NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
16 dicembre 2014 - Parere CIVILE
754 messaggi, letto 88087 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..., 21, 22, 23, 24, 25, 26 - Successiva >>
Da: pippo due hc | 16/12/2014 10:42:11 |
ricapitolando servitù di parcheggio la seconda e l'altra qual'è??? | |
Rispondi |
Da: Lana17 | 16/12/2014 10:42:13 |
servitù di parcheggio - Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 23708 del 6 Novembre 2014. | |
Rispondi |
Da: Tucanotto | 16/12/2014 10:42:31 |
@Duos: "Il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168 c.c., comma 2. Considerato poi che la ratio storica della tutela possessoria risponde ad esigenze di ordine pubblico, essendo diretta ad evitare che i cittadini si facciano ragione da sè medesimi (ex plurimis, Cass., Sez. III, sentenza n. 8628 del 2003), si deve ritenere che il locatore, il quale abbia ottenuto in sede giurisdizionale il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, non possa agire direttamente, con azioni violente o clandestine, per privare, in tutto o in parte, il conduttore, della disponibilità dell'immobile e delle sue pertinenze." | |
Rispondi |
Da: althaea | 16/12/2014 10:42:58 |
chi ha notizie della prima traccia? | |
Rispondi |
Da: immot | 16/12/2014 10:43:02 |
Grazie nori!!! | |
Rispondi |
Da: facile x duos | 16/12/2014 10:43:29 |
la notifica dell'avviso non cambia nulla, solo l'u.g. può eseguire, il privato non ha poteri di rientrare in possesso autonomamente salvo riconsegna spontanea delconduttore... il caso è quello, è una tematica pacifica, ed è una gran cazzata... questo giro sono stati buoni.. | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Laxa | 16/12/2014 10:44:42 |
mi confermate le tracce?? | |
Rispondi |
Da: Pazzoooo74 | 16/12/2014 10:45:34 |
Grande Nori .... stanno dettando anche a Reggio vi darò conferma e si lavora assieme ;-) | |
Rispondi |
Da: MartiPro | 16/12/2014 10:45:34 |
sono in diretta da napoli. stanno dettando | |
Rispondi |
Da: clà | 16/12/2014 10:45:55 |
perfetto facile x duos!mi trovo pienamente con te...mettiamoci sotto! ;-) | |
Rispondi |
Da: Lana17 | 16/12/2014 10:46:24 |
non è riconosciuto nel nostro ordinamento il diritto di farsi giustizia da sé ( divieto di autotutela)! | |
Rispondi |
Da: Ciceroniano | 16/12/2014 10:46:25 |
X quella sulle locazioni! 1 attenti alla sequenza di date riportate nella traccia 2 non dimenticate che c'è una convalida dello sfratto x mancata opposizione di Caio e un precetto 3 se le date della traccia sono esatte,il padrone toglie le chiavi prima della data indicata (vedere quindi se rispettati i termini) | |
Rispondi |
Da: auto per tutti | 16/12/2014 10:46:34 |
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente - Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere - Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere - Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere - Dott. ABETE Luigi - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 26701/2008 proposto da: T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato CAPPUCCILLI VITTORIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.a., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato CALANDRELLI VALENTINO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri di Civitavecchia, Rep. 25757 del 30.10.2009; - controricorrente - avverso la sentenza n. 692/2007 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/09/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2014 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI; udito l'Avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI difensore del ricorrente che si riporta alla memoria; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. - E' impugnata la sentenza della Corte d'appello di Brescia, depositata il 14 settembre 2007, di conferma della sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda proposta da T. A. nei confronti dell'INA s.p.a. (ora CONSAP s.p.a.). 