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16 dicembre 2014 - Parere CIVILE
754 messaggi, letto 88087 volte

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Da: Bu52  21/03/2015 12:33:10
Vorrei solo mettere all'attenzione una cosa, se il contratto di servitù è nullo è tamquam non esset giusto?
Orbene anche se facessimo finta che questo contratto non fosse mai esistito, non si può negare che il contratto di vendita riconosca comunque il diritto di parcheggio, pur se obbligatorio e non reale.
Come fa a essere nullo quest'ultimo?
Se io firmassi un contratto con il venditore riconoscendo il diritto a un terzo di parcheggiare, indipendentemente dai rapporti precedenti tra il venditore e il terzo ed in assenza di alcuna altra scrittura, io contrarrei comunque un obbligazione di "pati", come può essere nulla e perché?
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Da: Alex.Ariete 21/03/2015 12:45:06
@Bu52 è una delle contestazioni che muovevo nei post precedenti.
Quasi tutti hanno dato un'importanza, secondo me esagerata, alla "nullità per impossibilità dell'oggetto", ma quando ho fatto notare che incentrare il parere su questa opinabile interpretazione della Cassazione sarebbe stato pericoloso, perché avrebbe imposto, quantomeno, di qualificare il rapporto sotteso, in pochi hanno offerto delle soluzioni convincenti. C'è chi ha parlato di locazione, chi di comodato, altri si sono messi a parlare di conversione del negozio nullo.
A difettare è l'utilitas fundi, quindi la servitù non sussiste a prescindere e questo era sufficiente a negare che Alfa potesse esserne pregiudicata. Fermarsi qua, forse, permetteva di sorvolare sul resto. Anche perché secondo me, pur non trattandosi di servitù, l'accordo iniziale non era scevro di effetti, per quanto senz'altro inopponibile alla società acquirente.
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Da: Bu52  21/03/2015 12:57:15
Ma anche non ci fosse stato alcun accordo precedente (anche se per il principio di conservazione concorderei sulla rilevanza del precedente contratto), nell'atto di vendita c'è comunque un contratto a favore di terzo, l'acquirente riconosce espressamente il diritto del terzo a parcheggiare. Diverso sarebbe stato se l'atto non ne avesse parlato...
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Da: Alex.Ariete 21/03/2015 13:42:35
@Bu52 secondo me non si tratta di un contratto a favore di terzo. Ma ho capito in pieno il tuo discorso e lo affronta anche la Cassazione, proprio nella sent. 23708 del 2014 in cui censura la sentenza d'appello nella parte in cui riteneva esistente il contratto in favore di terzo in luogo della servitù. Ed effettivamente, nella vendita si fa semplice menzione di una servitù ritenuta erroneamente già esistente e gravante sul fondo acquistato. Ergo, il diritto di parcheggiare sussiste solo in quanto la servitù sia validamente costituita. Ma in difetto dei requisiti che la rendono valida, l'accordo potrebbe produrre effetto solo attraverso la conversione del negozio nullo. Che evidentemente, in questo caso, non può operare.
In ogni caso è un ragionamento molto interessante che nessuno aveva ancora sviluppato.
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Da: Bu52  21/03/2015 14:02:49
Perché non contratto a favore di terzo? Mettiamo che il venditore abbia chiesto un prezzo minore proprio per garantire al terzo di poter parcheggiare?
Volendo esagerare, a questo punto il venditore potrebbe chiedere i danni per l'inadempimento del l'acquirente che non fa parcheggiare il terzo o -per assurdo- la risoluzione ochiedere l'annullamento del contratto per dolo in quanto se avesse saputo che l'acquirente non avrebbe lasciato parcheggiare il terzo non avrebbe stipulato.. (Siamo alla fantascienza però)
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Da: Cipeciopecip 21/03/2015 16:04:09
nell'atto di compravendita c'è scritto che il fondo è gravato da una servitu' , che c'entra il contratto in favore di un terzo? Se ti sei sbagliato e non hai costituito alcuna servitu' , buon per me , ho acquistato un fondo libero da vincoli. Il ragionamento, non lo abbiamo , per fortuna sviluppato, perché è' chiaro che nell'atto viene riportata una clausola nulla, o comunque ho acquistato un fondo gravato da una servitu' che non esiste perché irregolare.
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Da: Cipeciopecip 21/03/2015 17:14:51
Alfa, non si è obbligata a permettere al terzo di parcheggiare, non so che caos di sentenze avete letto. Ha solo creduto di acquistare un fondo gravato da servitu'. Quando, abbiamo verificato che la servitu' non esiste, il fondo è libero punto/stop alle cavolate!!!
Rispondi

