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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: boh15/12/2011 15:37:01
ABUSO D'UFFICIO????????

Da: salerno15/12/2011 15:37:03
Questo viene da diritto e processo
                
                             TRIBUNALE CIVILE DI ....
            COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)
                                                                      PARTE CONVENUTA
                                        CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
                                                                           PARTE ATTRICE
                                    * * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma un preliminare e un successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
                                   * * * * * * * *
Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
                                 * * * * *
Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
                           CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Luogo, data
Avv.


Procura alle liti
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

____________

Vera la firma

Avv.

Da: avv.to15/12/2011 15:37:24
sono assolutamente d'accordo con azz.
la riconvenzionale è indice di dimestichezza delle maglie, spesso strette, del diritto...dimostrare che anche tu hai diritto a qualcosa è sempre meglio che vivere nell'oblio della domanda attorea.

riconvenzionale e libertà di chiedere ciò che vuoi o che realmente ti passa per la mente stando però attenti a non cascare nelle magle, spesso larghe, della lite temeraria...ma sono sicuro che questo problema è stato da costoro già affrontato..trattasi, in de facto, di comparsa e non di di attore principale, a tutti gli effetti protagonista e non solo antagonista.

Ragazzi scherzi a parte ragionate con la vostra testa!

questa è la dimostrazione che sul forum qualsiasi stronzata può essere detta.

quando correggono non guardano tanto i ragionamenti aulici ma la semplicità e la quanto persuasiva possa essere la tua tesi...anche se differente dal resto dei tuoi colleghi.

Da: raga15/12/2011 15:37:32
qual'è l'atto buono?

Da: nic1978 15/12/2011 15:38:07
Qualcuno sa se a Napoli è tutto ok?

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 15:38:17
RAGAZZI... LASCIATE STARE
(Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
SONO SUPERATE DA SS.UU 2007/7246.
LO SAPPIAMO CHE COME AVV.TI SI DEVE CHIEDERE ANCHE CIò CHE ORMAI è SUPERATO DALLE SS.UU MA QST PORTA AD UNA CONSEGUENZA.
INVERSIONE ONERE PROVA DI CUI SI AVVANTAGGIANO GLI ATTORI
PERCHE R I P E T I A M O
L ONERE DELLA PROVA è A CARICO DI ATTORI.
SONO LORO K DEVONO DIMOSTRARE CHE IL PRIMO CONTRATTO RIPORTA UN PREZZO SIMULATO

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Da: rispota per NOI LO SAPPIAMO15/12/2011 15:38:58
La tua impostazione non è corretta perchè la traccia non ci dice che gli attori agiscono per provare la simulazione ma solo per la restituzione di quanto indebitamente pagato. Pacifica, costante e tranquillissima giurisprudenza ci dice che chi agisce per la restituzione dell'indebit non deve provare nemmeno il perchè del suo errore.......
Orbene se si seguisse la tua impostazione, gli attori eccepirebbero tranquillamente che loro non hanno chiesto affatto di provare la simulazione ma che, anzi, per loro il contratto valido è quello per atto pubblico...... no???? 

