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16 dicembre 2014 - Parere CIVILE
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Da: Miri2014 | 16/12/2014 16:39:56 |
Lecce consegna alle 18 | |
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Da: aj1234 | 16/12/2014 16:41:04 |
grazie pax | |
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Da: catricalara | 16/12/2014 16:41:15 |
a che ora a firenze?????? | |
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Da: guppus | 16/12/2014 16:41:23 |
non dimenticate i danni : patrimoniali e non | |
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Da: Neoavvocato | 16/12/2014 16:42:05 |
Qualcuno sa come sta andando a Messina? Non si riesce a comunicare! | |
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Da: expraticante | 16/12/2014 16:43:00 |
ragazzi se la sentenza non è sil vostro codice controllate tutti gli aggiornamenti di ogni casa editrice. ci sarà sicuramente qualcuno con un aggiornamento recentissimo. novembre è recente ma sugli aggiornamenti di fine novembre si trova di sicuro. | |
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Da: fabrix87 | 16/12/2014 16:43:12 |
A Lecce ve lo dico per certo,una parte del plesso è schermata. | |
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Da: tabata2000 | 16/12/2014 16:46:16 |
non importa che sia sul codiceeeeeeeeee | |
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Da: trà | 16/12/2014 16:48:18 |
per la conclusione della seconda traccia su cosa vi siete orientati? | |
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Da: avvocatodevastante | 16/12/2014 16:54:39 |
forza ragazzi tenete duro | |
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Da: schema | 16/12/2014 16:55:10 |
seconda traccia schema parlare servitu parcheggio non rientra nella disciplina ad alfa è astrattamente opponibile servitu perche è menzionata in contratto ma la scrittura privata è nulla per impossinbilita dlel oggetto e pertanto la societa chiedera nullita della calusola | |
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Da: Ospite_ | 16/12/2014 16:55:12 |
mi dite cortesemente se non si cita l'ultima sent quale è quella che si può citare? | |
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Da: II traccia | 16/12/2014 16:57:46 |
La traccia pone alcuni problemi che schematicamente sono: A) configurabilità della servitù di parcheggio. In questo caso è necessario lasciare una soluzione aperta perchè la traccia non ci da elementi per escludere la realitas. Le sentenze fin qui citate, infatti, negano la servitù di parcheggio perchè configurabile come mera commoditas ma non la escludono a priori qualora ne fosse provata la realità. B) se è configurabile una servitù, si pone allora il problema dell'opponibilità ad Alfa in assenza di trascrizione C) se non è configurabile come servitù ci si deve domandare se è una obbligazione propter rem (segnalando il contrasto tra la tesi che vuole le ObR solo tipiche e chi ne ammette l'atipicità). Ovviamente se è configurabile una ObR, questa è opponibile al Alfa. Se invece trattasi di una obbligazione semplice allora non vincola Alfa che non l'ha accettata | |
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Da: Dgdbc | 16/12/2014 17:00:36 |
La realitas e' assente perché nel caso la servitu di parcheggio configura un interesse della persona e non inerente al fondo... | |
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Da: lockh | 16/12/2014 17:01:27 |
Sapete orario di consegna bari | |
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Da: Fidelio | 16/12/2014 17:01:32 |
TRACCIA LOCAZIONE - SVOLGIMENTO La formulazione di un parere sulla questione sottoposta all'attenzione dello scrivente non può prescindere dall'inquadramento della intera fattispecie nell'ambito della normativa sia civilistica che procedurale. Quanto al primo ambito, è necessario evidenziare che i primi tre commi dell'Art. 1168, C.c. (Azione di reintegrazione) stabiliscono che: "Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio". Dunque, per vagliare la legittimità di un'eventuale azione possessoria, occorre, preliminarmente stabilire se, nel caso di specie, il soggetto, ossia Caio, che sia conduttore di un bene immobile in virtù di un contratto di locazione, conservi la veste e la qualità di detentore qualificato in caso di spoglio violento e clandestino posto in essere dal proprietario-locatore anche dopo la scadenza del contratto di locazione (ivi compresa l'eventuale avvenuta notifica dell'ordinanza di