Da: Cipeciopecip 21/03/2015 18:41:42
CASS. 6/11/2014 n. 23708
Caso identico.." Ne consegue che sia che si voglia ritenere che nella specie non rileva accertare se la Corte di Appello, nella sua CONFUSA motivazione ha inteso affermare  che le parti avevano dato vita ad un riconoscimento di UNA SERVITU ' già esistente oppure che avevano costituito una servitu' a FAVORE DI UN TERZO, essendo in entrambi casi NULLA la volontà negoziale per impossibilità dell'oggetto" . Ora, se vogliamo essere più bravi dell'ultima Cassazione che ha ritenuto confusa la Vorte di Appello che fantasticava come voi, fate pure.
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Da: Bu52  21/03/2015 18:44:15
Che non ci sia la servitù ne alcun diritto reale è assodato, ma vuoi dirmi che il terzo non ha un diritto personale di godimento?  Ovvero non ha un diritto d'uso? È che l'acquirente non lo ha riconosciuto in un atto pubblico? È vero il diritto personale non si trasmette perché non è inerente al fondo, ma il riconoscimento in un atto non vale nulla?? Indipendentemente dall'averla chiamata servitù piuttosto che panino al formaggio.
Se facciamo un atto e lo intitoliamo "contratto di permuta" e poi invece di scambiare due beni scambiamo prestaZione con banconote non è una vendita solo perché l'abbiamo chiamata permuta o è comunque una vendita??
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Da: Bu52  21/03/2015 18:51:02
Attenzione poi alle massime perché alla cassazione è stato chiesto se ci fosse la servitù di parcheggio non se il terzo aveva diritto di parcheggiare... Non è la stessa cosa...
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Da: Cipeciopecip 21/03/2015 19:40:34
È la stessa cosa, perché Alfa ha sottoscritto una compravendita dove vi era una servitu', visto che nella realtà non vi è' nessuna servitu' , la Cassazione precisa che l'oggetto è impossibile e va' anche oltre specificando che non vi è conversione in un altro contratto. Ripeto, Alfa non ha contratto obbligazioni, ha solo preso atto di una " clausola" che per sua fortuna è nulla. Possiamo discutere ore e ore, dubito che i commissari si discostino da una recentissima sentenza di Cassazione. La " soluzione" è questa! E i commissari lo sanno.
Rispondi

Da: Bu52  21/03/2015 20:14:29
Infatti io mi son buttato sull'altra traccia apposta... :-D sto parlando in generale non per difendere la mia tesi. Sta di fatto che la cass. parla di servitù a favore del terZo (?) e non di contratto. La servitù non c'è e siamo d'accordo!  Tuttavia faccio un esempio stupido, se io mi compro la tua macchina e nel contratto scriviamo che tuo cugino ha diritto a prendersi uno specchietto posso poi oppormi?? Il contratto a favore del terzo è proprio questo! Io è te facciamo un patto che favorisca tuo cugino.
Altresì in questo caso caio ha venduto a tizio un immobile dicendo che sempronio ha diritto di parcheggiarvi, tizio ha accettato. Il fatto che l'abbiano chiamata servitù rende tutto più complicato ma la sostanza è questa, e attenzione perché non si parla di comprimere un diritto assoluto ma semplicemente di obbligarsi a un pati. È chiaro che la cassazione e giudice di legittimità e non di merito e quindi andandole a chiedere di servitù irregolari storce il naso, ma se la domanda fosse stata: é obbligato tizio a far parcheggiare sempronio visto che nel contratto di vendita ha espressamente riconosciuto questo diritto? (E chiaro che è un po' forzato ma non potendo leggere l'atto non sappiamo in che termini l'abbia riconosciuto)
Rispondi

