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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 16:46:10
CONCORDO CON SAGGO DELLA M...
MA...
C' è UN MA!

Da: azz15/12/2011 16:46:15
X CAR


esisterà l'onere della prova, mah non lo sapevo!!! pensa tu!, so solo che gli attori hanno provato la loro richiesta di restituzione di indebito con due scritture di cui una notarile. e che con una mera richiesta di accertare la simulazione, viste le circostanze (tre contratti, due preliminari ed  un definitivo, che fanno più propendere per una novazione del prezzo) di difficilissima ammissione visti i paraocchi di certi giudicanti :-), io avrei puntato più su una richiesta di ctu per accertare il valore di mercato dell'immobile e che dunque il giusto prezzo era in effetti 140.000 e non 95.000 come vogliono fare intendere i due fetienti di turno...

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 16:47:46
MI SPIEGO... SE PARTIAMO DAL PRESUPOSTO DI CASS 10/15120.. SECONDO CUI ONERE DELLA PROVA SU ATTORI... ALLORA CHIEDERE LA PROVA TEST. = INVERSIONE ONERE DELLA PROVA.
QUELLA DEI TESTI è SOLO UNA
E
S
C
A
!!

Da: Edo15/12/2011 16:48:34
È veramente allucinante leggere molti dei post su questo forum..testimoniano quanto sia un bluff l'esame..quanti incredibili ignoranti ci siano in Italia..e soprattutto quanti imbecilli che si divertono a prendere in giro chi in buona fede vuole aiutare migliaia di ragazzi e ragazze che, pur avendo studiato e fatto pratica come si deve, si trovano a doversi confrontare con il potere delle caste... La selezione la deve fare l'università e non l'ordine degli avvocati!

Da: olandifera15/12/2011 16:48:37
giusto saggio!!!

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 16:49:07
MA QUALE C T U???
SCHERZATE?

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Da: recchia15/12/2011 16:49:18
bastardi non avete concluso niente! avete solo incasinato la mente di gente che tentava di dare un aiuto ad amici e parenti in difficoltà, la pagherete cara! hahahaha la paghereteeeeeee!!!

Da: Fiore S. 15/12/2011 16:50:07
x ciccariello
scusa se ti correggo ma chi ha interesse a dichiarare meno è la parte acquirente.....visto che è lui che paga l'imposta di registro  innanzi al notaio e si calcola in percentuale sul prezzo dichiarato nell'atto. Ecco perchè viene dichiarato meno....

Da: tremebondo..15/12/2011 16:50:10
salerno sospesi....notizia diffusa da più fonti...voi cosa sapete...si parla di un inizio di rissa..confermate per favore..

Da: puma6000 15/12/2011 16:52:16
CARI NOI LO SAPPIAMO, E CHE IMPORTA?
SI CHIEDE E SI SOSTIENE LA RICHIESTA IN QUALCHE MODO, MICA SE LA RICHIESTA VIENE RIGETTATA SI PERDE LA CAUSA!
VIENE SOLO MENO UNO DEGLI ELEMENTI A PROPRIO FAVORE, ECCO PERCHE' BISOGNA FORNIRNE ALTRI MOTIVANDOLI AL MEGLIO. E' RICHIESTO DI FARE GLI AVVOCATI NON I GIUDICI.

Da: Live da catania15/12/2011 16:52:55
A Catania sono arrivati i cannoli e le cassatelle di Savia

Da: tizzianaaaaaaaaaa15/12/2011 16:53:27
x recchia....hai molta polvere???

Da: ergastolane15/12/2011 16:54:33
@ saggio della montagna
SEI UN GRANDE!
TU SI CHE SAI FARE L'AVVOCATO...ti servono praticanti???

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 16:55:02
Juris data - Archivio selezionato: Note e Dottrina

Nota a:
Cassazione civile , 22/06/2010 n. 15120, sez. II
Compravendita immobiliare: la prova della simulazione dal prezzo va fornita "in primis" rispetto alla scrittura privata che precede l'atto pubblico
Diritto & Giustizia 2010, 00, 0307
Caterina Garufi
Magistrato

