolo si trova la massima? | |
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Da: silos | 16/12/2014 11:53:12 |
bisogna difendere la società Alfa. si dovrebbe partire dal presupposto che il diritto non è opponibile perchè l'atto non è stato trascritto. Per la trascrizione di un diritto reale è necessario l'atto pubblico o una scrittura privata autenticata | |
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Da: ViAiutoIO | 16/12/2014 11:53:20 |
Skemaaaaaa | |
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Da: ViAiutoIO | 16/12/2014 11:53:49 |
ma confermate gli spunti di controkampus? | |
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Da: one | 16/12/2014 11:55:23 |
il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (Cass. n. 8137 del 2004). Ed ancora, si è chiarito che il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà, per i privati, di costituire servitù meramente personali (cosiddette servitù irregolari), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo, bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, sì che siffatta convenzione negoziale, del tutto inidonea alla costituzione del diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o dei contratti affini, quali l'affitto o il comodato. In entrambi i casi, il diritto trasferito, attesane la natura personale ed il carattere obbligatorio, non può ritenersi ipso facto trasmissibile, in assenza di una ulteriore, apposita convenzione stipulata dall'avente diritto con il nuovo proprietario del bene asservito. (Nella specie, il giudice di merito aveva qualificato come costitutiva di una duplice servitù, di passaggio e di parcheggio, una convenzione tra privati con la quale il venditore di un appartamento aveva altresì concesso all'acquirente, in sede di stipula dell'atto pubblico di alienazione, il diritto d'uso di uno scantinato al fine di parcheggiarvi un'autovettura - nonché il diritto di passaggio sull'area che ne consentita l'accesso -, diritto non riconosciuto, in seguito, dagli eredi dello stesso venditore. La S.C., nel cassare la pronuncia, ha sancito il principio di diritto di cui in massima) (Cass. n. 190 del 1999) (Cass. 13 settembre 2012, n. 15334). ______________________________________________________ Non esiste una servitù di parcheggio in quanto il diritto di parcheggiare, che può comunque esistere sotto altre forme, difetta del requisito della realtà, ossia riguarda specificamente il proprietario della macchina e non una sua proprietà ed il fondo su cui si esercita. | |
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Da: ViAiutoIO | 16/12/2014 11:56:03 |
TRACCIA 1 Riferimenti normativi 1571 cod.civ.: nozione locazione 1590 cod.civ.: restituzione cosa locata 1168 cod. civ.: azione di reintegrazione art. 657 codice proc. civile: intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione; art. 663 cod. proc. civ.: mancata opposizione dell'intimato; art.665 cod. pro. civ.: provvedimenti del giudice, il giudice pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Sentenze per la soluzione: sentenza n. 18486 pronunciata dalla Cassazione Civile, sez. seconda, in data 01.09.14 in materia di contratto di locazione: " Il conduttore rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168, secondo comma, cod.civ" | |
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Da: nikkk | 16/12/2014 11:56:10 |
silos non scriviamo cose errate. La mancata trascrizione in tal caso non rileva perchè la servitù, in astratto, sarebbe efficace in quanto menzionata nel contratto. C'è giurisprudenza che chiarisce che si prescinde dalla trascrizione ( Cass. 884\99). In concreto qui quella di parcheggio non è configurabile come servitù, quindi vi è impossibile per oggetto dell'atto che la costituisce. | |
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Da: ViAiutoIO | 16/12/2014 11:56:48 |
traccia 2 Riferimenti normativi: art. 1027: servitù prediale Sentenze per la soluzione: Soluzione facilissima grazie alla sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Seconda civile -Sentenza 23708 del 06.11.2014 "Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137)." | |
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Da: Per la seconda traccia | 16/12/2014 11:58:30 |
ma sotto quale articolo sta la sentenza?? | |
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Da: as | 16/12/2014 11:59:12 |
Qualcuno sa più o meno a che ora hanno dettato a Roma? | |
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Da: pino84 | 16/12/2014 12:03:08 |
qualcuno sa a che ora hanno dettato a CATANIA E CHI CORREGGE??? HELP!!! | |
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Da: ViAiutoIO | 16/12/2014 12:04:20 |
Cosa pensate dei riferimenti che ho postato sulle 2 tracce?? | |
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Da: structural engineer | 16/12/2014 12:09:45 |
per cortesia potete postare la struttura definitiva del parere (seconda traccia) coerente con le informazioni di cont.cam. non capisco di giurisprudenza ci sono tante informazioni su questo forum, quindi servirebbe qualcosa di chiaro comunque confermate che le informazioni di cont.cam. sono giuste?? | |
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Da: Pazzoooo74 | 16/12/2014 12:11:46 |
Viaiutoio perfetto..... seguiamo tutti questo schema con la sentenza ed è fatto senza perdere tempo | |
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Da: Simo1928 | 16/12/2014 12:13:45 |
La sentenza della prima?..il numero | |
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Da: napoli20345 | 16/12/2014 12:14:16 |
Napoli a che ora consegna? A che ora hanno finito di dettare? | |
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Da: Per la seconda traccia | 16/12/2014 12:15:10 |
Stanno per uscire le soluzioni su altalex!! A me non si apre ancora il link.. postatele qui | |
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Da: rogiy | 16/12/2014 12:15:40 |
la sentenza postata da controc..novembre è troppo recente per essere presente sul codice commentato per cui fate attenzione potrebbe essere una prova contro il condidato ergo | |
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Da: silos | 16/12/2014 12:16:13 |
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 23708/14) non puo' essere costituito un diritto di servitu' di parcheggio. | |
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Da: membro | 16/12/2014 12:16:22 |
ragazzi state calmi avete tempo, non fate e dite cavolate e poi prendete spunto da qui ma non copiate perché anche noi della commissione abbiamo internet lo sapete vero?????? | |
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Da: Giusal | 16/12/2014 12:17:58 |
Io per la seconda traccia ,dopo la definizione di servitu, parlerei delle caratteristiche e delle modalità di costituzione ed opponibilita'..... Per poi giungere alla sentenza di novembre. Che dite??? | |
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