1.1. - Nel 1997 il sig. T. aveva agito dinanzi alla Pretura di Brescia esponendo di essere conduttore di un immobile di proprietà dell'INA, sito in (OMISSIS), locato con contratto 1 giugno 1990 - 31 maggio 1994; che, in data 12 aprile 1994, era stata convalidata l'intimazione di rilascio dell'immobile, con termine fino al 31 maggio 1995; che, nonostante il regolare pagamento del canone, la proprietà non aveva provveduto ad eliminare le infiltrazioni provenienti dal tetto, che rendevano l'immobile inutilizzabile, al punto che il conduttore si era trasferito altrove. Era poi accaduto che, nel mese di settembre 1997, la proprietà aveva sostituito le chiavi alle porte del terrazzo e della cantina, dove erano riposti beni dell'attore, impedendogli in tal modo di accedere ai predetti locali, ed aveva chiuso l'erogazione dell'acqua calda. Tanto premesso, e ritenendo che il comportamento della proprietà concretasse spoglio, il sig. T. aveva chiesto di essere reintegrato nel possesso degli immobili e di ottenere l'erogazione dell'acqua calda. Si era costituita l'INA s.p.a. ed aveva contestato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di reintegra, concludendo per il rigetto della domanda. 1.2. - Con ordinanza in data 22 aprile 1998, il Pretore di Brescia aveva rigettato il ricorso del sig. T. e disposto la prosecuzione del giudizio di merito. Con sentenza in data 24 gennaio 2001, il Tribunale di Brescia aveva rigettato la domanda e condannato l'attore alle spese di lite. 1.3. - Avverso la decisione di primo grado, proponeva appello il sig. T.; l'INA si costituiva per chiedere il rigetto del gravame. 2. - Con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, la Corte d'appello di Brescia confermava il rigetto della domanda proposta dal sig. T. sulla base delle seguenti considerazioni. Emergeva, dagli atti, che alla data del deposito del ricorso per reintegra il sig. T. era detentore senza titolo dell'immobile, poichè il contratto di locazione era scaduto e la scadenza era stata convalidata il 12 aprile 1994, con ciò escludendosi il tacito rinnovo del contratto. Al momento dell'asserito spoglio, dunque, il sig. T. non era più detentore qualificato dell'immobile, e neppure poteva considerarsi possessore, posto che non aveva dimostrato l'interversione del possesso, che presuppone, accanto alla disponibilità del bene, la manifestazione dell'animas possidenti. Come aveva confermato lo stesso appellante, l'interversione del possesso si era verificata nel mese di ottobre 1998, con la stipula del preliminare di acquisto dell'immobile e delle sue pertinenze. Non poteva pertanto riconoscersi in capo al sig. T. la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 1168 c.c.. 3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso T.A., sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la CONSAP s.p.a. (già INA s.p.a.). La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., e, in esito all'udienza, note di replica all'intervento del Procuratore generale. Motivi della decisione 1. - Il ricorso è fondato e va accolto. 1.1. - Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 c.c., comma 2. Si assume l'erroneità dell'affermazione della Corte d'appello secondo cui, al momento del deposito del ricorso per reintegra del possesso. T.A. non fosse legittimato ad agire in via possessoria in quanto il contratto di locazione dell'immobile di proprietà dell'INA era scaduto e la scadenza era stata convalidata. Al contrario, il ricorrente sostiene che l'art. 1168 c.c., comma 2, consente l'esercizio dell'azione di spoglio a chi abbia la detenzione della cosa, tranne che si tratti di detenzione per ragioni di servizio e di ospitalità, e che il conduttore continua ad essere detentore qualificato anche nella fase successiva alla scadenza del contratto, fino a quando il locatore abbia posto in esecuzione il provvedimento di rilascio. In ossequio al disposto dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il ricorrente ha formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: "se il soggetto che sia conduttore di un bene immobile in virtù di un contratto di locazione conservi la veste e la qualità di detentore qualificato - legittimato alla proposizione dell'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., comma 2, in caso di spoglio violento e clandestino posto in essere dal proprietario - locatore - anche dopo la scadenza del contratto di locazione, ove egli occupi l'immobile e ne abbia la disponibilità di fatto". 2. - La doglianza è fondata. 