Quotidiano del: 03/07/2010
È erronea l'impostazione della sentenza che, nel rigettare la domanda di risoluzione di una compravendita, proposta dall'attore-venditore, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale della simulazione del prezzo indicato nel successivo atto pubblico di compravendita, prezzo invocato dalla convenuta-acquirente, poiché è onere di quest'ultima fornire la prova della simulazione del primo contratto di vendita redatto nella forma di scrittura privata, ritenuto che, in mancanza di tale prova, nessuna efficacia può attribuirsi al successivo rogito, destinato a formalizzare con l'atto pubblico gli effetti già prodotti con la precedente scrittura privata.
Il fatto. Con riferimento alla vendita di un terreno, parte venditrice chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte all'obbligazione di pagamento del prezzo; l'acquirente-convenuta, invece, asseriva che il prezzo dovuto non era quello dichiarato nella scrittura privata di vendita, bensì quello, minore, già integralmente pagato, indicato nel successivo atto pubblico di compravendita. Il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto, ritenendo provati, in base alle testimonianze acquisite, sia il riconoscimento del debito, che la promessa di pagamento del maggior importo del prezzo da parte dell'acquirente; invece, in appello, in riforma della sentenza di primo grado, veniva rigettata la domanda di risoluzione. Infine, la Suprema corte cassava con rinvio la decisione di secondo grado, in base a quanto in epigrafe indicato.
La simulazione del prezzo. Nel codice civile si afferma che il contratto simulato non ha effetto tra le parti (articolo 1414, comma 1). Al riguardo, si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se, come affermano i giudici della Suprema corte nel caso di specie, l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Ciò premesso, nel caso de quo parte acquirente asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo atto, la scrittura privata. Alla luce di quanto appena esposto, si tratta della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente. In tali circostanze, tale patto mira, essenzialmente, ad eludere il fisco, e pertanto, la causa del contratto dissimulato si presenta come illecita, ai sensi dell'art. 1344 Cc. (trattandosi di una frode fiscale), costituendo tale accordo il mezzo per eludere una norma imperativa. Nel contempo, va precisato che non si può asserire l'inefficacia della vicenda traslativa tra le parti, sul rilievo che l'effetto traslativo è un effetto naturale del rapporto contrattuale: la causa del contratto simulato, dunque, è lecita, mentre quella dell'accordo dissimulato non lo è. Di conseguenza, il patto di simulazione del prezzo può essere considerato nullo, poiché contrario all'ordine pubblico ex art. 1343 Cc., oppure, in alternativa, inesistente, perché non realizza un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, Cc.
...ed il suo regime probatorio. Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità viene sollevata la problematica della prova della simulazione del prezzo e, al riguardo, è opportuno evidenziare che, nel corso degli ultimi anni, si è registrata una divergenza di opinioni, in giurisprudenza, sul regime probatorio della simulazione del prezzo. L'orientamento più recente, affermato dalla Suprema corte nell'autorevole composizione a Sezioni unite, per risolvere il contrasto di pronunce sorto su tale profilo, ritiene che la pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all'articolo 2722 Cc. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti (Cass. Sezioni unite, 26-03-2007, n. 7246). In sintesi, secondo tale tesi, più restrittiva, i limiti alla prova testimoniale contenuti nell'articolo suindicato si applicano anche in caso di cd. simulazione relativa parziale, come già affermato in alcune decisioni precedenti (tra cui Cass. Sez. I, 19-03-2004, n. 5539). A fondamento di ciò, si afferma che l'accordo sul prezzo non si presenta come una clausola marginale nell'economia del contratto, a carattere accessorio, aggiunto o accidentale, al contrario, si sottolinea che il prezzo è elemento essenziale della vendita, per cui anche esso deve risultare per iscritto e per intero, quando per tale contratto è prevista la forma scritta ad substantiam. Aderendo a tale orientamento, la giurisprudenza di merito ha affermato che il divieto contenuto nell'articolo 2722 Cc., di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, deve essere applicato anche alla prova per testi sulla simulazione del prezzo di vendita (Trib. Modena, Sez. I, 15-01-2008). Allo stesso modo, si è ritenuto che la parte venditrice di un bene immobile non può essere ammessa a provare per testimoni la simulazione del prezzo di vendita, a ciò ostando la previsione dell'articolo 1417 Cc., né può essere considerata idonea prova scritta della simulazione il contratto preliminare nel quale sia stato indicato un diverso prezzo di vendita, giacché il contratto definitivo si pone quale autonoma fonte costitutiva del rapporto negoziale tra le parti contraenti (Trib. Napoli, 03-05-2007).
In precedenza, l'orientamento tradizionale negava l'esistenza del divieto della prova testimoniale per la simulazione che attiene solamente il prezzo. Al riguardo, si sosteneva che in tale ipotesi di simulazione relativa parziale il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto né nullo, né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Secondo questo indirizzo, attualmente minoritario, la prova per testimoni della simulazione del prezzo della vendita non incontra fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 Cc., né contrasta col divieto posto dall'art. 2722 Cc., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa, e può, pertanto, risultare anche da deposizioni testimoniali (App. Genova, Sez. I, 30-05-2007).
La decisione 15120/10. I giudici di merito, in sede di appello, avevano ritenuto inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione del prezzo indicato nell'atto pubblico, redatto successivamente alla scrittura privata di vendita; tale affermazione richiama l'indirizzo giurisprudenziale in precedenza esposto, enunciato dalla Cassazione a Sezioni unite nel 2007. Invece, nella decisione in questione, i giudici di legittimità, non condividendo le premesse e l'impianto generale, più che le conclusioni, della sentenza di secondo grado, chiariscono un profilo avente rilievo preliminare. Infatti, la pronuncia n. 15120/10 della Suprema corte precisa che, se si asserisce che il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DEL PRIMO ATTO DI COMPRAVENDITA, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto, altrimenti si deve dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo dichiarato nell'atto de quo, la scrittura privata di compravendita, pena la pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento.
Infine, per altro aspetto, preme evidenziare che la questione relativa alla simulazione del prezzo nelle vendite immobiliari tra privati si sta, progressivamente, ridimensionando, in virtù delle disposizioni contenute nel D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con la L. 4 agosto 2006, n. 248 (il c.d. Decreto Bersani), e nella L. 27 dicembre 2006, n. 296, (la legge finanziaria 2007). Infatti, l'art. 1, della legge finanziaria ha stabilito che, per cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati, l'acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell'atto. Inoltre, l'art. 35 comma 22, del D. L. n. 223/2006, ha previsto che sull'atto deve essere comunque riportato l'effettivo prezzo pattuito e precisato che, se tale dato viene occultato oppure dichiarato in misura inferiore, il criterio agevolato di determinazione della base imponibile viene meno. Pertanto, allo stato, le previsioni contenute nella nuova normativa fanno venir meno l'interesse a dichiarare un prezzo inferiore a quello reale.