Da: Cipeciopecip 21/03/2015 21:11:58
Non  ha detto che ha diritto di parcheggiare, ha detto che c'è una servitu' . Poiché , Alfa non si è impegnata a concedere il diritto ma ha solo preso atto che esiste una  servitu', non ha alcun obbligo. Io, non ci trovo nulla di strano. Dire che ha diritto di parcheggiare ( es. specchietto) e sottoscrivere che il diritto si concede è un'altra cosa. Praticamente Alfa non ha riconosciuto nessun diritto ha solo acquistato un fondo erroneamente gravato da un peso e non ha sottoscritto un impegno a concedere il parcheggio. Comunque, è molto interessante che dopo tanti mesi ci sono ancora dubbi e noi poveri candidati lo abbiamo dovuto risolvere in poche ore e senza sentenza.
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Da: Alex.Ariete 23/03/2015 12:08:35
@Bu52
Non è contratto a favore di terzo perché le parti, fin dall'origine, volevano regolare il loro assetto d'interessi con la costituzione di una servitù prediale, la cui causa è tipicamente individuata dal legislatore; non è uno strumento duttile da plasmare a piacimento delle parti, anzi.
La servitù, per i motivi già chiariti, non era però costituibile poiché difettava l'utilitas fundi . Ergo, nessun diritto reale è mai sorto e la proprietà di Alfa è piena, esclusiva ed opponibile erga omnes. Per far salvi gli effetti di quell'accordo verso terzi non vedo alternative alla conversione del negozio nullo, con tutti i dubbi relativi alla possibilità che il meccanismo possa operare nel caso in esame. Non esisteva e non esiste nemmeno dopo la vendita alcun diritto reale che permetta di parcheggiare l'auto: Alfa, dal mio punto di vista, è in una botte di ferro.
Rispondi

Da: Cipeciopecip  23/03/2015 17:53:33
Il discorso che voleva fare era un altro. Per lui, assodata l'inesistenza del diritto reale, Alfa sottoscrivendo l'atto dove vi si menziona l'esistenza, si sarebbe obbligata a concedere il parcheggio . Ovviamente, non è cosi'. Un soggetto attraverso una convenzione può concedere il diritto di parcheggio , ma non è successo per Alfa. Tra Tizio e Caio, invece, non si è trattato di servitù ma di una valida convenzione tra le parti che non segue assolutamente le vicende del fondo .
Rispondi

Da: Bu52  23/03/2015 23:07:35
Ma infatti io non parlo di servitù ma di obbligazione di pati per l'acquirente... Secondo me dipende molto da come sia richiamato il tutto nell'atto... 1362 c.c. Indagare sulla reale volontà delle parti e non al mero significato letterale, 1366 c.c. Buona fede bisogna dare al contratto il significato che attribuirebbero contraenti corretti e leali, 1367 c.c. Le clausole debbono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto piuttosto che in quello in cui non ne avrebbero alcuno...
Non mi dite che la volontà di alfa fosse di acquistare il terreno senza il vincolo del parcheggio altrimenti non avrebbe richiamato la scrittura ( peraltro in ogni atto di vendita l'acquirente acquista il terreno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e vero che non c'è servitù ma richiamano la scrittura col precipuo scopo si trasferire il vincolo che sia obbligatorio e non reale).
L'acquirente non é molto in buona fede se acquista riconoscendo un diritto altrui e presumibilmente pagando meno in forza dello stesso per poi cacciarlo a pedate.
L'unico effetto che può avere la servitù richiamata è il trasferimento dell'obbligazione di pati...
Almeno io fossi stato nel terzo avrei tirato fuori queste argomentazioni piuttosto dell'ammissibilità della servitù irregolare .
Rispondi

