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16 dicembre 2014 - Parere CIVILE
754 messaggi, letto 88087 volte

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Da: aiuto 1 traccia16/12/2014 10:58:09
PRIMA TRACCIA PARERE CIVILE ESAME AVVOCATO 2014
Tizio, proprietario, concede in locazione un appartamento a caio che lo adibisce ad abitazione
propria e della propria famiglia.
In prossimità della scadenza del contratto tizio intima licenza per finita locazione e cita in giudizio
caio per la convalida. All'udienza fissata per la convalida caio compare personalmente e non si
oppone e il giudice convalida la licenza, fissando per il rilascio la data del 10/01/2014. Caio non
adempie e tizio gli notifica quuindi il 20/02/2014 atto di precetto; in data 31/03/2014 l'ufficiale
giudiziario notifica a caio preavviso di rilascio per la data del 20/07/2014.
Caio il 10/05/2014 si reca in vacanza per alcuni giorni con la sua famiglia e in data 20/05/2014, al
suo rientro, verifica di non essere in grado di rientrare nell'appartamento utilizzando le chiavi in suo
possesso. interpella quindi tizio il quale gli spiega di avere provveduto egli stesso a cambiare la
serratura della porta d'ingresso. Pur offrendo la restituzione dei beni di caio ancora presenti in casa,
tizio dichiara di non essere disposto a consegnargli le nuove chiavi in quanto egli ritiene di avere
agito legittimamente in virtù del titolo esecutivo. Assunte le vesti del difensore di caio il candidato
illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare quali iniziative possa
intraprendere il proprio assistito al fine di riprendere il godimento dell'immobile in questione.
SOLUZIONE
1. - Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1. - Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1168, secondo
comma, cod. civ..
Si assume l'erroneità dell'affermazione della Corte d'appello secondo cui, al momento del deposito
del ricorso per reintegra del possesso. T.A. non fosse legittimato ad agire in via possessoria in
quanto il contratto di locazione dell'immobile di proprietà dell'INA era scaduto e la scadenza era
stata convalidata.
Al contrario, il ricorrente sostiene che l'art. 1168, secondo comma, cod. civ. consente l'esercizio
dell'azione di spoglio a chi abbia la detenzione della cosa, tranne che si tratti di detenzione per
ragioni di servizio e di ospitalità, e che il conduttore continua ad essere detentore qualificato anche
nella fase successiva alla scadenza del contratto, fino a quando il locatore abbia posto in esecuzione
il provvedimento di rilascio.
In ossequio al disposto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, il ricorrente ha
formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: "se il soggetto che sia conduttore di un bene
segreteria@controcampus.it www.controcampus.itimmobile in virtù di un contratto di locazione conservi la veste e la qualità di detentore qualificato -
legittimato alla proposizione dell'azione di reintegrazione ex art. 1168, secondo comma, cod. civ. in
caso di spoglio violento e clandestino posto in essere dal proprietario - locatore - anche dopo la
scadenza del contratto di locazione, ove egli occupi l'immobile e ne abbia la disponibilità di fatto".
2. - La doglianza è fondata.
2.1. - L'art. 1168, secondo comma, cod. civ. esclude dal novero dei detentori legittimati alla
proposizione dell'azione di spoglio soltanto coloro i quali detengono per ragioni di servizio o di
ospitalità.
Non sembra dubitabile che la situazione del conduttore di immobile, nella fase successiva alla
scadenza del contratto di locazione, sia differente da quella del detentore per ragioni di servizio o di
ospitalità.
Neppure si può ritenere che il conduttore, a seguito e per effetto della scadenza del contratto di
locazione, divenga un occupante senza titolo dell'immobile. Alla scadenza del contratto, ovvero del
diverso termine fissato per il rilascio nel provvedimento di convalida, senza che il conduttore abbia
rilasciato l'immobile, si determina una situazione di inadempimento contrattuale, espressamente
prevista dall'art. 1591 cod. civ. che in proposito stabilisce che "il conduttore in mora a restituire la
cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di
risarcire il maggior danno".
Come reso evidente dal testo della norma richiamata, il conduttore che si trovi nella detenzione
dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la
qualità di conduttore, peraltro inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile.
2.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, sin da epoca risalente, che nella fase
successiva alla scadenza del contratto, e fintanto che il locatore non proceda all'esecuzione del
provvedimento di rilascio, il conduttore che continui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie
di obblighi, collegati al contratto, dovendo tra l'altro corrispondere al locatore il canone, fino alla
riconsegna (art. 1591 cod. civ.), salvo il maggior danno, anch'esso di natura contrattuale (ex
plurimis, Cass., Sez. II, sentenza n. 2672 del 1981; Sez. III, sentenza n. 1133 del 1999; Sez. III,
sentenza n. 19139 del 2005; Sez. III, sentenza n. 2525 del 2006).
Non sussiste peraltro contrasto, ai fini che qui interessano, tra il principio indicato e le affermazioni
contenute in alcune pronunce di questa Corte, nelle quali si legge che "il conduttore rimasto nella
detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto (nella specie, accertata giudizialmente) è
tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.,
e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la
protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa
locata, anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti" (Cass., Sez. III, sentenza
n. 4484 del 2009; sentenza n. 11373 del 2010). Le pronunce da ultimo indicate fanno riferimento a
casi in cui il legislatore è intervenuto a bloccare le procedure di rilascio, e in questo differente
contesto qualificano come indennità il quantum dovuto dal conduttore ai sensi dell'art. 1591 cod.
civ..
2.2. - Il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere
la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela
possessoria, ex art. 1168, secondo comma, cod. civ..
segreteria@controcampus.it www.controcampus.itConsiderato poi che la ratio storica della tutela possessoria risponde ad esigenze di ordine pubblico,
essendo diretta ad evitare che i cittadini si facciano ragione da sé medesimi (ex plurimis, Cass., Sez.
III, sentenza n. 8628 del 2003), si deve ritenere che il locatore, il quale abbia ottenuto in sede
giurisdizionale il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, non possa agire direttamente, con
azioni violente o clandestine, per privare, in tutto o in parte, il conduttore, della disponibilità
dell'immobile e delle sue pertinenze.
Il titolo esecutivo, infatti, riconosce il diritto di una parte contro l'altra e consente di realizzare il
passaggio dal dover essere (diritto contenuto nel titolo) all'essere (realtà materiale corrispondente al
diritto consacrato nel titolo), all'interno delle regole della convivenza civile.
La scelta del locatore di non azionare il titolo esecutivo è perfettamente legittima, ma, in caso di
mancato rilascio, non è ammissibile altro modo per interrompere il rapporto tra il conduttore e
l'immobile e recuperare la disponibilità di quest'ultimo.
2.3. - In conclusione si deve affermare che, dopo la scadenza del contratto di locazione, il ricorso
del locatore alla tutela giurisdizionale esecutiva costituisce l'unico modo per ottenere la
disponibilità dell'immobile, con la conseguenza che l'intervento finalizzato ad interrompere il
rapporto tra il conduttore e la res, con azioni violente o clandestine, integra attività di spoglio.
3. - All'accoglimento del ricorso segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, e la
decisione nel merito, in applicazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto.
4. - La particolarità della questione controversa giustifica la compensazione tra le parti delle spese
dell'intero procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie la
domanda. Spese dell'intero procedimento compensate tra le parti.
Rispondi