rilascio, del precetto e del preavviso di rilascio) ove egli occupi l'immobile e ne abbia la disponibilità di fatto. Esaminando la condotta di Caio si può agevolmente rilevare come questi non abbia posto in essere alcuna condotta compatibile con una rinuncia, anche tacita, all'occupazione e alla disponibilità di fatto dell'immobile da lui condotto; anzi, và sottolineato come egli, dopo la conclusione del contratto di locazione, si sia allontanato dall'immobile un'unica volta, per un tempo limitato, solo al fine di spendere alcuni giorni di vacanza con la propria famiglia. Nè può ritenersi che il conduttore, a seguito e per effetto della scadenza del contratto di locazione, divenga un occupante senza titolo dell'immobile. Infatti, alla scadenza del contratto, ovvero del diverso termine fissato per il rilascio nel provvedimento di convalida, senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, si determina una situazione di inadempimento contrattuale, che è espressamente prevista dall'art. 1591 c.c., il quale, in proposito, stabilisce che "Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno". Ciò significa, dunque, che il conduttore che si trovi nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore (peraltro inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile). Tale lettura è stata raccolta anche in giurisprudenza, laddove, in passato, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "nella fase successiva alla scadenza del contratto, e fintanto che il locatore non proceda all'esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore che continui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie di obblighi collegati al contratto tra i quali, il pagamento del canone fino alla riconsegna, salvo il maggior danno" (Cass. n. 2672/1981; n. 1133/1999; n. 19139/2005; n. 2525/2006). A tale conclusione è pervenuta, da ultimo, anche la Cassazione n. 18486/2014, stabilendo, con la seguente massima giurisprudenziale, che: "Il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma, cod. civ., in quanto detentore qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti dell'art. 1591 cod. civ." (Cassazione, II Sez. Civ., n. 18486/2014). Invero, la S.C. osserva, altresì, che la "tutela possessoria" risponde ad esigenze di ordine pubblico, essendo diretta ad evitare che i cittadini si facciano ragione da sè medesimi e, pertanto, giunge a ritenere che "il locatore, il quale abbia ottenuto in sede giurisdizionale il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, non possa agire direttamente, con azioni violente o clandestine, per privare, in tutto o in parte, il conduttore, della disponibilità dell'immobile e delle sue pertinenze" (Cassazione, II Sez. Civ., n. 18486/2014). All'uopo, venendo quindi all'ambito procedurale, va osservato che nell'alveo di una procedura volta ad ottenere la convalida della licenza per finita locazione, qualora l'intimato compaia senza opporsi, il Giudice convalida, ex art. 663 C.p.c., la licenza (o lo sfratto) e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; dunque, l'intimante ottiene, come nel caso di specie, un'ordinanza di convalida immediatamente esecutiva, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio, ossia un provvedimento che gli consente di liberare l'immobile locato, eventualmente anche coercitivamente, tramite Ufficiali Giudiziari a ciò addetti, oltre all'ausilio delle Forze di Pubblica Sicurezza. Nel caso di specie, pur avendo proceduto alla notifica dell'atto di precetto di rilascio (con cui si intima di liberare l'immobile entro dieci giorni) e, successivamente, l'Ufficiale Giudiziario provveduto a mandare il preavviso di rilascio (un ulteriore avvertimento con cui si invita il conduttore a liberare l'immobile da persone e cose, ammonendolo che - in caso contrario - in un dato giorno l'Ufficiale si recherà sul posto per liberare l'immobile), Tizio ha, poi, provveduto personalmente a cambiare la serratura della porta di ingresso senza attendere la data di rilascio, invocando, per quanto fatto, l'esistenza di un titolo esecutivo in suo favore. Alla luce dell'orientamento sopra richiamato, tale condotta è censurabile ed illegittima nei confronti di Caio. E infatti, anche la predetta Cassazione n. 18486/2014 ha sottolineato un passaggio rilevante ai fini delle possibili azioni esperibili nel caso di specie stabilendo che: "Il titolo esecutivo riconosce il diritto di una parte contro l'altra e consente di realizzare il passaggio dal dover essere (diritto contenuto nel titolo) all'essere (realtà materiale corrispondente al diritto consacrato nel titolo), all'interno delle regole della convivenza civile. La scelta del locatore di non azionare il titolo esecutivo è perfettamente legittima, ma, in caso di mancato rilascio, non è ammissibile altro modo per interrompere il rapporto tra il conduttore e l'immobile e recuperare la disponibilità di quest'ultimo" (Cassazione, II Sez. Civ., n. 18486/2014). In conclusione, quindi, può formularsi il seguente parere: Caio potrà invocare la tutela possessoria con un'azione giudiziale di reintegra nel possesso ex art. 1168, 2 co., C.c., in quanto detentore qualificato, al fine di rientrare in possesso dell'immobile prima dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per i giorni in cui ha dovuto patire gli effetti dello spoglio. | |
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Da: structural engineer | 16/12/2014 17:03:23 |
ragazzi per favore quali sono le conclusioni della seconda traccia ho mandato un sacco di roba ma mie è arrivato un sms chiedendomi le conclusioni quali sono??? Vi prego Aitatemi | |
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Da: petrosino | 16/12/2014 17:03:30 |
bravo Dgd....la realità non esiste nel caso in esame...quindi questo è il principio del parere, sempre a seguito di sentenza problema opponibilità non esiste...... perchè è trascritta, e nulla conseguentemente in quanto oggetto impossibile basta fine parere...soluzione esperibile.... | |
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Da: structural engineer | 16/12/2014 17:07:22 |
fidelio nello svolgimento del suo parere ha scritto le conclusioni in 4- 5 righe nessuno me lo può fare per la seconda traccia per favore | |
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Da: II traccia | 16/12/2014 17:08:15 |
la realità non necessariamente è assente: dipende dal caso concreto. La traccia non ci da elementi certi quindi, secondo me, nello svolgimento si dovrebbe segnalare la cosa e problematizzare, pur propendendo per la non configurabilità della servitù..... | |
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Da: aj1234 | 16/12/2014 17:08:48 |
fidelio ma come mai non citi il 703 | |
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Da: MARIARIEL | 16/12/2014 17:09:28 |
Qualcuno ha notizie da Napoli??? | |
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Da: Fidelio | 16/12/2014 17:12:23 |
Engineer, io la farei così: Nel caso di specie la Soc. Alfa potrà intimare a Caio il divieto a parcheggiare la propria auto sullo spazio in questione adendo, in caso di mancata ottemperanza, le vie legali per l'accertamento e cessazione dell'occupazione sine titulo del Sig. Caio. | |
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Da: petrosino | 16/12/2014 17:12:24 |
l'elemento certo è che si tratta di una servitù prediale di parcheggio | |
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Da: la legge non è per tutti | 16/12/2014 17:12:52 |
Ad Ancona come al solito i commissari vogliono fare i fenomeni e insinuare questioni ai candidati che li mandano nel pallone. L'anno scorso hanno imposto di mettere la domanda riconvenzionale nell'atto di civile del preliminare, quando invece non era necessaria. Mi sorprende che metà dei candidati hanno scelto la seconda traccia. E' molto molto meglio la prima. | |
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Da: Corr | 16/12/2014 17:13:01 |
Ragazzi un amico mi ha detto di essere stato espulso da Napoli insieme ad altri per il telefonino!!! Avete conferme???? | |
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Da: Fidelio | 16/12/2014 17:14:57 |
aj1234 Ma come non lo cito l'art. 703cpc? Ho chiaramente detto che Caio può esperire un'azione di "reintegra" (prevista dal 703cpc). Non lo menziono direttamente perchè è un parere che va ad un cliente, chi corregge sa che l'azione di reintegra è ex art. 703cpc. Se si fosse trattato di un atto, sicuramente avrei scritto nell'intestazione "Ricorso ex art. 703cpc". | |
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Da: Fidelio | 16/12/2014 17:16:24 |
Corr, ti confermo che a Napoli non fanno sconti...quest'anno. Occhio nei prossimi giorni. | |
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Da: arche1990 | 16/12/2014 17:20:26 |
si, ma a Salerno che aria tira??? | |
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Da: PazienteRo | 16/12/2014 17:20:35 |
Ragazzi sapete per che ora e' prevista la consegna a Rimini?? | |
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