Da: Cipeciopecip  24/03/2015 00:18:14
quello che dici vale solo tra tizio e caio. Alfa, non ha assunto obbligazioni e se qualcuno lo ha scritto l'insufficienza sarà certa! Fortuna tua che hai svolto un altro parere.
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Da: Bu52  24/03/2015 11:50:24
Secondo me non vale solo tra tizio e caio, ma piuttosto solo tra alfa e tizio, per questo dico che potrebbe essere contratto a favore di terzo...  È come se io comprassi una macchina con un bollo sul cofano accettando e menzionando nel contratto tale stato ma dopo l'acquisto chiedessi al venditore i soldi del carrozziere... Solo che invece di un bollo sul cofano in questo caso c'è un diritto PERSONALE di godimento... Che è stato chiamato servitù ma ciò non toglie che sostanzialmente sia stato accettato! Poi è chiaro che i commissari stroncheranno chiunque abbia la presunzione di risolvere il parere senza appecoronarsi alla massima di riferimento, ma questa è un'altra storia... Ricordiamoci che non siamo in common law e bisognerebbe ragionare di più sui codici che sulle sentenze... 
Rispondi

Da: Bu52  24/03/2015 11:54:04
L'unica cosa buona della riforma, ovvero l'addio ai codici commentati, l'hanno prorogata ancora per due anni...
Rispondi

Da: Cipeciopecip 24/03/2015 13:45:02
Scusa Bus, che vuol dire che a dicembre i codici commentati si potranno portare? Per quanto riguarda il tuo discorso, i pareri sembrano modellati alle sentenze proprio perché i commissari li leggono in pochi minuti/ secondi e se hai scritto quello che dice la massima bene, altrimenti non sanno neppure di che parli, soprattutto se ci sono penalisti a darti il voto. Poi, volente o nolente, in Italia le sentenze contano tanto, quando scrivi un atto ci butti giù tutte le sentenze che ti " servono" e anche quando i codici non saranno più commentati, vedrai che staremo ( spero di no) a studiare solo massime.
Rispondi

Da: Bu52  24/03/2015 14:28:44
Si fino al 2016 compreso si potrà andare ancora a pesca della sentenza giusta... Così si avranno ancora milioni di compiti uguali con buona pace di quei pochi che avranno avuto la superbia di ragionare con la propria testa destinati ad essere cassati alla prima incongruenza con la sentenza... 
Rispondi

Da: Cipeciopecip 24/03/2015 15:40:42
Se l'esame è già di per se una vera stronzata, non mi scandalizza " pescare la sentenza giusta" ti pare che nella professione facciamo un atto seduti su una sedia con penna e foglio senza poter neppure fumarci una sigaretta ;-) anche quando andrà in vigore la riforma sarà una cretinata . Siamo delle povere pedine di un sistema del cavolo. Anche all'università se facevi un ragionamento ti guardavano male perché non avevi detto quello che il testo consigliato riportava. È una vitaccia!
Rispondi

Da: Asmira 29/03/2015 21:25:36
Chi di voi ha svolto la prima traccia?
Rispondi

Da: idee.utili 31/03/2015 10:36:55
Appunto Asmira, pare che nessuno abbia affrontato la traccia sullo sfratto - azione di reintegra - serratura.
Io ho svolto proprio quella.
Rispondi

Da: micetta86  31/03/2015 14:52:09
Io la 1 traccia
Rispondi

Da: Asmira 08/04/2015 21:34:19
Come avete impostato lo svolgimento?
Rispondi

Da: Cipeciopecip 09/04/2015 13:47:01
la maggior parte ha svolto la traccia sullo sfratto, perlomeno nella mia cda, non conosco nessuno che abbia svolto l'altra. Non vengono qui a discuterne perché tutti lo hanno svolto con le medesime conclusioni.
Rispondi

Da: balkis 17/04/2015 14:23:32


Che sia ben chiaro ... non lasceremo indietro nessuno.



