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16 dicembre 2014 - Parere CIVILE
754 messaggi, letto 88088 volte
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Da: ops | 16/12/2014 14:34:25 |
per prima traccia niente? | |
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Da: boh | 16/12/2014 14:35:47 |
Per il parere della prima traccia nulla?? Nessuno svolgimento??? | |
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Da: ci | 16/12/2014 14:36:14 |
one....ma tu sei un avvocato??? | |
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Da: in bocca al lupo ma... | 16/12/2014 14:36:18 |
se non siete capaci neppure di scrivere un parere avendo a disposizione l'integrale sentenza della cassazione, forse vi dovreste fare delle domande, piuttosto che stare su questo forum! | |
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Da: farnx79 | 16/12/2014 14:36:45 |
ATTENZIONE NON E' UNA SERVITU' STAI GIUNGENDO AD UNA SOLUZIONE ASSOLUTAMENTE ERRATA | |
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Da: Avv.Senior | 16/12/2014 14:38:38 |
se non siete capaci neppure di scrivere un parere avendo a disposizione l'integrale sentenza della cassazione, forse vi dovreste fare delle domande, piuttosto che stare su questo forum! QUOTISSIMO! | |
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Da: uffao | 16/12/2014 14:39:15 |
ma i danni vanno chiesti ??? | |
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Da: advocatus | 16/12/2014 14:39:35 |
scusate, alla luce della giurisprudenza mi sembra pacifico che non si sia costituita nessuna servitù di parcheggio. Chiedo a voi un confronto sul punto della "menzione fatta sul contratto di vendita" e degli effetti. Grazie | |
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Da: MARZIA8491 | 16/12/2014 14:42:08 |
ragazzi scusate..per caso qualcuno sa a che ora è prevista la consegna per catanzaro liceo fermi?? | |
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Da: Avv.Senior | 16/12/2014 14:42:42 |
"la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti (Cass. n. 9457 del 28/04/2011)" Tuttavia, la servitù di parcheggio è inconfigurabile nel nostro ordinamento... quindi... ;-) | |
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Da: abbiamo capito | 16/12/2014 14:43:43 |
In bocca al lupo sei un demente! Noi siamo fuori e vogliamo aiutare dentro. Non tutti siamo avvocati,siamo AMICI che fanno il possibile per essere d'aiuto. Tu invece sei un avvocato fallito che non ha nulla da fare. Fatti un giro dai!!! | |
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Da: Avv.Senior | 16/12/2014 14:44:16 |
"trascritta, O ESPRESSAMENTE MENZIONATA nell'atto di trasferimento al terzo" ... è opponibile, in astratto, ma in concreto no, perché la servitù NON ESISTE! | |
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Da: fidel castro | 16/12/2014 14:45:16 |
il parkeggio nn puo integrare servitu xkè l utilita è personale e non del fondo dominante | |
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Da: aiutinodacasa | 16/12/2014 14:48:23 |
nella traccia n. 1 non bisogna parlare dei possibili danni che può richiedere Caio, rischiate di andare fuori traccia tenuto conto che è espressamente scritto "QUALI INIZIATIVE POSSA INTRAPRENDERE IL PROPRIO ASSISTITO AL FINE DI RIPRENDERE IL GODIMENTO DELL'IMMOBILE IN QUESTIONE" ergo vuole sapere solo le azioni volte a riprendere IL GODIMENTO DEL BENE! | |
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Da: sperando bene | 16/12/2014 14:48:55 |
per caso qualcuno sa a che ora è prevista la consegna per Reggio Calabria? Thanksssss | |
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Da: da reggio cal | 16/12/2014 14:49:52 |
consegna prevista per le 18 a RC | |
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Da: sperando bene | 16/12/2014 14:51:02 |
Grazie | |
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Da: Giuseppe RC | 16/12/2014 14:51:04 |
qualcuno sa come stanno andando le cose a Reggio Calabria? | |
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Da: Pazzoooo74 | 16/12/2014 14:51:27 |
possibile soluzione TRACCIA N. 1 La traccia chiede di esaminare le questione sottese al caso in esame evidenziando quali iniziative possa intraprendere Caio. A seguito della convalida della licenza di finita locazione e dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, Caio si è reso inadempiente all'obbligo di rilascio dell'immobile. Tizio, notifica quuindi atto di precetto e successivamente l'ufficiale giudiziario notifica a Caio preavviso di rilascio per la data del 20/07/2014. Ma prima della scadenza del termine per adempiere al rilascio, Tizio cambia la serratura del portone di ingresso dell'immobile. Occorre esaminare nel nostro caso se Caio possa intraprendere iniziative per riprendere il godimento dell'immobile. Dalla sequenza delle azioni emerge che Tizio ha spogliato violentemente Caio dell'immobile, in quanto la data del rilascio era prevista per 20 luglio 2014, mentre il cambio della serratura è stato effettuato da Tizio a maggio, ben due mesi prima del termine che l'ufficiale