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16 dicembre 2014 - Parere CIVILE
754 messaggi, letto 88088 volte

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Da: ale2803 16/12/2014 16:02:27
Grazie mille structural engineer.

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Da: Elyelyciao16/12/2014 16:04:45
quindi per la seconda traccia si deve chiedere nullità ex art 1421? ma della sola clausola o di tutto il contratto?
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Da: abbiamo capito16/12/2014 16:05:21
A parte il parere Giurdaaaanella non avete nient'altro di più articolato sulla traccia 1?
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Da: pupo16/12/2014 16:06:36
ma ci sono altri forum in giro per un confronto ??
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Da: pupo16/12/2014 16:07:17
stanno tutti in castagna
Rispondi

Da: Fidelio16/12/2014 16:10:25
Traccia 1 - Svolgimento:
Il parere sulla questione sottoposta coinvolge sia l'ambito della normativa civilistica che procedurale.
Quanto al primo, per valutare la legittimità di una eventuale azione possessoria, è necessario appurare se Caio, nonostante la cessazione del contratto e la notifica dei successivi atti, sia o meno ancora qualificabile come detentore dell'immobile.
Alla luce del recente orientamento di Cassazione n. 18486/2014 può senz'altro qualificarsi come tale.
E infatti, la S.C. ha stabilito che: "Il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma, cod. civ., in quanto detentore qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti dell'art. 1591 cod. civ." (Cassazione, II Sez. Civ., n. 18486/2014).
Invero, lo stesso art. 1591 c.c., stabilisce che "Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno". Dunque, le vicende occorse nel caso di specie, sicuramente non delegittimano Caio a qualificarsi come detentore ai fini di una eventuale azione possessoria.
Nè osta a tale azione, la sostituzione della serratura da parte di Tizio in quanto lo stesso, una volta ottenuto il titolo esecutivo costituito dalla ordinanza di convalido, ben avrebbe potuto perseguire la procedura di esecuzione anzichè procedere in autotutela.
Del resto, sempre la suddetta Sentenza della S.C. ha osservato, altresì, che la "tutela possessoria" risponde ad esigenze di ordine pubblico, essendo diretta ad evitare che i cittadini si facciano giustizia da sè e, pertanto, giunge a ritenere che "il locatore, il quale abbia ottenuto in sede giurisdizionale il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, non possa agire direttamente, con azioni violente o clandestine, per privare, in tutto o in parte, il conduttore, della disponibilità dell'immobile e delle sue pertinenze" (Cassazione, II Sez. Civ., n. 18486/2014).
Concludendo, pertanto, si può ritenre che Caio potrà invocare la tutela possessoria con un'azione giudiziale di reintegra nel possesso ex art. 1168, 2 co., C.c., in quanto detentore qualificato, al fine di rientrare in possesso dell'immobile prima dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per i giorni in cui ha dovuto patire gli effetti dell'illegittimo spoglio.
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Da: Fidelio16/12/2014 16:14:36
@abbiamocapito
Perchè vuoi qualcosa di più articolato. La soluzione è molto semplice e un ipotetico parere così andrebbe svolto: 2 fogli A4, interlinea 1,5, font carattere 12.
Del resto abbiamo scelto di fare gli avvocati per questo motivo: poco lavoro, tanti soldini!
Saluti,
Fidelio
Rispondi

Da: Gingerella16/12/2014 16:18:55
Anni fa successe lo stesso caso di una sentenza non presente nei codici, nessuno ricorda se era stata utilizzata o meno per la soluzione?
Rispondi

Da: Fidelio16/12/2014 16:22:43
Gingerella,
riportare una sentenza non equivale a copiare o, frodare, ad un esame. Potrei averla imparata a memoria il giorno prima in occasione di una discussione orale.
E' ben altro che vanifica il compito: calligrafia, grammatica, sistemazione logica, inconferenza, etc.
Rispondi

Da: Benderketioffender16/12/2014 16:23:01
@ Fidelio,
magari fosse ancora così......
Rispondi

Da: Dgdbc16/12/2014 16:23:58
Citate sent 8137 del 2004 e sent 5760 del 2013 se nn volete mettere quella del 2011
Rispondi

Da: Gingerella16/12/2014 16:24:08
Siccome é solo in base all'orientamento della commissione che si passa l'esame a me sembra un'informazione importante. Quell'anno il discrimine fu basato anche su questo. Per il resto concordo.
Rispondi

Da: Dgdbc16/12/2014 16:25:02
Scusate non del 2011 ma del 2014
Rispondi

Da: franco francesco16/12/2014 16:25:10
Soluzione completa della traccia 1?
Rispondi

Da: mistero116/12/2014 16:25:39
PARERE SULLA SERVITU' DI PARCHEGGIO: LE SENTENZE RISOLUTIVE
 

PARERE SULLA SERVITU' DI PARCHEGGIO: LE SENTENZE RISOLUTIVE
Cass. civ., 6 novembre 2014, n. 23708
[...]
Questa S.C., infatti, ha anche di recente avuto occasione di affermare che il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137)..
Ne consegue che sia che si voglia ritenere che nella specie non rileva accertare se la Corte di appello nella sua confusa motivazione ha inteso affermare che le parti con il contratto in data 21 agosto 1990 avevano dato vita ad un riconoscimento di una servitù già esistente oppure che avevano costituito una servitù a favore di terzo, essendo in entrambi i casi nulla la volontà negoziale per impossibilità dell'oggetto. Tale nullità, poi, poteva essere dedotta per la prima volta anche in questa sede ai sensi dell'art. 1421 cod. civ.

