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16 dicembre 2014 - Parere CIVILE
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Da: pink84 | 16/12/2014 11:20:34 |
TRACCIA 1 TIZIO, PROPRIETARIO, CONCEDE IN LOCAZIONE UN APPARTAMENTO A CAIO CHE LO ADIBISCE AD ABITAZIONE PROPRIA E DELLA PROPRIA FAMIGLIA. IN PROSSIMITà DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO TIZIO INTIMA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE E CITA IN GIUDIZIO CAIO PER LA CONVALIDA. ALL'UDIENZA FISSATA PER LA CONVALIDA CAIO COMPARE PERSONALMENTE E NON SI OPPONE E IL GIUDICE CONVALIDA LA LICENZA, FISSANDO PER IL RILASCIO LA DATA DEL 10/01/2014. CAIO NON ADEMPIE E TIZIO GLI NOTIFICA QUUINDI IL 20/02/2014 ATTO DI PRECETTO; IN DATA 31/03/2014 L'UFFICIALE GIUDIZIARIO NOTIFICA A CAIO PREAVVISO DI RILASCIO PER LA DATA DEL 20/07/2014. CAIO IL 10/05/2014 SI RECA IN VACANZA PER ALCUNI GIORNI CON LA SUA FAMIGLIA E IN DATA 20/05/2014, AL SUO RIENTRO, VERIFICA DI NON ESSERE IN GRADO DI RIENTRARE NELL'APPARTAMENTO UTILIZZANDO LE CHIAVI IN SUO POSSESSO. iNTERPELLA QUINDI TIZIO IL QUALE GLI SPIEGA DI AVERE PROVVEDUTO EGLI STESSO A CAMBIARE LA SERRATURA DELLA PORTA D'INGRESSO. PUR OFFRENDO LA RESTITUZIONE DEI BENI DI CAIO ANCORA PRESENTI IN CASA, TIZIO DICHIARA DI NON ESSERE DISPOSTO A CONSEGNARGLI LE NUOVE CHIAVI IN QUANTO EGLI RITIENE DI AVERE AGITO LEGITTIMAMENTE IN VIRTù DEL TITOLO ESECUTIVO. ASSUNTE LE VESTI DEL DIFENSORE DI CAIO IL CANDIDATO ILLUSTRI LE QUESTIONI SOTTESE AL CASO IN ESAME, EVIDENZIANDO IN PARTICOLARE QUALI INIZIATIVE POSSA INTRAPRENDERE IL PROPRIO ASSISTITO AL FINE DI RIPRENDERE IL GODIMENTO DELL'IMMOBILE IN QUESTIONE. TRACCIA 2 TIZIO, PROPRIETARIO DI UN TERRENO, CONCEDE A CAIO, PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE, DI PARCHEGGIARE LA PROPRIA AUTOVETTURA SU UNA PORZIONE DEL SUO TERRENO. PER FORMALIZZARE TALE ACCORDO GLI STESSI STIPULANO UNA SCRITTURA PRIVATA IN CUI SI LEGGE CHE TIZIO DICHIARA DI COSTITUIRE SU UNA DETERMINATA PORZIONE DEL SUO FONDO UNA SERVITù DI PARCHEGGIO A BENEFICIO DEL FONDO DI CAIO, DIETRO PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO IN DENARO. CAIO INZIA DUNQUE A PARCHEGGIARE LA PROPRIA AUTOVETTURA SUL TERRENO DI TIZIO. DOPO CIRCA 2 ANNI TIZIO VENDE IL PROPRIO TERRENO, NEL FRATTEMPO DIVENUTO EDIFICABILE, ALLA SOCIETà ALFA , FACENDO ESPRESSA MENZIONE NEL CONTRATTO DELLA SERVITù A SUO TEMPO COSTITUITA A FAVORE DI CAIO. DIVENUTA PROPRIETARIA, ALFA DECIDE DI COSTRUIRE SUL TERRENO UN ALBERGO DI AMPIA CUBATURA CHE DOVREBBE COMPRENDERE ANCHE L'AREA DESTINATA AL PARCHEGGIO DI CAIO. ALFA TUTTAVIA TROVA L'OPPOSIZIONE DI CAIO, CHE INTENDE CONTINUARE AD USUFRUIRE DEL TERRENO PER PARCHEGGIARVI LA PROPRIA AUTOVETTURA IN CONSIDERAZIONE DELLA SERVITù A SUO TEMPO COSTITUITA A VANTAGGIO DEL SUO FONDO E CHE EGLI RITIENE OPPONIBILE AD ALFA NON SOLO PERCHè NON COSTITUISCE UN DIRITTO REALE, MA ANCHE PERCHè ESPRESSAMENTE MENZIONATA NEL CONTRATTO STIPULATO TRA TIZIO E ALFA. ASSUNTE LE VESTI DEL LEGALE DELLA SOCIETà ALFA, IL CANDIDATO ILLUSTRI LE QUESTIONI SOTTESE AL CASO IN ESAME, EVIDENZIANDO IN PARTICOLARE I PROFILIRELATIVI AI REQUISITI PER LA VALIDA COSTITUZIONE DI UNA SERVITù PREDIALE. confermiamo? | |
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Da: da reggio | 16/12/2014 11:20:51 |
da reggio confermo le traccie | |
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Da: eco | 16/12/2014 11:21:38 |
La traccia della locazione non era presente gia 14 ore fa, è la pagina che è stata creata 14 ore fa e c'è scritto chiaramente che sarebbe stata aggiornata con le tracce quando sarebbero uscite. per cui le tracce sono quelle, fino a prova contraria | |
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Da: smaiko | 16/12/2014 11:22:06 |
le tracce sono semplici semplici finalmente! codice alla mano e un po di logica nella testa e si scrivono bene entrambi i pareri. Il vero problema è scrivere bene. miraccomando. | |
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Da: Pazzoooo74 | 16/12/2014 11:22:33 |
tutto confermato anche le soluzioni pubblicate sono ottimali lavoriamo e aggiorniamo | |