Da: facile x proveritate16/12/2014 10:58:18
Beh diciamo che sulla prima traccia hai ragione.. ci stavo pensando anche io, non serve minimamente un codice commentato.. nel senso che troveranno sentenze, ma sono tutte applicazione della normativa... la seconda traccia è chiara ma meno semplice dell'altra, vanno spiegate più cose... ci sono più passaggi logici da fare (se uno vuole spiegare il perchè, se vuole ragionare..).
Rispondi

Da: pink8416/12/2014 11:01:05
potrebbe essere una soluzione?
Rispondi

Da: giurista osservatore16/12/2014 11:01:16
ragazzi non vorrei incutere panico, ma sulla pagina fb  di Forleo latraccia sulla locazione è stata gia pubblicata 14  ore fa....deduco sia una bufala
Rispondi

Da: proveritate x facile16/12/2014 11:01:31
sono d'accordo con te.
cmq per la prima traccia...consiglio di rimanere su uno schema semplice, focalizzando l'attenzione sula natura della posizione del conduttore dopo la scadenza /inizio esecuzione. detenzione qualificata e 1168, senza fare troppi giri
Rispondi

Da: althaea16/12/2014 11:01:53
MA LE TRACCE SONO SICURE??????? O SI LAVORA A VUOTO.... :-)
Rispondi