2.1. - L'art. 1168 c.c., comma 2, esclude dal novero dei detentori legittimati alla proposizione dell'azione di spoglio soltanto coloro i quali detengono per ragioni di servizio o di ospitalità. Non sembra dubitabile che la situazione del conduttore di immobile, nella fase successiva alla scadenza del contratto di locazione, sia differente da quella del detentore per ragioni di servizio o di ospitalità. Neppure si può ritenere che il conduttore, a seguito e per effetto della scadenza del contratto di locazione, divenga un occupante senza titolo dell'immobile. Alla scadenza del contratto, ovvero del diverso termine fissato per il rilascio nel provvedimento di convalida, senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, si determina una situazione di inadempimento contrattuale, espressamente prevista dall'art. 1591 c.c., che in proposito stabilisce che "il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno". Come reso evidente dal testo della norma richiamata, il conduttore che si trovi nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore, peraltro inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile. 2.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, sin da epoca risalente, che nella fase successiva alla scadenza del contratto, e fintanto che il locatore non proceda all'esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore che continui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie di obblighi, collegati al contratto, dovendo tra l'altro corrispondere al locatore il canone, fino alla riconsegna (art. 1591 c.c.), salvo il maggior danno, anch'esso di natura contrattuale (ex plurimis, Cass., Sez. 2^, sentenza n. 2672 del 1981; Sez. 3^, sentenza n. 1133 del 1999; Sez. 3^, sentenza n. 19139 del 2005; Sez. 3^, sentenza n. 2525 del 2006). Non sussiste peraltro contrasto, ai fini che qui interessano, tra il principio indicato e le affermazioni contenute in alcune pronunce di questa Corte, nelle quali si legge che "il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto (nella specie, accertata giudizialmente) è tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perchè, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti" (Cass., Sez. 3^, sentenza n. 4484 del 2009; sentenza n. 11373 del 2010). Le pronunce da ultimo indicate fanno riferimento a casi in cui il legislatore è intervenuto a bloccare le procedure di rilascio, e in questo differente contesto qualificano come indennità il quantum dovuto dal conduttore ai sensi dell'art. 1591 c.c.. 2.2. - Il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168 c.c., comma 2. Considerato poi che la ratio storica della tutela possessoria risponde ad esigenze di ordine pubblico, essendo diretta ad evitare che i cittadini si facciano ragione da sè medesimi (ex plurimis, Cass., Sez. III, sentenza n. 8628 del 2003), si deve ritenere che il locatore, il quale abbia ottenuto in sede giurisdizionale il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, non possa agire direttamente, con azioni violente o clandestine, per privare, in tutto o in parte, il conduttore, della disponibilità dell'immobile e delle sue pertinenze. Il titolo esecutivo, infatti, riconosce il diritto di una parte contro l'altra e consente di realizzare il passaggio dal dover essere (diritto contenuto nel titolo) all'essere (realtà materiale corrispondente al diritto consacrato nel titolo), all'interno delle regole della convivenza civile. La scelta del locatore di non azionare il titolo esecutivo è perfettamente legittima, ma, in caso di mancato rilascio, non è ammissibile altro modo per interrompere il rapporto tra il conduttore e l'immobile e recuperare la disponibilità di quest'ultimo. 2.3. - In conclusione si deve affermare che, dopo la scadenza del contratto di locazione, il ricorso del locatore alla tutela giurisdizionale esecutiva costituisce l'unico modo per ottenere la disponibilità dell'immobile, con la conseguenza che l'intervento finalizzato ad interrompere il rapporto tra il conduttore e la res, con azioni violente o clandestine, integra attività di spoglio. 3. - All'accoglimento del ricorso segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, e la decisione nel merito, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 4. - La particolarità della questione controversa giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie la domanda. Spese dell'intero procedimento compensate tra le parti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2014 | |
Rispondi |
Da: Notaroooo | 16/12/2014 10:46:58 |
la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137) questa è la cosa importante da dire | |
Rispondi |