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Da: Lana17 | 16/12/2014 11:22:40 |
Per proveritate x prt io ritengo invece sia qualificata, infatti l'art.1168 c.c prevede che la legittimazione attiva sia concessa non soltanto al possessore bensì anche a favore di chi ha la detenzione (qualificata) di una cosa, ad eccezione di colui che abbia la disponibilità di essa per ragioni di ospitalità o di servizio. il locatario esercita, relativamente al bene, un potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto è per questo chè è qualificata. | |
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Da: nori | 16/12/2014 11:22:59 |
"non solo perchè essa costituisce un diritto reale di godimento". scusate la fretta e la foto sfocata... :( | |
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Da: duos | 16/12/2014 11:25:19 |
allora, per il nostro cliente : un bel ricorso 1168 con tanto di richiesta per inaudita altera parte ?? | |
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Da: Dori198111 | 16/12/2014 11:26:12 |
ragazzi le soluzioni dove posso trovarle? | |
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Da: kailia | 16/12/2014 11:26:26 |
potete mettere per cortesia il link dove trovare le soluzioni delle tracce su controcampus? grazie | |
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Da: one | 16/12/2014 11:27:29 |
POSSESSO - Azione di reintegrazione o spoglio - legittimati attivi - Legittimazione del conduttore - Protrazione della detenzione qualificata dopo la cessazione del contratto di locazione - Sussistenza - Fondamento. Il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma, cod. civ., in quanto detentore qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti dell'art. 1591 cod. civ. | |
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Da: kailia | 16/12/2014 11:29:09 |
trovato ì posto il link dello svolgimento su controcampus http://www.controcampus.it/2014/12/pareri-civile-esame-avvocato-2014-tracce-e-svolgimento-pareri-civile/ | |
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Da: FURIACEKA11 | 16/12/2014 11:29:32 |
A catanzaro ancora non hanno dettato | |
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Da: smaiko | 16/12/2014 11:30:25 |
su controcampus c'è solo la sentenza di riferimento. ma non vi fossilizzate sulle sentenze. partite dai presupposti. dall'istituto in oggetto. forza ragazzi. calma e ragionate. | |
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Da: MartiPro | 16/12/2014 11:30:37 |
Raga io ho individuato questo SCHEMA per la mia amica che sta facendo la SECONDA TRACCIA questione: valida costituzione della servitù prediale e ammissibilità nel ns ordinamento della c.d. servitù di parcheggio corpo: - definizione di servitù prediale e caratteristiche princiapali (doppia realità , utilitas e peso) - differenza tra servitù tipiche (a numero chiuso) e servitù irregolari (da valutare ex art. 1322, 2 cm.) - le servitù irregolari sono quelle che hanno ad oggetto un mero interesse personale (come nel ns caso e quindi nella servitù di parcheggio) e producono effetti ESCLUSIVAMENTE obbligatori e inter partes (quindi non sono opponibili a terzi, e pertanto, NON sono opponibili ad Alfa) conclusioni: - nel caso di specie NON si configura una servitù prediale e pertanto Alfa potrà agire ex 1421 per chiedere la nullità della clausola (NON dell'intero contratto!!!!) riferimenti: cass. 23708/2014 (attenzione a citarla perchè è di novembre scorso e potrebbe NON essere nei codici!) | |
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Da: mariooo | 16/12/2014 11:30:43 |
soluzioni seconda traccia cortesemente?? | |
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Da: one | 16/12/2014 11:31:18 |