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Da: Ziopollon 16/12/2014 11:02:40
Concordo....
Per quanto uno possa essere penalista, non si può non sapere che esiste anche l'art. 657 c.p.c. che permette la licenza o lo sfratto per finita locazione...
Rispondi

Da: sasy9016/12/2014 11:03:48
ragazzi scusate avete notizie su reggio calabria???
Rispondi

Da: prt16/12/2014 11:03:49
Ragazzi, un dubbio. Ma la detenzione di Caio, dopo la convalida della licenza per finita locazione, può ancora chiamarsi "qualificata"?
Rispondi

Da: sss16/12/2014 11:05:13
notizie su roma????
Rispondi

Da: duos16/12/2014 11:05:27
sono d'accordo con Voi
Rispondi

Da: proveritate x prt16/12/2014 11:05:57
secondo la cass sì, in quanto in realtà si è davanti ad un conduttore inadempiente  (detto tra noi, non sono d'accordo)
Rispondi

Da: Laxa16/12/2014 11:06:11
mi confermate le tracce o lavoriamo a vuoto??dateci un cenno e cerchiamo di aiutarvi
Rispondi

Da: x prt16/12/2014 11:07:00
Certo, perchè non è dovuta a mere ragioni di ospitalità o di servizio
Rispondi

Da: @prt16/12/2014 11:07:07
Pare di si, se si considera che l'art. 1168 II* comma concede l'azione a tutti, tranne coloro che detengano il bene per ragioni di servizio o ospitalità.
Rispondi

Da: facile x prt16/12/2014 11:08:43
beh direi di si.. ti sembra che detenga per ragioni di servizio od ospitalità?
Rispondi

Da: tonyeffe84  16/12/2014 11:09:05
Qualcuno può dire se queste soluzioni sono valide .. Grazie!
Rispondi

Da: Avv.Senior 16/12/2014 11:09:16
Ragazzi, attenti alla seconda traccia... richiede anche un approfondimento su costituzione di servitù e opponibilità ai terzi... per poi concludere sull'inconfigurabilità della servitù di parcheggio nel nostro ordinamento

Autorità:
Cassazione civile    sez. II
Data:
18/07/2013
Numero:
17634
Parti
F.A. e altro  C.  R.I.  
Fonti
Diritto e Giustizia online 2013, 19 luglio (nota di: PALOMBELLA)
Rispondi

Da: proveritate x prt16/12/2014 11:10:33
intendiamoci, non sono d'accordo sul fatto che si tratti di detenzione qualificata (secondo me è semplice), ma non che non abbia diritto all'azione ex 1168 (su quello non ci piove)
Rispondi

Da: h4nder16/12/2014 11:10:55
Solitamente se inseriscono tutte quelle date in scansione temporale significa qualcosa, ma in questo caso non trovo cosa. Il precetto è scaduto quando Caio rientra a casa; ma avevano già notificato avviso di rilascio, quindi mi pare irrilevante. cmq attenzione
Rispondi

Da: avvocato del sud 16/12/2014 11:11:10
la soluzione di controcampus altro non è che la sentenza della corte di cassazione del 1/9/2014
Rispondi

Da: h4nder16/12/2014 11:12:27
controlla cosa. è la sentenza integrale
Rispondi

Da: caio .......16/12/2014 11:12:47
notizie da catanzaro?
Rispondi

Da: peace...16/12/2014 11:13:40
Nori per favore controlla la traccia numero 2 e vedi se davvero è scritto  "perché NON COSTITUISCE UN DIRITTO REALE" e non "perchè COSTITUISCE diritto reale".
Rispondi

Da: zoaster16/12/2014 11:14:31
tracce confermate conmunque
Rispondi

Da: LOCKH16/12/2014 11:15:55
ragazzi qualcuno che possa fare almeno una scaletta per mettere in ordine le idee??
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Da: kelly8109816/12/2014 11:15:58
ragazzi serve una breve soluzione e le sentenze di riferimento per entrambe le tracce per favore.
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Da: ViAiutoIO16/12/2014 11:17:39
Tracce confermate da un sms di mia moglie a Napoli.
Stan dettando la prima li.
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Da: Optive16/12/2014 11:17:59
Leggevo che la traccia della locazione era già presente su un sito 14 ore fa con tanto di soluzione...
Che dite?
mah
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Da: noisperiamodicavarcela16/12/2014 11:19:53
per favore notizie di catanzaro??grazie
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