Cass. civ., 22 novembre 2011 - 13 settembre 2012, n. 15334
[...]
5.2 Tale essendo il contenuto del diritto reale del quale i ricorrenti hanno chiesto la tutela in via possessoria, assumendo di avere esercitato una servitù sul bene di proprietà di altri soggetti, la domanda possessoria non poteva trovare accoglimento per l'assorbente ragione che non è configurabile una servitù di parcheggio.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è infatti chiarito che "in tema di possesso, l'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un'area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l'azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che - come nel caso di specie - l'abbia recintata nella asserita qualità di proprietario. Per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la realità (inerenza al fondo dominante dell'utilità cosi come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari" (Cass. n. 1551 del 2009). Invero, "il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari" (Cass. n. 8137 del 2004).
Ed ancora, si è chiarito che "il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà, per i privati, di costituire servitù meramente personali (cosiddette servitù irregolari), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo, bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, sì che siffatta convenzione negoziale, del tutto inidonea alla costituzione del diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o dei contratti affini, quali l'affitto o il comodato. In entrambi i casi, il diritto trasferito, attesane la natura personale ed il carattere obbligatorio, non può ritenersi ipso facto trasmissibile, in assenza di una ulteriore, apposita convenzione stipulata dall'avente diritto con il nuovo proprietario del bene asservito. (Nella specie, il giudice di merito aveva qualificato come costitutiva di una duplice servitù, di passaggio e di parcheggio, una convenzione tra privati con la quale il venditore di un appartamento aveva altresì concesso all'acquirente, in sede di stipula dell'atto pubblico di alienazione, il diritto d'uso di uno scantinato al fine di parcheggiarvi un'autovettura - nonché il diritto di passaggio sull'area che ne consentita l'accesso -, diritto non riconosciuto, in seguito, dagli eredi dello stesso venditore. La S.C., nel cassare la pronuncia, ha sancito il principio di diritto di cui in massima)" (Cass. n. 190 del 1999).
5.3. Alla luce di tali principi, deve quindi escludersi che la domanda possessoria proposta dal dante causa degli odierni ricorrenti, in quanto volta a tutelare non un possesso riferibile ad un diritto di proprietà sull'area in contestazione (che anzi, come rilevato, si afferma esplicitamente l'appartenenza di detta area ad altri soggetti), ma l'affermato possesso di una servitù di parcheggio dell'auto in un cortile di proprietà di altre persone, potesse essere accolta.
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Da: BenderKeTiOffender16/12/2014 16:26:13
Confermate che a Napoli si consegna alle 18.00?
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Da: Arche199016/12/2014 16:27:33
Ragazzi di Salerno si sa qualcosa?
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Da: socrates16/12/2014 16:29:39
notizie da catanzaro
Rispondi

Da: Derrick 16/12/2014 16:29:55
consegna a Milano alle ore? qualcuno lo sa?
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Da: Fidelio16/12/2014 16:30:16
Io sò che Salerno è snob (senza motivo)
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Da: curiosos16/12/2014 16:31:10
Qualcuno sa quando è prevista la consegna a catania?
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Da: Arche199016/12/2014 16:33:52
a me hanno detto che a Salerno i telefoni sono schermati e i commissari stronzissimi...battete un cenno appena potete!!
Rispondi

Da: tabata2000 16/12/2014 16:36:28
Ragazzi, io ho fatto lo scritto qualche anno fa, la sentenza di riferimento era recentissima e non presente sui codici. L'hanno citata tutti e non è successo niente (io sono passata)..... non è che dovete scrivere pari pari quello che dice la sentenza e citare il codice da cui la prendete... scrivete semplicemente la Suprema Corte ultimamente ha affermato.... ecc. ecc.......
Sveglia su!!!
Rispondi

Da: @soloroma16/12/2014 16:36:42
Quando consegnano a Roma?
Rispondi

Da: aj1234 16/12/2014 16:37:36
fidelio devo citare l'articolo 703 cpc????
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Da: Neoavvocato 16/12/2014 16:37:57
Qualcuno ha notizie di Messina? Controlli?? Consegna??
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Da: moonlight_201416/12/2014 16:38:33
Potenza? consegna?
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Da: kikocik16/12/2014 16:38:39
A Messina si consegna alle 18
Rispondi

Da: eye16/12/2014 16:39:09
ora consegna a lecce?
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Da: pax16/12/2014 16:39:53
si 669 sexies sec comma e 703
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