Servitù - Prediali - Requisiti - Utilità - In genere (nozione) - Servitù di parcheggio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Natura personale e non reale dell'utilità - Conseguenze in tema di acquisto per usucapione. Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità , così come al fondo servente del peso; pertanto, l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio è impedito oltre che dall'eventuale assenza delle opere richieste dall'art. 1061 cod. civ. , anche dalla natura meramente personale dell'utilità . • Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 7 marzo 2013 n. 5769 Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per destinazione del padre di famiglia - "Disposizione relativa alla servitù" ex art. 1062, secondo comma, cod.civ. - desumibilità per "facta concludentia" - Esclusione - Previsione in una clausola o in una regolamentazione negoziale espressa - Necessità - Conseguenze - clausola attributiva di diritto personale di parcheggio - Incompatibilità con la costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia - esclusione. La "disposizione relativa alla servitù" la quale, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, cod. civ. impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da "facta concludentia", ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia). ne consegue che non è oggettivamente incompatibile con l'effetto naturale di costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia la clausola con cui le parti del contratto - il quale determini la scissione dell'originario dominio unico in due proprietà distinte, l'una in situazione di asservimento rispetto all'altra - prevedano un diritto personale di parcheggio, non trasmissibile "mortis causa", nè cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell'acquirente, da esercitarsi su di una strada rimasta in proprietà del venditore. • Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 20 giugno 2011 n. 13534 Servitù - Prediali - Requisiti - Utilità - In genere (nozione) - Utilizzazione da parte di condomini di un'area dell'edificio condominiale a fini di parcheggio - Azione di reintegrazione del possesso di servitù nei confronti di colui che l'abbia recintata nell'asserita qualità di proprietario - Configurabilità - esclusione - Fondamento. In tema di possesso, l'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un'area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l'azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che - come nel caso di specie - l'abbia recintata nella asserita qualità di proprietario. Per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la "realità " (inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari. • Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 21 gennaio 2009 n. 1551 Servitù - Prediali - Requisiti - Utilità - In genere (nozione) - Parcheggio auto - manifestazione di possesso a titolo di proprietà sull'area - Configurabilità - manifestazione di possesso a titolo di servitù - Esclusione. Il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera "commoditas" di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari. • Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 28 aprile 2004 n. 8137 Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per usucapione - Elemento oggettivo del possesso - Proprietario di un fondo - Utilizzazione di fatto di un immobile contiguo a vantaggio del proprio - Sufficienza - Svolgimento di analoga attività da parte di estranei - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie. Ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto di servitù, l'elemento oggettivo del possesso protratto per l'arco temporale richiesto dalla legge viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte del proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio, senza che assuma rilievo ostativo la circostanza che la medesima attività venga svolta anche da terzi estranei, salvo che questa dia luogo ad una interruzione naturale del possesso, impedendone l'esercizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato nella massima, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano accolto la domanda dei condomini di un edificio di essere dichiarati titolari di un diritto di servitù, acquistato per usucapione, avente quale contenuto la facoltà di parcheggiare i propri autoveicoli in un adiacente terreno di proprietà di altro soggetto, utilizzato "abusivamente" allo stesso scopo anche da terzi estranei al condominio, che, peraltro, aveva sempre cercato di impedire tale utilizzazione da parte di costoro transennando l'area in questione in modo sempre più efficace). • Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 26 giugno 2001 n. 8737 | |