Da: raf15/12/2011 16:55:35
Dite ai commissari di Napoli di non far scrivere c......te ai ragazzi:
sono asini. La trascrizione o il richiamo al conservatore non ha alcuna importanza perchè la conservatoria ai fini pubblicitari ha rilevanza per la trasmissione del bene.

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 16:55:38
LIVE!!
FORZA SICILIAAAA E VAIIII

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 16:56:52
x recchia

LA SOLUZIONE LA ABBIAMO DATA 1000 VOLTE

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 16:58:13
UN GRAZIE ALL AVV.TO DANIELE SANS (SI VEDE K "ESCE" DA UNA BUONA SCUOLA... :)))) K HA TROVATO LA SENTENZA ! 15120/10

Da: azz15/12/2011 16:58:50
X NOI LO SAPPIAMO

si C T U per accertarne il valore ai prezzi di mercato e dimostrarne la corrispondenza con i 140 e non con i 95! o vuoi che Gamma sia tenuta a restituire i 45.000 indebitameente percepiti?  ti ricordo che la prova d'esame richiede di difendere gamma..  e poi non eri tu quello che diceva che nelle conclusioni andava richiesto dichiararsi giusto il prezzo di 140.000... beh come pensi che lo stabilirà il giudice il giusto prezzo... con la palla di vetro?

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 17:00:35
MA NO CON LA CTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!
IN FORZA DEL 1 CONTRATTO SEMPRE VALIDOOOOOOOOOOOOOO

MA SCUSA... COME SI DICE DALLE NS PARTI...

MA CI STAI "TIRANDO IL FILO"???

Da: raf15/12/2011 17:00:38
Il compito dato da noi lo sappiamo è errato, pur apprezzando la sua buona volontà.
bisogna comunque difendere il cliente con i mezzi a disposizione.

Da: pingo15/12/2011 17:00:48
notizie da salerno????

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 17:02:21
RAF DI K PARLI??

Da: speriamo che me la cavo15/12/2011 17:02:43
x pingo, non so ma credo che l'espulsione sia una bufalata

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 17:03:49
""Infatti, la pronuncia n. 15120/10 della Suprema corte precisa che, se si asserisce che il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DEL PRIMO ATTO DI COMPRAVENDITA, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto, ""

Da: essedi15/12/2011 17:05:34

Salerno??? Ma ke dite? Come sospesi????

Da: CIACCARIELLO15/12/2011 17:05:53
X FIORE S.

CREDIMI, CHI RISPARMIA TANTE TASSE E' LA DITTA EDILE CHE INVECE DI DICHIARARE 140.000, NE DICHIARA 95.000. TE LO DICE UN COMMERCIALISTA. NEL SETTORE EDILE FUNZIONA COSì DA SEMPRE PER QUESTO MOTIVO SONO CONSIDERATI GROSSI EVASORI

Da: gattapazza15/12/2011 17:06:06
LIVE a che ora consegnano a catania

Da: raf15/12/2011 17:07:10
Bravo "noi lo sappiamo" non voglio distrarvi conoscendo le vostre angustie: Ringraziate comunque i Consigli dell'ordine delle varie parti per aver inviato quali commissari e rappresentanti dei "coglioni" che fanno dileggiare l'avvocatura. Un avvocato decente già vi avrebbe indirizzato, ma non questi coglioni che non sanno nulla di diritto.

Da: azz15/12/2011 17:08:01
X NOI LO SAPPIAMO

dai per scontate troppe cose secondo me... ma perchè il primo contratto dovrebbe essere valido?, il giudice può sicuramente ritenerlo superato dal secondo preliminare con prezzo inferiore e dal definitivo identico.... e non potendo gamma dare prova della simulazione mediante testi perchè la giurisprudenza prevalente non lo ammette (uno la chiede ma poi non è detto che il giudice ti segua ;-), potrebbe essere condannata a restituire i 45 incamerati in eccedenza! quindi io chiedo pure una ctu che accerti il prezzo di mercato dell'abitazione! non è un errore è una chance in più!

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