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16 dicembre 2014 - Parere CIVILE
754 messaggi, letto 88088 volte
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Da: pink84 | 16/12/2014 13:00:20 |
io su lecce non so niente | |
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Da: uffao | 16/12/2014 13:00:54 |
se se | |
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Da: Tracce e Svolgimento | 16/12/2014 13:01:24 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: Annarella8943 | 16/12/2014 13:01:46 |
Ragazzi, solo per chi fosse veramente intenzionato a svolgere la traccia, vi invito a postarla sul blog dell'Avv. Forleo. | |
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Da: rogiy | 16/12/2014 13:02:17 |
grazie -da reggio- | |
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Da: Fabrix87 | 16/12/2014 13:04:49 |
A lecce probabilmente i telefoni sono schermati | |
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Da: boh | 16/12/2014 13:07:14 |
Pareri della prima traccia? | |
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Da: ci | 16/12/2014 13:09:32 |
pareri sulla seconda traccia grazie.. | |
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Da: avvocato del sud | 16/12/2014 13:10:18 |
secondo voi nella prima traccia che rilevanza può avere la vacanza? | |
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Da: ti84 | 16/12/2014 13:10:23 |
ciao a tutti... scusate nessuno ha postato interamente il parere sulla servitù? | |
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Da: gyft | 16/12/2014 13:11:09 |
A che ora si consegna a Napoli? Grazie! | |
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Da: avvocato del sud | 16/12/2014 13:11:45 |
che attinenza può avere la data della vacanza con quella della data ultima per il rilascio dell'immobile ? | |
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Da: Sbroccolo | 16/12/2014 13:12:20 |
MA l'avviso di rilascio, dopo la riforma 80/2005. è considerato atto con il quale inizia l'esecuzione. La sentenza postata fa invece riferimento all'ipotesi di esistenza del titolo giudiziale esecutivo ma non alla esecuzione già iniziata! Soluzioni? | |
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Da: denise83 | 16/12/2014 13:12:38 |
novità di napoli | |
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Da: kiaz85- | 16/12/2014 13:14:16 |
qualcuno può scrivere il parere sulla locazione - traccia 1?? grazie!! | |
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Da: h4nder | 16/12/2014 13:18:45 |
attenzione. il preavviso di rilascio è inefficace perché l'esecuzione deve essere iniziata entro il termine di scadenza del precetto (21/5), non essendo sufficiente la mera notificazione. Tutto ciò ai fini della legittimità dell'azione esecutiva posta in essere da Tizio; tuttavia il risultato non cambia (1168 c.c.) | |
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Da: pink84 | 16/12/2014 13:19:07 |
lml mi capirai solo tu | |
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Da: ale2803 | 16/12/2014 13:21:37 |
A lecce no schermatura | |
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Da: eccolavoltabuona | 16/12/2014 13:27:21 |
A Campobasso sono stati avvistati degli UFO... | |
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Da: structural engineer | 16/12/2014 13:29:44 |
noneeeeeeeee che telefoni schermati a LECCE non dite idiozzie si sta lavorando bene | |
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Da: tieko | 16/12/2014 13:30:33 |
Scusate qual'è la soluzione della 2?? | |
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Da: cz | 16/12/2014 13:30:33 |
qualcuno ha notizie da catanzaro? si riesce a comunicare? | |
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Da: umbrg7 | 16/12/2014 13:31:43 |
soluzione della 1 traccia per favore? | |
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Da: TRACCIA 1 | 16/12/2014 13:32:51 |
Svolgimento completo traccia 1?!? Aspettiamo con ansia,sbrigatevi....... #help | |
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Da: davide62 | 16/12/2014 13:33:58 |
novità da napoli? | |
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Da: cuccuruccucu | 16/12/2014 13:37:05 |
per h4nder. Perché ritieni che l'ordine di rilascio sia inefficace? La dilazione del termine fino al 20.07.2014 la stabilisce l'ufficiale giudiziario, non è imputabile alla parte; non credo ci sia una norma che imponga all'ufficiale giudiziario fino a che data può ritardare l'esecuzione nè il precetto può ritenersi inefficace a norma dell'art. 605 c.p.c. | |