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Da: Avv.Senior | 16/12/2014 11:33:30 |
Se sviluppate la seconda traccia, prima di concludere nel senso indicato dalla sentenza (non configurabilità della servitù di parcheggio nel nostro ordinamento), bisogna fare un breve cappello introduttivo su opponibilità ai terzi della costituzione di servitù per scrittura privata... secondo questa massima "la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti (Cass. n. 9457 del 28/04/2011)". Quindi, essendo stata la costituzione della servitù menzionata nell'atto di trasferimento della proprietà alla società , in astratto è opponibile, ma è comunque giuridicamente inesistente, visto che è impossibile costituire una servitù di parcheggio nell'ordinamento italiano. | |
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Da: cami19860729 | 16/12/2014 11:33:53 |
traccia 1: io ipotizzerei anche una denuncia querela x es arbitrario proprie ragioni. Giudizio possessorio e poi g. di merito per risarcimento del danno da reato e per violazione artt. 14 e 24 Cost. | |
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Da: althaea | 16/12/2014 11:33:59 |
piu facile e scorrevole quello sulla locazione | |
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Da: pink84 | 16/12/2014 11:35:16 |
PRIMA TRACCIA PARERE CIVILE ESAME AVVOCATO 2014 Tizio, proprietario, concede in locazione un appart amento a caio che lo adibisce ad abitazione propria e della propria famiglia. In prossimità della scadenza del contratto tizio in tima licenza per finita locazione e cita in giudizi o caio per la convalida. All'udienza fissata per la c onvalida caio compare personalmente e non si oppone e il giudice convalida la licenza, fissando per il rilascio la data del 10/01/2014. Caio non adempie e tizio gli notifica quuindi il 20/02/2014 atto di precetto; in data 31/03/2014 l'ufficiale giudiziario notifica a caio preavviso di rilascio p er la data del 20/07/2014. Caio il 10/05/2014 si reca in vacanza per alcuni gi orni con la sua famiglia e in data 20/05/2014, al suo rientro, verifica di non essere in grado di rie ntrare nell'appartamento utilizzando le chiavi in s uo possesso. interpella quindi tizio il quale gli spie ga di avere provveduto egli stesso a cambiare la serratura della porta d'ingresso. Pur offrendo la r estituzione dei beni di caio ancora presenti in cas a, tizio dichiara di non essere disposto a consegnargl i le nuove chiavi in quanto egli ritiene di avere agito legittimamente in virtù del titolo esecutivo. Assunte le vesti del difensore di caio il candidat o illustri le questioni sottese al caso in esame, evi denziando in particolare quali iniziative possa intraprendere il proprio assistito al fine di ripre ndere il godimento dell'immobile in questione. SOLUZIONE 1. - Il ricorso è fondato e va accolto. 1.1. - Con l'unico motivo di ricorso è dedotta viol azione e falsa applicazione dell'art. 1168, secondo comma, cod. civ.. Si assume l'erroneità dell'affermazione della Corte d'appello secondo cui, al momento del deposito del ricorso per reintegra del possesso. T.A. non fo sse legittimato ad agire in via possessoria in quanto il contratto di locazione dell'immobile di p roprietà dell'INA era scaduto e la scadenza era stata convalidata. Al contrario, il ricorrente sostiene che l'art. 116 8, secondo comma, cod. civ. consente l'esercizio dell'azione di spoglio a chi abbia la detenzione de lla cosa, tranne che si tratti di detenzione per ragioni di servizio e di ospitalità , e che il condu ttore continua ad essere detentore qualificato anche nella fase successiva alla scadenza del contratto, fino a quando il locatore abbia posto in esecuzione il