giudiziario aveva intimato a Caio. In questi casi, il codice civile prevede all'art. 1168, a tutela del possesso, l'azione di reintegra con cui chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro lÂ''anno dal sofferto spoglio, chiedere contro lÂ''autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. Tale azione è proponibile anche nei confronti del proprietario che abbia cercato di farsi giustizia da solo appropriandosi del suo bene. Ai sensi del secondo comma dell'art. 1168, oltre al possessore, legittimato attivo all'Â'azione è altresì il detentore, purché non si tratti di detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità . Al riguardo la dottrina distingue tra detentore qualificato, colui che detiene l'immobile nel proprio interesse, e detentore non qualificato, colui che detiene l'immobile nell'interesse del possessore. Orbene nel nostro caso, bisogna esaminare se Caio possa esperire l'azione di reintegra in qualità di detentore qualificato (poichè detiene l'immobile nel proprio interesse) dell'immobile. La soluzione del caso si trova in una recente sentenza della Cassazione civile sez. II, del 01/09/2014, n. 18486, la quale ha statuito che "Il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma, cod. civ., in quanto detentore qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti dell'art. 1591 cod. civ." Ad avviso della Corte, alla scadenza del contratto, ovvero del diverso termine fissato per il rilascio nel provvedimento di convalida, senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, si determina una situazione di inadempimento contrattuale, espressamente prevista dall'art. 1591 c.c., che in proposito stabilisce che "il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno". Pertanto il conduttore che si trovi nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore, peraltro inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile. Inoltre sempre ad avviso della Corte "il locatore, il quale abbia ottenuto in sede giurisdizionale il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, non possa agire direttamente, con azioni violente o clandestine, per privare, in tutto o in parte, il conduttore, della disponibilità dell'immobile e delle sue pertinenze." In caso di mancato rilascio, non è dunque ammissibile altro modo per interrompere il rapporto tra il conduttore e l'immobile e recuperare la disponibilità di quest'ultimo. Stante quanto sopra, dunque la condotta di Tizio configura uno spoglio violento dell'immobile, contro cui Caio, detentore dell'immobile, può agire ex art. 1168 chiedendone la reintegra del possesso. | |
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Da: L''ala | 16/12/2014 14:51:40 |
Sd | |
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Da: reato | 16/12/2014 14:51:54 |
chissà che per le feste oltre ai regali ed alle soluzioni non arrivi anche qualche bel controllo dalla polizia postale ;) | |
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Da: Dgdbc | 16/12/2014 14:54:38 |
Scusate l azione esperibile da Alfa e' ex art 1421 o potrebbe anche essere ex949? | |
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Da: avvocatessa | 16/12/2014 14:56:48 |
secondo me 1421 | |
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Da: marco avv | 16/12/2014 14:57:25 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: Giuseppe RC | 16/12/2014 14:58:13 |
siete tutti concordi sul fatto che la servitù di parcheggio non è opponibile? | |
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Da: Dgdbc | 16/12/2014 14:58:58 |
Mi sembrava ottima la ricostruzione di one e mi convinceva anche l esperibilit a dell azione ex 1421...ma mi hanno sollevato un dubbio ora che potrebbe esserci anche azione negatori a ex 949 | |
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Da: Dgdbc | 16/12/2014 15:00:34 |
L opponibilit della servitu di parcheggio ci sarebbe in astratto perché siamo in presenza di servitu volontaria espressamente menzionata nel contratto tra tizio e alfa. Tuttavia non è in concreto assolutamente opponibile perché nel nostro ordinamento la servitu di parcheggio non esiste | |
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Da: ci | 16/12/2014 15:02:26 |
ragazzi uno schema del parere della 2 traccia?? | |
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Da: izzo83 | 16/12/2014 15:08:05 |
Forza ragazzi...superate questa stronzata di esame che non serve a nulla manco desse un lavoro stabile...povera Italia...auguri a tutti.... | |
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Da: Furiaceka | 16/12/2014 15:12:24 |
Ho svolto il parere in questo modo (prima traccia) - riepilogo della situazione indicata dalla traccia - chiarificazione della condizione di caio quale detentore qualificato - differenza con detentore non qualificato - possibilita per il detentore qualificato di utilizzare azioni possessorie ( e differenza con azioni petitorie - citazione della sentenza 2014 e, quindi possibilità di ottenere tutela possessoria anche nel caso indicato dalla traccia | |
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