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Da: pink84 | 16/12/2014 13:37:07 |
Riferimenti normativi 1571 cod.civ.: nozione locazione 1590 cod.civ.: restituzione cosa locata 1168 cod. civ.: azione di reintegrazione art. 657 codice proc. civile: intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione; art. 663 cod. proc. civ.: mancata opposizione dell'intimato; art.665 cod. pro. civ.: provvedimenti del giudice, il giudice pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Sentenze per la soluzione: sentenza n. 18486 pronunciata dalla Cassazione Civile, sez. seconda, in data 01.09.14 in materia di contratto di locazione: " Il conduttore rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168, secondo comma, cod.civ" | |
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Da: Fabrix87 | 16/12/2014 13:38:00 |
Tu stai riuscendo a comunicare con qualcuno che sta facendo l'esame a lecce? | |
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Da: pink84 | 16/12/2014 13:39:21 |
io no comunicazione con lecce | |
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Da: one | 16/12/2014 13:40:03 |
La traccia chiede di illustrare le questioni sottese al caso in esame che riguarda la validità della costituzione di una servitù prediale, e più precisamente di una servitù di parcheggio. Al riguardo, l'art. 1027 cod. civ. statuisce che "La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario." L'utilità ai sensi dell'art. 1028 seguente "può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo." Dal tenore delle norme emerge che condizioni essenziali per la costituzione e validità della servitù sono la c.d. "predialità", cioè il peso imposto sul fondo servente; l'utilità, cioè la destinazione sociale ed economica dei fondi connessi che consente all'uno e all'altro proprietario di ricavarne un certo vantaggio; e la realità, cioè la circostanza che la servitù "segue" la cessione del fondo. Ad avviso di costante Giurisprudenza, quando anche solo uno di tali elementi dovesse venire meno non si potrebbe parlare di servitù prediale. Nel nostro caso abbiamo una servitù volontaria, in quanto è stata costituita mediante scrittura privata, nella quale Tizio ha dichiarato di costituire su una determinata porzione del suo fondo una servitù di parcheggio a beneficio del fondo di Caio. La società Alfa, ha acquistato successivamente il terreno di Tizio decidendo di costruire sul terreno un albergo di ampia cubatura che dovrebbe comprendere anche l'area destinata al parcheggio di Caio, trovando così l'opposizione di quest'ultimo che vuole continuare ad usufruire della servitù di parcheggio. Bisogna dunque analizzare se la servitù di parcheggio possieda i requisiti sopra richiamati per la propria validità. Al riguardo si osserva che la servitù di parcheggio, secondo costante giurisprudenza, non rientra nello schema di alcun diritto di servitù difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ossia la "realità" (inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari. Pertanto il semplice fatto di parcheggiare le autovetture costituirebbe la manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo. Così ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione civile, sezione seconda, con la sentenza n. 23708 del 6 Novembre 2014, richiamando un proprio precedente" il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137). Pertanto dall'orientamento della Corte di Cassazione emerge che nel nostro ordinamento non è configurabile alcuna servitù di parcheggio. La clausola contenuta nel contratto di vendita stipulato tra Tizio e la società Alfa menzionante la servitù di parcheggio a favore di Caio è dunque nulla per impossibilità dell'oggetto. Stante quanto sopra la società Alfa potrebbe agire ex 1421 cc per far valere la nullità di detta clausola. In tale caso, si osserva infine che la servitù volontariamente costituita, può essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, se sia stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti (Cass. n. 9457 del 28/04/2011)" Nel nostro caso quindi, essendo stata la costituzione della servitù menzionata nell'atto di trasferimento della proprietà alla società, è opponibile dalla società Alfa. | |
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