provvedimento di rilascio. In ossequio al disposto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, il ricorrenteha formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: "se il soggetto che sia conduttore di un bene immobile in virtù di un contratto di locazione conservi la veste e la qualità di detentore qualificato -legittimato alla proposizione dell'azione di reinte grazione ex art. 1168, secondo comma, cod. civ. in caso di spoglio violento e clandestino posto in ess ere dal proprietario - locatore - anche dopo la scadenza del contratto di locazione, ove egli occup i l'immobile e ne abbia la disponibilità di fatto". 2. - La doglianza è fondata. 2.1. - L'art. 1168, secondo comma, cod. civ. esclud e dal novero dei detentori legittimati alla proposizione dell'azione di spoglio soltanto coloro i quali detengono per ragioni di servizio o di ospitalità . Non sembra dubitabile che la situazione del condutt ore di immobile, nella fase successiva alla scadenza del contratto di locazione, sia differente da quella del detentore per ragioni di servizio o di ospitalità . Neppure si può ritenere che il conduttore, a seguit o e per effetto della scadenza del contratto di locazione, divenga un occupante senza titolo dell'i mmobile. Alla scadenza del contratto, ovvero del diverso termine fissato per il rilascio nel provvedimento di convalida, senza che il conduttore abbiarilasciato l'immobile, si determina una situazionedi inadempimento contrattuale, espressamenteprevista dall'art. 1591 cod. civ. che in proposito stabilisce che "il conduttore in mora a restituire lacosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo dirisarcire il maggior danno". Come reso evidente dal testo della norma richiamata, il conduttore che si trovi nella detenzionedell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore, peraltro inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile. 2.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha afferma to, sin da epoca risalente, che nella fase successiva alla scadenza del contratto, e fintanto che il locatore non proceda all'esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore che contin ui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie di obblighi, collegati al contratto, dovendo tra l' altro corrispondere al locatore il canone, fino all a riconsegna (art. 1591 cod. civ.), salvo il maggior danno, anch'esso di natura contrattuale (ex plurimis, Cass., Sez. II, sentenza n. 2672 del 1981 ; Sez. III, sentenza n. 1133 del 1999; Sez. III, sentenza n. 19139 del 2005; Sez. III, sentenza n. 2 525 del 2006). Non sussiste peraltro contrasto, ai fini che qui in teressano, tra il principio indicato e le affermazioni contenute in alcune pronunce di questa Corte, nelle quali si legge che "il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del con tratto (nella specie, accertata giudizialmente) è tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennit à di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempime nto dell'obbligo di restituzione della cosa locata, anche quando è consentita dalla legge di so spensione degli sfratti" (Cass., Sez. III, sentenza n. 4484 del 2009; sentenza n. 11373 del 2010). Le p ronunce da ultimo indicate fanno riferimento a casi in cui il legislatore è intervenuto a bloccarele procedure di rilascio, e in questo differentecontesto qualificano come indennità il quantum dovuto dal conduttore ai sensi dell'art. 1591 cod.civ.. 2.2. - Il conduttore, dunque, rimane detentore qual ificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità , pur dopo la scadenza del contratt o, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168, secondo comma, cod. civ. Considerato poi che la ratio storica della tutela possessoria risponde ad esigenze di ordine pubblico,essendo diretta ad evitare che i cittadini si facciano ragione da sé medesimi (ex plurimis, Cass., Sez.III, sentenza n. 8628 del 2003), si deve ritenere che il locatore, il quale abbia ottenuto in sedegiurisdizionale il titolo esecutivo per il rilascidell'immobile, non possa agire