Da: napolidoc15/12/2011 15:39:07
non vi fossilizzate sull'informativa relativa alla mediazione. Il problema non è quello, ma dare una risposta compiuta al quesito.
Attori
In Fatto:
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, a ministerio del loro difensore, hanno convenuto in giudizio innanzi questa Giustizia, l'impresa Gamma, per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro  45.000,00 che gli attori assumono di aver  indebitamente versato.
Deducono, difatti, che con contratto preliminare di vendita e successivo contratto definitivo avevano acquistato dall'impresa Gamma un appartamento per il prezzo di euro  95.000,00 come indicato nei suddetti atti mentre in realtà avevano versato quale corrispettivo della vendita la maggior somma di euro  140.000,00.
Si costituisce la convenuta che si oppone alla domanda perché infondata e ne chiede il rigetto per le seguenti considerazioni
In fatto e diritto.
a)E' vero che sia il contratto preliminare che il successivo contratto definitivo indicano il prezzo del trasferimento in euro  95.000,00, ma è pur vero che in un precedente preliminare di compravendita era indicato l'effettivo corrispettivo del trasferimento in euro  140.000,00. Solo nel preliminare successivo era stata indicata la minore somma a richiesta degli acquirenti e per  ragione di carattere fiscale, in modo che anche nell'atto definitivo di trasferimento veniva riportata quale prezzo della vendita la minore somma di euro  95.000,00. Il minor prezzo, quindi, dissimulava quello vero.
b)il I^ co. dell'art. 1414 c.c. prevede che il contratto simulato non produce effetti tra le parti mentre il II^ comma  prescrive che se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra le parti stesse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Ill I^ comma del citato articolo  disciplina la cd. "simulazione assoluta" e, cioè, l'ipotesi in cui le parti hanno concluso un accordo in virtù del quale il negozio posto in essere è meramente apparente e, consequenzialmente, nessuna modificazione della situazione giuridica può aver luogo; il II^ comma, invece, prevede la cd. "simulazione relativa", vale a dire l'ipotesi nella quale le parti, tramite un negozio "dissimulato", attribuiscono piena efficacia all'accordo raggiunto ma, con un parallelo negozio meramente apparente (negozio simulato) fanno risultare avvenuta un'altra e diversa attività.
Quest'ultimo è il caso che ci riguarda perché nel primo preliminare  era indicato quale corrispettivo del promesso trasferimento l'importo realmente pattuito di euro  140.000,00 mentre nel secondo contratto, per motivi fiscali, si simula il minor prezzo di euro  95.000,00.
Questa difesa non ignora il fatto che il prezzo, elemento essenziale della vendita, deve risultare in forma scritta e per intero, essendo prevista per il contratto di compravendita la forma scritta ad substantiam. Né si ignora che in questacontroversia, in cui  non si è in grado di esibire la prova scritta del negozio giuridico dissimulato, non è ammissibile la prova orale volta a dimostrare l'esistenza di un corrispettivo diverso da quello risultante dal contratto, non sussistendo alcuna ipotesi derogatoria,  come prevista dagli artt. 1417 c.c., che consente la prova senza limiti solo se diretta a far valere l'illiceità della causa del contratto dissimulato e 2725 c.c. che prevede si possa provare per testi la simulazione solo "quando il contraente ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova". Tanto, infatti, hanno confermato in via definitiva, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le SS.UU. della Suprema Corte con sent. 7246/2007.
Purtuttavia  poiché è pacifico tra le parti che la somma di euro  140.000,00 fu versata  in riferimento al negozio giuridico avente ad oggetto la compravendita di quel bene (gli stessi attori escludono una diversa causale per la restituzione della somma pretesa), ciò consente alla comparente di chiedere di provare a mezzo testimoni il "fatto storico" costituito da tale datio.
Si chiede, quindi, di provare la seguente circostanza di fatto: "vero è che i signori Tizia e Sempronio chiesero, per poter risparmiare sulle spese di registrazione e notarili del trasferimento del bene, che fosse indicato sia nel preliminare successivo, sia nell'atto definitivo, non il prezzo effettivamente pattuito e corrisposto in euro  140.000,00, ma quello inferiore di euro  95.000,00."
Si indica a teste il signor: a)……residente in….
Tale prova è certamente ammissibile  anche ai sensi dell'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte ed oltre tutto è fondata in quanto, di fronte ad una domanda di ripetizione per indebito oggettivo l'attività istruttoria richiesta è idonea a fornire la prova della effettiva causale di pagamento e, quindi, è idonea a negare il fondamento della domanda.
Eppertanto si rassegnano le seguenti
Conclusioni
1)rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto ;
2)condannare gli attori alle spese di lite.
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale articolata come sopra.                                    Avvocato

Da: Caesar15/12/2011 15:40:17
è domanda se poni la richiesta "in via autonoma"; se lo stesso contenuto lo utilizzi per paralizzare una domanda altrui diviene eccezione...  eccezione riconvenzionale!!!
gnurant

tutti professori cazzo....
srivete e concentratevi invece di cazzeggiare :D

Da: johnmilton15/12/2011 15:40:18
1 io sono già avvocato e pergiunta cassazionista, seguo con simpatia questo forum. Ma trovare gente come te è disgustoso. Tu chiami capre quelli che stanno tentando di scrivere compiti non sempre facili, altri si ergono a moralisti in quest'Italia di nani, puttane e ballerini raccomandati.  Ma tu chi sei? Voi moralisti dei miei stivali chi siete?  Avete mai letto un libro in  vita Vostra? Avete mai ascoltato musica?Avete mai assistito ad un'opera lirica? Avete mai visto una rappresentazione teatrale? Avete mai letto un testo normativo, una sentenza per esteso della Corte Suprema?Avete mai fatto esami? Avete mai fatto concorsi pubblici? Credo che siete i soliti noti, che guardano il Grande Fratello, che vedono Maria De Filippis, che vanno al cinema a vedere i cinepanettone e l'unico libro letto ( nella migliore delle ipotes) è Topolino, e poi vi fate raccomandare da mamma e papà per il "posto". In pratica voi che date delle "capre" siete la peggiore Italia. A tutti voi che state cercando di eseguire il compito in bocca al lupo


AVANTI TUTTA FORREST GUMP...DISTRUGGILI CM BIRILLI STI QUATT SCIEM

Da: azz15/12/2011 15:40:22
X NOI LO SAPPIAMO
le premesse, forse intendi le CONCLUSIONI:
1) In via preliminare accertare la simulazione relativa del prezzo di vendita dell'immobile oggetto del contratto definitivo di compravendita per cui è causa, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia relativamente al prezzo;
2) sempre in via preliminare, accertare che l' ammontare del prezzo dovuto è 140.000 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste in restituzione dagli attori;
3) Rigettare integralmente l'atto di citazione, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui in narrativa;
4) Condannare gli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con oneri di legge.