Da: mainsomma | 16/12/2014 10:48:53 |
TRACCIA FACILE. SI RISOLVE SENZA CODICE. | |
Rispondi |
Da: Ziopollon | 16/12/2014 10:48:59 |
@duos: Mi sa che invece la sentenza richiamata potrebbe essere plausibile. L'unico legittimato a rimettere nel possesso dell'immobile il proprietario, è l'ufficilae giudiziario, il quale ha notificato il preavviso di rilascio alla data del 20/07. Ne consegue, a mio parere, che sino a tale data, pur essendo scaduto il contratto di locazione, il conduttore ha il diritto di rimanere nell'immobile. | |
Rispondi |
Da: avvocato del sud | 16/12/2014 10:49:38 |
vorrei chiedere. Perchè tizio deve citare in giudizio caio essendo sufficiente la sola comunicazione della fine della locazione ? non dovrebbe esservi moroisità visto che la traccia non lo specifica. | |
Rispondi |
Da: facile x ziopollon | 16/12/2014 10:50:09 |
..non solo.. anche dopo la data fissata per l'accesso, è sempre solo l'U.G. che può eseguire.. il privato non può eseguire MAI da solo... | |
Rispondi |
Da: michelemikikik | 16/12/2014 10:50:43 |
ha eseguito prima | |
Rispondi |
Da: avvocatodelnord | 16/12/2014 10:51:29 |
avvocatodelsud... ma non sai che la citazione per convalida disfratto sta sia per morosità che per finita locazione??? | |
Rispondi |
Da: tabata2000 | 16/12/2014 10:51:39 |
Hey raga, per la soluzione della seconda traccia potrebbe essere utile questa nota alla sentenza n. 23708 che ho trovato su Altalex: "No alla ammissibilità di una servitù di parcheggio" http://www.altalex.com/index.php?idnot=26962 | |
Rispondi |
Da: avvocato del sud | 16/12/2014 10:52:59 |
no pozzo di scienza. Se lo avessi saputo non avrei posto la domanda. facendo il penale ora lo so. | |
Rispondi |
Da: proveritate | 16/12/2014 10:53:37 |
si conferma la tendenza verso il "nuovo esame" di avvocato, più norme e meno giurisprudenza. le problematiche sottese possono essere risolte sulla base degli articoli del codice, candidati usate le sentenze per confermare i principi già desumibili dal cc, verrà apprezzato in sede di correzione | |
Rispondi |
Da: Rosanna 78 | 16/12/2014 10:54:19 |
ma si possono avere le tracce se qualcuno le ha? | |
Rispondi |
Da: ila | 16/12/2014 10:54:48 |
Questa e la seconda??sicuro? | |
Rispondi |
Da: Ciceroniano | 16/12/2014 10:55:04 |
Avv del sud vedi art 657 cpc X lo sfratto x morosità invece 658 | |
Rispondi |
Da: Ziopollon | 16/12/2014 10:55:11 |
@facile: Forse mi sono espresso male. Intendevo dire quello che hai affermato, ovvero che è l'ufficiale giudiziario a riconsegnre l'immobile e nessun altro. Ho considerato che il suo accesso fissato per il 20.07, si esaurisse in qualla data, senza ulteriori rinvii... | |
Rispondi |
Da: Denny80 | 16/12/2014 10:55:24 |
Autorità: Cassazione civile sez. II Data: 06/11/2014 n. 23708 Parti: Residence Hotel s.r.l. C. A.C. Fonti: Diritto & Giustizia 2014, 7 novembre Classificazioni: SERVITÙ - Parcheggi Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano accertato che su un terreno di proprietà della società convenuta l'attrice godeva di servitù di parcheggio). Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile Autorità: Cassazione civile sez. II Data: 06/11/2014 n. 23708 Classificazioni: SERVITÙ - Parcheggi LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Presidente - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere - Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere - Dott. PICARONI Elisa - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 14696-2009 proposto da: Soc. RESIDENCE HOTEL SRL, p.iva (OMISSIS), in persona dell'Amministratore unico avv. Ch.Fr., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMELLINI GUSTAVO; - ricorrente - contro C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato BOGGIA MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIARELLI ALBERTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 777/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/05/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2014 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 12/17 dicembre 2001 C. A., quale erede di C.B., conveniva davanti al Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio - la Residence Hotel s.r.l., chiedendo che venisse accertato che su un terreno di proprietà della società in questione godeva di servitù di parcheggio. La società Residence Hotel s.r.l. si costituiva contestando il fondamento della domanda, che veniva