direttamente, conazioni violente o clandestine, per privare, in tutto o in parte, il conduttore, della disponibilità dell'immobile e delle sue pertinenze. Il titolo esecutivo, infatti, riconosce il dirittodi una parte contro l'altra e consente di realizzare il passaggio dal dover essere (diritto contenuto nel titolo) all'essere (realtà materiale corrispondente al diritto consacrato nel titolo), all'interno delle regole della convivenza civile. La scelta del locatore di non azionare il titolo esecutivo è perfettamente legittima, ma, in caso dimancato rilascio, non è ammissibile altro modo per interrompere il rapporto tra il conduttore e l'immobile e recuperare la disponibilità di quest'ultimo. 2.3. - In conclusione si deve affermare che, dopo la scadenza del contratto di locazione, il ricorsodel locatore alla tutela giurisdizionale esecutivacostituisce l'unico modo per ottenere la disponibilità dell'immobile, con la conseguenza chel'intervento finalizzato ad interrompere ilrapporto tra il conduttore e la res, con azioni violente oclandestine, integra attività di spoglio. 3. - All'accoglimento del ricorso segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, e ladecisione nel merito, in applicazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendnecessari ulteriori accertamenti di fatto. 4. - La particolarità della questione controversa g iustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie ladomanda. Spese dell'intero procedimento compensatetra le parti. | |
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Da: pink84 | 16/12/2014 11:36:06 |
che dite come soluzione può andare? | |
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Da: mariooo | 16/12/2014 11:36:44 |
qualcosa di più schematizzato anche sulla seconda | |
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Da: avvocato del sud | 16/12/2014 11:36:53 |
ci sarebbe piuttosto la violazione di domicilio ex art. 614 c.p. | |
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Da: Optive | 16/12/2014 11:37:03 |
Basta postare la traccia e la sentenza. Direi di iniziare a buttare giù qualche schema per il parere. | |
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Da: Praticante90 | 16/12/2014 11:41:09 |
qualcuno che posta un parere e non la sentenza? | |
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Da: facile | 16/12/2014 11:42:28 |
ad occhio, fossi all'esame mi limiterei a rispondere a ciò che mi chiede la traccia: caio chiede cosa può fare per rientrare nel godimento dell'immobile.. le possibili denunce penali le lascerei da parte, per me sono fuori tema.. non complicate ciò che complicato non è.... | |
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Da: esselte77 | 16/12/2014 11:44:13 |
lavoreranno meglio in aula. queste interferenze sono inutili e fuorvianti per i candidati. perdere ore a captare quello che si dice in rete con il rischio di scrivere cavolate o peggio di essere scoperti a copiare è assolutamente inutile. in aula la soluzione circola, ci si confronta, a volte anche con i commissari. basta stare tranquilli, leggere il codice, riflettere, abbozzare e al max scambiare un'opinione con il vicino o meglio con un amico in bagno. la rete genere le piu alte bocciature. va bene starne a parlare, ma se i parenti/amici spesso nemmeno competenti della materia comunicano frasi estrapolate da chissa dove, non vagliate, non capite, si crea solo piu caos e piu rischio di bocciatura. lasciate fare questo esame ai ragazzi in aula. sono in grado di risolvere le tracce, meglio di tutti noi su questo forum. buona giornata a tutti | |
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Da: one | 16/12/2014 11:44:39 |
Cassazione - Sez. Seconda civile -Sentenza 23708 del 06.11.2014 "Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità , così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137)." | |
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Da: duos | 16/12/2014 11:44:43 |
i danni possono essere riconosciuti anche in sede possessoria | |
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