Da: lain15/12/2011 15:41:13
napoli a che ora finisce?

Da: serenil15/12/2011 15:43:15
Napoli consegna alle 16:15...forza ragazzi!

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 15:43:25
AZZ
SIAMO D ACCORDO
MA IL TUO PRIMO PUNTO è ASSORBITO DAL 2
ANCHE SE NN PARLEREMMO DI
"IN VIA PRELIMINARE"

Da: Il cassazionista15/12/2011 15:43:54
Olle olle olle raghezzi

Da: Lumbard15/12/2011 15:44:53
a Milano da stamattina 8 espulsi che copiavano nei bagni!

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 15:44:55
AZZ
E POI AL TUO 1 PUNTO NN CITI IL SECONDO PRELIM

Da: Disgustoso15/12/2011 15:46:08
Figuriamoci questi nel cesso

Da: lain15/12/2011 15:46:16
forzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa forzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Da: avv.io15/12/2011 15:47:32
concordo con "noi lo sappiamo!" per quanto attiene alla riconvenzionale e sulla inutilità delle offese

ritengo però che, in ordine alla prova, vertendo tutta la questione di diritto sulla ammissibilità della stessa solo in determinate circostanze (come quella di cui trattasi) sia opportuno fare accenno alla disponibilità di testimoni nella eventuale articolazione che verrà ex art 183 II (come fatto nell'atto di xxxx1313) ben sapendo che gli attori non chiedono dimostrarsi alcuna simulazione ma solo la restituzione di quanto, a loro dire indebitamente, versato in più!! siamo noi che dobbiamo far valere la simulazione provando che gli accordi erano diversi rispetto a quello risultante da rogito

Da: mike 201215/12/2011 15:48:42
TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
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Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
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Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
* * * * *
Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.


Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.


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Vera la firma

Da: MANDRIOLI15/12/2011 15:48:58
meglio le pastasciutte o i risotti?

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 15:50:06
RISPOSTA X: rispota per NOI LO SAPPIAMO
MA INFATTI GLI ATTORI NON AGISCO PER CHIEDERE LA SIMUL
ED è VERO CIO K COME DICI TU LA RIPET INDEB OGGETTIVO .
MA, QUI IL PUNTO è K IL PRIMO CONTRATTO NON VIENE Nè TACIT Nè ESPRESS RISOLTO DAGLI ALTRI DUE .
QUINDI X BLOCCARE LA DOMANDA ATTOREA, NELLA IMPOSSIB DI DARE PROVA TESTI DELLA SIMUL DEI CONTRATTI, SI DEVE SPOSTARE L ONERE DELLA PROVA SULLA CP

Da: azz15/12/2011 15:51:56
no mi spiace, dimostri di non capire, il punto uno è una cosa, ed è poi una domanda riconvenzionale ;-)  il due idem) il punto due è una conseguente logica e necessaria richiesta del primo.

Da: MISTER X15/12/2011 15:52:20
LA PROCURA ALLE LITI SI DEVE METTERE GIUSTO?

Da: POLIZIA POSTALE15/12/2011 15:52:46
Su questo thread è assolutamente vietato postare le soluzioni d'esame.
Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 15:53:28
IL CASO IDENTICO è STATO RISOLTO DA 2010/15120
"Se si asserisce che il prezzo in realtà è diverso da quello dichiarato bisogna fornire la prova della simulazione del
P R I M O A T T O, ovvero di quello redatto nella dforma della scr priv.."

Da: mike 201215/12/2011 15:54:29
E' GIUSTO??????


TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
* * * * * * * *
Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
* * * * *
Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.


Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.


____________

Vera la firma

Da: massimo foro di decimo meridio15/12/2011 15:54:51
ragazzi non dimenticate che il periculum in mora è in re ipsa...cioè per il solo fatto di aver contratto potresti essere danneggiato dall'apparenza delle simulazione.

per questo chiedi riconvenzionale per cristallizzare petitum e congelare domanda attorea in un arco temporale che ti permetta di proporre querela.

e non dimenticate la responsabilità del direttore dei lavori che è extracontrattuale per cui prescrizione quinquiennale e non contrattuale cioà decennale.

insomma sta casa la ditta dovrà pure restituirla...anche se apparentemente

Da: per mandrioli15/12/2011 15:56:13
meglio ke t staj zitt....vatt a cuccà

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