accolta dal Tribunale adito con sentenza in data 11 marzo 2005. La Residence Hotel s.r.l. proponeva appello, il quale veniva rigettato dalla Corte di appello di Firenze con sentenza in data 5 maggio 2008. I giudici di secondo grado rilevavano che con contratto in data 21 agosto 1990 P.G. aveva trasferito alla società appellante la proprietà di un piccolo appezzamento di terreno posto in località (OMISSIS); all'art. 3 si era testualmente stabilito: La presente vendita viene fatta ed accettata avuto riguardo allo stato attuale di fatto e di diritto del terreno con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni, ragioni e servitù, libero e franco da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, come lo garantisce la parte venditrice. Si dà atto tra le parti che il terreno, compravenduto è gravato da servitù di parcheggio limitatamente a due auto a favore della proprietà di C.B., nipote della venditrice, rappresentata da un fabbricato di civile abitazione ubicato ad ovest del terreno servente. Secondo i giudici di merito in tal modo le parti avevano inteso stipulare un contratto a favore di terzi avente ad oggetto la costituzione della servitù contestata. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Residence Hotel s.r.l., in base a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso C.A.. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente deduce sostanzialmente che i giudici di merito hanno riconosciuto a favore della attrice una servitù di parcheggio che, invece, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. non è configurabile. La doglianza è fondata. Questa S.C., infatti, ha anche di recente avuto occasione di affermare che il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137). Ne consegue che sia che si voglia ritenere che nella specie non rileva accertare se la Corte di appello nella sua confusa motivazione ha inteso affermare che le parti con il contratto in data 21 agosto 1990 avevano dato vita ad un riconoscimento di una servitù già esistente oppure che avevano costituito una servitù a favore di terzo, essendo in entrambi i casi nulla la volontà negoziale per impossibilità dell'oggetto. Tale nullità, poi, poteva essere dedotta per la prima volta anche in questa sede ai sensi dell'art. 1421 cod. civ.. Vengono ad essere assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con i quali la società ricorrente censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto che nella specie le parti, nel citato contratto del 21 agosto 1990 avevano inteso riconoscere una servitù già esistente oppure costituire una servitù a favore di terzo (come già osservato non si comprende a quale delle due possibilità i giudici di secondo grado abbiano inteso riferirsi. In considerazione della nullità per impossibilità dell'oggetto dell'atto di riconoscimento o di costituzione di servitù, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, questa S.C., ritiene di poter decidere la causa nel merito con il rigetto della domanda. In considerazione del fatto che, da un lato, la nullità di cui sopra risulta dedotta per la prima volta in questa sede e non è stata rilevata di ufficio nei precedenti gradii di giudizio, ritiene il collegio di compensare le spese dell'intero giudizio. PQM P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso,dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e decidendo nel merito rigetta la domanda; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014 | |
Rispondi |
Da: h4nder | 16/12/2014 10:57:06 |
Il parcheggio dell'autovettura non rientra nello schema del diritto di servitù prediale, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, consistente nella realità (inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), poiché la comodità di parcheggiare l'auto - anche per specifiche persone che accedono al fondo - non può valutarsi come un'utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale. Cass., 15334/12 | |
Rispondi |
Da: avvocatodelnord | 16/12/2014 10:57:46 |
allora non proporti ad aiutare se fai penale! Anche se non sapere una stronzata del genere è piuttosto allucinante per un qualsiasi avvocato. Comunque la sentenza è quella della Cassazione... e ragionate nella parte motiva su chi è ildetentore qualificato, quali azioni gli spettino | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..., 21, 22, 23, 24, 25, 26 - Successiva >>