Lotteremo affinché chi ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero a

sostenere la "Prueba de aptitude", si iscriva senza master.
Rispondi

Da: sap1601 21/05/2015 19:27:44
Io l'ho fatta così..
Svolgimento traccia n. 2

Al fine di redigere un parere motivato sulla fattispecie sottoposta, è necessario, in via prodromica, affrontare i profili relativi i requisiti per la valida costituzione di una servitù prediale.
La servitù prediale è un diritto reale di godimento su cosa altrui che si costituisce coattivamente o volontariamente in favore di un fondo, cosiddetto dominante, e a carico di un fondo servente.
A prescindere dalla fonte da cui derivi, il titolo deve recare tutti gli elementi sufficiente ad identificare il fondo servente e quello dominante, la loro contiguità e, infine, l'utilitas effettivamente apportata.
L'identificazione dei fondi, anche in forza dei principi generali, può desumersi dall'esatta indicazione, anche mediante i dati catastali e i confini, o, attraverso i principi ermeneutici, dal contenuto del contrato.
L'utilità è la situazione di fatto idonea ad arrecare un vantaggio al fondo dominante e deve essere commisurata alla corrispondente limitazione imposta al fondo servente. Non può, inoltre, far riferimento a elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale del titolare del fondo ma, unicamente, al reale vantaggio apportato in concreto.
La contiguità è il rapporto di fatto corrente tra due fondi tale per cui l'uno possa arrecare utilità all'altro e non rappresenta un valore assoluto o materiale.
Tenuto conto dei requisiti essenziali sin qui delineati è plausibile affermare che l pattuizione, intervenuta per scrittura privata tra il signor Tizio e il signor Caio avente ad oggetto la "servitù di parcheggio", non sia titolo idoneo alla costituzione di alcuna servitù, difettando il requisito dell'utilità, in concreto, per il fondo dominante.
Il diritto di parcheggiare la propria auto, come affermato in giurisprudenza, "non rientra nello schema di alcun diritto di servitù … difettandone la realità". Il vantaggio, in tal caso, non sarebbe disposto a beneficio del fondo ma, unicamente, del suo titolare, facendo ricadere la pattuizione de qua nell'alveo dei diritti personali di godimento ad effetti obbligatori o nel diritto d'uso (Cass. Civ. 20409/09).
La mancanza, inoltre, di realità, ha di recente condotto ad una pronuncia giurisprudenziale (Cass. Civ. 23708/14) che, previa declaratoria di nullità di una pattuizione simile, ha qualificato la situazione vantata dal suo titolare come "possesso a titolo di proprietà".
A prescindere dall'orientamento cui il giudice scelga di aderire, la pattuizione contenuto nel contratto di compravendita tra Tizio e la società Alfa, di mera "presa d'atto", non è sufficiente a rendere opponibile all'acquirente la situazione, giuridica o di fatto, vantata da Caio, in quanto:
- ove il giudice andasse a declarare la nullità della pattuizione, la conseguente situazione giuridica di fatto vantata da Caio sul fondo altrui, non è degna di tutela da parte dell'ordinamento;
- ove il giudice andasse a riqualificare la pattuizione come costitutiva di un diritto personale di godimento, non soggetto a trascrizione, essa non è stata oggetto di un apposito negozio di cessione, ai sensi dell'art. 1406 cc., mancando, inoltre, il consenso del debitore ceduto;
- ove il giudice andasse a riqualificare la pattuizione come costitutiva di un diritto di godimento soggetto a trascrizione, non essendo stata trascritta non è opponibile a terzi.
In conclusione, è legittimo affermare che Caio non sia titolare di alcuna situazione, giuridica o di fatto, opponibile all'odierno titolare del terreno.
Rispondi

Da: Eldorado86  22/05/2015 10:02:47
Sap scusa tu in quale cda hai fatto l'esame? Solo curiosità
Rispondi

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